Prof. Bertolami Salvatore

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL SOCIO E LA COOPERATIVA
Advertisements

Fondazione Emanuele Casale
Società nome collettivo
Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
Il contratto di società
Società in accomandita semplice
1 C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L. nozione nella s.r.l., per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio le quote.
LA GESTIONE AZIENDALE E LA FORMA GIURIDICA DELLE AZIENDE
Bar Trattoria Pizzeria La Gamellona
Caratteristiche delle società di persone e di capitali
Diritto Commerciale SITO WEB: DC_10-11/home.htm.
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
La scelta della forma giuridica
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
Gestione collettiva del risparmio
La scelta della forma giuridica dell’impresa
Istituzioni di diritto commerciale
Mappa concettuale di sintesi
Futuro Cereali nelle Marche
E.G.I Percorsi formativi per lautoimpreditorialità giovanile.
Le Cooperative in Agricoltura
ECONOMIA AZIENDALE PROGRAMMA PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI PRIME
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Forma giuridica delle imprese
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
L’AZIENDA Appunti a cura di.
Soggetti giuridici PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE associazioni
Classe I A – SERALE – Polo di Cutro Economia aziendale
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Corso di Ragioneria Generale 2012/2013
La forma giuridica dell’impresa
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO”
Il profilo soggettivo e i modelli di governo delle aziende
SOCIETA SEMPLICE S.S..
SOCIETA’ NON COMMERCIALI
Università degli Studi di Pavia Facoltà di Economia
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA SOCIETA’ SEMPLICE.
IMPRESE E SOCIETA’ SOGGETTO ECONOMICO (imprenditore)
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
L’operatore socio-sanitario
UD 1.1 Il sistema azienda UD 1.2 La gestione aziendale
INDIVIDUALE SINGOLA PERSONA Impresa COLLETTIVA PLURALITA’ DI PERSONE.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
LA SOCIETA’.
1 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 2 La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una società di persone in cui vi sono due categorie di soci: i.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
Economia aziendale L’impresa ed il suo ambiente
L’impresa societaria.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
LE SOCIETÀ.
Introduzione all’azienda Corso di Economia ed Organizzazione Aziendale I.
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Il sistema azienda Istituti e aziende Il concetto di azienda
Classificazione aziende ed aggregazioni aziendali Corso di Economia Aziendale.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Corso di Economia Aziendale
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
Società Dr. Mariasofia Houben. Società Art : “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune.
Il Mulino C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L. nozione nella s.r.l., per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio.
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Corso Economia Aziendale-Lez.02 1 Economia Aziendale – 2008/09 Il profilo soggettivo dell’ impresa Oggetto della Lezione.
Transcript della presentazione:

Prof. Bertolami Salvatore Società Definizione: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art 2247 c.c). Questo scopo non è valido per le cooperative, caratterizzate invece dallo scopo mutualistico, poiché non c’è lo scopo di un profitto illimitato; Prof. Bertolami Salvatore

Prof. Bertolami Salvatore SOCIETA’ DI PERSONE Non ha personalità giuridica, ovvero non è, in quanto società, un soggetto giuridico totalmente distinto dai singoli soci che la costituiscono, i quali presentano, infatti, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali dissesti societari. La “ragione sociale” è lo strumento di individuazione delle società di persone, costituita dal nome della società, dal nome di uno o più soci, dall’indicazione del rapporto sociale. Il numero dei soci è solitamente ristretto, pertanto, il capitale sociale non è molto elevato. SOCIETA’ DI CAPITALI Hanno personalità giuridica, ovvero è, la società, non il singolo socio, a essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività d’impresa. In questo tipo di società, i beni conferiti hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci. I creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale. L’amministrazione spetta anche ai soci. La “denominazione sociale” è lo strumento di identificazione delle società di capitali, costituita dal nome della società e dall’indicazione del rapporto sociale. Prof. Bertolami Salvatore

SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ SEMPLICE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS) SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA) SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIETA’ DI MUTUA ASSICURAZIONE Prof. Bertolami Salvatore

Prof. Bertolami Salvatore SOCIETA’ SEMPLICE Si costituisce con scrittura privata e non viene registrata in Tribunale; Non può esercitare attività d’impresa commerciale; Dotata di autonomia patrimoniale imperfetta: ogni socio è solidalmente e illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio; Ogni socio è obbligato ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e, qualora non definito, a conferire quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale; Ogni socio ha il diritto di percepire periodicamente una parte degli utili prodotti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale, proporzionale al conferimento eseguito; Ogni socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale; Viene usata per attività agricole, attività professionali in forma associata e per attività di gestione di patrimoni immobiliari; Il potere di amministrazione e di rappresentanza spettano a tutti i soci disgiuntamente, ossia senza bisogno dell’assenso degli altri soci (salvo dichiarazioni diverse stabilite nel contratto). Prof. Bertolami Salvatore

SOCIETA’ NOME COLLETTIVO (SNC) E’ la forma più diffusa di società di persone. Essa si compone di due o più soci con responsabilità illimitata e solidale, ovvero: illimitata: i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale e personale solidale: ogni socio risponde interamente di ogni eventuale debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci. La società deve essere costituita in forma scritta presso il notaio e il codice civile prevede la scrittura pubblica oppure quella privata autenticata. Non è previsto un capitale minimo. Salvo diverso accordo, ad ogni socio spetta il potere di amministrazione e rappresentanza della società. Prof. Bertolami Salvatore

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito imprenditoriale. Nella s.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una s.n.c. (forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono previste due categorie di soci: soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi garantiscono anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale soci accomandanti, con responsabilità limitata. Essi rispondono soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti supplementari, come ispezionare i libri contabili. Essi hanno diritto alla partecipazione agli utili, in proporzione alla loro quota ma non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda. Prof. Bertolami Salvatore

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (S.r.l.) E’ una società di capitali. La caratteristica fondamentale di questa società è la responsabilità limitata dei soci. Essi, infatti, rispondono dei debiti sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita, in quanto è la società stessa, con l’assunzione della personalità giuridica, a farsi carico degli impegni sociali. La costituzione della società prevede obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico. E’ previsto un capitale minimo di € 10.000,00. L’amministrazione della società può essere affidata ad un socio, a più soci o a terzi. A tutela dei diritti dei terzi, la legge prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati dalla stessa. Esclusi da tali fattispecie sono unicamente gli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società. Prof. Bertolami Salvatore

Prof. Bertolami Salvatore Le cooperative Un discorso a parte va fatto per le cooperative. Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una personalità giuridica diversa da quella dei soci. Le principali caratteristiche distintive sono: l’idea cardine della costituzione di una cooperativa è il fine mutualistico: l’attività non è svolta a scopo di lucro ma al fine di favorire i soci della società cooperativa che, partecipandovi, traggono vantaggi di natura economica non è previsto un capitale minimo per la costituzione ogni socio può svolgere anche contemporaneamente le funzioni di dipendente; le decisioni sono adottate in assemblea generale assegnando un voto ad ogni socio indipendentemente dalla quota di capitale conferita sono soggette all’obbligo della revisione contabile, al fine della tutela sia nei confronti dei soci che nei confronti dei partners commerciali Prof. Bertolami Salvatore

ALTRE FORME DI SOCIETA’ COOPERATIVE Deve essere composta esclusivamente da soci, persone fisiche, min 3 pers. Max 8 pers.; La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “piccola società cooperativa”; Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio PICCOLE COOPERATIVE Piccole imprese commerciali o agricole con scopo mutualistico Hanno per oggetto l’esercizio di un attività assicurativa a beneficio dei soci. Vi è un nesso inscindibile tra la qualità di socio e quella di assicurato. Le mutue assicuratrici sono delle persone giuridiche che si propongono di tenere indenni i loro soci dai danni che possono derivare da circostante previste dal contratto sociale; I soci sono tenuti al pagamento di contributi periodici, determinati in misura fissa o in misura variabile Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio nell’atto costitutivo può essere previsto l’ingresso di soci cd “avventori” non legati alla società da rapporti di assicurazione, ma i cui conferimenti servano al fine di costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità. LE MUTUE ASSICURATRICI Caratteri: scopo mutualistico; La qualità si socio, si acquista assicurandosi presso la società, e si perde con l’estinguersi di dell’assicurazione Responsabilità limitata Prof. Bertolami Salvatore

Prof. Bertolami Salvatore LE TIPOLOGIE PIÙ DIFFUSE Cooperative di produzione e lavoro: operano principalmente nel settore dei trasporti, dell’edilizia, delle pulizie e della ristorazione. Il socio riveste il ruolo di imprenditore e di lavoratore; Cooperative di consumo: mirano a fornire ai soci beni a condizioni più favorevoli di quelle prospettate dal mercato. A tal fine, l’acquisto viene effettuato collettivamente; l’ente si assume i rischi imprenditoriali e le spese di distribuzione evitando così qualsiasi forma di intermediazione; Cooperative agricole: sono le società alle quali i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti, affinché questi ultimi siano conservati, trasformati, e venduti mediante l’organizzazione societaria. Operano sia nel campo della produzione, sia in quello della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e d’allevamento; Cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili da affittare o vendere ai soci; Cooperative di credito: categoria societaria che comprende la Casse Rurali e Artigiane, nonché le Banche Popolari. Concedono finanziamenti a condizione di favore ai soci; Cooperative sociali: cooperative impegnate nella gestione di sevizi rivolti alle persone socialmente svantaggiate; Cooperative culturali, turistiche e sportive: promuovono manifestazioni, corsi e gestiscono strutture per il tempo libero. Prof. Bertolami Salvatore

TABELLA COMPARATIVA SULLE FORME GIURIDICHE SOCIETARIE Prof. Bertolami Salvatore

TABELLA COMPARATIVA SUGLI ORGANI SOCIALI Prof. Bertolami Salvatore