Prof. Bertolami Salvatore Società Definizione: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art 2247 c.c). Questo scopo non è valido per le cooperative, caratterizzate invece dallo scopo mutualistico, poiché non c’è lo scopo di un profitto illimitato; Prof. Bertolami Salvatore
Prof. Bertolami Salvatore SOCIETA’ DI PERSONE Non ha personalità giuridica, ovvero non è, in quanto società, un soggetto giuridico totalmente distinto dai singoli soci che la costituiscono, i quali presentano, infatti, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali dissesti societari. La “ragione sociale” è lo strumento di individuazione delle società di persone, costituita dal nome della società, dal nome di uno o più soci, dall’indicazione del rapporto sociale. Il numero dei soci è solitamente ristretto, pertanto, il capitale sociale non è molto elevato. SOCIETA’ DI CAPITALI Hanno personalità giuridica, ovvero è, la società, non il singolo socio, a essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività d’impresa. In questo tipo di società, i beni conferiti hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci. I creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale. L’amministrazione spetta anche ai soci. La “denominazione sociale” è lo strumento di identificazione delle società di capitali, costituita dal nome della società e dall’indicazione del rapporto sociale. Prof. Bertolami Salvatore
SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ SEMPLICE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS) SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA) SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIETA’ DI MUTUA ASSICURAZIONE Prof. Bertolami Salvatore
Prof. Bertolami Salvatore SOCIETA’ SEMPLICE Si costituisce con scrittura privata e non viene registrata in Tribunale; Non può esercitare attività d’impresa commerciale; Dotata di autonomia patrimoniale imperfetta: ogni socio è solidalmente e illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio; Ogni socio è obbligato ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e, qualora non definito, a conferire quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale; Ogni socio ha il diritto di percepire periodicamente una parte degli utili prodotti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale, proporzionale al conferimento eseguito; Ogni socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale; Viene usata per attività agricole, attività professionali in forma associata e per attività di gestione di patrimoni immobiliari; Il potere di amministrazione e di rappresentanza spettano a tutti i soci disgiuntamente, ossia senza bisogno dell’assenso degli altri soci (salvo dichiarazioni diverse stabilite nel contratto). Prof. Bertolami Salvatore
SOCIETA’ NOME COLLETTIVO (SNC) E’ la forma più diffusa di società di persone. Essa si compone di due o più soci con responsabilità illimitata e solidale, ovvero: illimitata: i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale e personale solidale: ogni socio risponde interamente di ogni eventuale debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci. La società deve essere costituita in forma scritta presso il notaio e il codice civile prevede la scrittura pubblica oppure quella privata autenticata. Non è previsto un capitale minimo. Salvo diverso accordo, ad ogni socio spetta il potere di amministrazione e rappresentanza della società. Prof. Bertolami Salvatore
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito imprenditoriale. Nella s.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una s.n.c. (forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono previste due categorie di soci: soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi garantiscono anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale soci accomandanti, con responsabilità limitata. Essi rispondono soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti supplementari, come ispezionare i libri contabili. Essi hanno diritto alla partecipazione agli utili, in proporzione alla loro quota ma non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda. Prof. Bertolami Salvatore
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (S.r.l.) E’ una società di capitali. La caratteristica fondamentale di questa società è la responsabilità limitata dei soci. Essi, infatti, rispondono dei debiti sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita, in quanto è la società stessa, con l’assunzione della personalità giuridica, a farsi carico degli impegni sociali. La costituzione della società prevede obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico. E’ previsto un capitale minimo di € 10.000,00. L’amministrazione della società può essere affidata ad un socio, a più soci o a terzi. A tutela dei diritti dei terzi, la legge prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati dalla stessa. Esclusi da tali fattispecie sono unicamente gli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società. Prof. Bertolami Salvatore
Prof. Bertolami Salvatore Le cooperative Un discorso a parte va fatto per le cooperative. Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una personalità giuridica diversa da quella dei soci. Le principali caratteristiche distintive sono: l’idea cardine della costituzione di una cooperativa è il fine mutualistico: l’attività non è svolta a scopo di lucro ma al fine di favorire i soci della società cooperativa che, partecipandovi, traggono vantaggi di natura economica non è previsto un capitale minimo per la costituzione ogni socio può svolgere anche contemporaneamente le funzioni di dipendente; le decisioni sono adottate in assemblea generale assegnando un voto ad ogni socio indipendentemente dalla quota di capitale conferita sono soggette all’obbligo della revisione contabile, al fine della tutela sia nei confronti dei soci che nei confronti dei partners commerciali Prof. Bertolami Salvatore
ALTRE FORME DI SOCIETA’ COOPERATIVE Deve essere composta esclusivamente da soci, persone fisiche, min 3 pers. Max 8 pers.; La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “piccola società cooperativa”; Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio PICCOLE COOPERATIVE Piccole imprese commerciali o agricole con scopo mutualistico Hanno per oggetto l’esercizio di un attività assicurativa a beneficio dei soci. Vi è un nesso inscindibile tra la qualità di socio e quella di assicurato. Le mutue assicuratrici sono delle persone giuridiche che si propongono di tenere indenni i loro soci dai danni che possono derivare da circostante previste dal contratto sociale; I soci sono tenuti al pagamento di contributi periodici, determinati in misura fissa o in misura variabile Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio nell’atto costitutivo può essere previsto l’ingresso di soci cd “avventori” non legati alla società da rapporti di assicurazione, ma i cui conferimenti servano al fine di costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità. LE MUTUE ASSICURATRICI Caratteri: scopo mutualistico; La qualità si socio, si acquista assicurandosi presso la società, e si perde con l’estinguersi di dell’assicurazione Responsabilità limitata Prof. Bertolami Salvatore
Prof. Bertolami Salvatore LE TIPOLOGIE PIÙ DIFFUSE Cooperative di produzione e lavoro: operano principalmente nel settore dei trasporti, dell’edilizia, delle pulizie e della ristorazione. Il socio riveste il ruolo di imprenditore e di lavoratore; Cooperative di consumo: mirano a fornire ai soci beni a condizioni più favorevoli di quelle prospettate dal mercato. A tal fine, l’acquisto viene effettuato collettivamente; l’ente si assume i rischi imprenditoriali e le spese di distribuzione evitando così qualsiasi forma di intermediazione; Cooperative agricole: sono le società alle quali i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti, affinché questi ultimi siano conservati, trasformati, e venduti mediante l’organizzazione societaria. Operano sia nel campo della produzione, sia in quello della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e d’allevamento; Cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili da affittare o vendere ai soci; Cooperative di credito: categoria societaria che comprende la Casse Rurali e Artigiane, nonché le Banche Popolari. Concedono finanziamenti a condizione di favore ai soci; Cooperative sociali: cooperative impegnate nella gestione di sevizi rivolti alle persone socialmente svantaggiate; Cooperative culturali, turistiche e sportive: promuovono manifestazioni, corsi e gestiscono strutture per il tempo libero. Prof. Bertolami Salvatore
TABELLA COMPARATIVA SULLE FORME GIURIDICHE SOCIETARIE Prof. Bertolami Salvatore
TABELLA COMPARATIVA SUGLI ORGANI SOCIALI Prof. Bertolami Salvatore