La terza lingua ufficiale della Confederazione Jean-Luc Egger IV giornata REI Padova, 29 ottobre 2007
Lo statuto ambiguo dell’italiano Una presenza fortemente centralizzata Alcuni aspetti della nuova Legge sulle lingue Illustrazione: www.culturaldiversity.cioff.ch
Costituzione federale del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue 1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Art. 14 1 La pubblicazione [RU e FF] è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
LF sui rapporti fra i Consigli (oggi abrogata) Art. 66 1 Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la Segreteria dell’Assemblea federale ne stabilisce un esemplare originale in tedesco, uno in francese e uno in italiano. 2 I presidenti e i segretari firmano gli originali dell’atto legislativo, indicandone la data d’approvazione.
LF del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTF) Art. 24 Mandato di programma 1 La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (mandato di programma). In particolare: a. fornisce programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali; ...
L’italiano è sovente «dimenticato». L’italiano come lingua di lavoro è inesistente. Spodestamento dell’italiano da parte dell’inglese
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (disegno) Art. 15 Insegnamento 3 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la prima lingua straniera insegnata sia una delle lingue nazionali. Minoranza 3 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché l’insegnamento delle lingue straniere garantisca al termine della scuola dell’obbligo competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera. L’insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali propri a un Paese plurilingue.
Traduttori nell'Amministrazione federale (posti stato gennaio 2007) DFI DDPS DFE DATEC DFF DFGP DFAE CaF SP 11,3 i 17,6 i 8,1 i 11,4 i 12 i 13,6 i 24,75 i 1,5 i SG 5,3 i SG 6,1 i SG 4,4 i SG 12 i SG 9,1 i SG 16,25 f 31,7 f 21,9 f 18,2 f 16,3 f 15,2 f 2 f 9 f 4 f 2 d - 0,7 d 0,5 d 0,8 d 1 d 7,1 d 1 e 1,9 e 2 e 2,7 e
Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla traduzione nell'Amministrazione generale della Confederazione Art. 10 3 La sezione italiana dei Servizi linguistici centrali è inoltre unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale.
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 7 Comprensibilità 1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. 2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e al perfezionamento del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 8 Camere federali 1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. 2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 9 Consiglio federale e Amministrazione federale 1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano. 2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 13 Trattati internazionali 1 Dei trattati bilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione dev’essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. 2 Dei trattati multilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 16 Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per: a. creare i presupposti per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale; b. promuovere la conoscenza della lingua nazionale del posto da parte degli alloglotti; c. promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti.
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 20 Plurilinguismo nel Servizio pubblico 1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale. 2 La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell’esercito.
Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 22 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di: a. misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana; b. organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana; c. attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana. 2 Nell’intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia. 3 L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.