La terza lingua ufficiale della Confederazione Jean-Luc Egger

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Sezione II – La formazione delle leggi
Advertisements

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA AZIENDALE
Prof. Bertolami Salvatore
TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.
Conferenze di servizio con i D.S. Lazio sett.- ott. 2007
Paolo Pipere Servizio Territorio, Ambiente e Cultura CCIAA di Milano
Bando regionale primo incontro con le scuole a.s. 2007/2008
Il master europeo in traduzione European Master’s in Translation (EMT)
Funzioni del Parlamento
Environmental Legal TeamEnvironment and Beyond Centro Interdipartimentale REPROS Università degli Studi di Siena Corso di Perfezionamento, 12 maggio 2009.
Bloc ed oggetto del giudizio i casi belga e svizzero.
Parole di cittadinanza Milano, 29 gennaio Cittadinanza e costituzione Art. 1. Legge 169/2008 Cittadinanza e Costituzione 1. A decorrere dall'inizio.
1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A / 2009 CORSO DI Analisi.
1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A / 2011 CORSO DI Analisi.
C.M. 20 del 16 febbraio 2007 Formazione commissioni esami di Stato.
L’Unione Europea e le sue Istituzioni: un’introduzione
EPA 02/03 XIII / 1 LUnione Europea e le sue Istituzioni: unintroduzione un po di storia… alcune informazioni di base sui paesi membri le istituzioni dellUE.
Organizzazione dellUnione europea Direzione Didattica di Cammarata Corso di formazione LEUROPA E LEURO.
6 ottobre ° salone nautico internazionale di Genova 49° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE di GENOVA Le DOGANE e la NAUTICA DA DIPORTO Massimo Bartolini.
* licenziato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri
Presidente della Repubblica
1 Pregnana Milanese Assessorato alle Risorse Economiche Bilancio Preventivo 2011 APPROVAZIONE Bilancio Preventivo 2011 APPROVAZIONE Consiglio Comunale.
Architettura della programmazione Programmazione Strategica: UE OSC – Orientamenti Strategici Comunitari STATOQSN Quadro Strategico Nazionale Programmazione.
SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI ROMA – 6 GIUGNO 2012.
CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI (Allegati al Comunicato Ufficiale FIGC n° 158 del 29 aprile 2011) Num.AdempimentoTermini 1impegno partecipazione Primavera.
Attuazione normativa IPPC Tariffario per istruttorie e controlli programmati E. LANZI Le spese per il rilascio dellAutorizzazione Integrata Ambientale.
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione Ministero del Lavoro e delle Politiche.
Criteri e parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche (CdM 18/12/008) 1. tra 500 e 900 unità 2. limite massimo di 900 alunni non si.
IMQ :PROVE E CONTROLLI PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA 1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA : DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE NOTA : presentazione realizzata.
Effetti della sentenza di accoglimento
Dipartimento federale dellinterno DFI Segreteria generale SG-DFI Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD La Convenzione.
I TRE LIVELLI DELLA VITA PUBBLICA IN SVIZZERA
Fondo per lintegrazione di cittadini paesi terzi
1 Programma Regionale di Iniziative e Interventi in materia di immigrazione – Progetto di Integrazione Sociale e Scolastica IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI.
Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità 6501 Bellinzona Conferenza stampa Programma Oro BNS per linserimento Bellinzona,
Dr. Daniele Dondarini CNA Regionale Emilia Romagna
Incontro con le famiglie 24 ottobre 2009 CLASSIQuarteQuinte ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE L. da Vinci UMBERTIDE.
Appunti sulla formazione del Governo
a cura di Rontini Filippo e Mengozzi Gabriele
GOVERNO LEZIONE 12.
La trasmissione telematica degli atti catastali di aggiornamento La presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastali: attuazione e sviluppi.
Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Il parlamento e la formazione delle leggi
Lingue in Europa Diversità e Ricchezza
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Luca Bonini Dipartimento ricerca e sviluppo IUFFP Lugano
ANCORA SULLA PLURALITÁ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI.
Pippo.
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T marzo 2006.
La storia di un percorso
COORDINAMENTO CAMPANO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO
lun mar mer gio ven SAB DOM FEBBRAIO.
SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI CRITERI INFRASTRUTTURALI ROMA – 6 GIUGNO 2012.
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
1 Comunicazione e percezione dell’opinione pubblica Roma – 14 luglio 2003 Ciclo di seminari Governare la Rivoluzione Biotech in agricoltura. Politiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Centri per l’istruzione degli adulti (dPR n. 263 del 29 ottobre 2012)
bozza - sono graditi suggerimenti 1 Il DDL S1934 … e il ruolo dei genitoriDDL S1934 A cura di Cinzia Olivieri.
La Confederazione di 23 Cantoni
L’Assemblea federale – Il Parlamento Svizzero Una produzione del Servizi del Parlamento | 2015/2016.
“Semplificazione della P.A.C.” Roma, 23 marzo 2007 Settore: ortofrutta SALA MARCORA III PIANO Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'UNIONE EUROPEA.
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE approvato con.
Comune di Cavallino-Treporti Strumenti di partecipazione popolare Referendum, istanze, petizioni, proposte di deliberazione Incontro pubblico Giovedì 22.
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA NEGLI ENTI LOCALI Dr. Roberto Montagnani A.A. 2013/14.
Più potere ai cittadini Vignola (MO) 04/05/16 di Paolo Michelotto La parola ai cittadini La giornata della democrazia Referendum finanziario Oltre il Bilancio.
Transcript della presentazione:

La terza lingua ufficiale della Confederazione Jean-Luc Egger IV giornata REI Padova, 29 ottobre 2007

Lo statuto ambiguo dell’italiano Una presenza fortemente centralizzata Alcuni aspetti della nuova Legge sulle lingue Illustrazione: www.culturaldiversity.cioff.ch

Costituzione federale del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue 1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Art. 14 1 La pubblicazione [RU e FF] è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.

LF sui rapporti fra i Consigli (oggi abrogata) Art. 66 1 Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la Segreteria dell’Assemblea federale ne stabilisce un esemplare originale in tedesco, uno in francese e uno in italiano. 2 I presidenti e i segretari firmano gli originali dell’atto legislativo, indicandone la data d’approvazione.

LF del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTF) Art. 24 Mandato di programma 1 La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (mandato di programma). In particolare: a. fornisce programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali; ...

L’italiano è sovente «dimenticato». L’italiano come lingua di lavoro è inesistente. Spodestamento dell’italiano da parte dell’inglese

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (disegno) Art. 15 Insegnamento 3  La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la prima lingua straniera insegnata sia una delle lingue nazionali. Minoranza 3 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché l’insegnamento delle lingue straniere garantisca al termine della scuola dell’obbligo competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera. L’insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali propri a un Paese plurilingue.

Traduttori nell'Amministrazione federale (posti stato gennaio 2007) DFI DDPS DFE DATEC DFF DFGP DFAE CaF SP 11,3 i 17,6 i 8,1 i 11,4 i 12 i 13,6 i 24,75 i 1,5 i SG 5,3 i SG 6,1 i SG 4,4 i SG 12 i SG 9,1 i SG 16,25 f 31,7 f 21,9 f 18,2 f 16,3 f 15,2 f 2 f 9 f 4 f 2 d - 0,7 d 0,5 d 0,8 d 1 d 7,1 d 1 e 1,9 e 2 e 2,7 e

Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla traduzione nell'Amministrazione generale della Confederazione Art. 10 3 La sezione italiana dei Servizi linguistici centrali è inoltre unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale.

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 7 Comprensibilità 1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. 2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e al perfezionamento del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 8 Camere federali 1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. 2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 9 Consiglio federale e Amministrazione federale 1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano. 2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 13 Trattati internazionali 1 Dei trattati bilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione dev’essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione. 2 Dei trattati multilaterali che sottostanno all’obbligo di pubblicazione ci si adopera affinché sia redatta una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 16 Ulteriori provvedimenti di promozione linguistica La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per: a. creare i presupposti per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale; b. promuovere la conoscenza della lingua nazionale del posto da parte degli alloglotti; c. promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti.

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 20 Plurilinguismo nel Servizio pubblico 1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale. 2 La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell’esercito.

Legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) Art. 22 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di: a. misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana; b. organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana; c. attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana. 2 Nell’intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia. 3 L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.