STUDI NO PROFIT: VERSO IL DOPPIO STANDARD?

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Transcript della presentazione:

STUDI NO PROFIT: VERSO IL DOPPIO STANDARD? Luciano M. Fuccella Società di Scienze Farmacologiche Applicate IFAPP Council for Education in Pharmaceutical Medicine Roma, 12 Ottobre 2005

Direttiva 2001/20 CE del 4 aprile 2001 “Throwing a wrench in the works?” “Consent rule in EU clinical trial directive triggers concern” “The death of academic clinical trials” “”2005 Vienna Initiative to Save Academic Research”

Direttiva 2005/28/CE della Commissione STUDI NO PROFIT Direttiva 2005/28/CE della Commissione dell’8 aprile 2005 che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

STUDI NO PROFIT DIRETTIVA 2005/28/CE (8 Aprile 2005) “…… Le condizioni ed i luoghi in cui la ricerca non commerciale è condotta da ricercatori pubblici fanno sì che l’applicazione di talune norme particolari di buona pratica clinica sia inutile o garantita da altri mezzi.”

Direttiva 2005/28/CE Capo I, Campo d’applicazione, Art.1, 3 “Per l’applicazione dei principi, delle linee guida dettagliate e dei requisiti ….relativi alle sperimentazioni cliniche di carattere non commerciale, realizzate dai ricercatori senza la partecipazione dell’industria farmaceutica, gli Stati membri possono introdurre norme specifiche in considerazione della particolarità di queste sperimentazioni, per quanto attiene ai capi 3 e 4 della presente direttiva.”

Decreto 17 dicembre 2004 Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria.

Decreto 17 dicembre 2004 Introduzione: “Considerato che nell’ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale vengono condotte sperimentazioni cliniche dei medicinali che non hanno finalità di lucro ma sono finalizzate al miglioramento della pratica clinica e come tali sono parte integrante dell’assistenza sanitaria;”

Decreto 17 dicembre 2004 Art.1 c) il promotore è proprietario dei dati della sperimentazione; e) la sperimentazione non deve essere “finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro.”

Decreto 17 dicembre 2004 Art.1 e) (la sperimentazione)…”sia finalizzata al miglioramento della pratica clinica e riconosciuta a tal fine dal Comitato etico competente come sperimentazione rilevante e, come tale, parte integrante dell’assistenza sanitaria.”

Decreto 17 dicembre 2004 Art.2.6 “Per le sperimentazioni di cui all’art. 1 l’eventuale utilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche o comunque da terzi deve essere comunicato all’atto della richiesta di parere del Comitato etico e di autorizzazione dell’Autorità competente di cui al Dlgs. N.211 del 2003.” Per GCP ICH: Promotore è anche chi semplicemente finanzia uno studio clinico!

Art.3. PROMOTORE UNICO (Sperimentazione multicentrica) Decreto 17 dicembre 2004 Art.3. PROMOTORE UNICO (Sperimentazione multicentrica) Responsabile per la presentazione della richiesta di parere unico a CE e della richiesta di autorizzazione a MinSal e ISS (art. 2, comma 1, lettera t, numeri 2. e 3. del DLgs 211). Quando non si tratta dei farmaci previsti da detti numeri, non va inoltrata domanda alla AC prevista dal DLgs?

Decreto 17 dicembre 2004 Art.3. PROMOTORE UNICO (Sperimentazione multicentrica) “Il suddetto promotore unico ha l’obbligo di segnalare al titolare dell’autorizzazio- ne all’immissione in commercio o al responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse di cui all’art. 16……..del decreto legislativo n. 211 del 2003.”

Decreto 17 dicembre 2004 Art.4 .1 Sino all’entrata in vigore del decreto previsto dal DLgs 211 le sperimentazioni cliniche debbono essere condotte prendendo in considerazione le norme di buona pratica clinica di cui all’allegato 1 del DM 15 luglio 1997….per le parti applicabili e non correlate alle autorizzazioni per l’immissione in commercio.

“La Buona Pratica Clinica [Good Clinical Practice (GCP)] è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare studi clinici che coinvolgano soggetti umani.” ………… “ Questa linea guida deve essere osservata ogniqualvolta si producano dati clinici da sottoporre alle autorità regolatorie.” DM 15 luglio 1997

“1.54 Sponsor-Sperimentatore Un individuo che dà inizio e conduce, da solo o con altri, uno studio clinico, e sotto la cui diretta responsabilità il prodotto da sperimentare viene somministrato, distribuito o utilizzato da un soggetto. ……….. Gli obblighi di uno sponsor-sperimen -tatore comprendono sia quelli di uno sponsor che quelli di uno sperimentatore. DM 15 luglio 1997

Decreto 17 dicembre 2004 Art.4 .2 Le aziende farmaceutiche sono tenute a rendere disponibile al Promotore unico i dati di farmacovigilanza per le successive comunicazioni al CE, nonché copia della versione aggiornata del dossier per lo sperimentatore fatta salva la confidenzialità dei dati inerenti gli aspetti industriali.

LE RESPONSABILITA’ L’art. 2, comma 4 richiede ai Direttori Generali delle strutture sanitarie di provvedere affinché le assicurazioni siano “ricomprese nell’ambito della copertura assicurativa prevista per l’attività clinica generale o di ricerca della struttura.” Nel caso di danno dal farmaco?

Decreto 17 dicembre 2004 Art. 6 “Le disposizioni del presente decreto ad eccezione dell’art. 2, commi 1 e 2 sono estese anche alle sperimentazioni che, pur non essendo finalizzate al miglioramento della pratica clinica , rispondono ai requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d)”

Decreto 17 dicembre 2004 Art. 10: “In fase di prima attuazione” le disposizioni dei commi 1,2,3 dell’art. 2 si applicano al miglioramento della pratica clinica….“limitatamente alle sperimentazioni che utilizzano farmaci già autorizzati alla immissione in commercio (AIC) anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica, con diverso dosaggio o forma farmaceutica”.

Decreto 17 dicembre 2004 Non viene data alcuna disposizione in merito alla conservazione dei documenti dello studio.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Riferimenti: - DM 15 luglio 1997 5.5 Gestione dello Studio, gestione dei dati e Conservazione della Documentazione - DLgs 24 giugno 2003, n. 211 Art.15, 6: “Con decreto del Ministro della salute….vengono definite linee-guida…. nonché linee-guida sull’archiviazione….”

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Riferimenti: Direttiva 2005/28CE Art. 17: Lo sponsor e lo sperimen- tatore devono conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica per almeno 5 anni dal completamento della medesima.

Decreto 17 dicembre 2004 Allegato 1. B. Requisiti “2. Sperimentazioni per le quali siano previste misure idonee per assicurare la qualità della loro esecuzione e dei dati prodotti; dette misure (fra le quali una forma di monitoraggio predefinita nel protocollo di ricerca, la cui estensione e tipologia deve essere commisurata all’obiettivo, finalità, complessità e caratteristiche della sperimentazione) possono essere:………..”

Decreto 17 dicembre 2004 Allegato 1. C. Verifica della presenza delle condizioni previste dall’articolato del decreto Il Decreto richiede che tale verifica sia eseguita dal Comitato Etico. Ha il Comitato Etico gli strumenti per eseguire tale verifica, al di là delle dichiarazioni dello Sperimentatore? Rientra ciò nei compiti istituzionali del Comitato Etico?

STUDI NO PROFIT: VERSO IL DOPPIO STANDARD? SPERIAMO DI NO MA LE PREMESSE NON LASCIANO BEN SPERARE