Principi contabili internazionali

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Principi contabili internazionali Lezione n. 15 IAS 8 Cambiamenti di politiche contabili, stime contabili e correzioni di errori IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

IAS 8 – politiche contabili, cambiamenti di stime ed errori Principali novità della versione del dicembre 2003 Inclusione nel principio dei criteri per selezionare ed applicare le politiche contabili (precedentemente nello IAS 1) Definizione dei concetti di omissione e di errore rilevante ai fini della applicazione delle politiche contabili nel bilancio Eliminazione del trattamento contabile alternativo previsto in precedenza per modifiche nelle politiche contabili e correzione di errori Migliore definizione delle circostanze che rendono impossibile applicare retroattivamente il cambiamento di un principio contabile o la correzione di errori Eliminazione della distinzione fra errori determinanti ed altri errori rilevanti Indicazione delle informazioni in merito agli effetti prevedibili derivanti dalla imminente applicazione di una nuova versione di un principio IAS-IFRS

Nozione di politiche contabili Politiche contabili o principi contabili in senso ampio da intendersi come l’insieme di principi, basi di calcolo, convenzioni, regole interne e prassi consolidate, utilizzate nella preparazione e nella presentazione del bilancio di esercizio. Accounting policies per il bilancio IFRS compliant (IAS 8.7): Applicazione del contenuto degli IFRS in modo da raggiungere la cd Fair Presentation Nozione di Fair presentation (IAS 1.13-22) Rappresentazione adeguata della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico attraverso il bilancio, raggiunta attraverso i seguenti presupposti: Rispetto di definizioni, criteri di rilevazione e caratteri qualitativi delle informazioni indicati nel framework 2. Utilizzo di criteri di fedele rappresentazione delle operazioni 3. Applicazione dei principi IFRS (IFRS Compliance) e delle ulteriori informazioni per raggiungere l’obiettivo

Selezione delle politiche contabili in assenza di espliciti IFRS Scelta di politiche tali da garantire la fair presentation (IAS 8.10) 1. applicazione analogica di un principio IFRS relativo a materie simili 2. principi generali stabiliti nel framework 3. Utilizzo di principi contabili di altri standard setters nella versione più recente o di precetti indicati dalla letteratura contabile se non in contrasto con i primi due punti Deroghe obbligatorie dagli IFRS per avere la fair presentation (IAS 1.17-21) Informazioni sul principio derogato natura e motivazioni della deroga effetti della deroga sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico N.B. La deroga da un principio IFRS non può riguardare solo la specifica impresa e non altre per fattispecie analoghe poichè in tal caso vi è una presunzione semplice (rebuttable presumption) che l’applicazione del principio derogato porti comunque alla fair presentation e a cogliere gli obiettivi del bilancio stabiliti nel framework

Trattamento dei cambiamenti di politiche contabili Regola generale (IAS 8.13): Costanza di applicazione delle politiche contabili nel tempo e nello spazio Cambiamenti nelle politiche contabili (IAS 8.14): Obbligatori se richiesti esplicitamente da un IFRS o da una sua interpretazione o in ossequio all’obiettivo della fair presentation (ad esempio in caso di adozione di politiche contabili alternative previste in uno stesso principio) Trattamento in bilancio delle modifiche (IAS 8.19): Applicazione disposizioni transitorie indicate nell’IFRS nuovo o rivisto 2. In mancanza di esplicite disposizioni transitorie: applicazione retroattiva della politica contabile per favorire la comparabilità imputazione degli effetti a variazione del saldo iniziale degli utili riportati a nuovo nel bilancio di apertura dell’esercizio di comparazione al netto dei relativi effetti fiscali se presenti eccezione: impossibilità (impracticability) di definire gli effetti retroattivi della modifica su un esercizio particolare o quelli cumulati su tutti gli esercizi precedenti informazioni in merito agli effetti delle modifiche o a problemi nell’applicazione retroattiva e, in caso di quotazione, all’effetto della modifica sull’utile per azione (IAS 33) Esclusioni (IAS 16a e 16b): Applicazione di una politica contabile a operazioni diverse dalle precedenti Applicazione di una politica contabile a operazioni precedentemente non rilevate o non rilevanti (es. acquisto di una partecipazione)

Confronto con legislazione e prassi italiana (1) Regola generale (Art. 2423-bis, c.1, p.to 6 e c.2, c.c.): Costanza di applicazione dei criteri di valutazione e degli altri principi contabili da un esercizio all’altro salvo deroga in casi eccezionali Trattamento contabile dei cambiamenti di principi contabili: Non indicato nella disciplina civilistica opportunamente integrata dai principi contabili quale ordinamento normativo di carattere secondario (PCN n.29) Trattamento delle modifiche (PCN n. 29, §§ A.III e seguenti): Applicazione retroattiva del principio contabile modificato (ipotizzando cioè la sua applicazione anche negli esercizi precedenti) Calcolo del risultato ordinario in base all’applicazione del nuovo principio e imputazione a provento/onere straordinario degli effetti cumulati della modifica del principio sul patrimonio netto di inizio esercizio al netto del relativo effetto fiscale Informazioni in nota integrativa in merito agli effetti delle modifiche sul patrimonio netto all’inizio dell’esercizio di prima applicazione, agli eventuali problemi nell’applicazione retroattiva e, in caso di quotazione, all’effetto della modifica sull’utile per azione (IAS 33) Secondo il paragrafo A.II. del PCN n.29 “un cambiamento di principio contabile è rappresentato da una o più variazioni rispetto ai principi contabili adottati nel precedente esercizio. Per principi contabili si intendono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono i criteri di individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. Non rappresentano, invece, cambiamenti di principi contabili: • l’adozione di un criterio contabile per rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi • l’adozione di un nuovo criterio contabile per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente o che non erano rilevanti Nella Comunicazione n° DEM/81948 del 3 novembre 2000 concernente “chiarimenti in merito alla Comunicazione DAC 99059009 del 30 luglio 1999”, la Consob considera applicabili a tutte le variazioni di criteri contabili quanto previsto per “cambiamenti di principi contabili”, così esprimendosi: “… Dalle indagine effettuate appare che … le imprese in parola hanno ritenuto che la comunicazione in discorso fosse applicabile ai soli mutamenti di criteri contabili che l’articolo 2423-bis, ultimo comma, del codice civile e le analoghe disposizioni dettate dai decreti legislativi n. 87/92 e n. 173/97, affidano all’autonoma potestà degli amministratori. Sarebbero state invece escluse dalla comunicazione stessa le variazioni di criteri contabili richieste dall’intervento di nuove normative o in applicazione di nuovi principi contabili. Al riguardo, questa Commissione richiama l’attenzione delle società in indirizzo sulla circostanza che … la comunicazione in oggetto debba applicarsi a tutte le variazioni di criteri contabili, qualunque ne sia l’origine.”

Confronto con legislazione e prassi italiana (2) Ulteriori informazioni in nota integrativa (PCN n. 29, § A.IV.b): Se gli effetti del cambiamento o le ripercussioni su una pluralità di voci interessate dalla modifica sono rilevanti, si ricorre in nota integrativa a situazioni economico-patrimoniali sintetiche pro-forma riconciliate con i dati di bilancio Eccezioni (trattamento prospettico): Impossibilità di definizione degli effetti retroattivi della modifica su un esercizio particolare o quelli cumulati su tutti gli esercizi precedenti Modifiche di principi contabili determinanti imputazione a conto economico di costi in precedenza capitalizzati (trattamento alternativo consentito) Caratteristiche del trattamento prospettico Applicazione del nuovo principio solo ai fatti ed alle operazioni dell'esercizio in cui interviene il cambiamento e non anche a quelli precedenti, riflessi in bilancio in conformità al vecchio principio (obbligo di segnalazione della non comparabilità) Confronto con lo IAS 8 (versione del dicembre 2003): Non ammissibilità del benchmark treatment ivi indicato (rettifica del saldo iniziale della voce utili portati a nuovo per l’esercizio di comparazione) Il trattamento indicato dallo IAS 8 non è ammesso dal PCN n. 29, Cfr. § A.III.b.2. Tale impostazione è confermata da CONSOB con le comunicazioni nn. 99016997 in data 11.3.99 e 99059009 in data 30.07.99, e da Banca d’Italia con comunicazione 3.8.99 dal titolo «Mutamento dei criteri contabili: trattamento in bilancio» riportata in Circolare Abi, serie tecnica n. 123 del 1° novembre 1999)

Esempio di applicazione IAS 8 GAMMA S.p.A. dal 20X2 cessa di capitalizzare interessi su un impianto in costruzione Informazioni: 1) Dati reddituali Oneri finanziari capitalizzati nel 20X1 2.600 Oneri finanziari capitalizzati nei periodi precedenti 5.200 Utile ante imposte e interessi 20X1 18.000 Imposte 20X1 (tax rate 30%) 5.400 Utile ante imposte e interessi 20X2 30.000 Oneri finanziari sostenuti nel 20X2 3.000 Imposte 20X2 (tax rate 30%) 2) Dati di Patrimonio netto Capitale sociale 10.000 Utili a nuovo 20X1 (ante rettifica) 20.000 Utili a nuovo 20X2 (ante rettifica) 32.600 Tax rate gamma per gli esercizi precedenti il 20X1 30% Rettifiche operate: 1. Rettifica risultato ante imposte 20X1 e relativo effetto fiscale per effetto della mancata capitalizzazione degli oneri finanziari nel bilancio esercizio 20X2 2. Rettifica del patrimonio netto per gli esercizi precedenti al 20X1 per il minor valore dell’impianto (al netto del relativo effetto fiscale)

Esempio (2) Rettifica risultato ante imposte 20X1 e relativo effetto fiscale per effetto della mancata capitalizzazione degli oneri finanziari nel bilancio esercizio 20X2 Situazione di partenza (CE bilancio al 31.12.20X1) Conto economico 20X1 (ante rettifiche) Utile ante interessi ed imposte 18.000 Oneri finanziari - Utile ante imposte 18.000 Imposte (30%) (5.400) Utile netto 12.600 Situazione rettificata nel CE del bilancio 31.12.20X2 Conto economico 20X2 (con rettifiche a 20X1) 20X2 20X1 Utile ante interessi ed imposte 30.000 18.000 Oneri finanziari (3.000) (2.600) Utile ante imposte 27.000 15.400 Imposte (30%) (8.100) (4.620) Utile netto 18.900 10.780

Esempio (3) 2. Rettifica del patrimonio netto aziendale ante 20X1 e per esercizi 20X1 e 20X2 Incremento della spesa per interessi esercizi ante 20X1 al netto effetto fiscale (30%) sulla rettifica lorda, pari a (5.200) + 1.560 (3.640) Incremento della spesa per interessi esercizio 20X1 (2.600) Diminuzione imposte 780 Effetto netto sul risultato di esercizio 20X1 (1.820) Diminuzione del valore di carico dell’impianto per l’esercizio 20X1 (riportato x comparazione nell’esercizio 20X2) (5.460) Modifiche del patrimonio netto Capitale sociale 10.000 utili a nuovo dei periodi precedenti al 20X1 ante rettifica 20.000 Rettifica utili a nuovo ante 20X1 per cambio principio (3.640) Patrimonio netto 20X0 rettificato 26.360 Utile esercizio 20X1 rettificato (CE 20X1 rettificato) 10.780 Patrimonio netto rettificato al 31.12.20X1 37.140 Utili esercizio 20X2 (determinati con il nuovo principio) 18.900 Patrimonio netto alla fine del 20X2 56.040

Scritture contabili (1) Rettifica patrimonio netto esercizi precedenti X1 Utilizzo conto transitorio “Rettifica utili a nuovo es. prec. per cambio politiche contabili” a. Diminuzione valore impianti per storno capitalizzazione interessi D A Rettifica utili a nuovo es. prec. a impianti 5.200 5.200 b. Imputazione effetto fisc. storno interessi : Impianti a rettifiche utili es. prec. 1.560 1.560 c. Imputazione effetto complessivo a rettifica utili a nuovo es. prec. D A Utili a nuovo da esercizi prec. a rettifiche utili es. precedenti 3.640 3.640

Scritture contabili (2) Rettifica utile dell’esercizio di comparazione Utilizzo conto “Rettifica utili a nuovo es. di comparazione per cambio politiche contabili” a. Diminuzione valore impianti per storno capitalizzazione interessi D A Rettifiche utili esercizio di comp. a impianti 2.600 2.600 b. Imputazione effetto fisc. storno interessi : Impianti a Rettifiche utili es. di comp.ne 780 780 c. Imputazione effetto complessivo a rettifica utili a nuovo es. prec. Utili a nuovo da es. preced. a Rettifiche utili es. di comp.ne 1.820 1.820

Cambiamenti di stime contabili Stime contabili (Accounting Estimates) Stime collegate alla valutazione di una attività o passività iscritta nel bilancio di esercizio derivanti dalle condizioni di incertezza connaturate alla valutazione di tali poste Esempi (non esaustivi): Notizie di deterioramento qualità crediti, aggiornamento piani di ammortamento, sopravvenuta obsolescenza tecnica degli impianti o delle rimanenze di magazzino, ecc. Differenze fra Accounting Policy e Accounting Estimate: Modifica di accounting estimates come riflesso del necessario aggiornamento, alla data di riferimento del bilancio, delle informazioni alla base delle valutazioni di bilancio modifica dei principi contabili quale riflesso di scelte generali di politica aziendale Trattamento in bilancio dei cambiamenti di stime contabili (IAS 8.39) Applicazione prospettica, cioè indicando gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica a partire dall’esercizio in cui si verifica il mutamento di stima Illustrazione nelle note esplicative dell’effetto atteso sugli esercizi successivi o dell’impossibilità di stima dello stesso Totale analogia fra IAS 8 e PC n. 29 in tema di modifica di stime contabili Si riportano in proposito i paragrafi B.I e B.II del PCN n. 29: “(….) B.I. Premessa: Il processo di formazione del bilancio (d'esercizio, consolidato, intermedio di periodo) è, essenzialmente, un processo di stima. Nessun elemento patrimoniale, tranne il denaro in cassa in valuta di conto, è esente da stime. Le stime possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di bilancio, oppure l’evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio. Della prima categoria possono, per esempio, far parte l'incidenza di spese che concorrono alla formazione del costo d'acquisto di un bene, oppure la determinazione di una quota parte di costi indiretti da allocare al costo finale di un prodotto. Nella seconda categoria si possono includere il valore di futuro realizzo di un reddito o di un prodotto in magazzino, la vita utile futura di un impianto produttivo o di un bene immateriale. B.II. Definizioni e caratteristiche: La determinazione finale del valore di bilancio di ogni classe dell'attivo o del passivo avviene mediante un processo logico che parte dall'analisi dei dati obiettivi di ogni singolo componente la classe (per esempio, il valore di fatturazione di un credito commerciale); successivamente, ogni singolo componente è oggetto di un procedimento di stima (per esempio, il valore di realizzo del credito) allo scopo di determinare la necessità di modificare il primo valore (per esempio, rettificando in diminuzione il credito per tenere conto della stimata inesigibilità); infine, per aggregazione dei valori eventualmente rettificati, si perviene al dato di bilancio. Da quanto detto si desume che il procedimento di stima è intrinseco alla formazione del bilancio e non costituisce un'operazione di carattere straordinario. Non si tratta, cioè, di un'operazione che si effettua solo in presenza di circostanze eccezionali o di accadimenti particolari. È altresì vero che il verificarsi di fatti anomali comporta un riesame critico delle stime precedentemente effettuate. Un processo di stima è, per sua natura, soggettivo, ma non deve essere arbitrario perché violerebbe l'obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (cfr. articolo 2423 codice civile). (….) Ne consegue che le stime debbono essere operate attraverso un procedimento razionale di raccolta di ogni pertinente informazione, di valutazione critica dell'effetto che tali informazioni hanno sul valore oggetto di stima ed infine di motivato giudizio sull'esito finale della stima. Inoltre sia la stima effettuata sia il procedimento che ha condotto alla sua determinazione devono sempre essere verificabili a posteriori.

Esempio: modifica della vita utile del marchio XYZ Esempio di informazioni da indicare nella Nota integrativa Dall’esercizio 2005, a seguito di accurate ricerche di mercato, la cui sintesi è esposta a pag. XX, la società ha modificato il piano di ammortamento del marchio XYZ, acquisito a titolo oneroso in data 1.01.2002 per UM 15.000 ed ammortizzato per UM 4.500 fino al 2004, portandone la vita residua utile ad inizio 2005 da 7 a 17 anni. In conseguenza di ciò è stata rettificata la quota di ammortamento imputata al conto economico dell’esercizio, che è stata calcolata in base al rapporto fra il valore netto contabile del marchio, (UM 10.500) e il nuovo periodo di ammortamento (17 anni), risultando pari a UM 617,65 A parità di altre condizioni, l’effetto di tale revisione sui risultati dell’esercizio in chiusura e degli esercizi successivi deve essere stimato in un incremento del risultato di esercizio pari a UM 882,35 al lordo degli effetti fiscali e in UM 605,30 al netto di tali effetti (27,5% IRES + 3,9% IRAP, pari a UM 277,05). Ai sensi degli artt. 2423-bis c.2 e 2426, c.1, punto 2 del codice civile, se la società avesse continuato ad ammortizzare il marchio in base alla vita utile precedentemente stimata, avrebbe avuto un risultato di esercizio inferiore a quello rilevato di UM 605,30 al netto degli effetti fiscali con conseguente diminuzione di pari importo del patrimonio netto alla data del 31.12.2005.

Confronto con il PCN 29 (PCN n. 29 § C.IV.a-b): Nozione di Errore Errori rilevanti derivanti da omissioni o errate determinazioni di poste del bilancio evitabili in ipotesi di corretto utilizzo di tutte le informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio Errori non rilevanti, ma fatti di proposito per dare una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’impresa diversa da quella effettiva Origine dell’errore: imperizia, frodi, errori di calcolo, sviste, erronee interpretazioni di fatti, negligenza nella raccolta delle informazioni e dei dati effettivamente disponibili (al momento della commissione dell’errore) per giungere al corretto trattamento contabile Soglia di Rilevanza (IAS 8.5) Livello oltre il quale la commissione di singoli errori o di gruppi di errori influisce sulle decisioni prese dall’utilizzatore in base al bilancio in cui l’errore è stato compiuto Modalità di determinazione della rilevanza: analisi del singolo caso (natura e dimensione quantitativa dell’errore anche in rapporto alle specifiche circostanze di commissione del medesimo) Confronto con il PCN 29 (PCN n. 29 § C.IV.a-b): Errori determinanti (rispetto all’inattendibilità del bilancio cui si riferiscono) Errori non determinanti (errori diversi dai precedenti)

Trattamento di bilancio della correzione di errori (IAS 8.41-42): applicazione retroattiva della correzione dell’errore nell’esercizio di rilevazione imputazione degli effetti a variazione del saldo iniziale degli utili riportati a nuovo nel bilancio di apertura dell’esercizio di comparazione o a revisione delle poste attive, passive e del netto dell’esercizio di comparazione se ad esso relativo (fattispecie non prevista dal PC Nazionale n. 29) al netto dei relativi effetti fiscali se presenti eccezione: impossibilità (impracticability) di definire gli effetti retroattivi della correzione su un esercizio particolare o gli effetti cumulati su tutti gli esercizi precedenti informazioni in merito agli effetti della correzione degli errori o a problemi nella correzione retroattiva e, in caso di quotazione, all’effetto della modifica sull’utile per azione (IAS 33) Trattamento degli errori nel principio contabile nazionale n. 29 Errori determinanti : 3 opzioni Rettifica importo riserve esistenti (contrario a principio continuità valori) Trattamento identico a quello riservato agli errori non determinanti Correzione bilanci degli esercizi precedenti (solo nei casi più gravi) Errori non determinanti : All’atto della scoperta dell’errore imputazione immediata a conto economico degli effetti della sua correzione nella voce “proventi e oneri straordinari – componenti relativi a esercizi precedenti” Secondo il PCN n. 29, § C.II.a., non costituiscono, invece, errori: ·      le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento; ·      l’adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli a suo tempo assunti a base della scelta operata; se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati raccolti al momento del loro uso con la dovuta diligenza. PCN n. 29, § C.II.c Criteri per distinguere gli errori determinanti da quelli non determinanti: Non è possibile, data l'estrema varietà delle possibili fattispecie, stabilire regole o formule per definire i limiti oltre i quali un bilancio diviene inattendibile a causa di un errore (ovvero, quanto debba essere rilevante un errore perché esso possa essere definito determinante). Tale conclusione dipende da un complesso di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso: possono aversi errori che, pur non essendo determinanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo. In altri casi, possono aversi errori che, pur non essendo determinanti di per se, lo divengono a causa delle diverse conseguenze che si sarebbero avute sul bilancio qualora non fossero stati commessi. Ad esempio, un semplice errore di calcolo relativamente modesto commesso nella iscrizione in bilancio di valori liquidi superiori al reale (di per se non determinante sul bilancio) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un minimo ammontare di liquidità fosse una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti effetti economici per l'impresa. Un ulteriore criterio per poter definire determinante un errore sta nello stabilire se, a causa del medesimo errore, si possa aver arrecato pregiudizio a coloro che hanno interesse al bilancio dell'impresa.

Esemplificazioni pratiche (1) Correzione degli effetti della contabilizzazione come normale cessione di una operazione di cessione di immobile civile con obbligo di riacquisto Dati: Valore di iscrizione dell’immobile nel bilancio del cedente a pronti: 100 Data di cessione a pronti 30.10.04 Valore di cessione a pronti 120 Data riacquisto a termine 30.04.05 Valore di riacquisto a termine 90 Nel bilancio 2004 l’impresa ha: rilevato una plusvalenza di UM 20 dalla vendita dell’immobile stornato il valore dell’immobile civile dal proprio bilancio (pari a UM 100) omesso la rilevazione del debito verso il cedente a termine (pari a UM 90) omesso la suddivisione del ricavo per la concessione in godimento dell’immobile (complessivamente pari a UM 30) fra la quota di competenza dell’esercizio 2003 (1/3, cioè UM 10) da imputare a conto economico e la quota di competenza dell’esercizio successivo (2/3, pari a 20) da imputare a risconti passivi Nel bilancio 2005 l’impresa ha rilevato l’immobile a UM 90 e pagato il relativo prezzo al cedente a termine Nell’esempio considerato si prescinde dagli effetti fiscali. I calcoli della suddivisione sono esposti di seguito: Differenza fra valore di cessione a pronti e valore di riacquisto a termine: 120 – 90 = 30 Ricavo di competenza del 2003 pari alla quota della differenza che matura fra il 30.10 e il 31.12.2003 (pari a 1/3 del periodo complessivo) e quindi pari a UM 10 (30/3); Ricavo di competenza del 2004 da stornare con la tecnica dei risconti passivi pari alla quota della differenza che matura fra l’1.01 e il 30.04.2004 (pari a 2/3 del periodo complessivo) e quindi pari a UM 20 (30/3*2)

Esemplificazioni pratiche (2) Durante il 2005 il management scopre l’errore e applica il disposto dello IAS 8 per tale tipologia di errori Caso n. 1 – Correzione errore ante riacquisto immobile: a. Ripristino valore immobile all’attivo (UM 100) e imputazione contropartita al conto “rettifiche patrimoniali da correzione errori” sezione avere b. Rilevazione del debito verso il cedente a termine per UM 90 e imputazione contropartita al conto “rettifiche patrimoniali da correzione errori” sezione dare c. Rilevazione risconto passivo per UM 20 (2/3 della differenza fra prezzo di vendita a pronti e prezzo di riacquisto a termine, pari a 30) pari alla quota di ricavo di competenza 2005 (1.01-30.04.2005) con imputazione contropartita al conto “rettifiche patrimoniali da correzione errori” sezione dare d. Imputazione del risconto passivo così rilevato a ricavi di esercizio per UM 20 Caso n. 2 – modifiche in caso di correzione errore post riacquisto immobile: In luogo dei punti a. e b., rilevazione del ripristino dell’originario valore di iscrizione dell’immobile ora iscritto a UM 90, per UM 10 con imputazione contropartita al conto “rettifiche patrimoniali da correzione errori” sezione avere Con le rettifiche indicate, l’impresa, nel bilancio 2004: ripristina l’originario valore di iscrizione dell’immobile in ossequio a corretti principi contabili corregge la plusvalenza rilevata nel bilancio del 2003 imputando all’esercizio 2004 un componente negativo di reddito straordinario relativo a esercizi precedenti pari a 10 (somma algebrica delle contropartite indicate in precedenza) Infatti l’effetto della corretta contabilizzazione dell’operazione di cessione dell’immobile con obbligo di riacquisto a termine sarebbe stato l’imputazione nel bilancio 2003 di un ricavo pari a 10 (1/3 di 30, cioè della differenza positiva fra prezzo di cessione a pronti, UM 120, e prezzo di riacquisto a termine, UM 90) quale quota del ricavo in corso di maturazione sull’operazione di competenza del periodo 30.10-31.12.2003

IFRS 1 – First Time Adoption of Internatioal Financial reporting standards Ambito di applicazione (IFRS 1.2): Primo bilancio annuale IFRS compliant Bilanci intermedi presentati in base al principio IAS 34 nell’esercizio di riferimento del Primo bilancio annuale IFRS compliant Nozione di primo bilancio IFRS-Compliant (IFRS 1.3): Primo bilancio annuale redatto applicando i principi IFRS con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all'interno di tale bilancio Esempi: bilanci degli esercizi precedenti redatti con local GAAP coerenti o meno con i principi IAS-IFRS, ma non IFRS Compliant in ogni loro componente (fatta salva la deroga di cui al principio IAS 1 per favorire la Fair presentation) Bilanci IFRS compliant in esercizi precedenti redatti ai soli fini interni Mancata presentazione di un bilancio negli esercizi precedenti Casi diversi dalla prima applicazione (IFRS 1.5): Cambiamenti di politiche contabili disciplinati dallo IAS 8 e disposizioni transitorie contenute in altri principi IAS-IFRS all’interno di bilanci già IFRS Compliant

Lo Stato Patrimoniale di apertura Alla data di passaggio agli IAS/IFRS (Inizio del più remoto esercizio di comparazione dei dati con quelli di prima applicazione principi IAS-IFRS): Redazione S.P. di apertura (IFRS 1.6) ESEMPIO: Data di Riferimento bilancio di FTA: 31.12.2011 Data di chiusura dell’ultimo bilancio redatto con i local GAAP 31.12.2010 Data di Transizione agli IAS/IFRS (S.P. di apertura): 01.01.2010 Ricognizione delle politiche contabili utilizzate dall’impresa (criteri di rilevazione delle voci, di valutazione, di classificazione dei valori in C.E. S.P. e di rappresentazione delle informazioni nella nota integrativa) Evidenziazione delle principali divergenze fra Local GAAP e principi IAS/IFRS Divergenze assolute fra i criteri di valutazione (Costi di Ricerca non capitalizzabili) Divergenze entity specific su determinate politiche o stime contabili anche di tipo potenziale (per l’opportunità di adottare un’opzione ammessa dai principi IAS/IFRS in sostituzione di una prassi attualmente in essere) Valutazione effetti derivanti dall’applicazione dei principi IAS/IFRS anche con riferimento alle esenzioni facoltative o alle eccezioni espressamente previste in FTA

Transizione Illustrazione dell’effetto su situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico e flussi finanziari del passaggio agli IAS. Predisposizione di un apposito allegato (denominato “transizione ai principi IAS/IFRS”) a corredo del primo bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS. Contenuto del primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IAS/IFRS: 1) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date: la data di passaggio agli IFRS (01.01.200X); la data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili (31.12.200X). 2) riconciliazione del risultato economico riportato nell’ultimo bilancio d’esercizio redatto in base ai precedenti principi contabili con il risultato economico derivante dall’applicazione degli IFRS per lo stesso esercizio. 3) i prospetti di stato patrimoniale alla data di transizione agli IAS (01.01.200X) e al 31.12.200X, con evidenza delle rettifiche e delle riclassificazioni effettuate. 4) la descrizione dei principali effetti derivanti dalla transizione agli IAS/IFRS.

Transizione Lo stato patrimoniale di apertura (01.01.200X) deve essere predisposto evidenziando in una colonna apposita le rettifiche/riclassifiche allo stato patrimoniale di apertura redatto secondo i PCN. Le rettifiche e riclassifiche devono consentire di: Rilevare tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS, Stornare le attività e passività la cui iscrizione non è consentita dagli IAS/IFRS, Riclassificare le poste che i PCN classificano difformemente dagli IAS/IFRS. Le rettifiche devono essere iscritte in una apposita riserva di patrimonio netto: Riserva di FTA (distribuibile, ha natura di riserva di utili/perdite a nuovo), Riserva di rivalutazione (indisponibile sino al realizzo), Riserva da fair value (indisponibile sino al realizzo).

Principali implicazioni dell’adozione dei principi IAS/IFRS Rettifiche di prima applicazione da apportare in sede di bilancio di apertura Rilevazione di tutte le attività e le passività secondo i principi IFRS Eliminazione delle poste non rispondenti alle definizioni di attività/passività contenute nei principi IFRS; Riclassificazione delle poste rilevate secondo i local Gaap come attività, passività o componenti del patrimonio netto di tipo diverso rispetto alla classificazione attribuita alle medesime secondo i principi IAS/IFRS Applicazione retroattiva dei criteri stabiliti dai principi IAS/IFRS per la valutazione delle attività e passività IFRS-Compliant rilevate in sede di transizione agli IAS/IFRS Imputazione diretta delle rettifiche conseguenti al saldo degli utili portati a nuovo (o di altra voce del patrimonio netto, se del caso) riportato nello stato patrimoniale di apertura Ratio dell’imputazione dell’imputazione delle rettifiche a patrimonio netto (IFRS 1.11): I principi contabili che l'entità utilizza nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l'entità imputerà tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto).

Rilevazione di attività/passività IFRS-Compliant non previste dai P. C Rilevazione di attività/passività IFRS-Compliant non previste dai P.C. italiani Attività da iscrivere perché IFRS-compliant: Strumenti finanziari derivati attivi con fair value positivo Attività per contratti di leasing finanziario nel bilancio del locatario Costi di sviluppo imputati a conto economico secondo i local Gaap Beni Intangibili specifici precedentemente inclusi nella voce avviamento Imposte anticipate precedentemente non rilevabili Passività da iscrivere perché IFRS-compliant : Strumenti finanziari derivati passivi con fair value negativo Passività per leasing finanziari nel bilancio del locatario Accantonamenti a fondi del passivo non previsti dai Local Gaap (es. contratti onerosi, rivalutazione di passività per piani pensionistici, ecc.) Imposte differite precedentemente non rilevabili

Storno di attività/passività previste dai P. C Storno di attività/passività previste dai P.C. italiani e non IFRS-Compliant Attività da cancellare perché non IFRS-Compliant: Oneri pluriennali non configuranti beni (ed esempio costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca, di pubblicità e di start-up, costi di istruttoria prestiti) Storno dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Storno delle azioni proprie detenute dall’impresa Storno di imposte differite attive non recuperabili Passività da cancellare perché non IFRS-Compliant: Accantonamenti a fondi non costituenti obbligazioni attuali alla data di transizione ai principi IAS/IFRS Passività finanziarie da cancellare ai sensi del principio IAS 39 (commissioni up-front)

Riclassificazioni di attività, passività e strumenti rappresentativi del P. netto Suddivisione delle attività in correnti e non correnti secondo lo IAS 1 Riclassificazione delle partecipazioni azionarie secondo le categorie dello IAS 32 (Held for trading, available for sale) Riclassificazione dei titoli non azionari secondo le categorie dello IAS 32 (Held for trading, available for sale, held to maturity) Riclassificazione degli oneri su beni di terzi nelle immobilizzazioni materiali Separazione fra la voce terreni e la voce fabbricati Separazione in una voce specifica degli investimenti immobiliari di cui allo IAS 40 Passività: Suddivisione degli strumenti finanziari ibridi nella componente debt e nella componente equity (salvo il caso delle esenzioni facoltative)

Valutazione delle voci rilevate nello stato patrimoniale di apertura Ricalcolo del fondo ammortamento eccedente rispetto alla vita utile residua di un bene materiale o immateriale a vita utile definita Storno del fondo ammortamento accumulato su beni immateriali a vita indefinita Effettuazione degli impairment test sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali Rideterminazione dell’importo del Trattamento di Fine Rapporto secondo le indicazioni del principio IAS 19 Valutazione de costo delle rimanenze di beni fungibili secondo i criteri FIFO e Costo Medio Ponderato (non più al LIFO) Attualizzazione dei debiti e dei crediti commerciali di durata superiore agli usi commerciali

Trattamenti contabili fra data di transizione e data di rif Trattamenti contabili fra data di transizione e data di rif.to I° bilancio IFRS Impiego dei principi contabili IFRS-compliant nelle versioni più recenti (IFRS 1.7) nello S.P. di apertura nei bilanci di tutti i periodi intermedi inclusi nel I° bilancio IFRS-compliant nel bilancio di prima applicazione dei principi IFRS Possibilità di applicazione anticipata di nuova versione IFRS se previsto nel principio innovato, (IFRS 1.8) Applicazione delle disposizioni transitorie previste dal principio modificato o dallo IAS 8 in caso di cambiamento di principi contabili fra la data di transizione e la data di riferimento ai principi IAS/IFRS Conformità delle stime contabili utilizzate alla data di transizione agli IAS/IFRS con quelle adottate in vigenza dei Local Gaap tranne che in caso di errori di stima o di mutamento di condizioni di stima (in conformità allo IAS 10)

Prospetto di riconciliazione del PN

Prospetto di Stato patrimoniale

Prospetto di Stato patrimoniale

Prospetto di Conto economico

Esenzioni ed eccezioni L’IFRS 1 consente specifiche esenzioni ed eccezioni all’applicazione retroattiva degli IAS/IFRS al fine di evitare eccessivi oneri per le imprese o il ricorso a valutazioni soggettive su eventi passati. Le esenzioni sono di applicazione facoltativa e sono dedicate a casi specificamente indicati, non suscettibili di applicazione analogica. Le eccezioni sono di applicazione obbligatoria. Tipologie di eccezioni: 1. Cancellazione di attività e passività finanziarie (Ias 39) 2. Contabilizzazione delle operazioni di copertura (Ias 39) 3. Stime 4. Attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate (Ifrs 5)

Esenzioni ed eccezioni Tipologie di esenzioni: 1. Business combination (Ifrs 3) 7. Classificazione strumenti finanziari (Ias 39) 2. Fair value come sostituto del costo 8. Operazioni con pagamento in azioni (Ifrs 2) 3. Benefici ai dipendenti (Ias 19) 9. Contratti assicurativi (Ifrs 4) 4. Differenze di traduzione dei bilanci in valuta (Ias 21) 10. Passività per smantellamenti (Ifric 1 e Ias 16) 5. Strumenti finanziari composti (Ias 32) 11. Leasing (Ifric 4 e Ias 17) 6. Attività e passività di controllate, collegate e joint ventures 12. Valutazione di attività e passività

Applicazione appendice B IFRS 1 come modificata dall’IFRS 3 Aggregazioni di imprese rilevate prima della data di passaggio agli IFRS Applicazione appendice B IFRS 1 come modificata dall’IFRS 3 facoltà di non applicazione retroattiva del principio IFRS 3 Aggregazioni aziendali alle pregresse aggregazioni aziendali con chiara indentificazione dell’acquirente (avvenute prima della data di transizione ai principi IAS/IFRS) in caso di applicazione retroattiva del principio IFRS 3 alla pregressa aggregazione aziendale per uniformarsi alle disposizioni dell’IFRS 3 obbligo di: a. rideterminazione dei valori di tutte le aggregazioni aziendali successive b. applicazione delle nuove versioni dei principi IAS 36 e IAS 38 a partire da quella stessa data. Esempio: In caso di riapertura di una aggregazione aziendale avvenuta il 30.06.2002: - obbligo di rideterminazione di tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 2002 e la data di passaggio agli IFRS - obbligo di applicazione dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e dello IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) a partire dal 30 giugno 2002.

Esenzione Business Combination (Ifrs 3) In sede di FTA è possibile non applicare retroattivamente il principio contabile relativo alle operazioni di aggregazione aziendale. Il valore contabile dell’avviamento nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IAS/IFRS deve essere il valore contabile dell’avviamento stesso determinato in base ai precedenti principi contabili alla data di transizione, una volta effettuate le seguenti tre rettifiche: 1) l’importo dell’avviamento deve essere incrementato in caso di spese e oneri pluriennali connessi all’aggregazione aziendale iscritti separatamente secondo i principi contabili nazionali ma che, in base agli IAS/IFRS non possono essere rilevati come attività ovvero deve essere decrementato nel caso in cui includa un’attività che può essere iscritta separatamente come attività immateriale (si noti come la modifica all’IFRS 3 non consenta più la capitalizzazione di tali oneri nel valore dell’avviamento);

Esenzione Business Combination (Ifrs 3) 2) l’avviamento deve essere rettificato del valore corrispondente alle condizioni di incertezza che hanno influito sul prezzo di acquisto di una pregressa aggregazione aziendale ma risoltesi prima della data di passaggio agli IAS/IFRS. Emerge pertanto che se il prezzo di una pregressa aggregazione è stato influenzato, a titolo esemplificativo, da una passività potenziale in capo alla società acquisita (es. contenzioso in essere) e, alla data di transizione agli IAS/IFRS, l’acquirente è in grado di definire la passività effettivamente realizzatasi ovvero di stimare il pagamento ad essa correlato (in quanto il contenzioso si è concluso), è necessario procedere alla rettifica del valore dell’avviamento in modo tale da riflettere il valore della passività potenziale realizzatasi (rettifica in diminuzione del valore dell’avviamento) o non realizzatasi (rettifica in aumento del valore dell’avviamento). 3) indipendentemente dalla presenza di indicazioni dell’esistenza di una perdita per riduzione durevole di valore in sede di transizione agli IAS/IFRS è necessario effettuare l’impairment test per verificare che l’avviamento non abbia subito perdite durevoli di valore alla data di transizione agli IAS/IFRS. Le eventuali perdite durevoli di valore devono essere imputate a utili e perdite a nuovo.

Esenzione Fair value come sostituto del costo La società può scegliere di valutare un elemento delle attività materiali immobilizzate alla data di transizione (01/01/200X) al fair value e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. In questo modo la società continuerebbe ad applicare il metodo del costo ma su un valore rivalutato del bene. Il metodo del Fair Value come sostituto del costo è applicabile: - agli elementi delle attività materiali immobilizzate - agli investimenti immobiliari - alle attività immateriali che: rispondono ai requisiti IAS per l’iscrizione tra le attività rispondono ai requisiti IAS per l’applicazione della valutazione al fair value (es. presenza di un mercato attivo). alle partecipazioni (opzione introdotta nel 2009). É da sottolineare come, in seguito alla rideterminazione del valore dell’attività, sia necessario rilevare modifiche nella stima della vita utile dell’attività stessa ovvero nel metodo di ammortamento utilizzato (modifica delle aliquote di ammortamento).

Esenzione Benefici per i dipendenti In merito alla valutazione attuariale del fondo TFR, è possibile applicare il “metodo del corridoio”, in base al quale è possibile non rilevare a conto economico gli utili e perdite attuariali che ricadono in un certo intervallo. La società deve rilevare la parte degli utili e perdite attuariali che ricadono al di fuori di un corridoio del 10% in più o in meno. L’applicazione retroattiva del “metodo del corridoio” richiede di suddividere gli utili/perdite attuariali cumulati dall’inizio del piano fino alla data di transizione in una parte rilevata e una non rilevata. In sede di prima applicazione la società, pur optando per il “metodo del corridoio”, ha la possibilità di non esporre distintamente gli utili/perdite cumulati (in una parte rilevata e in una non rilevata) e di rilevare interamente gli utili e perdite attuariali cumulati.

Esenzione Attività e passività di controllate, collegate e joint Le controllate e collegate che adottano i principi contabili internazionali dopo la controllante possono iscrivere nel proprio bilancio di apertura le attività e passività come sarebbero iscritte nel bilancio consolidato della controllante. Ne consegue che, nel caso in cui la controllata presenti il bilancio in conformità agli IAS/IFRS in data successiva alla controllante essa può, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività ai valori contabili espressi nel documento di transizione della controllante.

Esenzione Designazione di strumenti finanziari I principi contabili internazionali consentono di iscrivere uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale o nella categoria “attività/passività finanziarie valutate al fair value”, con variazioni del fair value imputate direttamente a conto economico, ovvero nella categoria residuale “attività disponibili per la vendita”. In sede di transizione è possibile effettuare tale classificazione alla data di passaggio agli ias/ifrs. In sostanza questo significa che è possibile non applicare retroattivamente i principi contabili internazionali e, di conseguenza, è possibile non rilevare come rettifica le precedenti variazioni del fair value dello strumento finanziario.

Eccezione Cancellazione di attività e passività finanziarie La società che effettua la transizione agli IAS/IFRS deve applicare le disposizioni in merito alla cancellazione di attività e passività finanziarie prospetticamente, solo per le operazioni successive alla data del 1° gennaio 2004. I principi contabili internazionali prevedono la cancellazione delle attività e passività per le quali tutti i rischi e i benefici siano sostanzialmente in capo a terzi e non in capo alla società. In sede di transizione si deve valutare la necessità di procedere alla cancellazione/ripristino di attività/passività solo con riferimento a quelle acquisite in data successiva al 1° gennaio 2004. Di conseguenza tutte le attività/passività che erano state cancellate prima del 1° gennaio 2004 dal bilancio in base ai precedenti principi contabili rimangono eliminate nel bilancio IAS/IFRS (es. crediti ceduti a società di factoring).

Eccezione Stime Le stime effettuate dalla società secondo gli IAS/IFRS alla data di transizione devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti principi contabili Eccezioni: rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili alla data di transizione agli IAS/IFRS (es. beni immateriaili a durata indefinita, fair value alla data di transizione agli IAS, ecc.) aggiornamenti di stime derivanti dal ricevimento di nuove informazioni (in conformità a quanto indicato nel principio IAS 10 e quindi generatrici di rettifiche del bilancio di apertura solo note entro il termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente da parte del consiglio di amministrazione e confermative di situazioni già in essere al momento della chiusura dell’esercizio) in caso di dimostrazione della non correttezza delle stime precedentemente utilizzate

Le rilevazioni contabili al momento del passaggio Rilevazione delle attività e passività non iscrivibili in bilancio secondo i PC nazionali Beni detenuti in forza di un contratto di leasing finanziario Dare Avere Beni in leasing a Diversi XX a Debiti per beni in leasing XX a Fondo imposte differite XX a Riserva da transizione IAS/IFRS XX a Patrimonio netto di III (solo in B.C) XX

Le rilevazioni contabili al momento del passaggio Cancellazione delle attività e passività non rilevabili secondo i PC internazionali Es. costi di impianto ed ampliamento della controllante non capitalizzabili perché non qualificabili come beni intangibili secondo lo IAS 38 Dare Avere Diversi a Costi di impianto XX Riserva da transizione IAS/IFRS XX Imposte differite attive XX

Le rilevazioni contabili al momento del passaggio Cancellazione delle attività e passività non rilevabili secondo i PC internazionali Es. costi di impianto ed ampliamento della controllata non capitalizzabili perché non qualificabili come beni intangibili secondo lo IAS 38 (applicazione retroattiva dell’IFRS 3) Dare Avere Diversi a Costi di impianto XX Avviamento XX Imposte differite attive (o f.do imposte differite) XX

Le rilevazioni contabili al momento del passaggio Riclassificazione delle voci di bilancio Riclassificazione delle partecipazioni azionarie e titoli nella classe delle attività finanziarie disponibili per la vendita Dare Avere Azioni disponibili a Partecipazioni XX per la vendita in altre imprese XX Azioni disponibili a altri titoli XX per la vendita immobilizzati XX

Le rilevazioni contabili al momento del passaggio Variazioni nei criteri di valutazione e conseguenze sulle scelte adottate Storno degli ammortamenti relativi ad un avviamento acquisito tramite business combination e precedentemente ammortizzato (IFRS 3 applicato retroattivamente nel B.C.) Dare Avere Fondo ammortamento a Diversi XX avviamento a Riserva da trans. IAS/IFRS XX a Fondo imposte differite XX

Disposizioni fiscali La preoccupazione di non creare disparità tra i soggetti che hanno già adottato gli Ias/Ifrs e le imprese che li adotteranno dopo l’1.1.2008 ha indotto il legislatore a non modificare il regime di neutralità fiscale previsto per le differenze di FTA