IL CONTROLLO INTERNO Giuseppe Cogliandro PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Introduzione del controllo interno in Italia L’articolo 20 del d.lgs. n. 29/1993 faceva obbligo alle amministrazioni pubbliche di istituire Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione con il “compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa”
PREGI CONCEZIONE CORRETTA DEL CONTROLLO INTERNO COME ISTANZA DI SUPPORTO AL VERTICE POSIZIONE DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO
DIFETTI Disciplina indifferenziata per tutte le amministrazioni Distinzione tra Servizi di controllo interno e Nuclei di valutazione Attribuzione di compiti eterogenei
Nuova normativa: il decreto legislativo 286/1999 Controllo di regolarità amministrativa e contabile Controllo di gestione Controllo strategico Valutazione dei dirigenti
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di “garantire” la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa é svolto da organi di revisione, uffici di ragioneria, servizi ispettivi deve rispettare, se applicabili, i principi della revisione contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile (il controllo della RGS è coerente con questi principi) può avvalersi di soggetti esterni all’amministrazione per la cosiddetta certificazione di bilancio deve rispettare il principio del peso maggioritario dei revisori contabili
Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati è istituito dal dirigente preposto all’unità organizzativa di primo livello, al quale risponde e riferisce richiede la definizione dei seguenti elementi: (a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; (b) le unità organizzative di riferimento a livello delle quali si intende misurare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa (c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili (d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riguardo all'intera amministrazione o a singole unità organizzative (e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti (f) gli indicatori per misurare l’efficacia e l’efficienza (g) la frequenza di rilevazione delle informazioni
NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI I Ministri stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione e vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico agli uffici dirigenziali di livello generale per l'esercizio delle altre funzioni di valutazione e controllo Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con propria direttiva, i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema di controllo di gestione. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2004, concernente la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, contiene in allegato la direttiva sul controllo di gestione NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, LA LEGGE-QUADRO DI CONTABILITÀ CONTRIBUISCE A DELINEARE L'INSIEME DEGLI STRUMENTI OPERATIVI PER LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Compiti specifici in materia di acquisti di beni e servizi : - I provvedimenti con cui le AP acquistano singoli beni e servizi in modo autonomo (derogando al sistema delle convenzioni) sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo (art. 3-bis l. 488/1999, introdotto dall’art. 1 l. 191/2004) - gli uffici preposti al controllo di gestione verificano l’osservanza dei parametri di cui al comma 3 (parametri prezzo/qualità previsti dalle convenzioni). Annualmente detti uffici trasmettono agli organi di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa attraverso il sistema delle convenzioni Se non costituiti, i compiti qui previsti sono svolti dai Secin (art. 4 l. 488/1999)
Il controllo strategico ha lo scopo di verificare l’attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive per l’azione amministrativa e la gestione e negli altri atti di indirizzo politico-amministrativo effettua la verifica attraverso l’analisi della congruenza tra missioni dell’Amministrazione previste dalle leggi, obiettivi stabiliti dall’organo politico con la direttiva, scelte operative dei dirigenti e risorse umane, finanziarie e materiali assegnate è istituito dall’organo di indirizzo politico al quale risponde riferisce in via riservata all’organo di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate supporta l’organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti apicali
Nelle amministrazioni dello Stato, il controllo strategico è svolto dai Servizi di controllo interno (Secin) la cui direzione può essere affidata ad un organo monocratico o collegiale I Secin: sono dotati di autonomia operativa sono soggetti al coordinamento del Comitato tecnico-scientifico della PCM (CTS) redigono, almeno annualmente, una relazione sui risultati di gestione, contenente proposte di miglioramento della funzionalità delle Amm possono fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione possono svolgere, anche su richiesta dei Ministri, analisi su politiche e programmi specifici dell’amministrazione partecipano alla progettazione del “sistema informativo statistico unitario”, del quale si avvalgono il controllo di gestione e il controllo strategico
Oltre al ruolo fondamentale in materia di controllo interno, sono attribuite ai Secin funzioni rilevanti in materia di: pianificazione strategica (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007, in S.O.G.U. n. 166 del 19 luglio 2007) nella procedura di approvazione del bilancio dello Stato (in base alla circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell’economia e delle finanze, i Secin svolgono attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi, la costruzione degli indicatori di efficacia ed efficienza e la compilazione delle Note preliminari) effettuano l’istruttoria, sulla base delle Linee guida del CTS, delle relazioni previste dall’art. 3, c. 68 sg., LF 2008 (stato della spesa, efficacia nell’allocazione delle risorse ed efficienza dell’azione amministrativa) che i Ministri devono presentare alle Camere
La valutazione dei dirigenti ha lo scopo di verificare, in coerenza con le norme dei contratti collettivi di lavoro e tenendo conto anche dei risultati del controllo di gestione, le prestazioni (ossia i risultati) e i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative) ha periodicità annuale é ispirata ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza e della partecipazione al procedimento del valutato
NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, la valutazione: é adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui é assegnato il dirigente valutato; per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione é adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato; per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità la valutazione é effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico é improntata ai principi della preventiva adozione dei criteri; dell’oggettività delle metodologie; della correlazione tra obiettivi, direttive impartite e assegnazione delle risorse; della motivazione; della trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; del contraddittorio in caso di valutazione non positiva è presupposto per l’applicazione delle misure previste in materia di responsabilità dirigenziale (articolo 21 decreto legislativo n. 165 del 2001) non si applica al personale diplomatico e prefettizio Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani di cui ai commi 407, lettera b), e 413 (revisione degli assetti organizzativi) sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale (art. 1, c. 414, LF 2007)
Altre competenze degli organi di controllo interno - L’affidamento di incarichi studio o di ricerca e consulenze a soggetti estranei all’amministrazione deve essere motivato e, comunque, “preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente” (art. 1, comma 9, l. 191/2004) - “Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente” vigilano sulla corretta applicazione del presente comma” (limiti di crescita della spesa per missioni all’estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni) (art. 1, comma 10, l. 191/2004) - “I competenti organi di controllo delle amministrazioni” effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui commi da 404 a 416 (revisione degli assetti organizzativi) e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti (art. 1, comma 411, LF 2007)
- Le AP adottano piani triennali per la razionalizzazione dell’utilizzo - delle dotazioni strumentali - delle autovetture di servizio - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio A consuntivo, le AP trasmettono una relazione agli organi di controllo interno ed alle Sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2, comma, 594 sg., LF 2008) - Le AP che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti o assumono partecipazioni in società adottano provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali e rideterminano la dotazione organica. Gli organi di controllo interno asseverano il trasferimento delle risorse e trasmettono una relazione alla PCM ed al MEF, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti (art. 3, comma 32, LF 2008)
Principi generali del controllo interno il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale; il controllo strategico, la funzione di indirizzo politico-amministrativo La valutazione utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma é svolta da strutture o soggetti diversi il controllo di gestione, il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti devono essere esercitati in modo integrato il controllo di regolarità è incompatibile con i controlli dei risultati
RIMEDI AI DIFETTI DEL 29 detta criteri differenziati per le varie categorie di amministrazioni ha un approccio funzionale e flessibile riorganizza i compiti dei Secin
Il controllo interno negli Enti Locali (art. 147 TUEL) 1. Gli ENTI LOCALI, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a: a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimita', regolarità e correttezza dell'azione amministrativa b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni 3. L'organizzazione dei controlli interni e' effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento