Obblighi Antiriciglaggio
ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite Dobbiamo capire COSA si intende per riclicaggio
RICICLAGGIO nella NORMATIVA europea insieme di azioni commesse intenzionalmente e attinenti al Trasferimento Detenzione Occultamento Utilizzazione Di beni,denaro provenienti da attività criminose
RICICLAGGIO nella NORMATIVA italiana è reato per la previsione : Codice penale artt.648 bis 648 ter:per cui nel termine riciclaggio entra impiego di denaro proveniente da qualsiasi delitto non colposo- si parla anche di riciclaggio per evasione fiscale ( dlg 74/2000)
EVOLUZIONE normativa su ANTIRICICLAGGIO Direttiva CEE 97/2001 LEGGE 14 del D.lgs. 56 del Direttiva 2005/60/CEE Legge n.29 DM n.141 E Provv.UIC Ha recepito la direttiva 2001 Ha attuato la direttiva 2001 Ha delegato il governo a recepire Dir 2005 CEE infine: D.lgs n.231 modificato con Dlgs 151/09 e con d.lgs 78/10 del
Obblighi IMPORTANTE PER I PROFESSIONISTI E IL D.M. 3 FEBBRAIO 2006 N.141 CHE ATTUA IL DLGS 56/2004 IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELLANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
OBBLIGATI ai sensi del D.Lgs.231/07 Per i D.C.ed esp,contabili gli obblighi sono in vigore dal Sono obbligati ai sensi dellart 12 : Commercialisti esp.contabili, ragionieri periti commerciali, consulenti del lavoro notai ed avvocati per certe attività,società di revisione,revisori contabili
Quindi….:obblighi 1.Adeguata verifica della clientela 2.Registrazione e conservazione dei dati 3.Segnalazione di operazioni sospette 4. e comunicazioni al Mef delle infrazioni sulluso del contante
Modalità Le segnalazioni delle operazioni sospette si inviano allUnità di Informazione Finanziaria - ROMA Le comunicazioni per luso del contante (per le MARCHE) si inviano a Bologna presso la direzione MEF provinciale Per le violazioni di contante superiori ai 250 mila Euro si comunica al Mef Ministero economia finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio - Roma
art.16 Lobbligo di adeguata verifica della clientela insorge quando: 1.prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a euro 2.Per le prestazioni professionali occasionali che comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni o utilità di importo uguale o superiore a euro a prescindere dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o + operazioni frazionale e collegate
Art.16 continua Per le operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo Quando vi è dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della identificazione
Non sussiste obbligo di verifica clientela quando si fa mera attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi e adempimenti in materia di amministrazione del personale
Come si estrinseca lobbligo innanzi tutto con la 1/ identificazione del cliente e verifica della sua identità 2/ ottenimento di informazioni sulla natura e scopo della prestazione 3/ svolgimento di un controllo costante
Obblighi di Registrazione e conservazione dei dati art.36 In Archivio unico cartaceo o elettronico
Termini per la registrazione Entro 30 giorni da: 1.Accettazione dellincarico 2.Eventuale conoscenza successiva di eventuali informazioni 3.Termine della prestazione professionale
Indicatori di operazioni sospette aggiornamento con Dlgs 78/10 Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli intermediari finanziari) Uso contante Paradisi fiscali
Movimenti sopra euro Il ricorso frequente o ingiustificato e in particolare il prelievo o versamento contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro è indicatore di sospetto.(art.41 co.1° dlgs.231/07)
Contante E fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore, da ora euro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano ARTIFICIOSAMENTE frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita della operazione
In particolare Dal 1 febbraio 2012 scatta questo nuovo divieto dellimporto di 1000 euro che riguarda il TRASFERIMENTO, tra soggetti diversi, di denaro contante, libretti e titoli al portatore di tale importo. I prelievi e i versamenti di denaro sul proprio c/c non sono sanzionati ma solo i TRASFERIMENTI rif.circolare Min Econ. e Finanze (MEF) n.2 del
un bene o un servizio E limitato pertanto così lutilizzo di denaro contante. Analoghi limiti valgono anche per gli assegni bancari e postali che se di importo pari o superiore a Euro devono avere anche la clausola di NON TRASFERIBILITA oltre nome e /o ragione sociale del beneficiario
La norma NON impedisce di pagare per esempio un bene o un servizio euro in contanti NON è illecito MA cè la sanzione amministrativa (non penale) da 1 al 40% dellimporto trasferito e la transazione rimane valida.
Lidentificazione e registrazione della clientela è in effetti laspetto più problematico si ha anche la sanzione penale con multa da Euro 2600,00 a euro