IL RAPPORTO DI LAVORO (contratti formativi di lavoro subordinato) Segue: Lezione 5 a.a. 2007-2008 Piera Campanella
APPRENDISTATO ART. 47 ss. D.Lgs. n. 276/2003 Riferimento normativo
si applica la vecchia disciplina TIPOLOGIE (ARTT. 47-50) 3 tipologie: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: per adolescenti che abbiano compiuto 15 anni; ha una durata massima di tre anni 2. apprendistato professionalizzante per giovani dai 18 ai 29 anni; ha una durata rimessa ai contratti collettivi, comunque non inferiore a due anni e non superiore a sei. La formazione teorica può essere anche on the job. In generale, si prevede un minimo di 120 annue di formazione 3. apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per giovani dai 18 ai 29 anni; ha una durata rimessa alle regioni in accordo con i sindacati, le università e le altre istituzioni formative. La loro entrata in vigore è però demandata alle Regioni (soprattutto riguardo ai profili formativi) e alla contrattazione collettivo. Nelle more si applica la vecchia disciplina
NATURA, FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO (ART. 48-50) Contratto con causa mista (prestazione contro retribuzione + formazione) FORMA E CONTENUTO Per il primo e secondo tipo di contratto: è sancita la forma scritta con indicazione della prestazione, del piano individuale formativo e della qualifica da conseguire; va specificato il divieto di retribuzione a cottimo in costanza di rapporto il licenziamento dovrà essere motivato da giusta causa o giustificato motivo, mentre alla fine del rapporto è prevista la possibilità di libero recesso
DISCIPLINA (ARTT. 48-50) Rinvio alla legislazione regionale per quanto concerne i profili formativi con il coinvolgimento, in misura maggiore o minore a seconda dei casi, del sindacato e in Talune ipotesi anche di altri organismi (Ministero del Lavoro, dell’Istruzione, Università ed altre istituzioni formative) Natura di credito formativo della qualifica professionale conseguita Per il primo e secondo tipo di contratto è previsto poi che la legislazione regionale si muova nel rispetto di taluni principi e criteri direttivi tra cui: Previsione di un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda Riconoscimento della qualifica professionale conseguita a fini contrattuali Previsione di un tutor aziendale con formazione e competenza adeguate
INCENTIVI ECONOMICI E NORMATIVI (ART. 53) Possibilità di sottoinquadrare il lavoratore (sino a due livelli) Non computabilità nella soglia occupazionale dell’impresa Incentivi contributivi
CONTRATTO DI INSERIMENTO Riferimenti normativi Artt. 54 ss. D.Lgs. n. 276/2003 A.I. 11.02.2004 stipulato da Confindustria, CGIL, CISL, UIL
NOZIONE E DESTINATARI (ART. 54) E’ il contratto diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: 1. giovani tra i 18 e i 29 anni; 2. giovani disoccupati (da 29 a 32 anni) di lunga durata 3. disoccupati ultracinquantenni 4. disoccupati da almeno un biennio che intendano reinserirsi nel mercato del lavoro 5. donne residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione femminile 6. disabili (fisici, mentali, psIchici) gravi Per poter assumere mediante questo contratto, bisogna aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori, il cui contratto di inserimento sia venuto a scadenza nei 18 mesi precedenti.
NATURA, FORMA E CONTENUTO (ARTT. 55-56) Il contratto ha causa mista quando è previsto un periodo di formazione anche minimo FORMA E CONTENUTO Forma scritta ad substantiam con sanzione della conversione in contratto a tempo indeterminato Deve contenere il progetto individuale di adeguamento delle competenze professionali. Le modalità di definizione dei piani sono state devolute ai contratti collettivi (che vi hanno già provveduto)
DURATA, DISCIPLINA E INCENTIVI (ARTT. 57-59) DURATA Non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi (per i disabili fino a 36 mesi). Il contratto non è rinnovabile, ma solo prorogabile entro i limiti suddetti Per quanto compatibile, quella del lavoro a termine (D.Lgs. n. 368/2001), salvo diversa previsione dei contratti collettivi, che hanno altresì il compito di stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con c.i. Sottoinquadramento (fino a due livelli) Non computo Incentivi contributivi DISCIPLINA INCENTIVI
LE NOVITA' DELLA L. N. 247 DEL 2007 Art. 1, c. 30 ss. DELEGA al Governo ad emanare uno o più DECRETI LEGISLATIVI finalizzati al RIORDINO della NORMATIVA su: Servizi per l’impiego Incentivi all’occupazione Apprendistato Tra i principi e criteri direttivi: Ridefinire il contratto di inserimento nel rispetto dei principi di discriminazione diretta e indiretta (…) Tra i principi e criteri direttivi: rafforz. contr. coll. Ind. standard nazionali di qualità Ind. meccanismi di garanzia del minimo ess. di prest. e di immediata applicazione unif. a livello nazionale dell’apprend. profess. d) Misure per il corretto utilizzo dell’apprend.