IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DEL CREDITO ABI

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Transcript della presentazione:

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DEL CREDITO ABI Giugno 2015

Sommario

Fonti normative recenti Accordo 20 dicembre 2013 per l’adeguamento del Fondo di solidarietà alle disposizioni della c.d. Legge Fornero di Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) Decreto interministeriale n. 83486 28 luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014) Circolare INPS n. 90 del 06/05/2015 (e n. 101 del 21/05/2015)

Generalità Il FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO è l’ammortizzatore sociale operante nel settore del Credito “nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro”.

Generalità Il Fondo prevede l’erogazione di: PRESTAZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRESTAZIONI erogate dalla SEZIONE EMERGENZIALE (v. schema) Per l’accesso alle prestazioni è necessario che: siano espletate le procedure contrattuali le procedure si concludano con un accordo sindacale

Schema

1. LE PRESTAZIONI ORDINARIE In via ordinaria il Fondo finanzia: programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; specifici trattamenti in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

1.1. Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 1.1.1. ASSEGNO ORDINARIO (1/3) Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa il Fondo eroga: un assegno ordinario per il sostegno del reddito pari al 60% della retribuzione lorda mensile con i seguenti massimali (2015)1: Per reddito € 2.126,32 percentuale copertura 54% Per reddito medio € 2.743,77 percentuale copertura 49% Per reddito € 3.361,22 percentuale copertura 50% 1 Importi rivalutati annualmente: 2015 +0,20%

1.1. Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 1.1.1. ASSEGNO ORDINARIO (2/3) L’assegno ordinario non è soggetto a trattenute previdenziali, ma solo a trattenute IRPEF. Contribuzione previdenziale: Viene riconosciuta ed è a carico del Fondo la contribuzione previdenziale, commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, determinata sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

1.1. Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 1.1.1. ASSEGNO ORDINARIO (3/3) Durata Accordo 20 dicembre 2013: durata non superiore a 24 mesi nell’arco di vigenza del Fondo, con la possibilità che accordi aziendali o di gruppo prevedessero ulteriori periodi fino ad un massimo complessivo di 36 mesi. Decreto interministeriale: richiamo alla Legge n. 92/2012: durata non “superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile”.

1.1. Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 1.1.2. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI (1/3) Sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, con i quali viene definita una diminuzione dell’orario di lavoro finalizzata a favorire nuove assunzioni. L’accordo 20/12/2013, e il successivo D.M., contengono un esplicito richiamo alla solidarietà intergenerazionale rappresentata dai contratti di solidarietà espansivi.

1.1. Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 1.1.2. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI (2/3) Nei contratti di solidarietà espansivi il lavoratore che subisce una decurtazione della retribuzione per la riduzione dell’orario di lavoro non viene penalizzato sul piano contributivo e previdenziale in quanto l’INPS interviene attraverso contributi figurativi. La legge non prevede invece ulteriori integrazioni per la retribuzione persa (come al contrario avviene per i contratti di solidarietà difensivi). Un contributo annuo di € 2.500 è tuttavia previsto da parte del Fondo per l’occupazione.

1.1. Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 1.1.2. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI (3/3) Durata - Volontarietà La durata massima prevista è di 48 mesi. È previsto l’assenso dei lavoratori interessati. I contratti di solidarietà espansivi sono uno strumento di indubbio interesse (sia per la promozione di nuova occupazione, sia per offrire una risposta a chi, per la riforma delle pensioni, ha subito un allungamento della vita lavorativa) a cui al momento non è possibile ricorrere per l’assenza di disposizioni attuative.

1. LE PRESTAZIONI ORDINARIE: Riepilogo

1. LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE In via straordinaria: le prestazioni consistono nell’erogazione di un trattamento economico definito assegno straordinario per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione della pensione e nel versamento della contribuzione correlata per un limite massimo di 60 mesi.

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Ammontare La prestazione netta è equivalente all’importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante. In altri termini l’assegno straordinario è pari all’importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione (anticipata o di vecchiaia).

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Ammontare: riduzioni Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 era calcolato integralmente con il sistema retributivo, l’importo è ridotto (per la quota derivante dall’anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 2012) secondo le seguenti percentuali: Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori con accesso al Fondo per accordi aziendali precedenti l’8 luglio 2011.

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Chi paga? L’assegno straordinario è interamente a carico dell’azienda, così come la contribuzione pensionistica per gli anni mancanti. Liquidazione L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro (fatti salvi i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell’INPS), ed è erogato per 13 mensilità.

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO L’assegno non è reversibile L’assegno non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti è liquidata la pensione indiretta, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario. Erogazione dell’assegno in un’unica soluzione Importo: 60% del valore attuale (calcolato secondo il tasso BCE) di quanto sarebbe spettato se l’erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Non viene versata all’INPS la contribuzione previdenziale.

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Cumulabilità con attività lavorativa ATTIVITÀ IN CONCORRENZA: Redditi da lavoro dipendente o autonomo L’assegno è incompatibile: per i periodi di attività cessano erogazione dell’assegno e versamento della contribuzione. ATTIVITÀ NON IN CONCORRENZA: Redditi da lavoro dipendente L’assegno straordinario è cumulabile entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita. In caso di superamento, l’assegno è ridotto in base al superamento. La contribuzione correlata è ridotta in misura corrispondente a quella relativa ai redditi derivanti dall’attività.

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Cumulabilità con attività lavorativa ATTIVITÀ NON IN CONCORRENZA: Redditi da lavoro autonomo L’assegno è cumulabile nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del FPLD e per il 50% dell’importo eccedente tale trattamento minimo. La quota di assegno che supera questo limite (nell’esempio € 1.800 – € 1.151,19 = € 648,81) viene trattenuta.

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Regime fiscale Gli assegni straordinari sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR. Il lavoratore in esodo non può beneficiare di detrazioni fiscali (a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini IRPEF). L’esodato che non percepisca redditi personali (escluso l’assegno) superiori al limite di € 2.840,51, può essere assunto fiscalmente a carico dal coniuge, che potrà usufruire delle detrazioni per es. per spese mediche (per gli interessi passivi dei mutui è necessario che il mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi).

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Iscrizione al Sindacato I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario possono mantenere l’iscrizione al sindacato sottoscrivendo la clausola inserita nel Modello INPS per la domanda dell’assegno straordinario ASS_CRED - cod. AP88 indicando 1B FISAC CGIL

2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO Iscrizione al Sindacato

2. LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE: Riepilogo

3. LA SEZIONE EMERGENZIALE Il Fondo provvede: all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria; al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore degli stessi lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

3.1. ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL REDDITO Calcolo L’assegno viene erogato ad integrazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge, fino al raggiungimento delle seguenti misure percentuali rispetto alla retribuzione lorda mensile, e nel rispetto dei relativi massimali (importi validi per il 2015, in quanto soggetti annualmente a rivalutazione): Le prestazioni della sezione emergenziale sono per il 50% a carico del datore di lavoro.

3.1. ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL REDDITO Calcolo L’assegno è soggetto al prelievo contributivo del 5,84% e alle trattenute IRPEF. Contribuzione previdenziale: Nei periodi di percezione dell’indennità ASpI (NASpi) la contribuzione previdenziale è esclusivamente quella prevista dalla normativa di legge in materia contribuzione rapportata alla retribuzione entro il seguente limite: massimale NASpI X 1,4: per il 2015: € 1.300 X 1,4 = € 1.820

3.1. ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL REDDITO Fine incentivo ricollocazione lavoratori licenziati Il decreto interministeriale non ha più previsto l’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale. L’incentivo consisteva nel riconoscere all’azienda del settore che assumeva a tempo indeterminato il lavoratore, il trattamento residuo che sarebbe spettato al lavoratore stesso. Per far fronte a questa limitazione l’accordo di rinnovo del CCNL ABI ha stabilito “l’eventualità che il F.O.C, svolga una funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all’azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo «residuo»”.

3. LA SEZIONE EMERGENZIALE: Riepilogo

IL FINANZIAMENTO DEL FONDO Prestazioni straordinarie: totalmente a carico delle aziende Parte ordinaria e sezione emergenziale: contributo “ordinario” calcolato in percentuale sull’imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato percentuale complessiva 0,20% di cui 2/3 a carico dell’azienda, e 1/3 (0,067%) a carico di ciascun lavoratore Il versamento del contributo è ripreso a maggio 2015: essendo dovuto da luglio 2014, prossimamente saranno recuperate anche le contribuzioni arretrate

IL FINANZIAMENTO DEL FONDO Contributi aggiuntivi in caso di fruizione Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: da parte delle aziende interessate un contributo addizionale almeno pari all’1,50% delle retribuzioni perse (attualmente 1,50%) Ricorso alla sezione emergenziale: da parte delle aziende interessate un contributo pari al 50% delle prestazioni erogate dal Fondo

IL FINANZIAMENTO DEL FONDO Destinazione delle risorse della parte ordinaria Le risorse sono ripartite in percentuale come segue: