Disoccupazione.

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Disoccupazione

Art.3 TUE 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Articolo 6 TFUE L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a)…. e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; [Art.2 …Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri]

TITOLO IX OCCUPAZIONE Articolo 145 (ex articolo 125 del TCE) Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 147 (ex articolo 127 del TCE) 1 Articolo 147 (ex articolo 127 del TCE) 1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

TITOLO X POLITICA SOCIALE Articolo 151 (ex articolo 136 del TCE) L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

Articolo 153 (ex articolo 137 del TCE) 1 Articolo 153 (ex articolo 137 del TCE) 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a)… c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; … h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166 (formazione professionale); j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio: a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Gestione della disoccupazione Politiche attive: garanzie del lavoro Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni./Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori Sostegno economico Art. 38. lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

Politiche attive (garanzie del lavoro): Formazione Liste preferenziali di collocamento Sgravi contributivi per l’assunzione di disoccupati lavoratori “over 50” (art. 2, c. 134 L. 191/2009 e art. 4, commi 8-10 L.92/2012) donne prive di lavoro (art. 4, c. 11 L. 92/2012/ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990) lavoratori percettori di ASPI (indennità di disoccupazione) (art. 7, c. 5, lett. b D.L. 76/2013 convertito con modifiche nella Legge 99/2013) lavoratori in mobilità (art. 8 cc. 2 e 4 e 25 c.9 L. 223/1991) contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4, della legge n. 167/2011) Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria da almeno 3 mesi provenienti da imprese in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993) lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7-ter, comma 7, della legge n. 33/2009) Incentivi all’autoimprenditorialità Contratti collettivi di riduzione dell’orario di lavoro Incentivazione del part-time con riduzione dell’aliquote per particolari soggetti o particolari finalità (Servizi per l’impiego)

Sostegno economico (garanzie del reddito) TFR/TFS/ buonuscita /premio di fine servizio Assicurazione Sociale per l’Impiego (e mini-ASpI) CIG Ordinaria Straordinaria Nelle procedure concorsuali CIG «in deroga» Fondi bilaterali di solidarietà Mobilità Lavori Socialmente Utili Disoccupazione agricola

ASpI (a regime nel 2017) Disoccupazione involontaria (ma anche consensuale su gmo) 8 gg. Carenza Domanda Lavoratori subordinati +14 anni (compresi lavoratori a domicilio ed extracomunitari); soci di coop. Di lavoro inquadrati come lav. Sub.; apprendisti No (specifiche disposizioni) lavoratori PA Lavoratori agricoli Giornalisti

Requisiti di accesso 2 anni di anzianità assicurativa e contributiva 1 anno di anzianità contributiva nel biennio precedente Ipotesi: n>2 contributi + 1 nel biennio. Ottengo la prestazione per 4 mesi; accetto un contratto a termine di 6 mesi. Al termine, non avendo lavorato per 4 mesi, non ho 1 nel biennio. Quid iuris?

Prestazione 75% della retribuzione media ultimi 2 anni (con max) x 6 mesi 60% dal 7 al 12° 45% dal 12° al 18° Max da 8 a 18 mesi, a seconda dell’età e del momento… Il periodo di disoccupazione vale ai fini pensionistici (contr. Fig.) Sospensione dello stato di disoccupazione per lavori <6 mesi Possibilità di mantenere la prestazione in caso di lavoro autonomo entro una soglia di reddito

Finanziamento Contributi ordinari Contributo addizionale per i contratti a termine Contributo in caso di licenziamento: 41% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni anno di anzianità (max 3)

Mini- ASpI Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Non si richiede un’anzianità assicurativa Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Prestazione 75% della retribuzione media degli ultimi 2 anni Sospensione della prestazione in caso di nuovo lavoro fino a 5 gg

Indennità per i Co.Co.Co In regime di monocommittenza Con reddito non superiore a €20.000 Almeno 1 mese di contributi nell’anno Almeno 4 mesi di contributi nell’anno precedente (3 fino al 2015) Disoccupati per almeno 2 mesi nell’anno precedente Indennità del 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo contributivo moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione Nei limiti di spesa complessiva prefissati dalla legge.

Sussidi di disoccupazione Esistono sussidi di tipo assistenziale per casi diversi Tra questi Per disoccupati di lungo periodo impiegati in LSU o in corsi di formazione Giovani disoccupati occupati come tirocinanti nel mezzogiorno (borsa di lavoro)