RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO Corso di laurea: Scienze del turismo e comunità locale Diritto del turismo a.a. 2014/2015 RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO Corte di Cassazione, Sez. III Civile – Sentenza 4 marzo 2014, n.5030 A cura di Martina Barison - matr. 781887 Sara Pedranzini - matr. 781867
La Massima In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvale di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione dei propri beni, l’integrale risarcimento del danno, come disposto dall’art.1783 c.c., a meno che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del «quantum» entro il limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’art.1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento.
SEAR Hotel Augustus di Maschietto Perolo Nino & C. S.a.s. I soggetti SEAR Hotel Augustus di Maschietto Perolo Nino & C. S.a.s. B.T. Il ricorrente Il resistente
Il fatto Nel mese di luglio (Omissis) la signora B.T. soggiorna con i propri familiari presso la dipendenza, ubicata nel parco, del SEAR Hotel Augustus. Si suppone che in data 19 luglio furono sottratti da ignoti denaro e gioielli, non consegnati all’albergatore.
Tribunale di 1° grado Il Tribunale di Lucca il 14 maggio 2003 respinge la domanda proposta dalla signora B.T. che aveva chiesto il risarcimento danni alla SEAR Hotel Augustus di Maschietto Perolo Nino & C. S.a.s. e alla Zurigo Assicurazioni S.A. per il furto di denaro e gioielli subito.
Tribunale di 2° grado La cliente dell’hotel fa ricorso. In data 17 novembre 2007 la Corte d’Appello di Firenze condanna la SEAR al pagamento di 60.252,00 euro, sulla base dell’articolo 1783 c.c., a favore di B.T. per il furto subito. Nonostante tutto B.T. non aveva consegnato i propri gioielli benché l’albergo prevedesse tale servizio; l’albergatore non era gravato di responsabilità illimitata ex recepto e non vi erano prove di colpa nei suoi confronti come d’altra parte non sussistevano figure di esonero della responsabilità dell’albergatore (art. 1785 c.c.). L’appellante, ovvero B.T., viene però chiamata a rimborsare le spese del grado alla Zurigo Assicurazioni.
Corte di Cassazione – Primo motivo La SEAR propone ricorso alla Corte di Cassazione con i seguenti quattro motivi: L’albergatore ha denunciato la deposizione testimoniale di K. M. J., baby-sitter della signora B.T., incoerente e contraddittoria rispetto alle dichiarazioni degli altri testimoni. Infatti K. ha riferito che il 30 luglio B. aveva con sé i gioielli nonostante gli altri avessero dichiarato, quale data del furto, il 19 luglio. MA La Corte territoriale riferisce che il furto era stato denunciato alla polizia precedentemente al 30 luglio e dunque la erronea testimonianza di K. era dovuta ad un mero lapsus in quanto in realtà tutte le altre deposizioni corrispondevano alle affermazioni di altra teste.
Corte di cassazione – Secondo motivo La SEAR dichiara che la Corte territoriale ha erroneamente applicato l’articolo 1783 c.c. in quanto questo afferma che persiste la responsabilità seppur limitata, dell’albergatore anche nel caso non venga utilizzato il servizio di deposito presso la direzione dell’albergo. MA Non essendosi avvalso di tale servizio il cliente corre il rischio di non poter ottenere il risarcimento integrale del danno (art.1783 c.c.) a meno che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione (art.1785 c.c.); in assenza di tale riscontro probatorio spetta al giudice di merito stabilire la somma dovuta a titolo di risarcimento nei confronti della vittima.
Corte di cassazione – Terzo motivo La SEAR denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.1176 c.c. in relazione all’art.1785 c.c., nonché dal combinato disposto dell’art.1227 c.c., comma I e art. 1783 c.c., n.1: infatti l’albergatore condanna la Corte territoriale perché a suo avviso il cliente non ha usato la diligenza del buon padre di famiglia consegnandogli gli oggetti di valore. Non ha quindi valutato che anche il cliente, col suo comportamento, può aver partecipato alla creazione dell’evento furto. MA La SEAR ha trascurato uno degli obblighi accessori derivanti dal contenuto del contratto alberghiero ovvero la responsabilità dell’ albergatore per le cose portate in albergo dal cliente. Questa sorge per il solo fatto della loro introduzione in albergo indipendentemente dalla loro consegna.
Corte di cassazione – Quarto motivo La SEAR denuncia una falsa applicazione dell’art.1783 c.c. con particolare riferimento al quantum debeatur. L’albergatore accusa che il risarcimento dovuto al cliente, secondo la disposizione della Corte di appello di Firenze, è relativo al prezzo giornaliero di locazione dell’alloggio e non a quello pro quota. MA Tale argomentazione non trova riscontro nell’art.1783 c.c.
Conclusioni Pertanto il ricorso è rigettato e l’albergatore deve corrispondere a titolo di risarcimento la quota di 60252,00 euro a favore di B.T.. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza ovvero l’albergatore deve versare 12200,00 euro.
Norme di riferimento Art. 1783 c.c. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art. 1785 c.c. L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore ; 3) alla natura della cosa. Art. 1176 c.c. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Art. 1227 c.c. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.