Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati CCIAA LIVORNO 20 novembre 2014 GLI ASPETTI LEGALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO PER IL SETTORE TURISTICO Avv. Andrea Gattamorta © Studio Legale LGA FAX (051 6153548) Telefono (051 436359) E-mail (info@lgalegal.com)
Argomenti che veranno trattati I contenuti legali del sito: informazioni ed avvertenze La disciplina della privacy Il codice del consumo ed il codice del turismo: la tutela del consumatore Le prenotazioni ed il diritto di recesso, caparra e penali I mezzi di pagamento
I contenuti legali del sito: informazioni e avvertenze
Il sito di e-commerce Per la creazione di un sito di e-commerce, occorre partire dalla registrazione di un dominio, cioé un nome da utilizzare sul web a cui fare corrispondere l’indirizzo del sito dell’azienda. I domini di Internet sono nomi registrati sulla Rete e acquistano una visibilità immediata che serve a facilitare il reperimento di una azienda su Internet.
Struttura del sito Normalmente in tutti i siti di ecommerce dovrebbero essere presenti almeno queste 3 sezioni principali: 1. Area istituzionale , in cui si parla dell’azienda e dei suoi valori aggiunti (profilo, mission, certificazioni, partnership, ecc.), si potrebbe chiamare: “chi siamo”, “l’azienda”, “il gruppo XYZ”, l’hotel, ecc.
Contenuti del sito Ai sensi del D. Lvo 70/03, (attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) il titolare del sito deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente: i dati relativi al nome, sede legale, contatti, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese,
Contenuti del sito l’ordine professionale presso il quale è eventualmente iscritto ed il relativo numero; il riferimento alle norme professionali o eventuali codici di condotta cui fare riferimento; il numero del codice fiscale e/o della partita Iva; l’indicazione dei servizi offerti e dei relativi prezzi. Buona regola è, quindi, pubblicare i dati direttamente nella Home del sito, oppure predisporre un apposito link diretto che dalla Home renda i dati facilmente consultabili.
Contenuti del sito 2. Area relativa all’offerta, in cui si descrivono i prodotti e/o i servizi promossi attraverso il sito. A seconda del mercato e delle scelte distributive dell’azienda possono essere integrati in questa, o in un’altra sezione, anche i riferimenti all’eventuale rete fisica di vendita. 3. Area di contatto, in cui si riportano le modalità di contatto (attraverso form o alti mezzi), gli indirizzi, i numeri di telefono, le mappe geolocalizzate, ecc., si potrebbe chiamare “contatti”, “contattaci”, “la nostra sede” o simili.
Avvertenze legali Per la natura del sito e il tenore dei dialoghi e delle immagini contenuti, è opportuno che – nella intro o in una sezione immediatamente individuabile nella Home - venga chiarito subito all’utente qual è il target cui i contenuti si riferiscono e cosa si accetta proseguendo nella navigazione. Ciò è utile in ogni caso per evitare al titolare del sito di esser chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva derivante dalla pubblicazione di contenuti illegittimi da parte di terzi.
La disciplina della privacy
La tutela dei dati personali raccolti on-line L’azienda tramite il proprio sito web può raccogliere i dati personali dei propri clienti, i quali, ad esempio possono conferirli mediante: un ordine di acquisto o l’iscrizione ad una newsletter edita dal sito o l’accettazione della ricezione di aggiornamenti da parte del sito.
La tutela dei dati personali raccolti on-line In tutti questi casi, l’azienda, una volta che ha acquisito questi dati ha l’obbligo di: adottare le misure di sicurezza previste dal Codice (ad es., codice identificativo, password per l'accesso ai dati, programmi antivirus, istruzioni per il salvataggio periodico dei dati); vigilare sull'osservanza della legge da parte dei soggetti preposti al trattamento (responsabile, incaricato).
La raccolta dei dati personali Con riferimento alla raccolta dei dati personali on line, si deve porre attenzione ai formulari presenti sul sito in cui il cliente registra i propri i dati personali. I formulari devono essere conformi alle disposizioni del Codice e quindi, il contratto, sia esso visibile all’interno del sito Internet, sia esso stipulato off-line, deve contenere precisi avvertimenti in ordine al trattamento dei dati personali della controparte contrattuale (art. 13 del Codice Privacy).
La raccolta dei dati personali Le formule utilizzate per tutelare il diritto alla privacy degli utenti telematici sono varie e vanno dalla predisposizione di poche righe esplicative alla formulazione di vere e proprie clausole contrattuali che richiamano analiticamente le disposizioni normative del Codice Privacy. In ogni caso, a prescindere dalla formula adottata, è essenziale che l’azienda, qualora raccolga i dati in occasione della stipula di un contratto via Internet, provveda a rendere edotto l’interessato dell’esistenza di un trattamento di dati e che, nel caso in cui l’utente conferisca i propri dati per la stipula e l’esecuzione del contratto, provveda a richiedere il consenso dell’interessato, come si vedrà in seguito.
La raccolta dei dati personali Prima di raccogliere dei dati personali individuali tramite un sito web, l’azienda ha i seguenti obblighi: 1. menzionare l'identità, l'indirizzo fisico e quello elettronico del titolare del trattamento, che generalmente è l’azienda stessa; 2. menzionare chiaramente la/le finalità del trattamento con il quale il responsabile raccoglie dati attraverso un sito Web. Ad esempio, nel caso in cui tali dati vengano raccolti per stipulare un contratto (abbonamento ad Internet, ordine di prodotti, ecc.) ed anche per la commercializzazione diretta, occorre che il responsabile specifichi chiaramente le due finalità in questione;
La raccolta dei dati personali 3. menzionare chiaramente il carattere obbligatorio o facoltativo delle informazioni richieste. Le informazioni obbligatorie sono quelle indispensabili all'espletamento del servizio richiesto. Ad esempio, è possibile evidenziare il carattere obbligatorio o facoltativo apponendo un asterisco all'informazione di carattere obbligatorio oppure, in alternativa, è possibile scrivere "facoltativo" accanto all'informazione non obbligatoria. Il fatto che la persona interessata non fornisca informazioni facoltative non deve tornarle a svantaggio in nessun modo; 4. menzionare l'esistenza di diritti, e delle condizioni per il loro esercizio, in base ai quali l'interessato possa esprimere il proprio consenso o, eventualmente, opporsi al trattamento di dati personali.
La raccolta dei dati personali 5. è necessario parimenti fornire indicazioni sulle modalità di accesso, di rettifica o di cancellazione di tali dati o informazioni, sia riguardo la persona o il servizio al quale occorre rivolgersi per l'esercizio di tali diritti, che relativamente alla possibilità di esercitarli on-line e all'indirizzo fisico del responsabile; 6. elencare i destinatari o le categorie di destinatari delle informazioni raccolte. Al momento della raccolta di dati i siti Internet dovrebbero specificare se i dati raccolti saranno comunicati o resi disponibili a terzi — tra cui, in particolare, partner commerciali, imprese figlie, ecc. — e le relative motivazioni.
Informativa e consenso Un’impresa che tratti dati personali deve spiegare agli interessati con un’informativa completa e chiara le caratteristiche dei trattamenti effettuati.
Informativa e consenso Ciò significa che nella informativa deve essere previsto: dove sono stati presi i dati le finalità e le modalità del trattamento se i dati debbano o possano essere forniti (ad esempio è necessario il conferimento dei dati per la fatturazione di un servizio) i soggetti o le eventuali categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, nonché il nome di almeno un responsabile del trattamento, qualora designato.
Informativa e consenso L’informativa deve essere per quanto possibile sintetica e comprensibile meglio se espressa attraverso simboli o icone, specialmente nei vari contesti tecnologici, anziché attraverso testi lunghi e burocratici.
Informativa e consenso L’informativa va resa al momento della raccolta dei dati, prima della loro acquisizione e quindi prima dell’inizio del trattamento (su internet è possibile utilizzare messaggi pop-up, rinvii in evidenza sulla home page a pagine internet, ecc.);
Informativa e consenso L’impresa, dopo aver informato l’interessato, deve in genere chiedergli il consenso per utilizzare i suoi dati personali: tanto che si parla di consenso “informato”. Tale consenso, affinché il trattamento dati svolto possa considerarsi legittimo, deve essere liberamente espresso, evitando quindi di adottare condizionamenti o pressioni per ottenerlo, nonché documentato per iscritto.
Informativa e consenso Inoltre, il consenso non è necessario quando i dati vengono trattati per adempiere, prima della conclusione di un contratto, a specifiche richieste dell’interessato, come avviene per i dati necessari per la concessione di un mutuo bancario (ad esempio richiedere la copia del preliminare di acquisto della casa per consentire alla banca di calcolare la rata del mutuo proposta).
Informativa e consenso Cosa accade nel caso di informativa e soprattutto di acquisizione del consenso via internet? Sappiamo bene che è prassi comune fornire il proprio consenso attraverso un semplice click sulla specifica formula predisposta per l’occasione. Tale soluzione, per quanto pratica, non assume però alcuna rilevanza in caso di controversie.
Informativa e consenso Sulla vicenda è di recente intervenuto il giudice del Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 68/2012 del 18 aprile 2012, depositata il 30 aprile 2012. Il Tribunale di Catanzaro, con una sentenza che costituisce, in Italia, un’assoluta novità in materia ha sancito l’invalidità del consenso sia prestato attraverso un semplice click. Una sottoscrizione tramite il web non è, quindi, sufficiente a supplire la forma scritta richiesta dalla legge (salvo che non sia effettuata con firma digitale), con la conseguenza, a livello pratico, che il venditore non potrà più opporre la validità del consenso prestato dall’utente, benché questi sia stato regolarmente informato e le clausole mostrate sul sito o fatte approvare col click di accettazione.
Informativa e consenso Il consiglio pratico potrebbe essere quello di inviare al cliente via email (o rendere scaricabile dal sito) una copia del contratto, richiedendo al cliente di : 1. stampare il contratto; 2. apporre la propria firma sia per approvazione delle condizioni contrattuali che per la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali; 3. inviare all’azienda il contratto così sottoscritto, via fax o via email.
Informativa e consenso Per quanto questa modalità possa «appesantire» la conclusione del contratto telematico, attualmente è l’unica che è consentita per legge per l’acquisizione del consenso. La realtà è che nella prassi sono davvero poche le aziende che operano in questo modo, soprattutto perché una volta concluso il contratto, in tema di privacy, in genere l’unica richiesta che viene eventualmente avanzata dall’utente è quella di essere cancellato dalla banca dati e generalmente ciò avviene tramite l’invio di una richiesta via email da parte dell’utente. Se l’azienda ottempera a questa richiesta, difficilmente sorgono altri problemi di contenzioso sul tema.
Il codice del consumo ed il codice del turismo: la tutela del consumatore
Il codice del turismo e il codice del consumo Nel settore turistico, è necessario preliminarmente distinguere l’ambito di operatività del codice del consumo e del codice del turismo. Il codice del turismo (D. Lgs. 79/2011) si applica ai pacchetti turistici venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario.
Il codice del turismo e il codice del consumo PACCHETTI TURISTICI: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
Il codice del turismo e il codice del consumo a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici, non accessori al trasporto o all'alloggio, di carattere ricreativo per il turista.
Il codice del turismo e il codice del consumo Il codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) si applica a tutti gli altri contratti del settore turistico, cioè a tutti i contratti che NON hanno ad oggetto un pacchetto turistico come sopra definito.
Il codice del consumo La parte del codice del consumo applicabile al commercio elettronico è quella che si riferisce ai contratti a distanza. Per contratto a distanza deve intendersi il contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto comprendente la conclusione del contratto stesso.
Il codice del consumo: obblighi informativi prenegoziali Al fine di tutelare il consumatore, il legislatore impone al venditore una serie di obblighi informativi prenegoziali: 1. l'identità del professionista; 2. le caratteristiche essenziali del bene e del servizio; 3. il prezzo e le spese di consegna; 4. l'esistenza del diritto di recesso; 5. la durata della validità dell'offerta o del prezzo; 6. le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
Il codice del consumo: obblighi informativi prenegoziali 7. il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; 8. i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; 9. gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
Il codice del consumo: obblighi informativi prenegoziali 10. le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; 11. l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Il Codice del Consumo: Beni e servizi non richiesti Il Codice del Consumo pone il divieto di fornitura di beni e servizi non richiesti, ovvero di operazioni commerciali tendenti ad imporre l'acquisto di beni o servizi senza che l'acquirente abbia manifestato alcuna volontà negoziale. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta; in ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
Il Codice del Consumo: Foro competente Il Codice del consumo prevede che per le controversie civili inerenti all'applicazione della disciplina in esame, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato
I soggetti del contratto di vendita di pacchetti turistici sono: Il codice del turismo I soggetti del contratto di vendita di pacchetti turistici sono: a) l'organizzatore di viaggio, ovvero il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi richiamati, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
Il codice del turismo b) il turista, ovvero l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
Il codice del turismo La forma del contratto: il Codice del turismo prevede che sia redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore.
Il codice del turismo Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio
a) destinazione, durata, data d'inizio e di conclusione dei servizi; Il codice del turismo Gli elementi obbligatori del contratto di vendita di pacchetto turistico sono: a) destinazione, durata, data d'inizio e di conclusione dei servizi; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
Il codice del turismo c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
Il codice del turismo f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
Il codice del turismo i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
Il codice del turismo n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali
Il codice del turismo Modifiche del pacchetto prima della partenza: prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il turista può attivare il recesso, senza pagamento di penali, da esercitarsi entro un breve arco temporale - due giorni lavorativi - decorrente dalla conoscenza dell'avviso relativo alle modifiche.
Il codice del turismo Modifiche del pacchetto posteriori alla partenza: ove si verifichino modifiche successive alla partenza, collegate alla circostanza che una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere resa, la normativa speciale consente all'organizzatore di optare per due distinte soluzioni: 1) predisporre "adeguate soluzioni alternative" per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista;
Il codice del turismo 2) rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. In caso di impossibilità di predisporre una soluzione alternativa o di motivato rifiuto della medesima, l'organizzatore mette a disposizione del turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, restituendo la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Il codice del turismo 2) rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. In caso di impossibilità di predisporre una soluzione alternativa o di motivato rifiuto della medesima, l'organizzatore mette a disposizione del turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, restituendo la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Le prenotazioni ed il diritto di recesso, caparra e penali
Le prenotazioni ed il diritto di recesso Art. 34 del Codice del Turismo «Pacchetti Turistici». «1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.»
Le prenotazioni ed il diritto di recesso Per questa tipologia di contratti, l’Articolo 32 del Codice del Turismo stabilisce che l’operatore turistico sia obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso e che l'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determini l'applicabilità degli articoli sul diritto di recesso previsti dal Codice del consumo.
Le prenotazioni ed il diritto di recesso Nel caso in cui, relativamente alla vendita di pacchetti turistici, l’operatore non comunichi per iscritto l’esclusione del diritto di recesso, troveranno applicazione le modalità di esercizio del diritto medesimo previste dal Codice del Consumo che sono state modificate con il recepimento della direttiva UE n.83 del 2011. Pertanto le nuove disposizioni relative al diritto di recesso nel Codice del Consumo si applicano a partire dal 13 giugno 2014
Diritto di recesso nel codice del Consumo (artt.52-59) Il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla consegna del bene. Durante questo periodo di quattordici giorni, il consumatore potrà decidere di recedere senza dover sostenere alcuna spesa e senza dover dare alcuna motivazione alla sua decisione. I soli costi che il consumatore dovrà sopportare saranno quelli necessari alla consegna dei beni (solo, però, nel caso in cui abbia scelto una modalità diversa da quella meno costosa offerta dal venditore) e quelli di restituzione dei beni.
Diritto di recesso nel codice del Consumo (artt.52-59) Il termine decorre dal giorno in cui il consumatore o un’altra persona da lui designata abbia ottenuto il possesso fisico del bene (o del primo bene consegnato, se erano previste più consegne periodiche). Nel caso in cui il venditore abbia dimenticato di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, l’informativa obbligatoria sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, il tempo per poter recedere è aumentato di dodici mesi rispetto a quello ordinario (ed è, dunque, di un anno e 14 giorni).
Diritto di recesso nel codice del Consumo (artt.52-59) Il consumatore deve informare il venditore della sua decisione di recedere prima della scadenza del periodo di quattordici giorni, utilizzando il modulo-tipo allegato al Codice del consumo oppure può presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. Il venditore può anche consentire al consumatore di compilare e inviare elettronicamente la dichiarazione di recesso attraverso il proprio sito internet: in questo caso deve comunicare prontamente al consumatore, su un supporto durevole, la conferma di ricevimento della dichiarazione. Per il consumatore è sufficiente aver inviato la dichiarazione di recesso entro il quattordicesimo giorno, anche se l’impresa l’abbia ricevuta o conosciuta successivamente alla scadenza di tale periodo.
Diritto di recesso nel codice del Consumo (artt.52-59) Con il recesso cessano gli obblighi delle parti di eseguire il contratto e vengono anche meno, senza costi per il consumatore, anche gli altri eventuali contratti accessori a quello per il quale è stato esercitato il recesso. Come effetto del recesso, il venditore deve rimborsare tutti i pagamenti fatti dal consumatore entro quattordici giorni da quando è venuto a conoscenza della decisione di recesso (oggi il termine è di trenta giorni).
Diritto di recesso nel codice del Consumo (artt.52-59) Il rimborso, di regola, dev’essere fatto con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per l’acquisto iniziale ed in ogni caso il consumatore non deve sopportare alcun costo per ottenere il rimborso. La nuova normativa, così come già l’attuale, prevede la nullità di qualsiasi clausola che limiti il rimborso delle somme versate dal consumatore. Nei contratti di vendita di merci l’impresa potrà però trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni in restituzione, o almeno finché il consumatore non abbia dimostrato di averli rispediti.
Diritto di recesso nel codice del Consumo (artt.52-59) Infine, ci sarà uno stop alle sovrattasse per chi usa come metodo di pagamento la carta di credito. Il nuovo articolo 62 del Codice del Consumo prevede che le aziende non possano imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero, tariffe che superino quelle sostenute dall’azienda stessa.
La caparra Qualora l’operatore abbia comunicato per iscritto al consumatore l’esclusione del diritto di recesso, opera l’articolo 36 del Codice del turismo il quale prevede che l’importo previsto a titolo di caparra non debba comunque essere superiore al 25% del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione. Il suddetto importo è versato a titolo di caparra, ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte.
La caparra La norma così richiamata (l'articolo 1385 del Cc) concerne la caparra confirmatoria e dispone, come noto, che se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
La caparra Il secondo comma di tale norma chiarisce inoltre che se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. Dunque nella speciale situazione creata dal pacchetto turistico la caratteristica della caparra - trattenimento dell'acconto o, viceversa, restituzione del doppio - non viene a scattare allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile a uno dei due soggetti del rapporto.
La caparra Mentre per l'organizzatore e l'intermediario del pacchetto le ipotesi di fatto sopraggiunto non imputabile risultano ben circostanziate e limitate in virtù della tutela del turista, per quest'ultimo possono porsi i casi di grave malattia sopraggiunta, di grave incidente, che impediscano il viaggio; naturalmente l'evento impeditivo dovrà essere comunicato con la massima urgenza, e documentato, dal turista mancato al tour operator anche per porlo in condizione di mettere a disposizione di altri il posto resosi vacante.
La caparra Altra ipotesi nella quale non viene a scattare il suindicato meccanismo della caparra (in concreto, per il turista, il trattenimento della stessa da parte del venditore od organizzatore) si pone qualora il suo recesso sia giustificato dal grave inadempimento della controparte o comunque dal mutamento delle condizioni concordate. Per converso si potrebbe anche configurare l'ipotesi d'inadempienza del turista, ad esempio ove costui non fornisse in tempo utile la documentazione indispensabile per l'ottenimento dei visti.
La revisione del prezzo nei venti giorni che precedono la partenza. La penale Il Codice del Turismo all’art. 40 prevede due ipotesi in cui l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. La revisione al rialzo del prezzo oltre il dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare; La revisione del prezzo nei venti giorni che precedono la partenza.
La penale Al di fuori di queste due ipotesi al turista/consumatore è data possibilità, nella prassi, di recedere dal contratto previo il pagamento di una somma, qualificata come penale. La somma della penale, il cui ammontare di regola varia in base ai tempi del recesso ed in misura direttamente proporzionale all’avvicinarsi della data di inizio del viaggio, è solitamente espressa in una percentuale del valore del pacchetto turistico.
Prassi Osservate le previsioni di legge, gli operatori del settore turistico sono liberi di adottare delle proprie regole sulle modalità di prenotazione e di garanzia. E’ prassi comune, ad esempio, prevedere che la tariffa più scontata sia subordinata al pagamento integrale anticipato e non rimborsabile, oppure richiedere al momento del check-in la carta di credito, quale garanzia a copertura di eventuali spese accessorie, quali mini bar e ristorante. L’adozione di questo tipo di regole è subordinata alla libera valutazione da parte degli operatori.
I mezzi di pagamento
Strumenti di pagamento L’affermarsi del commercio elettronico pone problemi nuovi legati alla trasposizione dei tradizionali mezzi di pagamento in rete nonché la necessità di dar vita a mezzi di pagamento in grado di assecondare le esigenze di sicurezza e di autenticazione che una transazione telematica su una rete aperta pone. D’altronde tutti i benefici dell’utilizzo del mezzo elettronico verrebbero vanificati se a conclusione di un contratto via internet, ci si riducesse alle sole forme di pagamento tradizionali (comunque ammissibili) come un bonifico bancario o l’invio dei dati della propria carta di credito via fax o per mezzo del telefono.
Strumenti di pagamento Ove previsto tra le modalità di pagamento - da comunicare prima della conclusione della transazione - il consumatore potrà effettuare il pagamento tramite carta di credito. L'istituto di emissione della carta di pagamento è tenuto a riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo.
La carta di credito Sul punto, il legislatore fa salva la disciplina recata in forza della quale chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro; alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi
Carta di credito Il protocollo più utilizzato per tenere le transazioni sicure è l’ SSL. Questo protocollo permette di trasferire i dati in forma cifrata proteggendoli da utilizzi illegittimi, sfruttando un sistema a doppia chiave: quella usata per cifrare il documento è diversa da quella usata per cifrare l’informazione. Quest’ultima fase è attuata con una chiave privata conosciuta solo dal proprietario e mai trasmessa, non c’è transito di password sulla rete e quindi è impossibile per chiunque appropriarsene.
Carta di credito Questo sistema è conosciuto anche come «server sicuro» e si riconosce nei siti di commercio elettronico perché quando si arriva ad una pagina «sicura» appare un simbolo di lucchetto (nel caso del browser Internet Explorer di Microsoft) oppure una chiave (nel caso del browser Navigator di Netscape) nella parte inferiore della schermata del programma di navigazione.
Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati Grazie per l'attenzione e arrivederci www.lgalegal.com