La nozione di pubblico servizio
Nozione soggettiva o nominalistica E’ pubblico servizio ogni attività dei pubblici poteri che non abbia forma autoritativa, in particolare, ogni attività rivolta alla produzione di specifiche utilità materiali, rispetto alle quali gli atti giuridici hanno carattere strumentale
Nozione oggettiva E’ pubblico servizio un’attività produttiva avente una particolare disciplina giuridica (art. 41, comma 3, Cost.), indipendentemente dal soggetto che la esercita (art. 43 Cost.) La tesi nega che per aversi servizio pubblico sia necessaria la relativa gestione da parte dello Stato o di altro ente pubblico, come invece affermava la tesi soggettiva nella sua formulazione più antica ed elementare.
Art. 41, comma 3, Cost. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 43 Cost. Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale
Sia la nozione soggettiva sia la nozione oggettiva concorrono a definire il pubblico servizio Il profilo soggettivo va inteso come imputabilità del servizio nel suo complesso ai pubblici poteri Il profilo oggettivo va inteso nel senso che pubblici servizi sono attività oggettivamente qualificabili, a prescindere dalla titolarità
3 sono gli elementi caratterizzanti il servizio pubblico: l’imputabilità del servizio all’amministrazione le finalità alle quali il servizio risponde, ossia la soddisfazione di esigenze della collettività la presenza di un determinato tipo di organizzazione del servizio mirata ad assicurare specifiche modalità di gestione
Nella prospettiva europea le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi il carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata
il cd. servizio universale Il diritto europeo derivato ha isolato nell’ambito di ciascun servizio di interesse economico generale, un nucleo più ristretto: il cd. servizio universale servizio prestato a tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili