Organizzazione del servizio idrico integrato Il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)deve essere analizzato seguendo lo schema generale del servizio pubblico, ossia distinguendo il momento della titolarità del servizio da quello della gestione dello stesso. La titolarità del S.I.I. è in capo alle forme di cooperazione tra EE.LL. a livello di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.).
Organizzazione del servizio idrico integrato: la titolarità del servizio L’art. 8 L. 36/94 (oggi trasfuso in art. 147 Cod. Ambiente) prevede che ciascuna regione debba suddividere il proprio territorio in Ambiti Territoriali Ottimali delimitati secondo i seguenti principi: rispetto dell’unità dei bacini idrografici unitarietà della gestione e superamento della frammentazione della stessa adeguatezza delle dimensioni gestionali
Organizzazione del servizio idrico integrato: la titolarità del servizio Le Province e i Comuni ricadenti in ciascun A.T.O. partecipano obbligatoriamente ad una struttura dotata di personalità giuridica chiamata Autorità d’ambito (A.a.t.o.) in forma convenzionale o consortile (ma Milano azienda speciale). La titolarità del servizio in capo all’A.a.t.o. si esprime nell’esercizio di: Poteri di programmazione Poteri di regolazione Poteri di controllo della gestione
Organizzazione del servizio idrico integrato: la titolarità del servizio 1. Poteri di programmazione: si esprimono innanzitutto attraverso il Piano d’ambito che a sua volta è costituito dai seguenti atti: Ricognizione delle infrastrutture: individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del S.I.I. Programma degli interventi: individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio
Segue … Modello gestionale ed organizzativo: definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli interventi Piano economico finanziario: prevede l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto degli eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. È integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa.
Organizzazione del servizio idrico integrato: la titolarità del servizio 2. Poteri di regolazione della gestione consistono in: un potere di scelta della forma di gestione (tra quelle previste dall’art. 113 TUEL). nell’individuazione in concreto del soggetto cui affidare la gestione. deliberare in merito alla eventuale salvaguardi adi gestori esistenti. determinare la tariffa di ambito del servizio idrico integrato predisporre e stipulare la convenzione di gestione con il soggetto gestore. 3. Poteri di controllo e sostitutivi (art. 152)
Rapporti tra Aato e gestori del servizio idrico integrato Sono regolati da apposite convenzioni (modellate su una convenzione tipo adottata dalla Regione) che devono prevedere tra l’altro: a) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio finanziario della gestione e le modalità di rendicontazione delle attività del gestore; c) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; d) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; e) l'obbligo di adottare la carta di servizio; f) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; g) l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Aato del verificarsi di eventi che comportino irregolarità nell'erogazione del servizio e l'obbligo di assumere iniziative per l'eliminarle; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione.