Informatica e attività della Pubblica Amministrazione (I. Zangara)

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Informatica e attività della Pubblica Amministrazione (I. Zangara) Università degli studi di Catania Informatica e attività della Pubblica Amministrazione Ignazio Zangara Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica Anno Accademico 2009/2010

Fino alla fine degli anni ’80 frammentazione e disomogeneità (mancanza di coordinamento) arretratezza rispetto ai sistemi di altri paesi europei (mancanza di cultura informatica)

La svolta degli anni ’90 (1) Obiettivi della riforma e iniziative connesse 1) patrimonio informativo pubblico organico e affidabile a fini di programmazione e gestione interoperabilità degli archivi incrocio dei dati tra amministrazioni diverse servizi informativi telematici pubblici Rete Unitaria della P.A.

La svolta degli anni ’90 (2) 2) rafforzare l’assetto istituzionale della P.A. nel settore dell’informatica AIPA (D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 4) poteri regolamentari indirizzo, coordinamento e controllo piano triennale dell’informatica Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie (DPCM. 9 agosto 2001) CNIPA (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

http://www.cnipa.gov.it

DigitPA Il 29 dicembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) assume la denominazione: “DigitPA”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 4, le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dallo stesso d. lgs. n. 177/2009.

La svolta degli anni ’90 (3) 3) riforma complessiva del modo di operare della P.A. semplificazione e razionalizzazione delle procedure (L. 241/90: determinazione delle fasi del procedimento, definizione dei tempi, unificazione dei processi ripetitivi) responsabilizzazione della dirigenza e controllo successivo dei risultati (D. Lgs. 29/93) leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa norme in materia di atti e di documenti elettronici

Dal CAD ai giorni nostri D.Lgs. 82/2005 - La normativa frammentata prodotta sul tema è stata raccolta sistematicamente nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Varie integrazioni e modifiche delle norme in materia di innovazione nella PA. L. 15/2009 - Legge Brunetta di riforma della PA. In via di pubblicazione il nuovo CAD.

D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

Il Codice dell’Amministrazione Digitale Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, si compone di oltre 70 articoli. Contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A. anche on-line e l’obbligo per la P.A. di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale Il CAD ha ordinato e riunito norme già esistenti (in parte già accorpate dal legislatore nel DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ne ha introdotte di nuove per nuovi servizi e nuove opportunità. Integrazioni al CAD D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

Il Codice dell’Amministrazione Digitale Nella P.A. digitale le amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità: - la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12) - il federalismo efficiente (art. 14) - la cooperazione (artt. 17, 63, 68) - la gestione informatica dei procedimenti (art. 41) - la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.) - la disponibilità dei dati (artt. 50, 58) - le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

Il Codice dell’Amministrazione Digitale Nuovi diritti: - diritto all’uso delle tecnologie (art. 3) - diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4) - diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) - diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6) - diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) - diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8) - diritto alla partecipazione (art. 9) - diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 57)

Il Codice dell’Amministrazione Digitale I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi: - i documenti informatici (artt. 1, 20 ss., 39, 40) e le firme elettroniche (artt. 1, 20, 21, 24 ss.) - l’archiviazione ottica (artt. 42, 43) - la posta elettronica certificata (artt. 6, 48) - i siti Internet delle P.A. (artt. 53, 54) - le carte elettroniche (artt. 1, 66)

Documenti informatici e firme elettroniche Normativa precedente DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

Documento amministrativo elettronico (1) L. 7 agosto 1990, n. 241 Art. 2, 2° co. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica ed elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa

Documento amministrativo elettronico (2) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 3, 1° co. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Due significati diversi: a) atto amministrativo elaborato per mezzo del computer e stampato b) atto amministrativo in forma elettronica

Documento amministrativo elettronico (3) L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare...

Documento amministrativo elettronico (4) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 2 Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Art. 4, 1° co. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 1 (Definizioni) p. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 1 (Definizioni) q. firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; r. firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma ...; s. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Informatica e attività della Pubblica Amministrazione (I. Zangara) Firma digitale DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 D. Lgs. 5 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale

Documenti giuridicamente rilevanti individuazione univoca della provenienza dell’atto (paternità dell’atto) irrifiutabilità dell’atto (certezza che il documento non venga disconosciuto dal suo autore) immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un documento alterato sia assunto come autentico) segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento

Documenti cartacei Paternità e irrifiutabilità Sottoscrizione autografa Art. 110 c.p.p., 1° co. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare Segretezza e immodificabilità Accorgimenti meccanici (buste, sigilli, punzoni) e deterrente penale

Documenti informatici Firma digitale

Documenti informatici Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche Coppia di chiavi crittografiche correlate Chiave pubblica Chiave privata

Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del mittente Mittente Destinatario

Segretezza Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata Mittente Destinatario

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 20 (Documento informatico) 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche ... 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche ...

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile [efficacia della scrittura privata]. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

Documenti informatici e firme elettroniche Art. 40 (Formazione di documenti informatici) 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici ... 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice ... sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

Archiviazione ottica e dematerializzazione dei documenti Per poter realizzare la riforma elettronica della pubblica amministrazione senza carta, è necessario consentire il trasferimento degli archivi cartacei su supporti informatici, garantendo l’efficacia legale sia dei documenti originali che degli archivi digitali. La conservazione e la classificazione dei documenti digitali diventano fondamentali per garantirne nel tempo integrità, identità e provenienza, reperibilità, sia come unità singola che in relazione ad altri documenti.

Archiviazione ottica Normativa precedente L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di finanza pubblica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Archiviazione ottica Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche ... 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

Dematerializzazione dei documenti Art. 42 (Recupero dei documenti) 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Posta Elettronica Certificata (PEC) La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.

Posta elettronica certificata DPR 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 1 (Oggetto e definizioni) g. posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici; Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

Posta elettronica certificata DPR. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

Posta elettronica certificata Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata ... per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 48 (Posta elettronica certificata) 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Posta elettronica certificata Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, una traccia informatica delle operazioni svolte è conservata, in base al Decreto, per 30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute. L’elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata è consultabile presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Al CNIPA sono assegnati compiti di vigilanza e di controllo.

La PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione

Siti Internet delle P.A. Lo sviluppo dei siti web istituzionali rappresenta lo strumento più immediato a disposizione delle amministrazioni per lo sviluppo dei servizi in rete. Un sito web istituzionale svolge un ruolo molto importante nella complessa dinamica dei rapporti tra P.A., cittadini e soggetti economici, essendo, infatti, lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può presentarsi all’utente con una veste uniforme, facilmente riconoscibile e in qualche modo garantita, razionalizzando i contenuti informativi e uniformando le interfacce nei confronti degli utenti.

Siti Internet delle P.A. Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni) 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio...; b. ... il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale…; c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti...; d. l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive...; e. le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f. l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g. l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.

Carte elettroniche Le carte elettroniche (carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi) diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e sono regolate dal CAD per essere uno strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in rete della P.A. che sia universalmente valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità che ciascuna amministrazione territoriale giudichi utili per i propri cittadini.

Carte elettroniche Normativa precedente L. 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo L. 16 giugno 1998, n. 191: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Carte elettroniche Art. 1 (Definizioni) c. carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare; d. carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

Carta d’identità elettronica (CIE) È una smart card ibrida, in quanto integra nel supporto in policarbonato una banda ottica e un processore. I dati del titolare (compresa la foto) sono impressi in modo visibile sia sul supporto fisico sia sulla banda ottica e memorizzati informaticamente sul microchip e anche sulla banda ottica. Sul microchip è inoltre possibile ospitare dei dati immessi dalle P.A. per accedere a servizi particolari e per l’uso della firma digitale. La Legge 31 marzo 2005, n. 43 (art. 7-vicies-ter, comma 2) stabilisce che dal 1° gennaio 2006 i Comuni provvedano al rilascio della carta d’identità elettronica in sostituzione di quella cartacea.

Carta d’identità elettronica (CIE) fronte retro Facsimile della CIE rilasciata dal Comune di Prato

Carta nazionale dei servizi (CNS) Si tratta di una smart card che non ha funzione di documento di riconoscimento “a vista”; perciò non contiene la foto del titolare ed è provvista esclusivamente di un microchip. Le Amministrazioni che emetteranno la CNS (potenzialmente tutte) dovranno individuare i servizi da rendere disponibili in rete mediante CNS e, stipulando accordi con le Regioni, potranno stabilire la predisposizione di carte con le funzionalità di tessera sanitaria. La CNS potrà essere utilizzata anche per i pagamenti on-line del cittadino alla Pubblica Amministrazione.

Carta nazionale dei servizi (CNS) CNS emessa dalla Regione Lombardia con funzioni di tessera sanitaria

Sistema Pubblico di Connettività Il SPC è stato istituito con DLgs. del 28 febbraio 2005, n. 42. È disciplinato dal Codice dell’amministrazione digitale, così come integrato dal DLgs. 4 aprile 2006, n. 159, agli artt. 72 e ss. Il DPCM 1 aprile 2008 detta le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall’articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale».

Sistema Pubblico di Connettività Definizione Infrastruttura telematica che consente la condivisione di strumenti e di regole per lo scambio dei dati tra le amministrazioni. Garantisce la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

Sistema Pubblico di Connettività Finalità a) Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC; b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati; d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione; e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso; f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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Protocollo informatico Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali si pongono come fine quello di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’obiettivo primario delle norme in materia di protocollo informatico è quello di promuovere in tutte le P.A. la realizzazione di sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali. Ciò allo scopo di assicurare il più rapido e proficuo utilizzo del documento informatico e della firma elettronica negli scambi di documenti e di atti tra amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali e con gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Protocollo informatico DPR. 20 ottobre 1998, n. 428 Art. 2 (ora art. 50, DPR. 28 dicembre 2000, n. 445) 1. La gestione dei documenti è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati. 2. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse. 3. In sede di prima applicazione le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Protocollo informatico DPR. 20 ottobre 1998, n. 428 Art. 3 (ora art. 52, DPR. 28 dicembre 2000, n. 445) Il sistema di protocollo informatico deve: a) garantire la sicurezza e l’integrità dei dati; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.

Protocollo informatico DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 Art. 50 (Attuazione dei sistemi) 3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione. DM. 14 ottobre 2003: Linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi

e-Procurement Il termine “e-Procurement” indica quell’insieme di tecnologie, procedure, operazioni, e modalità organizzative che consentono l’acquisizione di beni e servizi on-line, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio elettronico. Si tratta di una nuova modalità di gestione di tutto il processo di acquisto (non solo dell’atto di compravendita) già molto diffusa nel settore privato, che sta riscuotendo una notevole attenzione anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. L’adozione dell’e-Procurement da parte delle P.A. italiane rientra tra gli obiettivi fondamentali del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A., formulato a seguito della Finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488)

e-Procurement L. 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 26): attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte delle P.A. con condizioni e prezzi stabiliti, fino a un predeterminato quantitativo complessivo. D.M. 24 febbraio 2000: il Ministero dell’Economia e delle Finanze affida a CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) il compito di progettare, realizzare e gestire le convenzioni con i fornitori. L. 24 novembre 2000, n. 340 (art. 24): introduce per le P.A. l’obbligo di pubblicare on-line i bandi e gli avvisi di gara per l’acquisto di beni e servizi. DPR. 4 aprile 2002, n. 101: promuove due nuovi strumenti di approvvigionamento che offrono numerosi vantaggi alle P.A. ed ai fornitori in termini di efficienza e trasparenza: il Mercato Elettronico della P.A. e le Gare Telematiche. L. 24 dicembre 2003, n. 350: le P.A. non hanno più l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ma solo la facoltà di ricorrervi ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione.

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Le iniziative della P.A. centrale in materia di informatizzazione dei servizi