L'informatica giudiziaria e per le professioni legali Corso di perfezionamento in “Tecniche e metodologie informatiche per le discipline giuridiche” L’informatica giudiziaria e per le professioni legali Lucio Maggio Lucio Maggio
Informatica giudiziaria Applicazioni dell’informatica alle attività che si svolgono negli uffici giudiziari Informatica giudiziaria gestionale amministrativa Supporto amministrativo degli uffici giudiziari e gestione del personale Informatica giudiziaria gestionale Gestione dei procedimenti giurisdizionali Informatica giudiziaria documentale Creazione e gestione di banche dati (Italgiure-Find, Tar on line) Informatica giudiziaria decisionale Aiuto alla decisione dei problemi giuridici implicati nel processo (ReMIDA)
Sistemi integrati a livello di singolo ufficio a livello nazionale
Tappe fondamentali Fine anni ‘60: sistema Italgiure-Find Anni ‘70: primi progetti di informatizzazione degli uffici giudiziari 1978: Congresso CED “L’informatica giudiziaria al servizio del paese” Primi anni ‘80: progetti pilota di automazione delle cancellerie civili 1986: Convegno Cagliari “L’informatica giudiziaria: esperienze e prospettive” Anni ‘90: progetti coordinati su scala nazionale
Provvedimenti normativi D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39: istituzione dell’AIPA-Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione L. 24 dicembre 1993, n. 537: norme in materia di archiviazione su supporto ottico dei documenti cartacei L. 15 marzo 1997, n. 59: riconoscimento del valore legale degli atti e dei documenti formati con strumenti informatici e telematici
Innovazione tecnologica tempi della giustizia
Informatizzazione dell’area civile Esperienze in corso Corte di Appello di Roma Tribunale di Monza Progetto Polis (Tribunale di Bologna) Scenari futuri
Formalità introduttive del processo civile Art. 99 c.p.c. (Principio della domanda): Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Art. 163 c.p.c. (Contenuto della citazione): La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa ... Art. 165 c.p.c. (Costituzione dell’attore): L’attore ... deve costituirsi in giudizio ... depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione ... Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto): Il convenuto deve costituirsi ... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione. Art. 71 disp. att. c.p.c. (Nota di iscrizione a ruolo): La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Formalità introduttive del processo civile Art. 168 c.p.c. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio): All’atto della costituzione dell’attore ... su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie … e successivamente i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Art. 36 disp. att. c.p.c. (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio … il giudice incaricato dell’affare … le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Art. 168 bis c.p.c. (Designazione del giudice istruttore): Formato un fascicolo d’ufficio ... il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce alla nota d’iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire … Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo ... del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo ...
Corte di Appello di Roma Programma di automazione delle cancellerie Iscrizione delle cause a ruolo Gestione del registro ruolo generale Stampa copertine dei fascicoli Agenda del giudice Stampa dei dati statistici Consultazione da remoto per via telematica
Sistema di ufficio integrato Tribunale di Monza Sistema di ufficio integrato Gestione della cancelleria Gestione delle udienze Gestione dei fascicoli Gestione dei provvedimenti
Progetto Polis (Tribunale di Bologna) Sistema di gestione documentale 1) per gli adempimenti connessi alla formazione ed alla pubblicazione delle sentenze 2) per la creazione di un diritto giurisprudenziale bolognese
1) Formazione e pubblicazione delle sentenze Strutturazione in campi Intestazione Composizione dell’organo giudicante Estremi del processo Indicazione anagrafica delle parti Oggetto del procedimento Conclusioni Svolgimento del processo Motivi della decisione Dispositivo della sentenza Data della deliberazione Sottoscrizione
2) Diritto giurisprudenziale bolognese Problema dell’efficacia del precedente giudiziale nei sistemi di civil law
Processo civile telematico Scenari futuri Processo civile telematico V. DI CATALDO - G. GIRLANDO, Appunti per l’informatizzazione del processo civile, Convegno “Diritto, Telematica e Amministrazione della Giustizia” (Catania, 25 ottobre 1996) [http://www.lex.unict.it/attivita/convegno25-10/dibattit.htm#app]
Informatizzazione dell’area penale Sistema Re.Ge. (Registri Generali) Sistema informativo Procure Generali e Corti di Appello SIDNA (Sistema Informativo per la Direzione Nazionale Antimafia) SIDDA (Sistema Informativo per le Direzioni Distrettuali Antimafia)
Formalità introduttive del processo penale Art. 330 c.p.p. (Acquisizione delle notizie di reato): Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse [da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio ovvero da parte di privati]. Art. 333 (Denuncia da parte di privati): Ogni persona che notizia di un reato … può farne denuncia … La denuncia è presentata oralmente o per iscritto … al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria … Art. 108bis norme att. c.p.p. (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato): Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica ...
Formalità introduttive del processo penale Art. 109 norme att. c.p.p. (Ricezione della notizia di reato): La segreteria della procura della repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Art. 335 c.p.p. (Registro delle notizie di reato): Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché ... il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito ... Art. 3 reg. esec. c.p.p. : ... a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della ... segreteria ...; b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro [delle notizie di reato].
Sistema Re.Ge. Sistema integrato di supporto alle attività degli uffici giudiziari penali Gestione dei registri Effettuazione di ricerche Stampa dei registri e delle copertine dei procedimenti Visualizzazione delle pendenze Stampa dei dati statistici
Moduli aggiuntivi Re.Ge. ReGe4OA: sistema di automazione delle funzioni di ufficio del magistrato per la produzione dei diversi atti giudiziari di competenza Re.Ge.-Inf.atti: sistema multimediale di archiviazione e di reperimento delle informazioni per la presentazione dei dati d’indagine in sede dibattimentale
Altri progetti area penale Sistema informativo Procure generali e Corti di Appello: banca dati delle sentenze e dei provvedimenti impugnabili istituita presso ciascuna Procura Generale SIDNA e SIDDA: banche dati comprendenti tutte le informazioni relative ai processi di criminalità organizzata
Informatizzazione dell’area amministrativa Gestione telematica dei flussi documentali Automazione delle segreterie TAR e Consiglio di Stato (esempio:TarSoftLine) Sistema di gestione documentale dei ricorsi Sistema di aiuto alla redazione delle sentenze, delle ordinanze, dei pareri Sistema di archiviazione e di reperimento delle decisioni (strutturazione in campi, indicizzazione, ecc.)
Informatica e professioni legali
Informatica legale Informatica forense Informatica notarile L’insieme dei programmi informatici destinati ad automatizzare la gestione degli uffici degli avvocati e dei notai Informatica forense Informatica notarile
Sistemi forensi Moduli base Anagrafe Pratiche (fascicoli) Agenda cronologica pratiche Notule e tariffe Redazione documenti Contabilità di studio Repertorio clientela
Sistemi notarili Moduli base Redazione atti Formalità Repertorio clientela Scadenzario Parcellazione e fatturazione Contabilità di studio Gestione crediti e anticipi
Approfondimenti...
L’ipertesto elettronico difensivo Corte d'Assise di Reggio Calabria: il primo ipertesto difensivo presentato in un processo penale (Avv. Giorgio Rognetta, 11 novembre 1998).
La firma digitale L. 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini 1) Art. 15 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ...
La firma digitale D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 4 (Forma scritta): Il documento informatico … soddisfa il requisito legale della forma scritta... Art. 5 (Efficacia probatoria del documento informatico): Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile... Art. 10 (Firma digitale): 2. L’apposizione … della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. Art. 11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica): I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale … sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge… Art. 19 (Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni): In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale … L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.