Interpretazione privata e interpretazione autoritativa

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Interpretazione privata e interpretazione autoritativa Chiunque interpreta, per casi reali o ipotetici Soggetti privati, avvocati, studiosi e autorità pubbliche Autorità che possono avere natura giurisdizionale o amministrativa

Interpretazione indipendente e interpretazione dell’autorità fiscale L’autorità giudiziaria interpreta in una posizione di, autorità e indipendenza L’Autorità fiscale interpreta in una posizione di autorità, e di imparzialità L’imparzialità è diversa dalla indipendenza. Come segue.

Autorità fiscale e relatività dell’interpretazione L’autorità fiscale è investita di un interesse pubblico primario, Oltre a considerare la lettera e il sistema E’ attenta a non avallare interpretazioni che comporterebbero facili elusioni o creerebbero lacune nella struttura legislativa dei tributi

L’interpretazione dell’autorità fiscale (giova, ma non nuoce ai contribuenti) Le risoluzioni e le circolari Non possono pregiudicare il contribuente Ma possono tutelare il suo affidamento valgono quindi in quanto giovano, e non in quanto nuociono Eliminano le sanzioni, come ipotesi di Obiettiva Incertezza (art.10 c.3 statuto)

Risoluzioni e circolari ante statuto Carattere centralistico, poco ramificato sul territorio Ma unificato per ridurre i rischi di contrasti interpretativi Problema di richieste “extra ordinem”; lecite, ma in pratica rare: vedi slide successiva.

Le richieste extra ordinem ante statuto Loro liceità anche in assenza di disciplina, ma quali effetti in caso di omessa risposta? Uffici periferici: risposta ammessa solo in presenza di “puntuale riscontro” legislativo o di precedenti interpretazioni ufficiali (CM 18 maggio 2000 n.99). L’attinenza della interpretazione ufficiale al caso sottoposto è interpretazione “facile” ma pur sempre intellettivamente elaborata.

L’attribuzione per decreto di carattere preventivo all’interpello dello statuto L’art.11 non prevede che l’interpello debba avere carattere preventivo. L’art.1 comma 2 del reg.to prevede il carattere preventivo (anche per una questione di effettività dell’interesse). In sostanza la richiesta deve avvenire prima della dichiarazione, ma potrebbe rilevare anche dopo magari ai fini di un ravvedimento operoso.

La “concretezza” del caso sottoposto: implicazioni La personalità del caso (prevista già dall’art.11 dello statuto e ribadita dal decreto) esclude istanze proposte da associazioni di categoria e professionisti in nome proprio, indicando genericamente un cliente.

Requisiti per interpello: Concretezza del problema Quali prove deve dare il contribuente che il problema è concreto? quali controlli deve effettuare l’ufficio sulla concretezza del problema? Puo’ essere una concretezza ipotetica, con riferimento a un comportamento la cui realizzazione dipende dal regime fiscale applicabile?

L’obiettiva incertezza della questione come condizione di ammissibilità dell’istanza Ai fini dell’ammissibilità dell’interpello l’“obiettiva incertezza” ha un senso diverso da quello assunto all’art.10 dello statuto per l’inapplicabilità delle sanzioni In particolare appare infondata la tesi secondo cui, ammettendo l’istanza di interpello, l’autorità fiscale riconoscerebbe l’obiettiva incertezza ex art.10 ai fini dell’inapplicabilità delle sanzioni.

Obiettiva incertezza ai fini delle sanzioni e interpello Anche per l’interpello vale la regola secondo cui l’interpretazione ufficiale giova, ma non nuoce. Una questione su cui l’agenzia si è pronunciata negativamente Puo’ comunque essere considerata obiettivamente incerta ai fini della disapplicazione delle sanzioni

segue La pronuncia di inammissibilità va motivata. Motivandola occorre dire quale disposizione legislativa o quale interpretazione ufficiale esclude la obiettiva incertezza (vedasi art.3 comma 5 reg.to)

Effetti dell’interpello di cui all’art.11 La tutela dell’affidamento all’interpello dello Statuto esclude non solo le sanzioni (come accadeva per le vecchie risoluzioni e circolari anche ex dlgs 472-1997) Ma anche il recupero dell’imposta e degli interessi fino a revoca del precedente interpello,

Atti impositivi difformi dalla risposta L’atto impositivo emesso in difformità dalla risposta è “nullo”, nel qual caso dovrebbe essere impugnato Oppure inesistente? A rigore è nullo, ma se effettivamente è difforme dall’interpello c’è un dovere di autotutela, anche se non è impugnato. La mancata impugnazione impedisce però di contestare l’interpretazione che l’ufficio da’ all’interpello.

Silenzio assenso Si forma solo se l’istanza di interpello conteneva una soluzione interpretativa. (art.5 comma 2 reg.to) Piu’ difficile l’efficacia esterna (vedi oltre) rispetto alle risposte espresse precarietà del silenzio assenso in quanto è concepibile una risposta tardiva

Opportunità di una risposta tardiva dopo la formazione del silenzio assenso Così come è sempre possibile una revoca della risposta espressa all’interpello E’ possibile, a maggior ragione, pronunciarsi dopo un silenzio assenso la pronuncia puo’ anche avallare il silenzio con una motivata risposta positiva. In questo modo si puo’ dimostrare ex post, ai fini interni, che il silenzio non dipendeva da inerzia e negligenza

Efficacia esterna dell’interpello L’efficacia esterna dev’essere almeno quella di una circolare, e quindi escludere almeno le sanzioni Per i terzi imposta recuperabile, ma dovere amministrativo di revoca dell’interpello L’efficacia esterna del silenzio assenso? Forse è piu’ debole in quanto non pubblicizzata e non argomentata.

Efficacia esterna dell’interpello L’art.11 la attribuisce efficacia “limitata al richiedente”. Eppure è difficile negare, soprattutto per il modo in cui la procedura è strutturata, una rilevanza esterna ai limitati fini di cui alla successiva scheda. Gli obblighi di imparzialità dell’Autorità fiscale impediscono che di fronte ad uguali questioni di diritto, la soluzione sia diversa per l’interpellante e l’altra per i terzi.

EFFICACIA ESTERNA INTERPELLO (SEGUE) La portata interpretativa dell’interpello rispetto ai terzi puo’ escludere le sanzioni (ex art.10 anche gli interpelli generano affidamento, soprattutto se attuati in modo centralistico come stabilisce il regolamento) Resta il recupero dell’imposta e non opera la nullità degli atti impositivi.

Discriminazione tra interpellante e terzi Nonostante la portata esterna dell’interpello Il soggetto che lo ottiene si trova al riparo sia dal tributo che dalle sanzioni Mentre i terzi, anche a voler equiparare l’interpello alle intepretazioni dell’autorità fiscale, sono al riparo solo dalle sanzioni

Come si revoca un precedente interpello favorevole? Qualora l’amministrazione cambi idea... Per il destinatario del precedente interpello favorevole….. Occorre una specifica revoca notificata? o puo’ essere sufficiente una risoluzione? un diverso interpello a terzi non vale come revoca, anche se pubblicato, vista l’efficacia limitata della risposta

Revoca dell’interpello: effetti sul richiedente e sui terzi Se il comportamento è stato già posto in essere, neppure recupero dell’imposta; Per i terzi dovrebbe restare fermo quanto si dirà in tema di non punibilità se il richiedente deve ancora agire: recupero della sola imposta e interessi (il contribuente conosceva la revoca al momento di agire)

Revoca dell’interpello: effetti (2) In sostanza il richiedente beneficia di una non sanzionabilità anche per il comportamento successivo alla revoca Questo è un favor per lo specifico richiedente, che non si estende ai terzi Purchè si tratti del comportamento originario: ma per quelli continuativi? Ad esempio regimi IVA? Come segue.

Revoca dell’interpello e comportamenti ricorrenti Revoca e comportamenti periodici e continuativi del richiedente (regimi IVA o fringe benefits) l’applicazione del regime più favorevole è esclusa per i comportamenti posti in essere dopo la revoca e successivi cronologicamente a quelli originari (art.5 comma 1 evita che per i comportamenti periodici si vada all’infinito senza sanzioni)

Fuori dai casi dell’interpello E’ sempre possibile rivolgersi all’autorità fiscale Un divieto sarebbe restrittivo rispetto al passato, ed in controtendenza rispetto ad un rapporto di fiducia fisco contribuente. Peraltro non scattano gli effetti particolari dell’interpello (ad es. non si forma il silenzio assenso)