Fonti del diritto internazionale Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia 1. La Corte…applica: a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. …. le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
Fonti del diritto internazionale (II) Convenzione sul diritto dei trattati Vienna, 23 maggio 1969. Articolo 53. E’ nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.
Gerarchia delle fonti Jus cogens Consuetudine internazionale e trattati Atti di organizzazioni internazionali I rapporti reciproci tra consuetudine e trattato non sono organizzati in termini gerarchici, poiché le due fonti sono dello stesso livello.
Jus cogens o norme imperative Comprende le norme che esprimono i valori fondamentali della comunità internazionale ed in quanto tali non possono essere derogate, modificate o abrogate da altre norme, se non da norme egualmente di carattere imperativo. Le norme imperative presentano dunque carattere rigido, poiché sono inderogabili da altre consuetudini e dai trattati
Jus cogens (II) Conseguenze: - un trattato che contrasta con una norma di jus cogens è invalido (o si estingue se la norma di jus cogens si forma successivamente alla stipulazione del trattato); - la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata; - la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale.