14/1/20041 IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO Dalla Legge n. 366 del 3/10/2001 al D. Lgs. n. 6 del 17/1/2003.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
NELLE SOCIETA’ PER AZIONI
Advertisements

Diritto Commerciale II
La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
L’assemblea Società per azioni Prof. Mario Campobasso
1 P A R T E C I P A Z I O N I caratteri delle quote non incorporabilità della quota in un titolo es., diversamente dalla s.p.a., le partecipazioni di s.r.l.
1 C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L. nozione nella s.r.l., per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio le quote.
1 C A R A T T E R I E S S E N Z I A L I D E L T I P O S O C I E T À P E R A Z I O N I responsabilità limitata libera trasferibilità delle azioni organizzazione.
1 OPERAZIONI STRAORDINARIE CONFERME E MODIFICHE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Scissione.
MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Governance e patti di sindacato Lorenzo Benatti Parma, 5 marzo 2012.
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
funzioni del consiglio di amministrazione
Gli organi sociali delle s.r.l.
Fondazione Emanuele Casale
Fondazione Emanuele Casale Amministrazione e controllo della s.p.a.
Invalidità delle deliberazioni assembleari
Gestione collettiva del risparmio
Consiglio di amministrazione
PERSONE GIURIDICHE.
COMITATO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
AZIONI (ARTT – 2361) Le azioni sono emesse con valore nominale o senza valore nominale Ciò comporta che nel caso di azioni senza valore nominale.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE MASSIMO MASTROGIAGIACOMO ROBERTO PROTANI LATINA, 10 MAGGIO 2010.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
IL PUNTO SUL DIRITTO SOCIETARIO ________________________ Seminario itinerante per i Collegi della Toscana Febbraio – Marzo 2007.
La forma giuridica dell’impresa
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
del revisore contabile
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA’
IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN:
1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. D.lgs. 6/2003 Il quadro giuridico– societario della riforma.
FUNZIONE DELIBERATIVA DEI SOCI
Governance s.r.l. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015.
SSpl Titoli azionari e quote: titolarità e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali Diritto commerciale.
La nozione di s.r.l. La s.r.l. è una società di capitali
Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione 6 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
L’organizzazione della società per azioni
La società per azioni.
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non necessariamente.
Il Collegio sindacale nella riforma del diritto societario
Diritto Societario. Aspetti Generali 1 2 Non riguarda le società di persone La Srl è meno vincolata alle norme della SpA Sistemi di governance: diventano.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
Assemblea Modello fisso di ripartizione di competenze Gestione affidata a amministratori Assemblea formata dai soci Competenze tassative Assemblea ordinaria.
L’impresa societaria.
Società cooperative Applicabilità generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o s.r.l. per piccola cooperativa Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
Controllo sulla gestione Collegio sindacale e revisore legale Collegio sindacale Funzione continuativa di controllo Controllo di legalità (art. 2403) Principi.
S.r.l. Enfatizzazione della figura dei soci Soci imprenditori Ampia autonomia negoziale.
Amministratori Composizione monopersonale o pluripersonale Nelle quotate la pluripersonalità è necessaria (amministratori indipendenti, di minoranza, quote.
Le Start-up Innovative
1 La cooperativa nella riforma del diritto societario Follonica 27/01/2006 Niccolo’ Persiani.
25 marzo F. Berti 1 I sistemi di amministrazione e controllo nelle Società Cooperative Seminario “Le recenti normative in ambito societario, di.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.
CORSO DI REVISIONE CONTABILE D.LGS. 39/2010: approfondimenti DOTT. ALESSIO SILVESTRI.
Amministrazione e controlli nella s.r.l.. Principi della riforma in tema di s.r.l. e riflessi sull’amministrazione Accrescimento dell’autonomia statutaria.
Il Mulino C A R A T T E R I G E N E R A L I D E L L A S. R. L. nozione nella s.r.l., per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio.
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Le società per azioni La costituzione della S.p.a. si articola in due fasi essenziali: la stipulazione dell’atto costitutivo; 2. l’iscrizione nel registro.
Transcript della presentazione:

14/1/20041 IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO Dalla Legge n. 366 del 3/10/2001 al D. Lgs. n. 6 del 17/1/2003

14/1/20042 Le parole - chiave della legge delega Semplificazione; Semplificazione; Flessibilità; Flessibilità; Autonomia statutaria; Autonomia statutaria; Trasparenza. Trasparenza.

14/1/20043 La nuova disciplina della SpA nella legge delega (art. 4) Centralità dell’azione, della circolazione della partecipazione e del ricorso al mercato del capitale di rischio; Centralità dell’azione, della circolazione della partecipazione e del ricorso al mercato del capitale di rischio; Autonomia statutaria correlata al grado di apertura della società; Autonomia statutaria correlata al grado di apertura della società; Assetto organizzativo articolato; Assetto organizzativo articolato; Limitata attenzione alla tutela delle minoranze. Limitata attenzione alla tutela delle minoranze.

14/1/20044 La nuova disciplina della srl nella legge delega (art. 3) Autonomia del modello “società a responsabilità limitata” rispetto alla SpA; Autonomia del modello “società a responsabilità limitata” rispetto alla SpA; Rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; Rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; Ampia autonomia statutaria; Ampia autonomia statutaria; Libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. Libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

14/1/20045 La nuova disciplina delle società cooperative nella l. delega (art. 5) Richiamo ai principi generali in tema di società di capitali, in quanto compatibili; Richiamo ai principi generali in tema di società di capitali, in quanto compatibili; Funzione sociale della cooperativa e dello scopo mutualistico; Funzione sociale della cooperativa e dello scopo mutualistico; Distinzione fra le società cooperative costituzionalmente riconosciute e le altre, riservando solo alle prime i benefici fiscali. Distinzione fra le società cooperative costituzionalmente riconosciute e le altre, riservando solo alle prime i benefici fiscali.

14/1/20046 La costituzione della SpA Permane l’alternativa tra la stipulazione simultanea e la costituzione per pubblica sottoscrizione; Permane l’alternativa tra la stipulazione simultanea e la costituzione per pubblica sottoscrizione; Nella fase costitutiva il controllo di legalità è affidato in via esclusiva al notaio rogante; Nella fase costitutiva il controllo di legalità è affidato in via esclusiva al notaio rogante; Si introduce la possibilità di costituire la società per atto unilaterale. Si introduce la possibilità di costituire la società per atto unilaterale.

14/1/20047 L’atto costitutivo di SpA Forma Atto pubblico a pena di nullità; Forma Atto pubblico a pena di nullità; Contenuto Tra i punti modificati: la sede sociale, l’oggetto, la durata; Contenuto Tra i punti modificati: la sede sociale, l’oggetto, la durata; Adempimenti pubblicitari la riforma abbrevia il termine per il deposito presso il Registro delle Imprese. Adempimenti pubblicitari la riforma abbrevia il termine per il deposito presso il Registro delle Imprese.

14/1/20048 Le operazioni compiute prima dell’iscrizione della società La riforma detta una nuova disciplina della responsabilità per le operazioni compiute in nome e per conto della costituenda società; La riforma detta una nuova disciplina della responsabilità per le operazioni compiute in nome e per conto della costituenda società; Nuova anche la disciplina per l’emissione e la vendita delle azioni prima dell’iscrizione. Nuova anche la disciplina per l’emissione e la vendita delle azioni prima dell’iscrizione.

14/1/20049 La SpA unipersonale La disciplina è allineata a quella della srl unipersonale; La disciplina è allineata a quella della srl unipersonale; La perdita del beneficio della responsabilità limitata si verifica in due ipotesi; La perdita del beneficio della responsabilità limitata si verifica in due ipotesi; E’ ridisegnato il regime di trasparenza delle operazioni con l’unico socio. E’ ridisegnato il regime di trasparenza delle operazioni con l’unico socio.

14/1/ La nullità della SpA iscritta Il nuovo testo dell’art c.c. riduce a tre le cause di nullità della società iscritta nel Registro delle Imprese; Il nuovo testo dell’art c.c. riduce a tre le cause di nullità della società iscritta nel Registro delle Imprese; Rimane immutata la disciplina degli effetti della sentenza di nullità, perciò la nullità opera come causa di scioglimento della società stessa. Rimane immutata la disciplina degli effetti della sentenza di nullità, perciò la nullità opera come causa di scioglimento della società stessa.

14/1/ I conferimenti nella SpA I profili di novità della riforma riguardano: I conferimenti in danaro (misura del versamento minimo, e sua rilevanza); I conferimenti in danaro (misura del versamento minimo, e sua rilevanza); La stima dei conferimenti in natura; La stima dei conferimenti in natura; L’assegnazione delle azioni, a fronte dei conferimenti. L’assegnazione delle azioni, a fronte dei conferimenti.

14/1/ I conferimenti in danaro La nuova misura del versamento minimo richiesto intende favorire la competizione tra ordinamenti e, in generale, anche quella fra tipi societari (si veda, per la srl, il nuovo art. 2463); La nuova misura del versamento minimo richiesto intende favorire la competizione tra ordinamenti e, in generale, anche quella fra tipi societari (si veda, per la srl, il nuovo art. 2463); Si attenua la rilevanza del mancato versamento minimo, in coerenza con l’art. 4, comma 3°, lett. b) della legge delega. Si attenua la rilevanza del mancato versamento minimo, in coerenza con l’art. 4, comma 3°, lett. b) della legge delega.

14/1/ La stima dei conferimenti in natura La competenza a nominare il perito è ora attribuita al Tribunale; La competenza a nominare il perito è ora attribuita al Tribunale; I termini della responsabilità del perito sono precisati e resi più rigorosi; I termini della responsabilità del perito sono precisati e resi più rigorosi; La revisione della stima è affidata ai soli amministratori. La revisione della stima è affidata ai soli amministratori.

14/1/ L’assegnazione delle azioni ai soci conferenti (art. 2346) Il regime legale, derogabile, prevede l’assegnazione delle azioni secondo il principio di proporzionalità tra capitale sottoscritto e valore delle azioni ricevute. Il regime legale, derogabile, prevede l’assegnazione delle azioni secondo il principio di proporzionalità tra capitale sottoscritto e valore delle azioni ricevute. Per effetto della riforma, l’atto costitutivo può prevedere una diversa distribuzione delle azioni (cioè: non proporzionale nel senso sopra indicato). Per effetto della riforma, l’atto costitutivo può prevedere una diversa distribuzione delle azioni (cioè: non proporzionale nel senso sopra indicato).

14/1/ VICENDE DEL RAPPORTO SOCIALE

14/1/ L’acquisto della partecipazione La partecipazione in SpA si può acquistare in fase di costituzione, o successivamente, per trasferimento fra vivi o a causa di morte. La partecipazione in SpA si può acquistare in fase di costituzione, o successivamente, per trasferimento fra vivi o a causa di morte. L’incorporazione della partecipazione nel titolo azionario la rende tipicamente destinata alla circolazione, e in linea di principio liberamente trasferibile. L’incorporazione della partecipazione nel titolo azionario la rende tipicamente destinata alla circolazione, e in linea di principio liberamente trasferibile.

14/1/ Il trasferimento della partecipazione e l’art bis L’art bis, di nuova introduzione, prevede espressamente: La liceità delle clausole di intrasferibilità delle azioni, purché il vincolo non ecceda la durata massima prefissata dall’art ; La liceità delle clausole di intrasferibilità delle azioni, purché il vincolo non ecceda la durata massima prefissata dall’art ; La liceità di clausole di prelazione e di gradimento non mero (già prima sostenuta); La liceità di clausole di prelazione e di gradimento non mero (già prima sostenuta);

14/1/ Trasferimento di partecipazione e art bis (segue) L’efficacia anche delle clausole di mero gradimento, a condizione che sia previsto l’obbligo di riacquisto a carico della società o dei soci, oppure il diritto di recesso; L’efficacia anche delle clausole di mero gradimento, a condizione che sia previsto l’obbligo di riacquisto a carico della società o dei soci, oppure il diritto di recesso; Per i trasferimenti a causa di morte, una disciplina specifica (art bis, terzo comma). Per i trasferimenti a causa di morte, una disciplina specifica (art bis, terzo comma).

14/1/ L’azionista moroso L’unico caso di esclusione legale del socio di SpA è quello disciplinato dall’articolo 2344, come già prima dell’entrata in vigore della riforma; L’unico caso di esclusione legale del socio di SpA è quello disciplinato dall’articolo 2344, come già prima dell’entrata in vigore della riforma; L’esclusione del socio in mora non opera di diritto, ma è rimessa alla valutazione degli amministratori, ai quali spetta decidere se avviare, in alternativa, l’azione esecutiva. L’esclusione del socio in mora non opera di diritto, ma è rimessa alla valutazione degli amministratori, ai quali spetta decidere se avviare, in alternativa, l’azione esecutiva.

14/1/ La posizione soggettiva dei soci La legge delega sancisce il principio direttivo della centralità della partecipazione sociale e della sua circolazione; La legge delega sancisce il principio direttivo della centralità della partecipazione sociale e della sua circolazione; In linea di principio, i diritti e gli obblighi dei soci di SpA sono il riflesso della titolarità delle azioni, e le posizioni soggettive dei titolari di azioni della stessa categoria sono standardizzate. In linea di principio, i diritti e gli obblighi dei soci di SpA sono il riflesso della titolarità delle azioni, e le posizioni soggettive dei titolari di azioni della stessa categoria sono standardizzate.

14/1/ Gli obblighi dell’azionista L’azionista in quanto tale ha l’obbligo di eseguire il conferimento promesso nei modi di legge; L’azionista in quanto tale ha l’obbligo di eseguire il conferimento promesso nei modi di legge; Può essere tenuto ad effettuare le prestazioni accessorie eventualmente previste; Può essere tenuto ad effettuare le prestazioni accessorie eventualmente previste; In quanto parte del contratto di società, assume gli obblighi che conseguono alla stipulazione di ogni contratti, quindi quello di esecuzione secondo correttezza e buona fede. In quanto parte del contratto di società, assume gli obblighi che conseguono alla stipulazione di ogni contratti, quindi quello di esecuzione secondo correttezza e buona fede.

14/1/ I diritti dell’azionista La partecipazione azionaria conferisce diritti patrimoniali e amministrativi, questi ultimi individuali o della minoranza; La partecipazione azionaria conferisce diritti patrimoniali e amministrativi, questi ultimi individuali o della minoranza; La riforma interviene tanto sui primi (ad es. diritto di recesso) quanto sui secondi (ad es. diritto di intervento, di voto, di impugnare le deliberazioni assembleari). La riforma interviene tanto sui primi (ad es. diritto di recesso) quanto sui secondi (ad es. diritto di intervento, di voto, di impugnare le deliberazioni assembleari).

14/1/ Il diritto di recesso: generalità Scompare il principio di tassatività delle cause di recesso, e la configurazione dell’istituto si apre all’autonomia statutaria; Scompare il principio di tassatività delle cause di recesso, e la configurazione dell’istituto si apre all’autonomia statutaria; Si valorizza il recesso quale mezzo di tutela per il socio, dinanzi a mutamenti nelle condizioni di rischio dell’investimento, non solo quale strumento di reazione al dominio della maggioranza. Si valorizza il recesso quale mezzo di tutela per il socio, dinanzi a mutamenti nelle condizioni di rischio dell’investimento, non solo quale strumento di reazione al dominio della maggioranza.

14/1/ Le principali modifiche alla disciplina del recesso Le novità di maggior rilievo riguardano: La legittimazione a recedere; La legittimazione a recedere; L’espressa previsione del recesso parziale; L’espressa previsione del recesso parziale; I criteri in base ai quali si determina il valore della partecipazione; I criteri in base ai quali si determina il valore della partecipazione; Il procedimento di liquidazione della partecipazione. Il procedimento di liquidazione della partecipazione.

14/1/ Le nuove fattispecie di recesso Il nuovo testo dell’art prevede: 1. Cause legali inderogabili di recesso; 2. Cause legali derogabili; 3. Cause convenzionali (permesse solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

14/1/ Le cause legali inderogabili di recesso L’art nuovo testo presenta: Un ampliamento delle fattispecie di recesso inderogabili; Un ampliamento delle fattispecie di recesso inderogabili; La riformulazione di ipotesi già contemplate nel vecchio testo dell’art La riformulazione di ipotesi già contemplate nel vecchio testo dell’art

14/1/ Le cause legali derogabili di recesso L’art attribuisce il diritto di recesso, salvo diversa disposizione statutaria: a) In caso di proroga del termine di durata della società; b) In caso di introduzione o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

14/1/ I soggetti legittimati a recedere CODICE DEL 1942: I soci assenti e dissenzienti rispetto alle deliberazioni di cui all’art RIFORMA: I soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni di cui all’art

14/1/ Le modalità di esercizio del diritto di recesso Il recesso può essere parziale; Il recesso può essere parziale; La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata spedita entro 15 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero entro 30 giorni da quando il socio viene a conoscenza del fatto che integra la causa di recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata spedita entro 15 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero entro 30 giorni da quando il socio viene a conoscenza del fatto che integra la causa di recesso.

14/1/ Gli effetti della comunicazione di recesso PER IL SOCIO: Obbligo di depositare le azioni presso la sede sociale; Obbligo di depositare le azioni presso la sede sociale; Divieto di trasferire le azioni stesse; Divieto di trasferire le azioni stesse; PER LA SOCIETA’: Obbligo di procedere al rimborso secondo le modalità del nuovo art ter.

14/1/ La posizione del recedente La dichiarazione di recesso non produce l’immediato scioglimento del rapporto sociale. Ci si chiede perciò se, nei 90 giorni in cui la società può vanificare la dichiarazione di recesso, il socio: a) Possa esercitare i diritti patrimoniali; b) Possa continuare ad esercitare quelli amministrativi.

14/1/ Il diritto di voto (artt ) Sono confermati i principi per cui: Ogni azione attribuisce il voto; Ogni azione attribuisce il voto; E’ vietato emettere azioni con voto plurimo. E’ vietato emettere azioni con voto plurimo. Le novità della Riforma riguardano: Il nuovo testo dell’art ; Il nuovo testo dell’art ; La possibilità che l’autonomia statutaria incida sulla correlazione rischio – potere. La possibilità che l’autonomia statutaria incida sulla correlazione rischio – potere.

14/1/ L’esercizio del diritto di voto Anche dopo la riforma sono previste ipotesi nelle quali l’azionista non può esercitare il voto, ad esempio: Pegno, usufrutto e sequestro di azioni; Pegno, usufrutto e sequestro di azioni; Azionista moroso (ex art. 2344); Azionista moroso (ex art. 2344); Socio amministratore e socio consigliere di gestione, nei casi previsti dall’art Socio amministratore e socio consigliere di gestione, nei casi previsti dall’art

14/1/ Il diritto di intervento (art. 2370) Nel sistema delineato dalla Riforma: Il diritto di intervento è configurato come strumentale al voto; Il diritto di intervento è configurato come strumentale al voto; E’ soppresso l’obbligo del preventivo deposito delle azioni; E’ soppresso l’obbligo del preventivo deposito delle azioni; Lo Statuto può consentire il voto telematico o per corrispondenza. Lo Statuto può consentire il voto telematico o per corrispondenza.

14/1/ L’invalidità delle deliberazioni assembleari nel nuovo art Il diritto di impugnare le deliberazioni non conformi alla legge o all’atto costitutivo, da diritto individuale diventa in linea di principio diritto della minoranza qualificata; Il diritto di impugnare le deliberazioni non conformi alla legge o all’atto costitutivo, da diritto individuale diventa in linea di principio diritto della minoranza qualificata; Il socio non legittimato ad impugnare è “compensato” con la previsione di una tutela di tipo risarcitorio; Il socio non legittimato ad impugnare è “compensato” con la previsione di una tutela di tipo risarcitorio;

14/1/ Il diritto di denuncia al collegio sindacale (art c.c.) Resta la legittimazione individuale del socio a denunciare i fatti che ritenga censurabili; Resta la legittimazione individuale del socio a denunciare i fatti che ritenga censurabili; Nel caso di denuncia proveniente dalla minoranza, si prevede quorum differenziato per le società aperte rispetto a quelle chiuse, e vengono riformulati gli obblighi del collegio sindacale conseguenti alla denuncia. Nel caso di denuncia proveniente dalla minoranza, si prevede quorum differenziato per le società aperte rispetto a quelle chiuse, e vengono riformulati gli obblighi del collegio sindacale conseguenti alla denuncia.

14/1/ L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SPA

14/1/ Aspetti generali In attuazione della legge delega, sono introdotti tre sistemi di amministrazione e controllo, tra i quali la società è libera di scegliere il più adatto alle proprie esigenze; In attuazione della legge delega, sono introdotti tre sistemi di amministrazione e controllo, tra i quali la società è libera di scegliere il più adatto alle proprie esigenze; I compiti dell’assemblea ordinaria variano in relazione al modello di governo prescelto. I compiti dell’assemblea ordinaria variano in relazione al modello di governo prescelto.

14/1/ I sistemi di amministrazione e controllo

14/1/ MODELLO TRADIZIONALE

14/1/ MODELLO DUALISTICO

14/1/ MODELLO MONISTICO

14/1/ L’amministrazione nel modello tradizionale Si precisa, conformemente alle indicazioni della legge delega, che gli amministratori hanno la responsabilità esclusiva della gestione dell’impresa sociale; Si precisa, conformemente alle indicazioni della legge delega, che gli amministratori hanno la responsabilità esclusiva della gestione dell’impresa sociale; Viene, parallelamente, escluso ogni ruolo gestionale dell’assemblea, se non negli ambiti eventualmente previsti dalla legge. Viene, parallelamente, escluso ogni ruolo gestionale dell’assemblea, se non negli ambiti eventualmente previsti dalla legge.

14/1/ Struttura e funzionamento dell’organo amministrativo Rispetto alla disciplina previgente, la riforma: Precisa i compiti del Presidente del consiglio di amministrazione; Precisa i compiti del Presidente del consiglio di amministrazione; Esplicita le modalità del rapporto tra il consiglio e gli organi delegati, secondo criteri già affermati dagli interpreti. Esplicita le modalità del rapporto tra il consiglio e gli organi delegati, secondo criteri già affermati dagli interpreti.

14/1/ I controlli nella disciplina delle SpA La legge delega impone, per la SpA, un assetto organizzativo che promuova l’efficienza e la correttezza della gestione (art. 4, co. 2, lett. b). Di qui la necessaria presenza di un organo di controllo interno, quale che sia il modello di governo adottato, e l’esigenza di un controllo contabile svolto da soggetti con adeguata professionalità.

14/1/ La nuova disciplina del collegio sindacale di SpA Composizione invariata; Composizione invariata; Ridefiniti i requisiti di professionalità; Ridefiniti i requisiti di professionalità; Ridefinite le cause di ineleggibilità e di decadenza; Ridefinite le cause di ineleggibilità e di decadenza; Ridefiniti i poteri e i doveri del collegio. Ridefiniti i poteri e i doveri del collegio.

14/1/ Composizione del collegio sindacale e requisiti dei sindaci Il collegio sindacale ha struttura semirigida; Il collegio sindacale ha struttura semirigida; I necessari requisiti di professionalità sono differenziati all’interno del collegio; I necessari requisiti di professionalità sono differenziati all’interno del collegio; E’ irrilevante l’anzianità di iscrizione del revisore; E’ irrilevante l’anzianità di iscrizione del revisore; Non è risolto il dubbio se sia lecito scegliere un sindaco – società. Non è risolto il dubbio se sia lecito scegliere un sindaco – società.

14/1/ Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci Si confermano le cause attualmente previste; Si confermano le cause attualmente previste; E’ resa più stringente la disciplina tesa ad evitare rapporti di parentela tra sindaci ed amministratori della SpA, e delle società ad essa legate, ed è arricchita la disciplina degli altri rapporti che precludono l’accesso alla carica (o il suo mantenimento). E’ resa più stringente la disciplina tesa ad evitare rapporti di parentela tra sindaci ed amministratori della SpA, e delle società ad essa legate, ed è arricchita la disciplina degli altri rapporti che precludono l’accesso alla carica (o il suo mantenimento).

14/1/ Le funzioni del collegio sindacale 1. Controllo sull’amministrazione, ma non - in linea di principio - controllo contabile; 2. Vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento (art c.c., n.t.).

14/1/ I poteri del collegio sindacale La Riforma prevede: La conferma dei poteri attuali; La conferma dei poteri attuali; L’attribuzione di nuovi poteri, sulla scia della disciplina delle società quotate; L’attribuzione di nuovi poteri, sulla scia della disciplina delle società quotate; La valorizzazione dei compiti di vigilanza, nella prospettiva dell’appartenenza ad un gruppo di società. La valorizzazione dei compiti di vigilanza, nella prospettiva dell’appartenenza ad un gruppo di società.

14/1/ Il controllo sull’amministrazione nel sistema dualistico Caratteristico del consiglio di sorveglianza è il ruolo di diaframma fra proprietà e gestione, con il compito di garantire la correttezza dell’agire di amministratori che lo stesso consiglio ha nominato; Caratteristico del consiglio di sorveglianza è il ruolo di diaframma fra proprietà e gestione, con il compito di garantire la correttezza dell’agire di amministratori che lo stesso consiglio ha nominato; Requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei sindaci; requisiti di professionalità appena regolati (con spazi per lo statuto). Requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei sindaci; requisiti di professionalità appena regolati (con spazi per lo statuto).

14/1/ Il controllo sull’amministrazione nel sistema monistico Requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei sindaci; Requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei sindaci; Necessaria previsione statutaria di requisiti di professionalità (facoltativi per il consiglio di sorveglianza); Necessaria previsione statutaria di requisiti di professionalità (facoltativi per il consiglio di sorveglianza); Posizione ambigua; Posizione ambigua; Poteri meno incisivi di quelli dei sindaci, a scapito del controllo stesso. Poteri meno incisivi di quelli dei sindaci, a scapito del controllo stesso.

14/1/ Il controllo contabile Inderogabilmente attribuito a un soggetto distinto da quello incaricato del controllo sull’amministrazione nelle società aperte; Inderogabilmente attribuito a un soggetto distinto da quello incaricato del controllo sull’amministrazione nelle società aperte; Requisiti di indipendenza più rigorosi di quelli richiesti per i sindaci; Requisiti di indipendenza più rigorosi di quelli richiesti per i sindaci; Centrale, nell’ambito delle relative funzioni, la relazione al bilancio d’esercizio. Centrale, nell’ambito delle relative funzioni, la relazione al bilancio d’esercizio.

14/1/ Le novità in tema di controllo giudiziario (art. 2409) Muta l’ambito di applicazione; Muta l’ambito di applicazione; Mutano i presupposti della denunzia; Mutano i presupposti della denunzia; Mutano le disposizioni relative alle parti del procedimento, allo stesso procedimento, alla fase istruttoria e ai provvedimenti del Tribunale. Mutano le disposizioni relative alle parti del procedimento, allo stesso procedimento, alla fase istruttoria e ai provvedimenti del Tribunale.

14/1/ Il nuovo ambito di applicazione del controllo giudiziario Per le SpA la riforma mantiene l’istituto; Per le SpA la riforma mantiene l’istituto; L’applicazione del controllo giudiziario viene estesa alle società cooperative; L’applicazione del controllo giudiziario viene estesa alle società cooperative; Il controllo giudiziario non è contemplato nell’ambito della disciplina della srl. Il controllo giudiziario non è contemplato nell’ambito della disciplina della srl.

14/1/ Le novità nei presupposti della denunzia al Tribunale Le gravi irregolarità devono essere state commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri; Le gravi irregolarità devono essere state commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri; E’ richiesto il danno potenziale, a carico della società o delle società da essa controllate. E’ richiesto il danno potenziale, a carico della società o delle società da essa controllate.

14/1/ La legittimazione attiva e passiva La legittimazione a presentare la denunzia è stata attribuita anche all’organo di controllo della società; La legittimazione a presentare la denunzia è stata attribuita anche all’organo di controllo della società; E’ stata, invece, limitata l’iniziativa del Pubblico Ministero; E’ stata, invece, limitata l’iniziativa del Pubblico Ministero; La norma non fa più riferimento alla legittimazione passiva dei sindaci. La norma non fa più riferimento alla legittimazione passiva dei sindaci.

14/1/ L’ispezione e l’amministrazione giudiziaria La società può impedire, quantomeno temporaneamente, l’ispezione; La società può impedire, quantomeno temporaneamente, l’ispezione; E’ prevista la reclamabilità del decreto che dispone l’ispezione; E’ prevista la reclamabilità del decreto che dispone l’ispezione; L’amministratore giudiziario deve rendere conto al Tribunale del suo operato; può proporre l’ammissione della società ad una procedura concorsuale. L’amministratore giudiziario deve rendere conto al Tribunale del suo operato; può proporre l’ammissione della società ad una procedura concorsuale.

14/1/ La nuova disciplina della società a responsabilità limitata

14/1/ La costituzione della srl Permane la possibilità di costituzione per contratto o per atto unilaterale; Permane la possibilità di costituzione per contratto o per atto unilaterale; L’atto costitutivo deve rivestire la forma solenne a pena di nullità; L’atto costitutivo deve rivestire la forma solenne a pena di nullità; Il controllo di legalità rimane affidato in via esclusiva al notaio rogante. Il controllo di legalità rimane affidato in via esclusiva al notaio rogante.

14/1/ L’atto costitutivo di srl Forma Atto pubblico a pena di nullità; Forma Atto pubblico a pena di nullità; Contenuto Tra i punti modificati: la sede sociale, l’oggetto, la durata; Contenuto Tra i punti modificati: la sede sociale, l’oggetto, la durata; Adempimenti pubblicitari la riforma abbrevia il termine per il deposito presso il Registro delle Imprese. Adempimenti pubblicitari la riforma abbrevia il termine per il deposito presso il Registro delle Imprese.

14/1/ Il contenuto dell’atto costitutivo (nuovo art. 2462, 2° comma) In virtù della riforma: Alcuni elementi già previsti nel previgente art sono stati riformulati; Alcuni elementi già previsti nel previgente art sono stati riformulati; La durata della società non è più elemento necessario dell’atto costitutivo; La durata della società non è più elemento necessario dell’atto costitutivo; Le norme sul funzionamento della società devono essere incluse nell’atto costitutivo. Le norme sul funzionamento della società devono essere incluse nell’atto costitutivo.

14/1/ I richiami alla SpA Il richiamo alle disposizioni della SpA investe: Le condizioni per la costituzione; Le condizioni per la costituzione; Gli adempimenti pubblicitari; Gli adempimenti pubblicitari; Gli effetti dell’iscrizione e le operazioni compiute prima di essa in nome della società; Gli effetti dell’iscrizione e le operazioni compiute prima di essa in nome della società; La nullità della società iscritta; La nullità della società iscritta; La partecipazione agli utili dei soci fondatori. La partecipazione agli utili dei soci fondatori.

14/1/ La srl unipersonale La riforma interviene sui seguenti aspetti: A. L’individuazione dei casi nei quali il socio unico perde il beneficio della responsabilità limitata; B. Il regime di trasparenza dei contratti e delle operazioni con l’unico socio.

14/1/ A) Le cause della perdita della responsabilità limitata La nuova disciplina riduce i presupposti che comportano la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sociali; La nuova disciplina riduce i presupposti che comportano la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sociali; Ciascuno di tali presupposti, individuati dal nuovo articolo 2462, opera in via autonoma ed è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità illimitata del socio unico. Ciascuno di tali presupposti, individuati dal nuovo articolo 2462, opera in via autonoma ed è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità illimitata del socio unico.

14/1/ B) I contratti e le operazioni con il socio unico Tali contratti ed operazioni sono opponibili ai creditori sociali se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori, o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento; Tali contratti ed operazioni sono opponibili ai creditori sociali se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori, o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento; Non è più vietato che i crediti del socio unico non illimitatamente responsabile verso la società siano assistiti da cause legittime di prelazione. Non è più vietato che i crediti del socio unico non illimitatamente responsabile verso la società siano assistiti da cause legittime di prelazione.

14/1/ I conferimenti nella srl: introduzione In conformità con le indicazioni della legge delega: E’ ampliata l’area delle entità conferibili; E’ ampliata l’area delle entità conferibili; E’ semplificato il procedimento di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti; E’ semplificato il procedimento di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti; L’incidenza delle partecipazioni dei soci può essere regolata sulla base di scelte contrattuali. L’incidenza delle partecipazioni dei soci può essere regolata sulla base di scelte contrattuali.

14/1/ Conferimenti, capitale sociale e partecipazione Gli aspetti salienti della nuova disciplina si possono così sintetizzare : 1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (art c.c.);

14/1/ Conferimenti, capitale sociale e partecipazione 2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art c.c.);

14/1/ Conferimenti, capitale sociale e partecipazione 3. L’atto costitutivo può derogare al principio della proporzionalità tra il conferimento e la partecipazione (art c.c.);

14/1/ Conferimenti, capitale sociale e partecipazione 4. L’atto costitutivo può derogare al principio della proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione (art c.c.).

14/1/ I conferimenti in danaro (nuovo art ) Si riduce la percentuale dei conferimenti in danaro da versare contestualmente alla sottoscrizione; Si riduce la percentuale dei conferimenti in danaro da versare contestualmente alla sottoscrizione; Si offre ai soci la possibilità di sostituire il versamento minimo con la stipulazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria. Si offre ai soci la possibilità di sostituire il versamento minimo con la stipulazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.

14/1/ I conferimenti di beni in natura e di crediti (nuovo art ) Le garanzie richieste ai soci conferenti beni in natura o crediti sono immutate; Le garanzie richieste ai soci conferenti beni in natura o crediti sono immutate; Si conferma l’obbligo di liberare per intero, all’atto della sottoscrizione, le quote emesse a fronte di tali conferimenti; Si conferma l’obbligo di liberare per intero, all’atto della sottoscrizione, le quote emesse a fronte di tali conferimenti; L’obbligo predetto va coordinato con il precetto dell’art. 2464, comma 2°. L’obbligo predetto va coordinato con il precetto dell’art. 2464, comma 2°.

14/1/ Il socio d’opera o di servizi nella srl (nuovo art ) L’introduzione della figura del socio d’opera o di servizi accentua i tratti personalistici del modello della srl, in contrapposizione con la società per azioni; L’introduzione della figura del socio d’opera o di servizi accentua i tratti personalistici del modello della srl, in contrapposizione con la società per azioni; Secondo un orientamento, il socio d’opera troverebbe spazio nella srl riformata soprattutto nella versione “spuria”. Secondo un orientamento, il socio d’opera troverebbe spazio nella srl riformata soprattutto nella versione “spuria”.

14/1/ Le vicende del rapporto sociale

14/1/ Il trasferimento della quota di srl (art. 2470) Forma e pubblicità immutate; Forma e pubblicità immutate; Rispetto al regime previgente, la riforma appresta una tutela per l’esigenza del socio di non restare “prigioniero” della società; Rispetto al regime previgente, la riforma appresta una tutela per l’esigenza del socio di non restare “prigioniero” della società; Si introduce un meccanismo specifico per la soluzione del conflitto tra più acquirenti della medesima quota. Si introduce un meccanismo specifico per la soluzione del conflitto tra più acquirenti della medesima quota.

14/1/ L’esclusione del socio di srl (nuovo art bis) La riforma apre nuovi spazi all’autonomia statutaria anche sotto questo profilo. Si potranno prevedere cause statutarie di esclusione, purché siano specifiche e ricorra la “giusta causa”. L’operatività delle cause trova, però, un limite invalicabile nell’esigenza di tutela dell’integrità del capitale sociale a garanzia dei creditori.

14/1/ La posizione dei soci di srl Rilevanza centrale della persona del socio; Rilevanza centrale della persona del socio;e Rilevanza centrale dei rapporti contrattuali tra i soci, Rilevanza centrale dei rapporti contrattuali tra i soci, devono ispirare, secondo il legislatore delegante, la nuova disciplina della srl

14/1/ I diritti amministrativi e patrimoniali dei soci di srl Il contenuto della partecipazione, dal punto di vista patrimoniale e amministrativo si può plasmare secondo le esigenze concrete; Il contenuto della partecipazione, dal punto di vista patrimoniale e amministrativo si può plasmare secondo le esigenze concrete; Per il diritto di voto rimane fermo il principio capitalistico; Per il diritto di voto rimane fermo il principio capitalistico; Il socio che non vi abbia consentito, ha diritto di impugnare le decisioni dei soci non conformi alla legge o allo statuto. Il socio che non vi abbia consentito, ha diritto di impugnare le decisioni dei soci non conformi alla legge o allo statuto.

14/1/ Il diritto di recesso del socio (art. 2473) La nuova disciplina è autonoma rispetto a quella della SpA, e contempla la possibilità di introdurre cause statutarie di recesso. La nuova disciplina è autonoma rispetto a quella della SpA, e contempla la possibilità di introdurre cause statutarie di recesso. Alle ipotesi di recesso indicate dall’articolo 2473 devono aggiungersi quelle previste dall’articolo 2481-bis del codice civile e dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003. Alle ipotesi di recesso indicate dall’articolo 2473 devono aggiungersi quelle previste dall’articolo 2481-bis del codice civile e dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003.

14/1/ Il diritto di recesso (segue) Le modalità di esercizio del diritto di recesso sono rimesse allo statuto; la società può vanificare il recesso. Le modalità di esercizio del diritto di recesso sono rimesse allo statuto; la società può vanificare il recesso. L’equilibrio tra l’interesse del socio ad una valutazione della quota non penalizzante e l’esigenza di tutelare l’integrità del capitale sociale è alla base della disciplina della liquidazione della partecipazione del socio recedente. L’equilibrio tra l’interesse del socio ad una valutazione della quota non penalizzante e l’esigenza di tutelare l’integrità del capitale sociale è alla base della disciplina della liquidazione della partecipazione del socio recedente.

14/1/ interna della srl L’organizzazione interna della srl Le indicazioni della legge delega: Libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi; Libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi; Ampia autonomia statutaria per forme organizzative, procedimenti decisionali e strumenti di tutela degli interessi dei soci. Ampia autonomia statutaria per forme organizzative, procedimenti decisionali e strumenti di tutela degli interessi dei soci.

14/1/ L’organizzazione interna della srl L’attuazione della delega permette: Libera ripartizione dei compiti fra soci ed amministratori, con il limite delle decisioni inderogabilmente attribuite ai soci dall’art. 2479; Libera ripartizione dei compiti fra soci ed amministratori, con il limite delle decisioni inderogabilmente attribuite ai soci dall’art. 2479; Libertà dei procedimenti decisionali; Libertà dei procedimenti decisionali;

14/1/ L’organo amministrativo nella srl Secondo il modello legale (derogabile): a) L’amministrazione della società spetta ad uno o più soci, nominati con decisione dei soci (art ); b) Se vi sono più amministratori, formano un consiglio di amministrazione.

14/1/ La nomina degli amministratori I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo (come prima); I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo (come prima); I successivi sono nominati con decisione dei soci, adottata secondo l’articolo 2479; I successivi sono nominati con decisione dei soci, adottata secondo l’articolo 2479; E’ fatta salva l’eventuale diversa previsione dell’atto costitutivo. E’ fatta salva l’eventuale diversa previsione dell’atto costitutivo.

14/1/ L’autonomia statutaria e la nomina degli amministratori L’atto costitutivo può: Contemplare la possibilità di nominare amministratore un soggetto non socio; Contemplare la possibilità di nominare amministratore un soggetto non socio; Attribuire ad uno o più soci particolari diritti amministrativi (art ). Attribuire ad uno o più soci particolari diritti amministrativi (art ).

14/1/ Le vicende della carica di amministratore La durata della carica continua a non essere predeterminata dal legislatore; La durata della carica continua a non essere predeterminata dal legislatore; La cessazione, la revoca, la sostituzione ed il compenso degli amministratori non sono espressamente disciplinati. La cessazione, la revoca, la sostituzione ed il compenso degli amministratori non sono espressamente disciplinati.

14/1/ Struttura e funzionamento dell’organo amministrativo Permane la possibilità di scegliere tra un organo amministrativo unipersonale oppure pluripersonale; Permane la possibilità di scegliere tra un organo amministrativo unipersonale oppure pluripersonale; Nel caso in cui l’organo amministrativo sia pluripersonale, la nuova disciplina prevede, ma solo in via suppletiva, che sia istituito un consiglio di amministrazione. Nel caso in cui l’organo amministrativo sia pluripersonale, la nuova disciplina prevede, ma solo in via suppletiva, che sia istituito un consiglio di amministrazione.

14/1/ Autonomia statutaria e organo amministrativo L’atto costitutivo può: Prevedere l’amministrazione pluripersonale in forma disgiuntiva o congiuntiva (art ); Prevedere l’amministrazione pluripersonale in forma disgiuntiva o congiuntiva (art ); Sostituire al metodo collegiale, per le deliberazioni consiliari, la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto (art ). Sostituire al metodo collegiale, per le deliberazioni consiliari, la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto (art ).

14/1/ Le competenze degli amministratori e quelle dei soci La legge indica espressamente alcuni compiti spettanti all’organo amministrativo (ad es. art u.c) e, parallelamente, talune decisioni riservate ai soci (art. 2479); La legge indica espressamente alcuni compiti spettanti all’organo amministrativo (ad es. art u.c) e, parallelamente, talune decisioni riservate ai soci (art. 2479); Fermi i vincoli così fissati, è l’autonomia statutaria a delimitare i rispettivi ambiti di competenza. Fermi i vincoli così fissati, è l’autonomia statutaria a delimitare i rispettivi ambiti di competenza.

14/1/ Competenze inderogabili dell’organo amministrativo L’ultimo comma dell’art riserva in ogni caso “all’organo amministrativo” alcune deliberazioni di centrale rilevanza. L’ultimo comma dell’art riserva in ogni caso “all’organo amministrativo” alcune deliberazioni di centrale rilevanza. La riserva si presta a più interpretazioni: la si può riferire solamente all’ambito delle competenze degli amministratori, o anche alle modalità del relativo esercizio. La riserva si presta a più interpretazioni: la si può riferire solamente all’ambito delle competenze degli amministratori, o anche alle modalità del relativo esercizio.

14/1/ Funzionamento dell’organo amministrativo: alcuni dubbi. Nel caso di amministrazione collegiale: manca una disciplina del funzionamento del CdA e delle relative deliberazioni; Nel caso di amministrazione collegiale: manca una disciplina del funzionamento del CdA e delle relative deliberazioni; Nel caso dei sistemi alternativi mutuati dalla disciplina delle società di persone, sono stati avanzati dubbi circa l’opposizione ad atti di amministrazione (ex art. 2257). Nel caso dei sistemi alternativi mutuati dalla disciplina delle società di persone, sono stati avanzati dubbi circa l’opposizione ad atti di amministrazione (ex art. 2257).

14/1/ Amministratori e rappresentanza (nuovo art bis) Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art bis); Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art bis); I limiti al potere di rappresentanza contenuti nell’atto costitutivo o in quello di nomina non sono opponibili ai terzi, neppure se pubblicati, salvo se ne provi il dolo; I limiti al potere di rappresentanza contenuti nell’atto costitutivo o in quello di nomina non sono opponibili ai terzi, neppure se pubblicati, salvo se ne provi il dolo; L’oggetto sociale non funge più da limite al potere di rappresentanza. L’oggetto sociale non funge più da limite al potere di rappresentanza.

14/1/ Il conflitto di interessi degli amministratori (art ter) Sul punto la riforma introduce per la srl una disciplina autonoma da quella della SpA; Sul punto la riforma introduce per la srl una disciplina autonoma da quella della SpA; Si è dubitato dell’utilità dell’art ter 1, relativo alla validità esterna dei contratti stipulati dall’amministratore in conflitto; Si è dubitato dell’utilità dell’art ter 1, relativo alla validità esterna dei contratti stipulati dall’amministratore in conflitto; Critici i primi commenti circa il 2° comma, in rapporto all’art e all’art ter. Critici i primi commenti circa il 2° comma, in rapporto all’art e all’art ter.

14/1/ La responsabilità degli amministratori (art. 2476) La riforma apporta rilevanti novità: a) La responsabilità dell’amministratore verso la srl è oggetto di una disciplina autonoma da quella della SpA; b) Ciascun socio è legittimato ad esperire l’azione di responsabilità ;

14/1/ La responsabilità degli amministratori (art. 2476) - segue c) Alle condizioni dell’art , ciascun socio può chiedere un provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore; d) L’innovazione che precede giustifica – secondo la Relazione illustrativa al decreto – l’intervenuta abrogazione, per le srl, del controllo giudiziario ex art. 2409;

14/1/ La responsabilità degli amministratori (art. 2476) - segue e) I soci che intenzionalmente autorizzano o decidono il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, rispondono in solido con gli amministratori. f) Si rende esplicito il principio per cui l’approvazione del bilancio da parte dei soci non libera gli amministratori da responsabilità.

14/1/ Le decisioni dei soci: tratti generali della nuova disciplina Anche sotto questo profilo la disciplina è autonoma da quella della SpA; Anche sotto questo profilo la disciplina è autonoma da quella della SpA; Sono recepite le istanze di semplificazione e di valorizzazione dell’autonomia statutaria fatte proprie dalla legge delega; Sono recepite le istanze di semplificazione e di valorizzazione dell’autonomia statutaria fatte proprie dalla legge delega; Emerge la rilevanza centrale della persona dei soci. Emerge la rilevanza centrale della persona dei soci.

14/1/ L’assemblea nella srl a) Il metodo assembleare è necessario solo nei casi indicati dall’articolo ; b) Negli altri casi si può sostituire al metodo assembleare il metodo referendario; c) La disciplina dell’assemblea è rimessa all’atto costitutivo; si prevede una disciplina di carattere suppletivo circa le modalità di convocazione ed i quorum;

14/1/ L’assemblea nella srl (segue) d) E’ necessaria la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare; e) Scompare la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria; f) Muta la disciplina dell’assemblea totalitaria; g) L’art ter detta una nuova disciplina per l’invalidità delle decisioni dei soci.

14/1/ I controlli nella srl tradizionale Nel codice del 1942 i meccanismi di controllo della srl operavano a tre livelli: Controllo esercitato dal collegio sindacale; Controllo esercitato dal collegio sindacale; Controlli interni esercitati dai soci, nelle srl senza collegio sindacale (vecchio art. 2489); Controlli interni esercitati dai soci, nelle srl senza collegio sindacale (vecchio art. 2489); Controllo esterno giudiziario, a norma dell’articolo 2409 c.c.. Controllo esterno giudiziario, a norma dell’articolo 2409 c.c..

14/1/ I controlli nella nuova srl Il nuovo assetto dei controlli prevede: L’eliminazione del controllo giudiziario; L’eliminazione del controllo giudiziario; Più ampi poteri di controllo per i soci non amministratori (diritti di informazione e di ispezione, art ); Più ampi poteri di controllo per i soci non amministratori (diritti di informazione e di ispezione, art ); L’obbligatorietà del collegio sindacale, al superamento dei limiti di cui all’art L’obbligatorietà del collegio sindacale, al superamento dei limiti di cui all’art

14/1/ Il controllo dei soci (nuovo art c.c.) I diritti di controllo spettano ai soci non amministratori; I diritti di controllo spettano ai soci non amministratori; I diritti di controllo non sono più legati alla mancanza del collegio sindacale; I diritti di controllo non sono più legati alla mancanza del collegio sindacale; L’oggetto dei diritti di ispezione è stato ampliato (anche libri contabili); L’oggetto dei diritti di ispezione è stato ampliato (anche libri contabili);

14/1/ Il collegio sindacale nella srl (nuovo art c.c.) Il collegio sindacale è obbligatorio solo se ricorrono le condizioni dell’art. 2477; Il collegio sindacale è obbligatorio solo se ricorrono le condizioni dell’art. 2477; Al collegio obbligatorio si applicano le disposizioni in tema di SpA; Al collegio obbligatorio si applicano le disposizioni in tema di SpA; Nelle srl che non superano i limiti, l’atto costitutivo può prevedere un collegio sindacale o un revisore, e i relativi poteri. Nelle srl che non superano i limiti, l’atto costitutivo può prevedere un collegio sindacale o un revisore, e i relativi poteri.

14/1/ Aspetti discussi in tema di collegio sindacale Le competenze del collegio sindacale obbligatorio: solo controllo contabile o anche sull’amministrazione? Le competenze del collegio sindacale obbligatorio: solo controllo contabile o anche sull’amministrazione? Il controllo legale dei conti, nella srl tenuta al bilancio consolidato: collegio sindacale o revisore? Il controllo legale dei conti, nella srl tenuta al bilancio consolidato: collegio sindacale o revisore? La portata del richiamo alle disposizioni in tema di SpA: solo quelle specifiche? La portata del richiamo alle disposizioni in tema di SpA: solo quelle specifiche?

14/1/ La nuova disciplina della società in accomandita per azioni

14/1/ L’accomandita per azioni nella legge - delega Il legislatore della riforma qualifica la società in accomandita per azioni come mera “variante” della società per azioni, alla quale “saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni” (art. 2, lett. f), L. 366/2001).

14/1/ I tratti caratteristici della società in accomandita per azioni Il D. Lgs. 6/2003 lascia invariata, nella sostanza, la disciplina previgente, anche sotto il profilo letterale, sì da mantenere inalterati i tratti distintivi della società in accomandita per azioni.

14/1/ Gli aspetti critici della riforma Il rinvio alle disposizioni della SpA opera nei limiti della compatibilità con la disciplina propria della S.a.p.a.. Possono sorgere dubbi circa: I sistemi alternativi di governance e le peculiarità dell’amministrazione di s.a.p.a.; I sistemi alternativi di governance e le peculiarità dell’amministrazione di s.a.p.a.; L’accomandita per azioni unipersonale. L’accomandita per azioni unipersonale.

14/1/ La nuova disciplina delle società cooperative

14/1/ Nozione e responsabilità per le obbligazioni sociali E lementi essenziali della nozione di società cooperativa (art c.c., nuovo testo): Capitale variabile; Capitale variabile; Scopo mutualistico; Scopo mutualistico; Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art c.c., nuovo testo).

14/1/ Gli aspetti caratteristici delle società cooperative Principio della porta aperta; Principio della porta aperta; Voto capitario; Voto capitario; Principio di parità di trattamento nei rapporti tra socio e società; Principio di parità di trattamento nei rapporti tra socio e società; La relazione tra socio (cooperatore) e società opera su due piani: rapporto sociale e rapporto mutualistico. La relazione tra socio (cooperatore) e società opera su due piani: rapporto sociale e rapporto mutualistico.

14/1/ L’articolazione del tipo

14/1/ Gli indici della prevalenza (art c.c.) Sussiste “prevalenza” se il primo termine supera il 50% del secondo: Ricavi vendite e prestazioni verso i soci (a), e relativo totale (b); Costo lavoro soci (a), e relativo totale (b); Costo di produzione per beni o servizi prestati dai soci (a), e relativo totale (b).

14/1/ La prevalenza nelle cooperative agricole di cui all’art c.c. Per le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art c.c., vi è prevalenza se la quantità o il valore dei beni conferiti dai soci superano il 50% del totale della quantità o valore dei prodotti conferiti.

14/1/ Gli obblighi della cooperativa a mutualità prevalente 1. Svolgere la propria attività in conformità con l’articolo 2512 c.c.; 2. Rispettare i parametri quantitativi di prevalenza relativi al tipo di scambio mutualistico, secondo l’art c.c.; 3. Inserire nell’atto costitutivo le clausole dell’art c.c..

14/1/ Gli obblighi della cooperativa a mutualità prevalente (segue) 4. Documentare il rispetto della condizione di prevalenza di cui agli artt , nelle forme previste dall’art c.c..; 5. Iscriversi nell’Albo delle società cooperative, nella sezione riservata alle cooperative a mutualità prevalente (artt c.c. e 223-sexiesdecies att. trans.);

14/1/ Gli obblighi della cooperativa a mutualità prevalente (segue) 6. Depositare il bilancio d’esercizio presso l’Albo predetto; 7. Indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente (art c.c.).

14/1/ Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Nuovo art Vietato distribuire dividendi oltre l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato; Vietato distribuire dividendi oltre l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato; Clausole L. Basevi Vietato distribuire dividendi superiori al saggio di interesse legale ragguagliato al capitale versato;

14/1/ Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori superiore ai dividendi per non oltre 2 punti; Remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori superiore ai dividendi per non oltre 2 punti; (Nessuna clausola corrispondente)

14/1/ Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Divieto assoluto di distribuire riserve ai soci cooperatori; Divieto assoluto di distribuire riserve ai soci cooperatori; Divieto di distribuire riserve fra i soci finché dura la società;

14/1/ Mutualità prevalente e mutualità “Basevi” Allo scioglimento della società, obbligo di devolvere il patrimonio (al netto del capitale versato e dei dividendi maturati) ai fondi mutualistici. Allo scioglimento della società, obbligo di devolvere il patrimonio (al netto del capitale versato e dei dividendi maturati) ai fondi mutualistici. Allo scioglimento della società, obbligo di devolvere il patrimonio (al netto del capitale versato e dei dividendi maturati) ai fondi mutualistici.

14/1/ La disciplina applicabile alle società cooperative

14/1/ Cooperative a modello srl e cooperative a modello SpA

14/1/ L’ingresso nella società cooperativa (art c.c.) L’ingresso di un nuovo socio avviene su domanda dell’interessato (come prima); L’ingresso di un nuovo socio avviene su domanda dell’interessato (come prima); Gli amministratori valutano la domanda, e sono tenuti a motivare l’eventuale rigetto; Gli amministratori valutano la domanda, e sono tenuti a motivare l’eventuale rigetto; La riforma introduce il riesame della domanda rigettata, a cura dell’assemblea. La riforma introduce il riesame della domanda rigettata, a cura dell’assemblea.

14/1/ Il trasferimento della partecipazione (nuovo art. 2530) Gradimento degli amministratori obbligatorio; Gradimento degli amministratori obbligatorio; Il diniego di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivo e motivato; Il diniego di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivo e motivato; A favore dell’aspirante cedente opera un meccanismo di silenzio-assenso; A favore dell’aspirante cedente opera un meccanismo di silenzio-assenso; A fronte del diniego di autorizzazione, il socio può proporre opposizione al Tribunale. A fronte del diniego di autorizzazione, il socio può proporre opposizione al Tribunale.

14/1/ Lo scioglimento del singolo rapporto sociale Il singolo rapporto sociale si scioglie per morte, recesso od esclusione; Il singolo rapporto sociale si scioglie per morte, recesso od esclusione; Il socio uscente e gli eredi del socio defunto (salvo continuazione del rapporto) hanno diritto alla liquidazione della quota, secondo l’art o l’art. 2535; Il socio uscente e gli eredi del socio defunto (salvo continuazione del rapporto) hanno diritto alla liquidazione della quota, secondo l’art o l’art. 2535; Gli effetti sul rapporto mutualistico sono regolati dagli artt e 2533 c.c.. Gli effetti sul rapporto mutualistico sono regolati dagli artt e 2533 c.c..

14/1/ Il recesso del socio cooperatore (nuovi artt e 2532 c.c.) La nuova disciplina contempla il recesso per cause legali e per cause statutarie; La nuova disciplina contempla il recesso per cause legali e per cause statutarie; Tra le cause legali si distinguono quelle tipiche delle società cooperative e quelle conseguenti al modello di riferimento prescelto (srl o SpA). Tra le cause legali si distinguono quelle tipiche delle società cooperative e quelle conseguenti al modello di riferimento prescelto (srl o SpA).

14/1/ Modalità di esercizio del recesso (nuovo art c.c.) E’ vietato il recesso parziale; E’ vietato il recesso parziale; L’intento di recedere va comunicato per lettera raccomandata agli amministratori; L’intento di recedere va comunicato per lettera raccomandata agli amministratori; Gli amministratori valutano la sussistenza dei presupposti del recesso, e comunicano al socio l’esito dell’accertamento; Gli amministratori valutano la sussistenza dei presupposti del recesso, e comunicano al socio l’esito dell’accertamento; In caso di esito negativo, il socio può proporre opposizione al Tribunale. In caso di esito negativo, il socio può proporre opposizione al Tribunale.

14/1/ Le cause di esclusione dalla società cooperativa: 1. Mancato pagamento, totale o parziale, della quota o delle azioni (artt e 2533); 2. Cause previste nell’atto costitutivo; 3. Gravi inadempienze del socio alle obbligazioni che derivano dalla legge, dall’atto costitutivo, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 4. Mancanza o perdita dei requisiti necessari;

14/1/ Le cause di esclusione dalla società cooperativa (segue) 5. Interdizione del socio, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (art. 2286, richiamato dal 2533, per la parte non assorbita da espresse disposizioni dell’articolo 2533 stesso); 6. Dichiarazione di fallimento del socio (art. 2288, 1° comma, richiamato dal 2533).

14/1/ Procedura per l’esclusione (nuovo art c.c.)

14/1/ Disciplina dell’assemblea (nuovi artt ) 1. Ha diritto di voto il socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci; 2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto; 3. Il principio del voto pro capite può essere derogato per previsione statutaria nei casi previsti dalla legge, riferiti alla presenza di particolari soci (art. 2538) e all’oggetto della deliberazione (art. 2543).

14/1/ Le situazioni soggettive del socio Con riguardo al socio cooperatore, ci si può domandare: Se sia configurabile un diritto soggettivo alla prestazione mutualistica; Se sia configurabile un diritto soggettivo alla prestazione mutualistica; Se sia configurabile un diritto al ristorno; Se sia configurabile un diritto al ristorno; Se sia configurabile un diritto agli utili, sia pure nella ridotta misura di legge. Se sia configurabile un diritto agli utili, sia pure nella ridotta misura di legge.

14/1/ Maggioranze e voto in assemblea La determinazione del quorum costituivo e di quello deliberativo è libera; La determinazione del quorum costituivo e di quello deliberativo è libera; L’atto costitutivo può prevedere il voto per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione. Nel caso di voto per corrispondenza, l’art mira a garantire l’effettiva formazione della volontà sociale. L’atto costitutivo può prevedere il voto per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione. Nel caso di voto per corrispondenza, l’art mira a garantire l’effettiva formazione della volontà sociale.

14/1/ I limiti al diritto di voto Sono previsti limiti al diritto di voto: a) Correlati alla struttura finanziaria della società cooperativa, e finalizzati ad evitare che si eluda il principio di pari influenza di ciascun socio; b) Correlati alla particolare struttura e composizione della compagine, quando l’autonomia statutaria l’abbia valorizzata attraverso il voto plurimo.

14/1/ La rappresentanza in assemblea (art. 2539) La disciplina riguarda solo la cooperativa a modello SpA, e si caratterizza per: Il principio del carattere personale della partecipazione cooperativa; Il principio del carattere personale della partecipazione cooperativa; La limitazione numerica delle deleghe; La limitazione numerica delle deleghe; L’attenzione alle esigenze e alla realtà operativa delle cooperative di produzione. L’attenzione alle esigenze e alla realtà operativa delle cooperative di produzione.

14/1/ Le assemblee separate (art c.c.) L’istituto si applica solo alle cooperative non quotate, in via obbligatoria oppure facoltativa secondo le disposizioni dell’art. 2540; L’istituto si applica solo alle cooperative non quotate, in via obbligatoria oppure facoltativa secondo le disposizioni dell’art. 2540; Pregi della riforma: si impone la rappresentanza proporzionale delle minoranze e si disciplina l’invalidità delle deliberazioni delle assemblee separate. Pregi della riforma: si impone la rappresentanza proporzionale delle minoranze e si disciplina l’invalidità delle deliberazioni delle assemblee separate.

14/1/ Amministrazione e controllo (artt )

14/1/ Nomina degli amministratori compete all’assemblea, con le seguenti eccezioni: La nomina degli amministratori compete all’assemblea, con le seguenti eccezioni: a) i primi amministratori; b) la riserva di nomina operata dall’atto costitutivo. ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall’assemblea. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall’assemblea.

14/1/ Requisiti e rieleggibilità degli amministratori La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Nelle (sole) cooperative a modello SpA, è obbligatorio limitare la rieleggibilità degli amministratori e il cumulo delle cariche. Nelle (sole) cooperative a modello SpA, è obbligatorio limitare la rieleggibilità degli amministratori e il cumulo delle cariche.

14/1/ I poteri non delegabili Attraverso l’indicazione dei poteri non delegabili (art. 2542), si afferma il principio della necessaria collegialità dell’organo amministrativo per le decisioni che incidono in misura rilevante sull’organizzazione della società e sul rapporto mutualistico. Attraverso l’indicazione dei poteri non delegabili (art. 2542), si afferma il principio della necessaria collegialità dell’organo amministrativo per le decisioni che incidono in misura rilevante sull’organizzazione della società e sul rapporto mutualistico.

14/1/ Obblighi tipici degli amministratori di cooperative: Nelle cooperative a mutualità prevalente, attestare nella nota integrativa, la sussistenza dei requisiti di “prevalenza” dell’art c.c.; Nelle cooperative a mutualità prevalente, attestare nella nota integrativa, la sussistenza dei requisiti di “prevalenza” dell’art c.c.; In tutte, specificare nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per il perseguimento dello scopo mutualistico; In tutte, specificare nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per il perseguimento dello scopo mutualistico; In tutte, illustrare (nella stessa relazione) la politica di ammissione dei nuovi soci. In tutte, illustrare (nella stessa relazione) la politica di ammissione dei nuovi soci.

14/1/ Qualità di socio e assunzione della carica di amministratore Fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori (o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche), l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all’interesse che ogni categoria ha nell’attività sociale. Fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori (o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche), l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all’interesse che ogni categoria ha nell’attività sociale.

14/1/ Qualità di socio e legittimazione ad eleggere gli amministratori Ferma la regola secondo la quale la nomina della maggioranza degli amministratori compete all’assemblea, l’atto costitutivo può riservare ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 degli amministratori. Ferma la regola secondo la quale la nomina della maggioranza degli amministratori compete all’assemblea, l’atto costitutivo può riservare ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 degli amministratori.

14/1/ I modelli alternativi nelle società cooperative (art c.c.) Nel sistema dualistico si può attribuire ai p ossessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 dei consiglieri di sorveglianza e fino a 1/3 dei consiglieri di gestione. I consiglieri di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai cooperatori persone giuridiche. Nel sistema dualistico si può attribuire ai p ossessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 dei consiglieri di sorveglianza e fino a 1/3 dei consiglieri di gestione. I consiglieri di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai cooperatori persone giuridiche.

14/1/ I modelli alternativi nelle società cooperative - segue Nel sistema monistico si può attribuire ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 degli amministratori. Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono ricevere deleghe operative, né far parte del comitato esecutivo. Nel sistema monistico si può attribuire ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere fino a 1/3 degli amministratori. Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono ricevere deleghe operative, né far parte del comitato esecutivo.

14/1/ Modelli alternativi e società cooperative: aspetti critici Il sistema delineato dagli artt e 2544 si discosta dalle previsioni generali in tema di nomina del consiglio di gestione nel sistema dualistico; Il sistema delineato dagli artt e 2544 si discosta dalle previsioni generali in tema di nomina del consiglio di gestione nel sistema dualistico; I requisiti dei consiglieri di sorveglianza nella SpA, e la composizione del consiglio stesso nelle società cooperative. I requisiti dei consiglieri di sorveglianza nella SpA, e la composizione del consiglio stesso nelle società cooperative.

14/1/ L’organo interno di controllo (nuovo art. 2543) Il collegio sindacale è obbligatorio solo se si verifica una delle tre condizioni indicate dall’art c.c.; Il collegio sindacale è obbligatorio solo se si verifica una delle tre condizioni indicate dall’art c.c.; L’apertura all’autonomia statutaria circa il voto per l’elezione dell’organo di controllo può contribuire a rafforzare il controllo interno sulla gestione. L’apertura all’autonomia statutaria circa il voto per l’elezione dell’organo di controllo può contribuire a rafforzare il controllo interno sulla gestione.

14/1/ L’organo interno di controllo (segue) L’ambito di applicazione e la portata dell’art hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti; L’ambito di applicazione e la portata dell’art hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti; Occorre coordinare l’art con la disciplina in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. Occorre coordinare l’art con la disciplina in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

14/1/ Il controllo giudiziario nelle cooperative Nel coordinare l’art quaterdecies con l’art. 2409, sorgono dubbi circa: Legittimazione a presentare la denuncia (quorum e soggetti legittimati); Legittimazione a presentare la denuncia (quorum e soggetti legittimati); Forme della vigilanza amministrativa e rimedi endosocietari che conducono alla sospensione del procedimento di cui all’art (opera la prevenzione?). Forme della vigilanza amministrativa e rimedi endosocietari che conducono alla sospensione del procedimento di cui all’art (opera la prevenzione?).