1 La nuova DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO concernente i diritti aeroportuali Workshop 13 marzo 2009 Alitalia - AirOne
2 Lintroduzione della nuova direttiva europea in materia di airport charges richiama e ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di trasparenza e correlazione tra costi e servizi quali strumenti necessari per promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle compagnie aeree allinterno della comunità (framework di riferimento). I costi delle Airport Charges rappresentano, per i vettori aerei, una componente che oscilla tra il 15 ed il 20 % dei costi operativi. Il gruppo Alitalia allinterno dellAEA ha supportato le linee guida dellAssociazione in materia di Airport Charges che, attraverso 10 golden rules, mirano a creare un sistema virtuoso nel quale aeroporti, compagnie aeree, handlers e soggetti operanti in ambito aeroportuale possano programmare uno sviluppo coerente con il mercato e con i costi derivanti dagli investimenti da tutti intrapresi. In tale contesto la costituzione di un framework di riferimento così come di una authority regolatoria e di uneffettiva consultazione preliminare dei vettori nei processi di sviluppo sono elementi di assoluta ed imprescindibile importanza per stabilire regole certe e trasparenti.
3 A tale proposito la direttiva consente ai vettori di poter instaurare un rapporto concertativo con gli aeroporti in merito ai grandi progetti infrastrutturali poiché questi hanno un'incidenza significativa sul sistema o sugli oneri dei diritti aeroportuali nellambito di uno sviluppo sostenibile. In tale condizione vettori ed aeroporti sono chiamati a confrontarsi sui piani di sviluppo reciproci per definire investimenti coerenti con la crescita del traffico. In tema di servizi è prevista la possibilità di differenziare, in relazione allinfrastruttura ed alle attività previste (terminal dedicato ad esempio), il sistema di tariffazione dei corrispettivi così come vengono richiamate tematiche quali lattenzione allambiente e linquinamento acustico prevedendo la possibilità di determinare corrispettivi differenziati a chi pone o non pone attenzione su questi temi. Tuttavia laddove ci sia la condivisione delle medesime infrastrutture di volo e di terra deve essere prevista lequa partecipazione alla concorrenza dei costi così come deve essere previsto un sistema incentivante per chi consente di far raggiungere agli aeroporti economie di scala attraverso i maggiori volumi generati.
4 In questo contesto deve essere garantito a tutti (e da tutti preteso) il rispetto di parametri minimi di servizio e di accesso alle infrastrutture tale da non creare allinterno del sistema elementi distorsivi che possano ripercuotersi sui costi aeroportuali e sui servizi ai passeggeri. Per i vettori inoltre si richiama un obiettivo da perseguire per la rimodulazione dei costi aeroportuali prevedendo, ad abbattimento dei costi, la quota parte del margine commerciale generato per laeroporto dal traffico passeggeri. ….. Tale quadro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di determinare se e in quale misura si può tenere conto, nel fissare i diritti aeroportuali, delle entrate risultanti dalle attività commerciali di un aeroporto. Nel quadro di riferimento quanto sopra, unitamente allincentivo che devono avere gli aeroporti per essere efficienti, deve considerarsi come la leva per incrementare il traffico con lobiettivo di produrre un sistema virtuoso che consenta a tutti i soggetti operanti di ridurre i costi marginali con la conseguente rimodulazione delle tariffe.
5 Resta infine da segnalare come, in ambito nazionale, molto è stato fatto a livello regolatorio. E quindi necessario anticipare rispetto alle tempistiche fissate dalla Direttiva, leffettiva applicazione delle regole già fissate dal CIPE tenendo sempre presente però lobiettivo di ridurre i costi aeroportuali e di efficientare il sistema del trasporto aereo nazionale.