Poteri e doveri del pubblico ufficiale Corso per Ispettori Ambientali Volontari 2015 Ennio Bonfanti
Di cosa parleremo Quella del “pubblico ufficiale” è una nozione poco conosciuta, ma “molto usata”….anche a sproposito! Chi è davvero “pubblico ufficiale” secondo il nostro ordinamento? Il pubblico ufficiale…cosa può fare? Cosa non può fare? Cosa deve fare? Ci sono “pubblici ufficiali”…. speciali?
Il pubblico ufficiale…..nel senso comune Nel senso comune è pubblico ufficiale chi esercita un potere riconosciuto come di pubblico interesse dai cittadini ….. Il Capo del Governo ….. Il controllore sui treni ….. L’impiegato di banca ….. Il medico …..
Il pubblico ufficiale ….nella legge Art. 357 del Codice penale: << Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi >>
“Breve storia” della figura Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della persona all’interno dell’amministrazione pubblica (impiegati dello Stato, etc…) Dopo la legge 86/90 l’attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e non più sul ruolo formale Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma ampliando la nozione di “pubblica funzione”
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione (Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198): è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” (2) Sono pubblici ufficiali coloro che: Concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; Coloro che sono muniti di poteri: Decisionali Di certificazione Di attestazione Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796) Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013)
Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” (3) Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una investitura formale, ma è sufficiente l’esercizio di fatto, purchè non integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468) Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l’ente pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico ufficiale come “funzione” Nella nozione di “pubblica funzione” vanno incluse le attività di natura consultiva, anche se svolte all’interno di un organo collegiale (Cass. Pen. Sez. VI, 95/202649) La natura “pubblica” della funzione non va individuata tanto negli “scopi”, quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione rispetto all’organizzazione della pubblica amministrazione
Caratterizzazione oggettiva: il pubblico ufficiale come “funzione” (2) La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171) Occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione Legislativa Giudiziaria Amministrativa: Istruttoria Consultiva Deliberativa Di vigilanza…………
La casistica L’insegnante di scuola pubblica o privata Il collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione Il medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale I componenti di una commissione di gara d’appalto I militari in servizio
L’incaricato di pubblico servizio (art. 358 Cod. pen.). E’ incaricato di un pubblico servizio chiunque presta una funzione pubblica, senza averne tuttavia i poteri tipici, e con l’esclusione delle semplici mansioni d’opera o d’ordine La guardia particolare giurata Il personale non docente delle scuole Il controllore dei biglietti di trasporto
La guardia giurata E’ incaricata di pubblico servizio quando svolge attività complementari alla mera vigilanza sulle proprietà immobililiari o mobiliari (valori) (Cass. Sez. I 96/205627)
Le guardie venatorie Cass. Sez. V, 97/207896 Le guardie venatorie (volontarie), pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi Le guardie venatorie professionali hanno qualifiche e doveri di polizia giudiziaria
La “polizia amministrativa” nell’ordinamento statale Costituzione della Repubblica Legge n. 121/81 D.lgs. 112/98
Due definizioni…. E’ una funzione autonoma ma accessoria dell’attività amministrativa Mira a garantire la “conservazione dello Stato”, intesa come ordinato svolgimento dell’attività delle amministrazioni pubbliche
….e una distinzione: i compiti FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Compiti di: SOLA PREVENZIONE FUFUNZIONE DI POLIZIA I POLIZIA Compiti di: PREVENZIONE, SICUREZZA, REPRESSIONE, INDAGINE
L’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE E LA RISTRETTA POTESTA’ DELLE REGIONI La “polizia amministrativa” nella prima fase dell’ordinamento regionale… Art. 9, d.P.R. 616/77: primo trasferimento di compiti di polizia amm.va alle Regioni CRITERIO GUIDA: L’AUTORITA’ CHE REGOLA E AMMINISTRA, VIGILA SULLE INFRAZIONI COMMESSE DAL PRIVATO IN QUELLA ATTIVITA’ LIMITI: L’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE E LA RISTRETTA POTESTA’ DELLE REGIONI
…..nella sua evoluzione ..… La legge n. 65/86 e l’istituzione dei Corpi di polizia locale La sent. Corte Cost. n. 1013/88 e la riserva allo Stato dei compiti di “ordine e sicurezza pubblica” Il D.lgs. 112/98 e la riforma della Costituzione
…e nell’attuale “federalismo amministrativo” Dallo Stato Alle Autonomie
I poteri del pubblico ufficiale (art. 13 legge n. 689/81) Assumere informazioni Ispezionare cose e luoghi (NON la privata dimora) Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto della confisca amministrativa Sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione
Il concetto di privata dimora” NON è possibile l’ispezione: In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il terrazzo) Nella roulotte o tenda Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996) Nella camera d’albergo Nel laboratorio artigiano Nel circolo privato Nella banca, anche se aperta al pubblico Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978) Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970) Nell’abitacolo della vettura Salvo che la legge lo autorizzi espressamente (art. 13, ult. comma)
Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.) Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del servizio Non adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti (Sent. Corte Cost. n. 10/1971), fatte salve le sanzioni penali (“resistenza a pubblico ufficiale”, art.337 c.p.) o pecuniarie a carico di chi non collabora Non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia giudiziaria
Gli illeciti del pubblico ufficiale Civili Penali Amministrativi Contabili disciplinari
La Concussione (art. 317 C.P.) La Corruzione Gli illeciti penali: i delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione Il Peculato (art. 314 C.P.) La Concussione (art. 317 C.P.) La Corruzione Propria (art. 319 C.P.) Impropria (art. 318 C.P.) L’abuso d’ufficio (art. 323 C.P.) La rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 C.P.)
La polizia giudiziaria La polizia giudiziaria è una specifica funzione pubblica utile all’esercizio dell’azione penale da parte dell’Autorità giudiziaria E’ un complesso di organi della pubblica amministrazione che hanno il compito di svolgere stabilmente questa funzione pubblica
Le attività di polizia giudiziaria Prendere notizia dei reati Svolgere ogni attività di indagine disposta o delegata o di propria iniziativa Ricercare gli autori dei reati ed impedire le ulteriori conseguenze Assicurare le fonti di prova
Gli organi di polizia giudiziaria Ufficiali di P.G. (generalisti o specialisti) Agenti di P.G. (es. agenti di vigilanza venatoria professionali) Ausiliari di P.G. (cittadini privati occasionalmente incaricati di collaborare con gli organi di p.g.) Servizi di P.G. Sezioni di P.G.
I poteri presupposti del pubblico ufficiale nell’atto di accertamento Assumere informazioni Procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora Procedere a rilievi Sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa
Il valore probatorio del rapporto Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso (2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999) I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con prova testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il pubblico ufficiale per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999) (Cass. Civ. Sez. I, 7913/90) In materia di caccia in zona vietata, la fede privilegiata del rapporto comporta che il trasgressore: Possa contestare l’effettiva inclusione dell’area nella zona vietata Non possa contestare l’indicazione del luogo contenuta nel verbale
Il “potere certificativo” del Pubblico Ufficiale Il P.U. nell’esercizio delle sue funzioni ha il potere di redigere atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso (221 ss. c.p.c.). La Legge, nel caso di specie l’art. 2700 del codice civile, attribuisce ai PP.UU. la cosiddetta fede privilegiata e quindi ogni atto da loro formato (dai processi verbali, agli atti di sequestro, dalle denunce ai rapporti di servizio) è tutelato in forza di tale previsione e ha, quindi, potere certificativo.
Art. 2700 del Codice civile EFFICACIA DELL’ATTO PUBBLICO L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.