La Liguria ed i suoi vini Di Roberto Lauriana
Territorio ed enografia Il territorio della Liguria ha la forma di un arco che si estende tra la Toscana ed il confine francese, ed e' stretto tra il mare ed i monti immediatamente a ridosso regalando alla regione la tipica varieta' di vegetazione e clima che conosciamo. Infatti nella zona costiera troviamo, i pini marittimi, le agavi, le palme ed il meraviglioso Promontorio di Portofino, mentre le zone collinari sono ricoperte dai boschi di castagni e faggi, fino ad arrivare alle zone montane con pini, abeti e larici.
E' proprio la zona collinare, quella dell' immediato entroterra, la piu' tipica della Liguria, ricoperta dagli olivi e dalla vite; dove il paesaggio e' movimentato dalle “fasce”, le tipiche terrazze coltivabili. La Liguria quindi, grazie alla sua posizione geografica ed al suo clima mite, ha una buona tradizione vitivinicola dovuta soprattutto all' influenza del mare che, caratterizzano decisamente la sua produzione vinicola.
Dal ritrovamento di alcuni antichi documenti si e' potuto affermare con certezza l'esistenza e la coltivazione della vite gia' durante l'Impero romano. Coltivazione che venne incrementata decisamente durante tutto il Medio Evo, periodo nel quale la vite si diffuse in tutta la regione. Ma gia' allora vi erano due aree significative per la qualita' della produzione: la zona intorno a La spezia, le conosciutissime cinque Terre, e la riviera di Ponente.
La produzione Ligure di vino, comunque, non e' fatta di grandi quantitativi, in quanto i vigneti sono disposti sulle tipiche “fasce” a terrazze sostenute dai caratteristici muretti in pietra che dalle colline scendono lentamente e gradatamente fino al mare; disposizione che, anche se bella da vedere, rende assai difficile la raccolta delle uve, ma che dona ai vigneti le tipiche caratteristiche organolettiche dei vini liguri.
Zone di produzione dei vini DOC
Vitigni idonei alla coltivazione in Liguria A bacca bianca, tra i più coltivati: Vermentino Albarola Pigato Lumassina Bosco Trebbiano toscano o bianchetta genovese Gli altri: albana, greco, malvasia bianca lunga, moscato bianco, rollo, rossese bianco, sauvignon e scimiscia.
A bacca rossa, tra i più coltivati: Sangiovese Dolcetto Rossese Ciliegiolo Gli altri: albarossa, alicante, barbera, barsaglina, cabernet franc, cabernet sauvignon, canaiolo, merlot, pollera nera e syrah
I Vini della liguria DOC Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà Colli di Luni (doc interregionale, unitamente alla Toscana) Colline di Levanto Golfo del Tigullio Ormeasco di Pornassio o Pornassio Riviera Ligure di Ponente Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua Val Polcèvera
IGT Colline del Genovesato Colline Savonesi Liguria del Levante Terrazze dell’Imperiese
Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà (D. M. 22/4/2008 - G. U. n Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà (D.M. 22/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
- La zona di produzione ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli interi comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonché parte del territorio del comune di La Spezia, denominato "Tramonti di Biassa" e "Tramonti di Campiglia", confinante a nord-ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di Campiglia e S.Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare.
- Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" può essere designato con una delle seguenti sottozone: "Costa de Sera", "Costa da Posa", "Costa de Campu", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate. - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 6250. - Il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17° alcol potenziali. La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno della vendemmia.
- Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. - Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia. - Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà" è consentito riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominaizone di origine controllata "Cinque Terre" Riserva e "Cinque Terre" con la specificazione delle sottozone
tipologie Bianco: bosco min. 40%, vermentino/albarola Max 40%, altri Max 20%. Sciacchetrà (solito uvaggio, Min. 1 anno d’invecchiamento). Sciacchetrà Riserva (solito uvaggio, Min. 3 anni d’invecchiamento).
Colli di Luni (D.M. 21/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
- La zona di produzione comprende in parte i territori dei comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia, in provincia di La Spezia e di Fosdinovo, Aulla e Podenzana, in provincia di Massa.
- Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima della vendemmia possono in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini. - L'invecchiamento previsto per il vino "Colli di Luni Rosso" riserva, deve partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. - Per tutte le tipologie è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve.
Bianco: Vermentino min.35% Trebbiano Toscano 25-40% Racc.e/o autorizzate prov. SP. Max. 20% Vermentino: Vermentino 90-100% Racc.e/o autorizzate prov. SP. 00-10% Rosso: (anche riserva invecchiamento in botte almeno 2 anni) Sangiovese min.50% Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo Max.15% Altri Cabernet Max 25% di cui Cabernet Max.10% Albarola: min. 85%
Colline di Levanto (D.M. 21/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
- La zona di produzione comprende in parte i territori dei comuni di Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina, in provincia di La Spezia.
- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee: - Il terreno è di natura silicea e siliceo-argillosa e presenta reazione sub-acida. - Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto. - La densità di piantagione è di min. 5.000 ceppi/Ha nell'allevamento a controspalliera, mentre per l'allevamento a pergola è di min. 6.000 ceppi/Ha. - I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona. - E' vietata ogni pratica di forzatura.
- La resa di vino per Ha. è pari a 63 hl/ettaro - La resa di vino per Ha. è pari a 63 hl/ettaro. In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere superiore a 2,5 Kg. di uva per ceppo. - E' consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati, è consentito il solo impiego di rettificati. E' comunque consentita l'autoconcentrazione. L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime previste. - Il vino "Colline di Levanto" Novello, deve avere un quantitativo massimo di zuccheri riduttori residui di 10 g/l.
Bianco Vermentino min. 40% Albarola min. 20% Bosco min. 5% Racc. ed autor. Prov. SP Max.35% Vermentino min. 85% Rosso (anche novello) Sangiovese min. 30% Ciliegiolo min. 20% Racc. ed autor. Prov. SP 20-40%
Golfo del Tigullio-Portofino D.M. 1/9/1997 - G.U. n.211 del 10/9/1997)
- La zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiaverese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli, e parte del territorio dei comuni di Genova, Lorsica, Moconesi, tutti in provincia di Genova.
- I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000. - Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" bianco passito e "Golfo del Tigullio" moscato passito, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lt e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore al 50%. È ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia "passito".
- Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Liguria. È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
- I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta Vino frizzante o Frizzante. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. - Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
Bianco (anche Spumante) Vermentino e Bianchetta Genovese min.60% racc. e/o aut. provincia Genova Max. 40% Rosso e Rosato Ciliegiolo/Dolcetto min. 60% racc. e/o aut. provincia Genova 00÷40% Scimiscià (Cimixa) min. 85% Ciliegiolo Ciliegiolo 85%÷100% racc. e/o aut. provincia Genova 00÷15%
Bianchetta Genovese Bianchetta Genovese 85%÷100% racc. e/o aut. provincia Genova 00÷15% Vermentino Vermentino 85%÷100% Moscato Moscato bianco 100% Moscato Passito Moscato bianco 100% Passito racc. e/o aut. provincia Genova 100%
Pornassio o Ormeasco di Pornassio (D. M. 27/7/2004 - G. U. n Pornassio o Ormeasco di Pornassio (D.M. 27/7/2004 - G.U. n.185 del 9/8/2004)
- La zona di produzione comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; l'intero territorio del comune di Molini di Triora in Valle Argentina ed il versante orograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di Cesio, tutti in provincia di Imperia. - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4500 ceppi/ha.
- I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona: in particolare è raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale. La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
- E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore. - L'indicazione dell'annata di produzione è obbligatoria per le tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con le menzioni "Superiore", "Passito", "Passito Liquoroso".
Ormeasco di Pornassio Dolcetto 95%÷100% racc. e/o aut. provincia Imperia 00%÷05% Ormeasco Superiore come sopra;12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno) Ormeasco Sciac-trà Ormeasco Passito Dolcetto 100%. 12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno)
Riviera Ligure di Ponente (D.M. 31/3/1988 - G.U. n.25 del 31/1/1989)
- La zona di produzione comprende l'intero territorio provinciale di Imperia e parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino), in provincia di Imperia; l'intero territorio dei comuni di Alassio Albenga, Albissola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico), in provincia di Savona; l'intero territorio dei comuni di Arenzano e Cogoleto, in provincia di Genova.
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione "Riviera dei Fiori" comprende l'intero territorio provinciale di Imperia e parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino). La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione "Albenganese" comprende l'intero territorio dei comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico).
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione "Finalese" comprende l'intero territorio dei comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune di Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico).
- I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente", possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni goegrafiche: "Riviera dei Fiori", "Albenga" o "Albenganese", "Finale" o "Finalese", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate. - Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Riviera Ligure di Ponente" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché documentabile.
Pigato Pigato 95%÷100% racc. e/o aut. province Savona e Imperia 00÷05% Vermentino Vermentino 95%÷100% Rossese Rossese 95%÷100%
Granaccia: min. 90%, Sup. 13° Moscato: 100%
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua (D. M. 2/2/2011 - G. U. n Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua (D.M. 2/2/2011 - G.U. n.43 del 22/2/2011)
- La zona di produzione comprende in tutto i territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S.Bartolomeo Carletti, Ville, Calandri, S.Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvos S.Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto. - Il vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
- Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Rossese di Dolceacqua (anche Superiore) vitigni idonei per la Regione Liguria 00÷05%
Val Polcèvera (D.M. 16/3/1999 - G.U. n.72 del 27/3/1999)
- La zona di produzione ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde. Comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele. - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha. - La tipologia Novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%. - E' prevista la tipologia "frizzante" per i vini "Val Polcèvera" bianco, rosato, rosso, Bianchetta Genovese, Vermentino.
- Nella vinificazione delle uve per i vini a D. O. C - Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcèvera" Bianco Passito, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 26,0 g/l. - La D.O.C. "Val Polcèvera" può essere utilizzata per designare i vini spumanti purchè ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla predetta denominazione. Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato.
- In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve percezione di legno. - Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve qualora siano confezionate in recipienti di capacità non superiori a 5 litri.
Bianco (anche Spumante) Vermentino e/o 60%÷100% Bianchetta Genovese e/o Albarola Pigato Rollo Bosco 00%÷40% Rosso e Rosato Dolcetto 60%÷100% Sangiovese Ciliegiolo Barbera 00%÷40% Bianchetta Genovese Binachetta Genovese 85%÷100% racc. e/o aut. provincia Genova 00%÷15% Vermentino: min 85%
Val Polcèvera Coronata (Sottodenominazione) - La zona di produzione comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare, a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo. Bianco Vermentino e/o 85%÷100% Bianchetta Genovese e/o Albarola Pigato Rollo Bosco Max.40%