Diritto della comunicazione e dell’informazione Prof. Andrea Gratteri agratteri@unite.it
Contenuti principali del corso Elementi di base Costituzione – Unione europea Articolo 21 Estensione - Limiti Stampa, televisione, internet L’attività giornalistica La pubblicità
Testo d’esame G. Gardini, Le regole dell’informazione, Bruno Mondadori, 2005, 292 pp., € 22,50
La Costituzione Immagine astratta? È la legge fondamentale Concezione a gradi dell’ordinamento giuridico
Art. 1 della Costituzione L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro La sovranità appartiene al popolo he la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
Art. 139 della Costituzione La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale
Assemblea costituente 2 giugno 1946
Caratteri Sintesi delle tre anime politiche Cattolica, socialista, liberale Democratica, Pluralista, Stato sociale… Rigida Entra in vigore il 1° gennaio 1948 XVIII d.f.: “Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione”
Organi costituzionali Parlamento: 5 anni Governo Presidente della Repubblica: 7 anni Corte costituzionale
Forma di governo parlamentare Rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo Possibile scioglimento del Parlamento Corpo elett. Parlamento Governo Presidente della Repubblica
Funzioni Parlamento: legislativa Governo: esecutiva Poteri normativi del Governo: Decreti legge, decreti legislativi, regolamenti
Fonti del diritto Costituzione Legge Regolamenti Oppure:
Struttura gerarchica delle fonti costituzionali COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI ORDINARIE DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI Fonti primarie REGOLAMENTI GOVERNATIVI Fonti secondarie
Criteri ordinatori delle fonti Gerarchico, la fonte sovraordinata prevale su quella sottordinata Cronologico, la fonte successiva prevale su quella anteriore Competenza, si applica la fonte competente in quell’ambito
Criterio cronologico ABROGAZIONE Cronologico, la fonte successiva nel tempo prevale su quella anteriore (lex posterior derogat priori) ABROGAZIONE
Effetti dell’abrogazione - schema Tempo 2 Entra in vigore norma y ed x è abrogata Tempo 1 Entra in vigore norma x La norma x continua ad essere applicata nel tempo 2 alle fattispecie realizzatesi nel tempo 1
Criterio gerarchico Si applica la fonte sovraordinata La fonte sottordinata è invalida e non può più essere applicata, è annullata dal giudice (con effetto retroattivo) Fonti primarie: Corte costituzionale Fonti secondarie: TAR – Consiglio di Stato
Corte costituzionale 15 giudici 9 anni, non rieleggibili 5 Parlamento 5 Presidente della Repubblica 5 Supreme magistrature 9 anni, non rieleggibili Funzione: sindacato di costituzionalità Giudizio incidentale Tipologia delle sentenze
Giudizio in via incidentale Giudice a quo: Giudizio di non manifesta infondatezza Giudizio di rilevanza Rinvia alla Corte costituzionale
Sentenze Corte cost. Accoglimento Rigetto Interpretative Monito
L’Italia e l’Europa 1951 Trattato CECA firmato a Parigi (in vigore dal 1952) Francia Germania Paesi Bassi Belgio Lussemburgo Italia (interesse politico, non economico, anche geograficamente è il più distante) Abbandono dell’idea di spingersi verso un “neutralismo mediterraneo”
1957 Trattato di Roma Nascono CEE e CEEA Unione doganale Tariffe doganali (esterne) comuni Politica comune per Agricoltura Trasporti Fondo sociale europeo Banca europea degli investimenti
Il primo allargamento 1972 trattato di adesione di Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca (e Norvegia, che però non ratifica il trattato con referendum) 1973 i tre nuovi paesi fanno il loro ingresso 1975 Referendum in Gb: conferma dell’adesione
L’Europa a dodici – L’Atto Unico 1981 Grecia 1986 Spagna e Portogallo 1986 Atto unico europeo: riforme che ampliano il raggio d’azione della CEE Mercato unico entro il 1993 Maggior ruolo del Parlamento europeo
L’allargamento ad est Dal 1989 nuovo scenario internazionale 1990 Riunificazione tedesca 1994/95 Entrano i paesi “neutrali” (Austria, Svezia e Finlandia) (15) Norvegia: ancora un referendum contrario! 2004 Entrano 10 nuovi Stati (25) Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e Malta 2007 Romania e Bulgaria (27) Nuovi candidati: Turchia, Croazia e Macedonia
Ulteriori riforme 1992 Trattato di Maastricht (1993) 1997 Trattato di Amsterdam (1999) 2001 Trattato di Nizza (2003) Richiedono tutti l’unanimità per essere approvati 2004 Trattato costituzionale firmato a Roma (mai entrato in vigore) 2008 Trattato di Lisbona (2009?)
Struttura della UE - competenze Trattati di Maastricht ed Amsterdam UNIONE EUROPEA I Pilastro CE Coop. polizia e giudiziaria III Pilastro II Pilastro PESC Metodo comunitario Metodo intergovernativo
Istituzioni Parlamento europeo Consiglio europeo (dei capi di stato e di governo) Commissione Consiglio dei ministri Corte di giustizia, BCE
Parlamento europeo Composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati Elezione diretta (dal 1979) Sistemi elettorali diversi ma simili Proporzionali 5 anni 751 membri
Composizione Perché? Quanti seggi spettano ad ogni Stato? Criterio proporzionale regressivo Germania 99 Italia 72 Polonia 51 Paesi Bassi 26 Finlandia 13 Malta 6 Perché?
Consiglio europeo Il Consiglio europeo, composto dai Capi di Stato o di governo, si riunisce al massimo 4 volte all'anno Non è una “istituzione” in senso stretto È un forum politico Col tempo si sono creati dei canali formali di contatto con le istituzioni dell’Unione europea che devono riferire ad esso su numerose questioni Partecipano anche Presidente della Commissione Presidente del Parlamento europeo
Programma della Presidenza All'inizio del semestre di presidenza, il Presidente di turno del Consiglio illustra il proprio programma al Parlamento, a cui rende conto dei risultati ottenuti anche a fine mandato Trattato di Lisbona: Presidenza di 2 anni e 6 mesi
Il Consiglio (dei Ministri) È il vero organo decisionale Potere di coordinamento delle politiche comunitarie Poteri normativi (in parte condivisi) Presidenza semestrale Partecipazione dei ministri competenti per materia La Commissione partecipa ai suoi lavori
Formazioni (competenze) Affari generali e relazioni esterne Economia e finanza (ECOFIN) Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI) Occupazione, politica sociale, salute e consumatori Competitività Trasporti, telecomunicazioni ed energia Agricoltura e pesca Ambiente Istruzione, gioventù e cultura
Voto ponderato/Magg. qualif. Belgio 12 Rep. ceca 12 Danimarca 7 Germania 29 Estonia 4 Grecia 12 Spagna 27 Francia 29 Irlanda 7 Italia 29 Cipro 4 Lettonia 4 Lituania 7 Lussemburgo 4 Ungheria 12 Malta 3 Paesi Bassi 13 Austria 10 Polonia 27 Portogallo 12 Slovenia 4 Slovacchia 7 Finlandia 7 Svezia 10 Regno Unito 29 Bulgaria 10 Romania 14 Totale 345 Come sono ponderati? Requisiti: - 255 voti su 345 - maggioranza degli Stati (14/27) Inoltre ogni Stato può chiedere di verificare che sia raggiunto anche il 62% della popolazione
Trattato di Lisbona Forte semplificazione (dal 2014) 55% degli Stati (15 su 27) E 65% della popolazione Per evitare che le decisioni vengano bloccate da un numero ristretto di paesi molto popolosi, la minoranza che si oppone ad un provvedimento deve essere composta da almeno quattro Stati membri
La Commissione Presidente 26 Commissari (competenti per settori specifici) 1 commissario per ogni Stato “esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità … non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo” (art. 213 TCE) Inefficacia T. Lisbona: dal 2014 Riduzione di un terzo dei commissari
Ruolo Vigila sull’applicazione del Trattato Raccomandazioni e pareri Poteri decisionali Proposte a Parlamento e Consiglio Ha un ruolo centrale, quasi come se fosse il Governo dell’Ue Nomina: Consiglio europeo in accordo con gli Stati + approvazione del Parlamento
Caratteristiche (art. 249) Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Direttive La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi - (inoltre indicazione di un termine) Crescenti vincoli di risultato: Direttive dettagliate
Direttiva/intervento statale Direttiva: risultato Stato: forma e mezzi Legge oppure con altri atti per garantire quel risultato
Regolamenti Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Self-executing non è consentita la trasposizione (anche se fino agli ’70… ma la Corte cost. intervenne)
Come si decide? Iniziativa della Commissione Decisione del Consiglio Partecipazione (più o meno intensa) del Parlamento Ci sono diverse procedure decisionali Consultazione Codecisione ex art. 251 Cooperazione ex art. 252
Coesistenza di leggi statali e norme comunitarie Regolamento CE Legge statale Direttiva CE Legge regionale Decreto legge primato del diritto comunitario
Primato del diritto comunitario La preminenza del diritto comunitario trova conferma nell’art. 249, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri. Questa disposizione, che non e accompagnata da alcuna riserva, sarebbe priva di significato se uno stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari
DIRITTO DELL’ UNIONE EUROPEA Sistema delle fonti COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI DIRITTO DELL’ UNIONE EUROPEA LEGGI REGIONALI LEGGI ORDINARIE DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI REG. PARL. REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Art. 11 Costituzione L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; … … consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 21, I comma Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.