GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA Decreto legislativo n. 297/1994 prevede gli organi collegiali che operano a livello di circolo e di istituto. Consiglio di intersezione (scuola materna) composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e dai docenti di sostegno e da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Consiglio di interclasse (scuola elementare) = composto dai docenti dei gruppi di classe parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. Fanno parte per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti e i docenti di sostegno.
Consiglio di classe (scuola secondaria) = docenti di ogni singola classe compresi i docenti di sostegno, quattro rappresentanti dei genitori per la scuola media. Per la scuola secondaria superiore ed artistica vi sono anche due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal Direttore didattico e dal Preside oggi Dirigente scolastico. Collegio dei docenti è un organo omogeneo (poteri di amministrazione attiva o deliberanti, elaborazione del POF., poteri di proposta, poteri propulsivi, poteri di valutazione, poteri di indagine, poteri consultivi, poteri elettivi perché elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di circolo o di istituto).
Consiglio di circolo o di istituto: governo economico-finanziario della scuola. 14 componenti nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni; 19 nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni. Fanno parte i rappresentanti del personale insegnante, quelli del personale non insegnante, i genitori degli alunni, i rappresentanti degli studenti (negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica), il Dirigente scolastico. Poteri: bilancio preventivo e conto consuntivo, adozione del regolamento interno di circolo, acquisto, rinnovo ecc. di attrezzature ecc. Attività consultiva. Adotta il PFO elaborato dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di circolo elegge una Giunta esecutiva che compie il lavoro preparatorio ed esecutivo nei riguardi del Consiglio.