RESPONSABILITA DEI DIRIGENTI MEDICI CEFPAS ottobre 2003
RESPONSABILITA PROFESSIONALE E CONSENSO INFORMATO Dr. Livio Milone
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Chiunque per imprudenza, imperizia, negligenza od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline cagiona ad altri lesioni, danni fisici o psichici o la morte potrà rispondere di sanzioni: Penali. Civili. Disciplinari. Amministrative.
RESPONSABILITA' CIVILE: RESPONSABILITA' CIVILE: Obbligo di sopportare le conseguenze stabilite dalla legge per un comportamento illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.
La responsabilità civile prevede 3 tipi di errore e quindi di colpa: Lerrore grave (art C.C.) è quello che non dovrebbe commettere neppure il medico dotato di scarse doti professionali. Lerrore lieve (art C.C.) è quello che nessun medico dotato di media capacità tecnica dovrebbe commettere. Lerrore lievissimo è quello che può sfuggire anche al medico ben preparato attento e scrupoloso.
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE Qualunque fatto illecito doloso o colposo, che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto (male factum) dal quale deriva la responsabilità extracontrattuale (art c.c.). L'Art c.c. impone a chi vuole fare valere un diritto in giudizio di provarne il fondamento.
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE La prova del danno subito e della colpa altrui spetta al danneggiato. Si risponde di ogni danno causato da una qualsiasi gradualità di colpa, anche lievissima o minima ( in lege Aquilia et levissima culpa venit).
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE Il mancato adempimento o l'inesatta esecuzione di una obbligazione (non factum) dal quale deriva la responsabilità contrattuale (art.1218 c.c. Responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che linadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile)
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE Presunzione di colpa : nei confronti del debitore che potrà provare che l'inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile. Si risponde di ogni danno causato da colpa grave e di media gravità.
Art Responsabilità del prestatore d'opera Art Responsabilità del prestatore d'opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
La La prestazione del medico è definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza una obbligazione di mezzi e non di risultati, prescindendo cioè dall'esito delle cure eseguite nonostante la diligenza e la competenza poste dal curante. Unico caso di obbligo di risultati attiene ai trattamenti estetici ed odontoiatrici (protesi, ortodonzia); la vigente giurisprudenza tende a riportare anche questi trattamenti specialistici ad una semplice obbligazione di mezzi.
RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA E COPERTURE ASSICURATIVE ATTIVITA ISTITUZIONALE ED ATTIVITA INTRAMOENIA