LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE

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LA DISCIPLINA DEL SOCIO LAVORATORE LEGGE 142/2001 LEGGE 30/03

PREMESSE Particolare attenzione da parte del Legislatore: approvazione della legge 3 aprile 2001 n. 142 (Commissione Zamagni); modificazione attraverso la legge 14 febbraio 2003 n. 30 (legge Biagi)

LE ORIGINI Grave periodo di crisi nei primi anni ’90 Corte Costituzionale: la remunerazione è anticipata ripartizione degli utili l’applicazione degli istituti giuslavoristici dipende dal loro recepimento in sede statutaria Diffusione delle “false cooperative”

Principio del rapporto di scambio ulteriore No al tertium genus Articolo 1, comma 3, della legge 142/01: principio del rapporto di scambio ulteriore: accanto al rapporto associativo, generato e condizionato da questo, si affianca un ulteriore rapporto che è quello di lavoro (subordinato, autonomo o di collaborazione)

Principio del rapporto di scambio ulteriore (2) Opportunità: Instaurare rapporti di tipo diverso da quello subordinato; Ampliamento e qualificazione della base sociale delle cooperative.

Principio del rapporto di scambio ulteriore (3) Differenti indirizzi politici e giuridici Originalità della figura del socio lavoratore rispetto a quella del lavoratore dipendente: richiami al codice civile; criterio della compatibilità della disciplina giuslavoristica con quella del socio cooperatore Sostanziale identificazione del socio lavoratore a quella del lavoratore dipendente: rapporto di lavoro “distinto”; il Regolamento interno non può contenere disposizioni peggiorative rispetto al CCNL

Principio del rapporto di scambio ulteriore (4) Riforma introdotta con la legge 30/2003: soppressione del termine distinto (circ. 10/2004 del Ministero del Lavoro); soppressione del riferimento alle condizioni di lavoro relativamente alle disposizioni del Regolamento che non possono essere peggiori rispetto a quanto previsto dal CCNL.

Tipologie di rapporti di lavoro Regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/2001: compito di indicare e disciplinare le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili con i soci lavoratori. Criterio dell’effettività delle prestazioni di lavoro

Tipologie di rapporti di lavoro (2) Lavoro subordinato: full time; part-time; a tempo determinato (articolo 1, lettera d, legge 142/2001); Lavoro autonomo: articolo 2222 c.c. e articolo 409 c.p.c.

Tipologie di rapporti di lavoro (3) Nuove tipologie di lavoro ammissibili (d.lgs 276/03): Lavoro intermittente (artt. 33 e ss.); Lavoro ripartito (artt. 41 e ss.) Apprendistato (artt. 47 e ss.) e contratti di inserimento (artt. 54 ess.) (categoria dei soci speciali ai sensi dell’articolo 2527 c.c.) ; CO.CO.PRO (artt. 61 e ss.)

Tipologie di rapporti di lavoro (4) Nuove tipologie di lavoro non ammissibili: Prestazioni occasionali di tipo accessorio (artt. 70 e ss.); Associazione in partecipazione (art. 86).

Il regolamento Compito di individuare e disciplinare le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili tra soci e cooperative Richiamo al CCNL applicabile Nullità delle clausole che derogano in pejus i trattamenti retributivi e le condizioni di lavoro del CCNL

Il regolamento (2) Tesi della originalità della figura del socio lavoratore: Criterio della compatibilità; Modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in relazione all’organizzazione aziendale e ai requisiti professionali dei soci

Il regolamento (3) Legge 30/03: la nullità delle disposizioni in pejus riguardano solamente le disposizioni relative al trattamento economico del socio Coerenza con lo scopo mutualistico delle cooperative di lavoro Procedura di certificazione dei regolamenti (artt. 75 e ss. del d.lgs 276/03) Obbligatorietà del Regolamento

Trattamento economico del socio lavoratore Articolo 3, comma 1: “trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine” Circolare n. 10 del 2004 del Ministero del Lavoro

Trattamento economico del socio lavoratore (2) Accordo tra le Centrali cooperative, le Organizzazioni sindacali, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico per contrastare le false cooperative (10 ottobre 2007) Articolo 7 della legge 31/2008: applicazione erga omnes delle disposizioni del CCNL per ciò che riguarda il trattamento retributivo minimo

Trattamento economico del socio lavoratore (3) Trattamenti economici ulteriori (articolo 3, comma 2, lettera a) Ristorno (articolo 3, comma 2, lettera b) Stato di crisi aziendale: fattispecie standard di crisi misure per fronteggiare la crisi (riduzione della retribuzione; ore di lavoro gratuite; apporti finanziari dei soci)

Recesso ed esclusione del socio Articolo 5: “Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”. Tesi della originalità della figura del socio Riferimento agli artt. 2532 e 2533 c.c.

Competenza giurisdizionale Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario Tesi diverse: Giudice ordinario competente per ogni controversia Giudice ordinario competente per ogni controversia relativa allo scioglimento del rapporto associativo Distinzione tra controversie relative allo scioglimento del rapporto associativo o del rapporto di lavoro Rischio di trattamenti iniqui Ordinanze della Corte di cassazione (859/05) e della Corte Costituzionale (460/06)