UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO L I U C

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UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO L I U C MASTER PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE La responsabilità professionale avv. Giannantonio Barbieri studiobarbieri@iol.it avv. Giannantonio Barbieri 1 avv. Giannantonio Barbieri 1

avv. Giannantonio Barbieri “… da un grande potere derivano tante responsabilità …” (L’Uomo Ragno, 1962) avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri MAI TENTARE DI COPRIRE UN ERRORE CON UN ERRORE PIU’ GRANDE! avv. Giannantonio Barbieri

COSTITUZIONE ARTICOLO 32 LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE PERSONA UMANA. avv. Giannantonio Barbieri

LE NORME D.lgs. 502/92 Dm sui profili 1994 e anni successivi L. 42/99 Codici Deontologici (?) avv. Giannantonio Barbieri

IL PROFILO PROFESSIONALE Il regolamento sul profilo individua la figura dell’operatore sanitario, ossia definisce il contenuto, il potenziale professionale, il livello di autonomia e di responsabilità della professione sanitaria Nasce la professione sanitaria come professione propria, non più ausiliaria di altre, con una specifica identità, con l’obiettivo dell’efficienza e della qualità dell’assistenza. avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri D.M. 739 /1994 Art. 1. …. “l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del Diploma Universitario Abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica” avv. Giannantonio Barbieri

D.M. 739 /1994 L’INFERMIERE è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Responsabilità di risultato Responsabilità del processo L’infermiere risponde, quale professionista, direttamente delle sue azioni orientate al risultato assistenziale, sopportandone l’onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e disciplinare avv. Giannantonio Barbieri

IL PROFILO PROFESSIONALE Il profilo in modo assoluto non pone dei limiti all’attività del professionista; descrive gli ambiti in cui la sua competenza può e deve esprimersi mediante prestazioni e funzioni. Il profilo indica l’articolazione dei settori che costituiscono il potenziale operativo del sanitario avv. Giannantonio Barbieri

TITOLARITA’ DELL’ATTO SANITARIO DALLA RESPONSABILITA’ DEL (MERO) ATTO ESECUTIVO ALLA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATTO SANITARIO avv. Giannantonio Barbieri

E’ il profilo che riconosce formalmente lo status di professione autonoma, dotata di una propria area specifica di competenze (l’assistenza generale infermieristica), specifiche metodologie operative e piena responsabilità. avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 11 avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 11

Il campo proprio di attività e di responsabilità L. 26 febbraio 1999, n. 42 Il campo proprio di attività e di responsabilità …. e determinato dai contenuti ….. avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 12 avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 12

La legge 42 contribuisce al cammino verso l’autonomia … La legge 42 contribuisce al cammino verso l’autonomia ….. (abrogazione del mansionario, professione sanitaria non più ausiliaria, campo proprio di attività e di responsabilità) avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 13 avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 13

Gli operatori sanitari dell’area delle scienze L. 10 agosto 2000, n. 251 Gli operatori sanitari dell’area delle scienze infermieristiche … svolgono con autonomia professionale attività …. avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 14 avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 14

TITOLARITA’ DELL’ATTO SANITARIO AUTONOMIA = TITOLARITA’ DELL’ATTO SANITARIO DALLA RESPONSABILITA’ DEL (MERO) ATTO ESECUTIVO ALLA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATTO SANITARIO avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 15 avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 15

Il professionista sanitario è passato dal prestare assistenza al medico al prestare assistenza al paziente, assumendo non più la responsabilità del mero atto individuato da un mansionario nei confronti del medico, ma assumendo la responsabilità del percorso sanitario nei confronti del paziente. avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 16 avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri 16

avv. Giannantonio Barbieri PAROLE CHIAVE: Professionalità, autonomia, responsabilità Professionalità: l’area entro cui il sanitario può e deve muoversi Autonomia: è il potere di scegliere il mezzo migliore; implicala possibilità di muoversi liberamente all’interno delle regole Responsabilità: è il dovere di garantire il risultato migliore avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri LA RESPONSABILITA’ Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esterno avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri LA RESPONSABILITA’ Accezione negativa perché emerge quando ormai il danno è avvenuto avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

LA RESPONSABILITA’ CONSEGUENZE Prevenzione di sanzioni Centralità dell’operatore sanitario Sentenze della Magistratura come guida ed appiattimento della cultura scientifica Medicina difensiva e danni al paziente da intervento non qualificato Esasperazione degli aspetti formali L’effetto boomerang avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri LA RESPONSABILITA’ Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’ interesse di salute della persona Valutazione prima e durante la prestazione d’opera da parte dello stesso soggetto agente avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri LA RESPONSABILITA’ Accezione positiva perché consente di evitare danni alla persona avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

Obiettivo: tutela della salute Centralità della persona LA RESPONSABILITA’ Obiettivo: tutela della salute Centralità della persona Conoscenze scientifiche aggiornate come guida Esercizio professionale ispirato alla solidarietà con la persona Valorizzazione degli aspetti sostanziali La coerenza avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Governo del processo assistenziale 1° livello: lo posso fare? = riferimento al quadro normativo 2° livello: lo so fare? = lettura e comprensione del proprio livello di competenza; 3° livello: quali azioni fare per garantire la sicurezza dell’assistito e quella del professionista? = riferimento alle evidenze scientifiche (EBN) , alle buone pratiche, alla situazione dell’assistito e alla situazione organizzativa (responsabilità situazionale) avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri La “responsabilità situazionale” può essere definita come quella forma di responsabilità che viene esercitata tenendo conto di tutte le variabili che ogni singola situazione porta in sé. avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

Elementi che influenzano la decisione: Conoscenza Competenza Abilità Esperienza Condizioni cliniche dell’assistito Situazione organizzativa e risorse disponibili avv. Giannantonio Barbieri - studiobarbieri@iol.it avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Decidere significa orientare l’azione in modo autonomo o collaborativo a seconda del problema presentato dall’assistito e riconoscere – e quindi decidere – cosa si è in grado di fare avv. Giannantonio Barbieri avv. Giannantonio Barbieri

LA RESPONSABILITA’ PENALE La responsabilità penale è costituita dall’obbligo di rispondere delle conseguenze di proprie azioni od omissioni previste dalla legge come reato avv. Giannantonio Barbieri

LA RESPONSABILITA’ CIVILE Obbligo di risarcire il danno a persona E’ costituita dall’obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno Obbligo di risarcire il danno a persona eventualmente cagionato dal sanitario nell’esercizio della sua professione avv. Giannantonio Barbieri

LA RESPONSABILITA’ CIVILE contrattuale responsabilità extracontrattuale avv. Giannantonio Barbieri

DALLA RESPONSABILITA’ MEDICA ALLA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA DALLA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ALLA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE attraverso il contatto sociale

L'obbligazione del medico dipendente dal S. s. n L'obbligazione del medico dipendente dal S.s.n. per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale. Cass. civ., Sez. III, 22/01/1999, n. 589

LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Art. 1218 codice civile avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri IL REATO Caratteristiche dell’illecito penale è di creazione legislativa (art. 25 Cost. “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) è di formulazione tassativa: determinatezza della fattispecie penale ha carattere personale (art. 27 Cost. “la responsabilità penale è personale”) avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri I REATI Delitti Contravvenzioni Art. 39 C.P. (Reato: distinzione tra delitti e contravvenzioni) I Reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice avv. Giannantonio Barbieri

REATI COMUNI – REATI PROPRI possono essere commessi possono essere commessi da qualunque soggetto da chi possiede particolari requisisti avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri REATI COMMISSIVI E REATI OMISSIVI REATI OMISSIVI omissivi propri omissivi impropri avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Reato omissivo proprio Consiste nel mancato compimento di un’azione imposta da una norma penale di comando, a prescindere dalla verificazione di un evento come conseguenza della condotta omissiva avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Reato omissivo improprio Si realizza quando l’evento lesivo dipende dalla mancata realizzazione di un azione doverosa Art. 40 C.P. “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri STRUTTURA DEL REATO ELEMENTO OGGETTIVI ELEMENTI SOGGETTIVI ELEMENTI ESSENZIALI avv. Giannantonio Barbieri

ELEMENTI OGGETTIVI CONDOTTA EVENTO NESSO DI CAUSALITA’ avv. Giannantonio Barbieri

ELEMENTI SOGGETTIVI DOLO COLPA PRETERINTEZIONE avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri ELEMENTI OGGETTIVI CONDOTTA Consiste sia in un “fare”che in un “non fare” (reati di azione - reati di omissione) avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri ELEMENTI OGGETTIVI EVENTO E’ il risultato della condotta umana, penalmente rilevante avv. Giannantonio Barbieri

ELEMENTI OGGETTIVI RAPPORTO DI CAUSALITA’ ART. 40 C.P. (Rapporto di causalità) “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso , da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione odo omissione” avv. Giannantonio Barbieri

ELEMENTI OGGETTIVI RAPPORTO DI CAUSALITA’ ART. 41 C.P. (Concorso di cause) “Il concorso di cause, preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. La cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Il nesso di causalità materiale rappresenta il legame che collega, in un vincolo di consequenzialità, un determinato evento ad una data azione od omissione umana, di cui l’evento è quindi il prodotto. avv. Giannantonio Barbieri 47

avv. Giannantonio Barbieri Art. 43 c.p. 43. (Elemento psicologico del reato) Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline avv. Giannantonio Barbieri 48

avv. Giannantonio Barbieri Colpa generica= inosservanza delle regole comuni di diligenza, prudenza, perizia Negligenza= trascuratezza, insufficienza di attenzione, dimenticanza, svogliatezza, superficialità Imprudenza= avventatezza, eccessiva precipitazione, scarsa considerazione per gli interessi altrui Imperizia= è deficienza di cultura professionale o di abilità tecnica o di esperienza specifica richiesta per l’esercizio di determinate professioni avv. Giannantonio Barbieri 49

avv. Giannantonio Barbieri Le regole di diligenza, prudenza e perizia non sono predeterminate dalla legge o da altra fonte giuridica, ma sono ricavate dalla esperienza della vita sociale. avv. Giannantonio Barbieri 50

avv. Giannantonio Barbieri Si ha negligenza quando la regola di condotta violata prescrive un’attività positiva; Si ha imprudenza quando si trasgredisce una regola di condotta da cui discende l’obbligo di non realizzare una determinata azione o di compierla con modalità diverse da quelle tenute; Si ha imperizia quando si è in presenza di una imprudenza o negligenza qualificata e si riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche avv. Giannantonio Barbieri 51

avv. Giannantonio Barbieri Il dovere di diligenza impone al professionista di astenersi dal’agire qualora non sia sufficientemente esperto per espletare prestazioni che richiedono particolari cognizioni tecniche. Se il professionista “inesperto” accetta di eseguire , sarà responsabile dell’eventuale illecito prodotto dalla sua inesperienza. (colpa c.d. per assunzione) avv. Giannantonio Barbieri 52

avv. Giannantonio Barbieri LA COLPA COLPA GENERICA COLPA SPECIFICA imprudenza, negligenza, imperizia - inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri COLPA GENERICA: NEGLIGENZA (non fare ciò che si sa fare) IMPRUDENZA (fare più di ciò che si sa fare) IMPERIZIA (fare ciò che non si sa fare) COLPA SPECIFICA: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline studiobarbieri@iol.it avv. Giannantonio Barbieri 54

IL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO Il principio dell’affidamento è un’eccezione alle regole generali del diritto. Consiste nel principio in base al quale un soggetto può confidare nel comportamento lecito di altri soggetti. Secondo il principio dell’affidamento ciascun componente dell’equipe può fare affidamento sul fatto che ognuno degli altri eseguirà in modo corretto i propri compiti avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Nell’attività del lavoro di equipe la regola ordinaria è che ciascuno risponde solamente dell’inosservanza delle “leges artis” del proprio specifico settore, perché il lavoro in questione implica, per il suo stesso esito, fiducia nel corretto comportamento degli altri; avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Di conseguenza ognuno risponderà, di norma, del proprio operato, ma non di quello degli altri Nessun dovere od onere di sorveglianza o controllo dei colleghi incombe sui componenti dell’equipe, salvo che non sia proprio quello il compito che costituisce l’oggetto dell’apporto del singolo. In questo caso l’unico membro dell’equipe al quale incomberà un dovere di controllo sarà colui al quale tali compiti sono stati espressamente assegnati avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Ha dei limiti: il capo dell’equipe – al quale viene attribuito un ruolo di controllo - normalmente ha l’obbligo di prevedere ed evitare i comportamenti illeciti degli altri membri dell’equipe. avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri EQUIPE E AFFIDAMENTO Inoltre, insorge un obbligo di controllo e di sorveglianza , e quindi di intervento, quando lo stesso collegamento funzionale e ambientale, che contrassegna l’attività d’equipe, consenta al soggetto partecipante di constatare circostanze fattuali e concrete che facciano prefigurare contegni scorretti e inadeguati (es., percezione di altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie condizioni fisiche di un membro dell’equipe) o di cogliere veri e propri errori di condotta in cui un membro dell’equipe sia incorso. avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE L’INTEGRITA’ (CASS. 447/2000) avv. Giannantonio Barbieri

avv. Giannantonio Barbieri Art. 32 Cost. LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE PERSONA UMANA. avv. Giannantonio Barbieri

IL CONSENSO E’ UN DIRITTO DEL PAZIENTE, NON UN SUO DOVERE SE IL PAZIENTE SI RIFIUTA DI CONOSCERE OCCORRE RISPETTARE LA SUA VOLONTA’ avv. Giannantonio Barbieri