LEGISLAZIONE SPECIALE Dott.ssa Angela Fiorillo
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
PRIMA Quadro di riferimento Costituzione: Articoli 2 – 3 – 4 – 34 (Pari dignità sociale, uguaglianza, scuola aperta a tutti, istruzione inferiore ripartita per almeno 8 anni, obbligatorietà e gratuità)
Legge 1977 n. 517 Abolizione delle classi speciali Idea di uomo nella sua interezza Inserimento Integrazione attraverso: Classi aperte Flessibilità Insegnante di sostegno Programmazione Valutazione
1980: Pubblicazione dell’OMS: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DEASEASE DISABILITY AND HANDICAP ( strumento comune per lo studio delle disabilità e per uniformare le definizioni)
Programmi scuola elementare 1985 Premessa: Gli alunni in difficoltà di apprendimento e l’integrazione di soggetti portatori di handicap Distinzione tra handicap e svantaggio
Legge 1990 n. 148 Art. 2 Continuità educativa Art. 4 Organici del personale docente Art.6 Coordinamento e contitolarità Art. 9 Recupero
Orientamenti della scuola materna 1991 Diversità e integrazione
Circolare 1992 n. 338 Continuità del fascicolo personale Conoscenza del percorso formativo
Caratteristiche della 104 Matrice sistemica ( persona nella sua interezza, continuità di vita garantita in ogni contesto, trama articolata ma unitaria, prospettiva reticolare) Matrice costituzionale (art.3: rimozione degli ostacoli ma a cura di ciascun contesto educativo, non solo della scuola Matrice ecologica (prevenzione primaria e ricerca scientifica)
Struttura della 104 Articoli da 1 a 11 principi generali Articoli da 12 a 17 istruzione e formazione Articoli da 18 a 43 lavoro e altre disposizioni Leggere e commentare gli articoli 1,2,3,4,5,8,12
DOPO DPR 24 FEBBRAIO 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap” Ha istituzionalizzato la collaborazione del personale sociosanitario nelle fasi di certificazione e piano educativo individualizzato
Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo … D.M. 331/98 Sperimentazione di modelli di integrazione D.M. 141/99 Formazione classi con alunni in situazione di handicap D.P.R. 275/99 Regolamento … Legge 22 marzo 2000, n. 69 Interventi finanziari … Leggi finanziarie 2002 e 2003 Supplenze, assistenza Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo …
DOPO 15 ANNI … Limiti della L. 104 Legge di carattere “vocazionale” Principi enunciati ma non esigibili Limiti culturali Sviluppi della 104 Progetto di vita personale Attenzione alla diversità come risorsa Consolidamento della logica della progettualità, della concertazione collegiale Miglioramento delle competenze professionali Superamento della logica degli interventi per categorie di persone a vantaggio della logica dei servizi per tutti i cittadini
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Articolo 3 Principi generali I principi della presente Convenzione sono: (a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone; (b) La non-discriminazione; (c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; (e) La parità di opportunità; (f) L’accessibilità;
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (g) La parità tra uomini e donne; (h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Articolo 5 Eguaglianza e non discriminazione 1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge. 2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli. 4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Articolo 7 Bambini con disabilità 1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini. 2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione. 3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale diritto.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Articolo 24 Istruzione 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; (c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.