I Sistemi di Gestione della Sicurezza tra obbligo e volontarietà

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I Sistemi di Gestione della Sicurezza tra obbligo e volontarietà Francesco Boella – Paola Morucchio – Area ex-ISPESL Dipartimento Territoriale di venezia

La sicurezza sul lavoro Evoluzione della normativa Sicurezza non prevenzionale Legge 1898 n.80 Il codice penale del 1930 La prevenzione oggettiva Art. 2087 c.c. DD.PP.RR. degli anni ’50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro) La prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa Le direttive UE Il D.Lgs. n. 626/94 Il D.Lgs. n. 334/99 Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009 Legge 1898 n.80 art. 4 attuazione con regolamenti privi di sanzioni Il codice penale del 1930 non ha natura prevenzionale

La Legge n. 80 del 1898 il costo dell’assicurazione grava sul DL (teoria del rischio professionale) ed è rapportato alla tipologia di tutela (indennitaria e non risarcitoria) l’assicurazione esonera da responsabilità il DL (sempre che sia rispettata la normativa antinfortunistica: art. 22, c. 3°) la tutela del lavoratore è estesa anche agli infortuni dovuti a caso fortuito, forza maggiore o a colpa dello stesso lavoratore I regolamenti ex art. 4 (emanati “per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l’integrità fisica degli operai”) non vengono applicati per mancanza di controlli e sanzioni

Codice penale (1930) Reati di evento: Art. 589 C.P. (delitto di “omicidio colposo”): chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito… Art. 590 C.P. (delitto di “lesioni personali colpose”): chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito… Reati di pericolo: Art. 437 C.P. (delitto di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”): chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito… Art. 451 C.P. (delitto di “omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”): chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito….

ll codice civile (1942) L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale” dei lavoratori Misure di protezione sono individuate, suggerite e applicate nel corso del tempo in base alle conoscenze tecniche acquisite in campo scientifico Principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile

La Costituzione Art. 32: afferma e riconosce il diritto alla salute ed all’integrità fisica quale diritto fondamentale dell’individuo Art. 35: garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e tipologie Art. 38: tutti i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio o malattia professionale Art. 41: l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi “in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

Gli anni ‘50 I Decreti Presidenziali di maggior interesse D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per l’igiene sul lavoro tassatività delle misure di sicurezza funzione di prevenzione oggettiva tassatività delle misure di sicurezza (presunzione assoluta di pericolo): inderogabilità, indisponibilità, insostituibilità ed infungibilità

Lo Statuto dei Lavoratori La Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) introduce una norma prevenzionale di natura soggettiva e partecipativa L’art. 9 della Legge 300/1970 attribuisce ai lavoratori, a mezzo delle loro rappresentanze, il diritto di: controllare l'applicazione delle norme prevenzionali promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica

L’Europa Amianto: 83/477/CEE Agenti chimici, fisici e biologici: 86/188/CEE Direttiva Quadro 89/391/CEE 12.06.1989 per l’attuazione di misure per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Macchine: 93/68/UE, 98/37/UE, 2006/42/UE Cantieri: 92/57/CE Lavoratrici madri: 92/85/CE Minori: 94/33/CE Lavoro notturno: 93/104/CE D.Lgs. n. 277/1991: agenti chimici, fisici e biologici: rumore. D.Lgs. n. 77/1992: esposizione ad alcuni agenti chimici D. Lgs. n. 626/1994: sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro D.P.R. n. 459 del 24 luglio 1996: macchine D.Lgs. n. 494/96: cantieri temporanei e mobili D.Lgs. n. 645/96: lavoratrici madri D.Lgs. n. 345/89 e n. 262/2000: tutela dei minori D.Lgs. n. 532/99: lavoro notturno

Natura volontaria delle norme tecniche specifiche che definiscono le caratteristiche di un prodotto secondo lo stato dell'arte e della tecnica vengono emanate da Enti di Normazione (Organismi di diritto privato riconosciuti e autorizzati a svolgere attività di studio, elaborazione e diffusione di tali norme a livello nazionale, europeo ed internazionale) Natura volontaria delle norme tecniche La volontarietà non opera sul piano della cogenza: libertà di osservare norme diverse da quelle armonizzate maggiormente efficaci dal punto di vista prevenzionale

Le Norme Tecniche “norma tecnica”: specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria (Dir. 98/34/CE). Le norme definiscono le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte D. Lgs. 81/08 (Testo Unico) art. 2, c.1,lett. u “Norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria

Tipologie di norme: Norme terminologiche e di fondamento Norme gestionali per scopi contrattuali e di certificazione Norme tecniche di prodotto Norme di supporto Norme guida e rapporti tecnici

Gli aspetti essenziali D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 Gli aspetti essenziali attività di consulenza programmazione della gestione della sicurezza eliminazione/riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze tecniche acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.) programmazione delle misure di sicurezza partecipazione alla gestione e consultazione dei soggetti contenuto dell’obbligo di sicurezza dei soggetti della prevenzione informazione, formazione e addestramento controllo sanitario procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione

Confronto D.Lgs. 626/94 – OHSAS18001

Confronto D.Lgs. 626/94 – OHSAS18001

Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009 Nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermati e migliorati nella logica del Testo Unico i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante: una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro; la programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’impresa la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione; una gestione concertata della sicurezza all’interno dell’impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

I modelli organizzativi e gestionali Art. 30 T.U. 81/2008 consentono all’impresa di definire e attuare la propria politica aziendale un modello analogo - adattato alle specifiche esigenze prevenzionali - fornisce all’impresa lo strumento operativo per rispettare gli obblighi di legge effetti: efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle imprese ex D.Lgs. 2001/231 (presunzione semplice) esenzione analoga a quella in tema di sicurezza oggettiva (macchine)

Sistema di Gestione: la definizione DEFINIZIONI DALLA NORMA UNI EN ISO 9000 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologie” Sistema: insieme di elementi tra loro correlati o interagenti. Sistema di gestione: sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi. Obiettivo per la qualità: qualcosa cui si aspira o a cui si mira, relativo alla qualità 18

L’ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE E’: Frutto di una scelta “volontaria” dell’Azienda* La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza. Indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi decisi dalla direzione dell’azienda * N.B. D.Lgs. 334/99 19

Sistema di Gestione È l’impostazione di un percorso logico … COS’E’ LA GESTIONE? È l’impostazione di un percorso logico … individuazione di un obiettivo definizione di un piano per raggiungere l’obiettivo con traguardi misurabili formulazione del lavoro necessario ad implementare il piano scelta delle eventuali necessarie azioni correttive al piano per raggiungere o migliorare l’obiettivo 20

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro DEFINIZIONI BS OHSAS 18001/2007 (punto 3.13 della norma) Parte del sistema complessivo di gestione di un’organizzazione finalizzata a sviluppare e implementare la politica di SSL e gestire i rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro. Un SGSL include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione (incluse per es. la valutazione dei rischi e la definizione degli obiettivi), le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie. Un SGSL è un insieme di elementi intercorrelati finalizzati alla definizione di politica e obiettivi di SSL ed al raggiungimento di questi obiettivi. 21

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Gestire la SSL in azienda: secondo modalità pianificate, assegnando precisi incarichi e responsabilità, coinvolgendo fattivamente tutto il personale, definendo e programmando azioni di verifica (monitoraggio), evitando il ricorso a soluzioni momentanee o intempestive. Assegnare agli obiettivi di Salute e Sicurezza pari dignità dei “consueti” obiettivi produttivi ed economici. 22

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro In sintesi: La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda. Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi. Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Il SGSL, che prevede un’adozione volontaria1), potrà avere successo perché, fermo restando il rispetto delle norme di legge: • il monitoraggio è effettuato preferibilmente con personale interno all’impresa/organizzazione; • non è soggetto a certificazione da parte terza imposta da norme di legge; • è economicamente giustificabile, in quanto produce anche economie di gestione; • si adatta alle specifiche caratteristiche dell’impresa/organizzazione; • migliora le capacità di adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica; • non è sottoposto, in quanto tale, al controllo delle Autorità di vigilanza; • coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione. Il SGSL, descritto nella presente guida, ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.) che intende adottarlo.

Le fasi di un SGSL Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione,monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico.

Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante. L’evoluzione Gli incidenti negli anni ’70: 1974 Flixborough (United Kingdom): 28 morti e danni alll’ambiente; 1975 Beek (Olanda): 14 morti e 106 feriti; 1976 Seveso (Italia): danni cronici alla popolazione e all’ambiente;  Direttiva 82/501/CEE (Seveso I) – recepita con DPR 175/88

Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante. L’evoluzione Gli incidenti negli anni ’80: 1984 Bhopal (India): diverse migliaia di morti nell’immediato; 1986 Basilea (Svizzera): contaminazione di mercurio del fiume Reno con gravi danni ambientali; 1984 Città del Messico (Messico):550 morti e 7000 feriti.  Due revisioni Seveso I, Direttiva 96/82/CE (Seveso II), recepita con D.Lgs 334/99

Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante. L’evoluzione Gli incidenti agli inizi del 2000: 2000 Baia Mare (Romania): gravi danni ambientali nel bacino del Danubio; 2000 Enschede (Olanda): 22 morti e un migliaio di feriti; 2001 Tolosa (Francia): 30 morti, migliaia di feriti e gravi danni materiali;  Direttiva 2003/105/CE, recepita con D.Lgs. 238/2005 Ad oggi: Nessun evento catastrofico; Necessità di rivedere e “modernizzare” la direttiva.  Revisione della direttiva Seveso in corso

La direttiva Seveso vigente DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N.334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, Testo coordinato ed aggiornato al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Articolo 1: “Scopo della presente direttiva e’ la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunita”.

La direttiva Seveso vigente Art. 7 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) 1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, … (Supp. ordinario n. 177/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 228 del 28 settembre 1999 - Serie generale). (Supp. ordinario n. 189 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 271 del 21 novembre 2005),

Documento sulla politica di prevenzione strumento documentale a disposizione del gestore per organizzare e comunicare la sua condotta racchiude in sintesi la descrizione del SGS (elementi fondamentali)

Il documento sulla politica di prevenzione la Politica di prevenzione è il sistema (i principi e gli obiettivi) che il gestore ha adottato ed intende seguire nella conduzione dello stabilimento per prevenire gli incidenti e salvaguardare i lavoratori, la popolazione e l’ambiente; il Sistema di gestione della sicurezza è lo strumento (il modo di operare) con il quale si gestiscono tutte le attività dello stabilimento, sia produttive che procedurali, in modo da soddisfare la politica della sicurezza adottata dal gestore.

La politica di prevenzione (esempio) POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI. Il Gestore dello Stabilimento … è consapevole e riconosce che in alcune attività dello stesso stabilimento sono presenti, perché in deposito o utilizzate nei processi, in quantità significative, sostanze pericolose a cui possono essere associati rischi di incidente rilevante. A tal riguardo ha redatto ed approvato questo documento, …, con il quale viene definita la propria politica riguardo la prevenzione degli incidenti rilevanti, con lo scopo di farla conoscere e diffonderla tra tutti gli operatori interni ed esterni dello stabilimento. …. La Società, mediante il Gestore, si impegna a realizzare, adottare e mantenere, quanto dichiarato nel Documento di Politica, con lo scopo di gestire e controllare tutte le attività che possono avere ricaduta sulla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e sulla salvaguardia dell’ambiente.

La politica di prevenzione (esempio) Principi generali Al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione degli Incidenti Rilevanti nello stabilimento si sono adottati i seguenti principi di riferimento: gestire l’insieme delle attività dello Stabilimento, in modo sicuro, con il fine di proteggere le persone, gli impianti e l’ambiente da tutti i possibili rischi; garantire che le tematiche relative alla sicurezza abbiano priorità su tutto; prevenire per quanto possibile qualsiasi incidente o nel caso che ciò non sia possibile limitarne le conseguenze; attuare programmi per il miglioramento della sicurezza e la mitigazione dei rischi di incidenti rilevanti; l’operazione sicura deve essere l’unica consentita nello svolgimento delle attività lavorative; ...

La politica di prevenzione (esempio) OBIETTIVI: assicurare che il rischio derivante dalle attività dello stabilimento sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato delle conoscenze e delle tecnologie; assicurare il rispetto delle leggi vigenti sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi di incidente rilevante; salvaguardare la salute e la sicurezza, dei lavoratori, della popolazione circostante e dell’ambiente; assicurare l’informazione, la formazione, l’addestramento e la sensibilizzazione di tutte le persone che operano nell’impianto, riguardo le tematiche relative alla sicurezza; predisporre misure atte a garantire che le aziende terze adottino comportamenti coerenti con la politica della Società; garantire le risorse sia economiche che di personale per gestire in modo sicuro lo stabilimento; ….

Il documento sulla politica di prevenzione ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA Gli elementi fondamentali del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto 9 Agosto 2000 – Linee Guida per la attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza- sono: Organizzazione e personale Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti Controllo operativo Gestione delle modifiche Pianificazione di emergenza Controllo delle prestazioni Controllo e revisione

Ancora sui Sistemi di Gestione LE FUNZIONI TIPICHE DI OGNI S.G.: POLITICA E CONDUZIONE AZIENDALE ORGANIZZAZIONE TECNICA E RISORSE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ MISURA DELLE PRESTAZIONI VERIFICA E RIESAME COSTITUISCONO IL DENOMINATORE COMUNE DI TUTTI S.G., INDIPENDENTEMENTE DALLO SPECIFICO OBIETTIVO QUALITA’ PROTEZIONE AMBIENTE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SICUREZZA DA INCIDENTE RILEVANTE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E STRUTTURALE NON DI CONTENUTI

Tra obbligo e volontarietà verso l’integrazione Sfera del cogente Sfera del volontario LEGISLAZIONE D. LGS. 81/08 D. LGS. 334/99 D. LGS. 231/01 D. LGS. 152/06 etc… NORME TECNICHE BS OHSAS 18001 ISO 9000 - 14000 EMAS SA 8000 UNI UNI 10616 (1997) - 10617 (2009) - 10672 (1997) UNI/TS 11226 (2007) NORMA UNI 10617 (2009) Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Sistemi di gestione della sicurezza dell’esercizio. Requisiti essenziali NORMA UNI 10672 (1997) Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure di garanzie della sicurezza nella progettazione. Spec. Tecnica UNI/TS 11226 (2007) Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Sistemi di gestione della sicurezza. Procedure e requisiti per gli Audit. NORMA UNI 10616 (1997) Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Gestione della sicurezza nell’ esercizio. Criteri fondamentali di attuazione NORMA UNI 10616/A1 (2001) Aggiunto punto 4.13 Gestione dell’emergenza interna Linee guida UNI INAIL SISTEMA INTEGRATO 37 37 37

26000 La dialettica fra temi della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e della Responsabilità Sociale (RS) copre aree ed ambiti estremamente articolati e complessi. È lecito chiedersi come mai si riscontrino tante difficoltà nel tradurre in prassi ed istruzioni operative concetti talmente importanti da trovare condivisione e consenso largamente diffusi. Si può provare a risolvere l’apparente dicotomia attingendo a tre termini che ben rappresentano il legame tra la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’etica o, se si vuole, la responsabilità sociale: persona, lavoro, dignità. Ne consegue che è responsabilità di un’impresa, che si vuole definire etica, tutelare la salute e sicurezza sul lavoro e che, contestualmente è l’attenzione rivolta alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro che contribuisce a definire un’impresa etica.

La proposta di trattare la salute e sicurezza sul lavoro in un documento di tale portata, di cui sin dall’inizio si intuivano l’importanza e le ricadute, non ha avuto all’inizio un facile accoglimento: è stata l’insistenza motivata di alcuni Paesi, fra cui l’Italia, a garantirne l’introduzione e ad assicurarne una formulazione di così ampio respiro.

6.4.6.1 Descrizione del problema Salute e sicurezza sul lavoro riguarda la promozione e il mantenimento del più alto grado di benessere fisico, mentale e il benessere sociale dei lavoratori e prevenzione di danni alla salute causati da condizioni di lavoro.

L'organizzazione deve elaborare, attuare e mantenere una salute e la politica di sicurezza basata sul principio di sicurezza forte delle norme sanitarie e delle prestazioni organizzative che si sostengono a vicenda e di rinforzo; comprendere e applicare i principi di gestione della salute e sicurezza, compresa la gerarchia dei controlli: eliminazione, sostituzione, controlli tecnici, i controlli amministrativi, procedure di lavoro e personali dispositivi di protezione individuale; analizzare e controllare i rischi per la salute e la sicurezza coinvolti nella sua attività; comunicare ai lavoratori le pratiche di sicurezza da seguire in ogni momento e garantire che lavoratori seguano le procedure corrette;

Ringraziamenti Ing. Alberto Ricchiuti – ISPRA Ing. Alfredo Lotti - ISPRA Dr. Prof. Giovanni Finotto Avv. Marco Montagna – INAIL Avv. Paolo Rossini – INAIL Arch. Andrea Santucci – MATTM Dott.ssa Lucina Mercadante – INAIL