Filiera Agroalimentare

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Filiera Agroalimentare Articolo 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari

Articolo che disciplina la cessione di prodotti agricoli e alimentari Legge 27/2012 Articolo 62 Articolo che disciplina la cessione di prodotti agricoli e alimentari Al momento è l’unica disposizione di legge vigente

Decreto attuativo in corso di pubblicazione Decreto che fornisce chiarimenti su come applicare quanto previsto dall’articolo 62

1. Ambito di applicazione QUANDO SI APPLICA QUANDO NON SI APPLICA

1. Ambito di applicazione CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI L'articolo 62 SI APPLICA in caso di CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

1. Ambito di applicazione L'articolo 62 SI APPLICA in caso di cessione di prodotti AGRICOLI ALIMENTARI Cosa si intende per prodotti agricoli? Cosa si intende per prodotti alimentari?

Ambito di applicazione L’articolo 62 NON SI APPLICA: - i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; - i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse; - i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici (titolari di licenza di pesca che esercitano l’attività professionalmente)

Ambito di applicazione L’articolo 62 NON SI APPLICA: alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito Cosa si intende per cessione di prodotti agricoli? «è il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana»

Ambito di applicazione L’articolo 62 NON SI APPLICA: ai contratti conclusi con il consumatore finale Cosa si intende per consumatore finale? «è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»

2. Contratto scritto: cosa deve contenere I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari devono: essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e riportare - la durata la quantità le caratteristiche del prodotto venduto il prezzo le modalità di consegna le modalità di pagamento

2. Contratto scritto: cosa si intende per forma scritta ? Per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari.

b) documenti di trasporto, di consegna, le fatture; 2. Quali documenti soddisfano la forma scritta a) contratti di cessione dei prodotti (contratti quadro, accordi interprofessionali, qualsiasi tipo di contratto commerciale realizzato tra cliente e fornitore, ecc.); b) documenti di trasporto, di consegna, le fatture; c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti; d) scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

2. Quali documenti soddisfano la forma scritta Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi della forma scritta quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dall'articolo 62.

2. Contratti scritti: dicitura obbligatoria I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, assolvono gli obblighi della forma scritta solo se riportano in calce la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”

2. Contratto scritto: cosa NON deve contenere a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonchè condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

2. Contratto scritto: cosa NON deve contenere Rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi in allegato al DM attuativo. Sono vietate anche le condizioni che: a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

2. Contratto scritto: cosa NON deve contenere Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.

3. Termini di pagamento Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: - per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. Cosa si intende per merci deteriorabili?

3. Cosa si intende per merci deteriorabili Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte.

3. Termini di pagamento Sia nel caso di merci deteriorabili che nel caso di merci non deteriorabili, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. Il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti con termini di pagamento diversi (30/60 giorni).

3. Data di decorrenza degli interessi Per il calcolo degli interessi in caso di ritardo di pagamento la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di: - consegna della fattura a mano - invio a mezzo di raccomandata A.R. - invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, per il calcolo degli interessi, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna delle merci. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.

3. Interessi di mora Il calcolo degli interessi di mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, Gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. E’ vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

4. Sanzioni Se non viene rispettato l’obbligo della forma scritta o il contratto non contiene gli elementi richiesti dall’art. 62, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00 L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

4. Sanzioni Nel caso vengano applicate pratiche commerciali sleali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti dell’art. 62.

4. Sanzioni Se non vengono rispettati i termini di pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000 L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

5. Chi vigila? L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AntiTrust) è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni. L'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza, qualora lo ritenga necessario, invia apposita segnalazione all’Antitrust che provvederà, se lo ritiene necessario, a successive verifiche.

6 . Azioni in giudizio Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012 7. Decorrenza dell’efficacia Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 62, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012

DEVONO ESSERE ADEGUATI ENTRO IL 7. Decorrenza dell’efficacia I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti della forma scritta e degli elementi che deve contenere il contratto DEVONO ESSERE ADEGUATI ENTRO IL 31 dicembre 2012

7. Decorrenza dell’efficacia Le disposizioni che: vietano le pratiche commerciali sleali impongono i Principi di buone prassi stabiliscono i termini di pagamento (30/60 gg) si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche a quelli preesistenti in assenza di adeguamenti contrattuali

Contratti scritti nella filiera agro-alimentare Fine