CONTRATTO IN GENERALE ARTT. 1321-1469 C.C. Regole che valgono x ogni contratto Per decenni parte generale ha prevalso sulla speciale, oggi parte speciale prevale sulla generale Art. 1321 nozione; il contratto è un’espressione del negozio giuridico inteso quale manifestazione di volontà del privato diretta alla produzione di effetti giuridici X essere contratto: a) almeno 2 centri di interesse b) patrimonialità del contenuto X relazioni caratterizzate dalla cortesia manca spesso patrimonialità e giuridicità
Atti unilaterali inter vivos art.1324 Manifestazione unilaterale di volontà con effetti giuridici Si cerca di estendere a questi la disciplina del contratto Sono recettizi ex art. 1334
Nel linguaggio comune CONTRATTO ha diversi significati: 1. atto di autonomia privata 2. testo del documento 3. regolamento contrattuale / clausole 4. rapporto giuridico. Espressione di “patto” talvolta equivalente (patto di famiglia 768bis…) talvolta accessorio a contratto ( patto di riscatto 1500)
Requisiti essenziali Art. 1325 c.c. ACCORDO CAUSA: funzione economico-sociale OGGETTO FORMA quando richiesta dalla legge a pena di nullità
Autonomia contrattuale 1322 Contenuti, tempi, modi, adeguatezza economica Limiti legali es: clausole vessatorie, limitative responsabilità, patto commissorio Atipici : purché meritevoli di tutela (con una causa e lecita)
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ART.1326 Perfezionamento dell’accordo: fra presenti non vi è problema, ma fra lontani: 2 figure coinvolte proponente e accettante In quale momento si considera concluso? Teoria emissione: quando destinatario proposta ha conoscenza della proposta ed accetta Teoria spedizione: quando accettante spedisce propria accettazione Teoria della recezione: quando accettazione giunge all’indirizzo del proponente Teoria della COGNIZIONE: quando proponente abbia effettiva conoscenza dell’accettazione: quella accettata dal c.c. (1326 e 1335 presunzione di conoscenza, meglio nella sfera di CONOSCIBILITA’)
REVOCA (art.1328 c.c.) Proposta ed accettazione sono entrambe revocabili ma su principi diversi: Revoca proposta: vale principio della spedizione perché vale se spedita prima della conoscenza dell’accettazione Revoca accettazione: vale principio della cognizione cioè efficace solo se conosciuta dal proponente prima dell’accettazione Indennizzo x inizio attività al fine di perequare le posizioni (1328 comma1) Proposta irrevocabile: 1329 c.c. tecnicamente non è assunzione di obbligo ma rinuncia di revoca; necessita di un termine altrimenti è semplice cioè revocabile
CONCLUSIONE A MEZZO ESECUZIONE (ART.1327) Richiesta del proponente Inizio di esecuzione Avviso all’altra parte pena risarcimento del danno
CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DI UNA SOLA PARTE 1333 C.C. IN MANCANZA DI RIFIUTO è CONCLUSO (es. assunzione di garanzia non a titolo oneroso o proposta di deposito a titolo gratuito) Oggetto del rifiuto non è un diritto già acquisito,ma la proposta della controparte La proposta conosciuta dal destinatario diviene irrevocabile Solo se oblato riesce a dimostrare che il suo silenzio non poteva essere interpretato come adesione l’accordo potrà dirsi non raggiunto.
CONTRATTI TELEMATICI Validità sancita da d.p.r. 10-11-1997 n. 513 conclusione a mezzo firma digitale
CONTRATTI DI FATTO Tipici delle contrattazioni di massa Non scambio di consensi, ma comportamento di fatto Quando l’utilizzazione della prestazione offerta è “consapevole” si assume concluso il contratto (fonti atipiche ex 1173 c.c.)
OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336 C.C.) E’ caratterizzata dal fatto che è diretta ad una generalità di soggetti (es. merce esposta in vetrina) Quando contiene gli elementi essenziali del contratto vale come PROPOSTA
PROMESSA AL PUBBLICO 1989 c.c. Vincola non appena resa pubblica Negozio unilaterale fonte di obbligazioni OFFERTA AL PUBBLICO 1336 c.c. Impegnativa solo dopo l’accettazione Elemento di contratto (es. bando di concorso) ELEMENTI IN COMUNE: entrambe rivolte al pubblico / revocabili (anche se la promessa solo x giusta causa)
Art. 1376 c.c. contratto con effetti reali Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Le conseguenze giuridiche sono rilevanti: le cause (nullità o annullabilità) che travolgono il contratto (titolo) travolgono anche il trasferimento (modo).
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO art. 1376 cc Principio che necessita di limiti in funzione dell’interesse dei terzi; essi sono rappresentati da: Art. 1155 : x beni mobili possesso vale titolo Art. 2644 e ss. : x beni immobili soccorre la trascrizione nei registri immobiliari Fra le parti prevale il consenso (art. 1321) Eccezione: i contratti reali che si perfezionano con la consegna (comodato, deposito, pegno , mutuo..)
Contratti consensuali e reali Contratto consensuale: si conclude allo scambio dei consensi 1376 c.c. Contratto reale:si conclude con la consegna del bene (es. deposito, comodato, mutuo)