La s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto

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La s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto Lorenzo Benatti Parma, 7 dicembre 2012

Art. 2463-bis La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; luogo e data di sottoscrizione; gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

Introduzione s.r.l.s. Art. 2463-bis è stato introdotto dall’art. 3 D.l. 25 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27. La s.r.l.s. non poteva essere costituita fino al 29 agosto 2012, data in cui è entrato in vigore il DM giustizia 14 agosto 2012, che ha previsto lo statuto standard tipizzato.

Art. 44 D. L. 22-06-12, n. 83 (convertito con modifiche da l Art. 44 D.L. 22-06-12, n. 83 (convertito con modifiche da l. 07-08-12, n. 134) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. 3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del codice civile in quanto compatibili. 4-bis. Al fine di favorire l’accesso di giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancari italiana per favorire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Società a capitale unitario S.r.l.s. ed s.r.l.c.r. possono essere costituite con un capitale che va da 1 €. a 9.999,99 €. Ambedue possono essere costituite per contratto (almeno due soci) o atto unilaterale. Questa ultima opzione potrebbe essere interessante. Problemi di tecnica legislativa: figura generale in legge speciale e modello più specifico in c.c., con rinvio della disciplina del modello generale a quella del modello specifico.

Superamento del concetto e della disciplina relativa al capitale? Capitale sociale e Patrimonio netto. Disciplina conferimenti. Capitale minimo. Vincolo distribuzione utili. Limiti operazioni su proprie quote/azioni. Riduzione obbligatoria capitale (due livelli). Causa scioglimento.

S.r.l. a cap. unitario e competizione tra ordinamenti Limited liability company, Private limited company, Libertà di stabilimento e corte giustizia europea, Société a responsabilité limitée, Sociedad Nueva Impresa, GmbHG, Societè privée a responsibilité limitée - “Starter”, Proposta di Regolamento della Società Privata Europea.

Stati Uniti Diversa legislazione societaria da stato a stato. Limited liability company: responsabilità limitata dei soci, assenza capitale minimo, obblighi trasparenza (bilanci ultimi tre esercizi, indicazione capitale versato e sottoscritto), Divieto di distribuire utili fino a quando i debiti complessivi della società esclusi quelli verso soci eccedono gli assets della società, sistema complesso di norme per garantire il recupero dei crediti dei finanziatori (attraverso un l’iscrizione in un registro che consente un privilegio sui beni posti a garanzia dal debitore).

Gran Bretagna Il Companies act del 1980 e poi quello del 2006 hanno riformato la limited liability company britannica, detta anche Private limited company: responsbailità limitata dei soci, capitale minimo 1 £., possono essere iscritte (costituite formalmente) in Gran Bretagna e operare tramite filiali unicamente in altri paesi

Corte di giustizia europea Libertà di stabilimento. Sentenze: Centros, Uberseering, Inspire Art, Cartesio. Diffusione in Europa continentale delle PLC britanniche operanti in Germania, Francia, ecc. Molte in Germania dove la GmbH aveva un capitale minimo di 25.000,00 €.

Francia 2003: eliminato minimo di capitale (7.500 €.) nella Societè a responsbailitè limitèe. Vi è l’obbligo di ricostituire il capitale in presenza di perdite pari o superiori alla metà del medesimo. In caso di procedura fallimentare, qualora i soci abbiano assunto funzioni di dirigente della s.a.r.l. o si siano comportati come dirigenti “di fatto”, e la loro cattiva gestione abbia condotto all’insolvenza della società, il tribunale può condannare i soci a pagare in tutto o in parte i debiti sociali che non siano stati soddisfatti dalla ripartizione dell’attivo sociale.

Spagna Viene introdotta la Sociedad Nueva Impresa (variante della s.r.l.) nel 2003: limitazione responsabilità soci, capitale minimo 3.012 €., in caso di riduzione del patrimonio a meno della metà del capitale occorre ricapitalizzare.

Germania 2008: viene introdotta la Unternehmergesellschaft (UG o piccola GmbH): limitazione responsabilità soci, capitale minimo 1 €. (nella GmbH è di 25.000 €.), il 25% degli utili devono essere accantonati fino al raggiungimento di 25.000 €., gli amministratori devono chiedere la dichiarazione di insolvenza quanto l’attivo risulti inferiore ai debiti (esclusi i postergati), deve essere adottato un modello standard di atto costitutivo.

Belgio 2010: viene introdotta la Societè privèe a responsbailitè limiteè – Starter (S.p.r.l.-S.): limitazione responsbailità soci, capitale minimo 1 €. (nella S.p.r.l. ordinaria era 18.500 €.), Deve essere predisposto un piano finanziario che attesti la congruità del capitale. I soci fondatori in caso di fallimento della società nei tre anni dalla costituzione sono responsabili se le risorse finanziarie si rivelano manifestamente insufficienti, Il 25% degli utili devono essere accantonati a riserva. Entro 5 anni la S.p.r.l.-S. deve avere il capitale di 18.500 €. E divenire una S.p.r.l. ordinaria

Attuazione in Italia Alcuni dubbi: obbligo notaio fornire prestazione gratuitamente, limitazione s.r.l.s. a sole persone fisiche e di età inferiore ai 35 anni, gli amministratori devono essere soci, nella s.r.l.s. rinuncia ad ogni autonomia statutaria. Per gli ultratrentacinquenni (ma persone fisiche) c’è la s.r.l.c.r., ma non ci sono riduzioni costi, ritorna autonomia statutaria. Gli amministratori possono essere anche non soci, ma persone fisiche.

27/03/2017 Regime pubblicitario Negli atti, nella corrispondenza e sul sito web, devono essere indicati: la denominazione di s.r.l.s. o di s.r.l.c.r., l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società, l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta. Si tratta di obblighi che integrano (non sostituiscono) quelli previsti in generale dalla legge: dovranno essere anche indicati il numero di iscrizione nel registro imprese, l’eventuale stato di liquidazione, l’eventuale unipersonalità. 16

I conferimenti I conferimenti vanno liberati interamente al momento della costituzione, e solo in denaro. Non richiesto versamento in banca, ma in mano amministratori (che saranno tali solo alla stipula dell’atto). Perché non ammettere altri tipi di conferimenti? esiguità capitale iniziale, complicazione stima, totale disapplicazione conferimento opera s.r.l., ma se non c’è capitale, quali fattori produttivi si utilizzeranno? Le spese costituzione?

Società a costo zero? In Italia i costi più alti per la costituzione di una s.r.l. (notaio, bolli, diritti segreteria). S.r.l.s. non sono dovuti onorari notaio (ma A.C. standard), diritti segreteria e bolli, ma rimane imposta di registro; devono poi essere vidimati i libri sociali (e pagati i relativi diritti seg.) e va pagato il diritto camerale annuo; stima Il Sole 24 ore del 01-09-12: €. 700,00. S.r.l.c.r. gli stessi costi della s.r.l. ordinaria; stima Il Sole 24 ore del 01-09-12: €. 2.500,00/2.800,00. Chi li sostiene? La società – attenzione 2482-ter, 2484 n. 4. Occorre capitale superiore a 1€.? Nella s.r.l.c.r. allora conviene s.r.l. ordinaria. Altri soggetti.

E dopo la costituzione? Nessuna agevolazione. Qualcosa è previsto per le start-up innovative di cui all’art. 25, c. 2, D.l. 18 ottobre 2012, n. 179: società di capitali in cui: la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche; è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi; ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce, e non ha distribuito, utili; ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Soci I soci di s.r.l.s. e di s.r.l.c.r. devono essere persone fisiche. Così anche in Spagna e Belgio, non in Germania. I soci di s.r.l.s. devono avere, al momento della costituzione meno di 35 anni. Nessun altro ordinamento contempla una limitazione di questo tipo. Si tratta di limite compatibile con l’art. 41 cost.? La norma sembra affermare che i soci di s.r.l.c.r. devono avere almeno 35 anni, ma il ministero ha chiarito che possono anche avere un’età inferiore. V. anche art. 44 comma 4-bis.

Conseguenza violazione limite Se tra i soci fondatori di una s.r.l.s. vi è una persona fisica ultratrentacinquenne o una persona giuridica, la partecipazione è nulla, la società non è nulla (tassatività cause nullità), potrebbe verificarsi impossibilità di funzionamento dell’assemblea (scioglimento ex art. 2484, n. 3). La perdita del requisito dell’età comporta l’esclusione dalla società (e liquidazione quota)? Nonostante modifica testo articolo.

Amministratori Gli amministratori di s.r.l.s. e di s.r.l.c.r. devono essere persone fisiche, quelli di s.r.l.s. devono essere anche soci, quelli di s.r.l.c.r. possono anche essere non soci, ma deve prevederlo l’A.C. Trattasi di causa di ineleggibilità/decadenza. Trova applicazione la disciplina della s.r.l. ordinaria, con possibilità di utilizzare le ampie possibilità che prevede.

27/03/2017 Capitale sociale La s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. si possono costituire con un capitale almeno di 1,00 €. e devono avere un capitale inferiore a 10.000,00 €. Si applica la disciplina protettiva prevista per il capitale? Non ci possono essere conferimenti in natura. Sicuramente si applica divieto distribuzione utili. E disciplina sulla riduzione del capitale? E lo scioglimento se il capitale scende sotto il minimo? 23

La riduzione volontaria del capitale Opposizione creditori, Limiti alla possibilità di ridurre il capitale (presenza di perdite), Rimborso soci, Passaggio a riserva, Possibilità ridurre capitale srl ordinaria e diventare Srl semplificata, Srl capitale ridotto.

Compatibilità della riduzione obbligatoria del capitale Srls e srlcr come stat-up. Rischio scioglimento immediato. Da un punto di vista normativo non ci sono incompatibilità, ma inopportunità. Irrilevanza dell’ammontare del capitale per applicare la disciplina della riduzione obbligatoria. Sturt-up innovative (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179). Incoerenza con la disciplina s.r.l. ordinaria. 2482-ter si applica anche al caso di riduzione a zero del capitale. Il richiamo all’esperienza dei paesi esteri va adeguatamente approfondito.

Sottocapitalizzazione In tutti gli ordinamenti continentali, la riduzione del minimo di capitale è accompagnata da disposizioni per limitare il rischio di sottocapitalizzazione. L’idea del capitale come garanzia dei creditori è stata da tempo rivista in due sensi: il capitale ha una funzione produttiva che, secondo alcuni prevale su quella di garanzia, la funzione di garanzia non è assolta in modo diretto (non rappresenta beni su cui il creditore può direttamente agire), ma indirettamente facendo in modo che l’attivo sia superiore al passivo

Tutela del capitale nelle srl a capitale unitario Perdita spazio per riduzione ex art. 2482-bis. Applicazione in generale della riduzione ex art. 2482-ter. 2482-ter e mantenimento equilibrio attivo e passivo. Applicazione limite distribuzione utili, divieto operazioni su proprie quote, causa scioglimento. Deroghe per start-up innovative

Start-up innovative (art. 26 d.l.) 1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545- duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. 2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. 3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. 6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. 8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Operatività della riduzione obbligatoria del capitale Obbligo a carico amministratori convocazione assemblea. E per organo controllo? Ipotesi 2482-bis: possibilità rinvio, utilizzo versamenti soci. Ipotesi 2482-ter: impossibilità rinvio, scioglimento, copertura perdite, trasformazione società persone capitale negativo.

La srl semplificata e la srl a capitale ridotto Lorenzo Benatti Parma, 7 dicembre 2012