Il dolo Criterio generale di attribuzione della responsabilità per i delitti (non per le contravvenzioni) (cfr. art. 42, 2° comma c.p.). La disciplina.

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Il dolo Criterio generale di attribuzione della responsabilità per i delitti (non per le contravvenzioni) (cfr. art. 42, 2° comma c.p.). La disciplina.
Il dolo Criterio generale di attribuzione della responsabilità per i delitti (non per le contravvenzioni) (cfr. art. 42, 2° comma c.p.). La disciplina.
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Il dolo Criterio generale di attribuzione della responsabilità per i delitti (non per le contravvenzioni) (cfr. art. 42, 2° comma c.p.). La disciplina del dolo emerge anche dagli artt. 43; art. 47 art. 59 e, di riflesso, dagli artt. 5 e 44

La definizione del dolo (art. 43 c.p.) Dolo come rappresentazione e volontà (43 c.p.): “volontà di realizzazione” del fatto. Concetto diverso dal movente e dai desideri. Il dolo sussiste anche quando si realizza ciò che non si vorrebbe affatto realizzare (es. morte dell’agente di scorta, caso Erdemovic). Il dolo è indipendente dai motivi (nobili o ignobili). Al contrario, non basta il mero desiderio (è volontà di realizzazione, è dominio causale) anche quando per puro caso questo si dovesse realizzare: “non c’è dolo senza colpa” - esempio: il caso dello “zio ricco”. il dolo per sussistere deve avere ad oggetto la violazione di una regola di condotta finalizzata ad evitare quel fatto. Funzione di tipizzazione del dolo

L’oggetto del dolo: il fatto tipico Edipo Re. Due esempi: Edipo e sua madre. Art. 564? Edipo e suo padre. Art. 575? Perché Sono gli elemnti che danno disvalore a dare tipicità e sono gli elementi che danno tipicità a costituire oggetto del dolo.

(segue) L’oggetto del dolo Dolo generico e c.d. reati a dolo specifico I reati a dolo specifico tra oggettivismo e soggettivismo Oggetto del dolo e condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.). È fuorii dall’oggetto del dolo solo ciò che non costituisce il disvlaore.

La rappresentazione Il contrario del dolo: l’errore sul fatto (esclude il dolo) Esempi: Il cacciatore e il cinghiale (575?) Una partita di pallone in piazza e la finestra rotta (635?) Il codice all’esame (624?): due varianti L’errore sugli elementi normativi. Lo stato di dubbio (cfr. art. 368 c.p.) Fare i casi dell’altruità, spiegare la differenza, poi andare alle norme definitorie..

(Segue) La rappresentazione e l’errore Errore sul fatto e errore sul precetto (art. 47 e art. 5). Quale è la differenza di disciplina? Esempi: Invasione di terreni; il codice all’esame; il concetto di armi, quello di rifiuto. Un criterio di distinzione (cfr. art. 2 c.p.): Elemento normativo(non integra)  errore sul fatto (art. 47.3 ° co.) Norma definitoria (integra)  errore sul precetto (art. 5 ) Errore sulla situazione scriminante (art. 59, 4° comma, c.p.) e errore sulla norma scriminante (art. 5 c.p.). Fare un esempio di un caso di legittima difesa putativa e uno di errorena interpretazione della sussitenza della causa di giustificazione

Una domanda: La sentenza n. 322 del 2007 della Corte costituzionale In tema di error aetatis (art. 609 sexies c.p.) La Corte ritiene che la norma, come formulata, sia in contrasto con la Costituzione. Perché non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (ed ha invece emesso una sentenza di inammissibilità)? Nel considerato in diritto infatti è tutto un dare ragione al giudice a quo

La risposta: il par. 3. 1. Del considerato in diritto della sent. n La risposta: il par. 3.1. Del considerato in diritto della sent. n. 322 del 2007: Il giudice a quo (…) denuncia l’incostituzionalità dell’art. 609-sexies cod. pen. nella sua globalità, chiedendone quindi l’eliminazione. Una simile pronuncia – relativamente al delitto di atti sessuali con minorenne (...) – avrebbe l’effetto di rendere applicabili all’età infraquattordicenne dell’offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore, di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen.; con la conseguenza che l’età infraquattordicenne dovrebbe rientrare nella componente rappresentativa del dolo, mentre l’errore su di essa scuserebbe anche se colposo, non essendo prevista, per i delitti sessuali dianzi indicati, la punibilità a titolo di colpa.

Il problema essenziale Dolo come volontà e rappresentazione = il dolo è volontà di realizzazione Ergo: esigenza di ricerca degli stati psicologici effettivi Ma Impossibilità di indagare direttamente nella psiche delle persone Quindi La ricerca del dolo è sempre per via indiretta: si possono provare (solo) elementi oggettivi significativi del dolo. Due conseguenze (una “buona” e una “cattiva”): aumento del dolo eventuale per esigenze di repressione.

a) Dolo e fatto Il dolo ci dice molto sulle condotte tipiche e simmetricamente le modalità ci dicono molto sul dolo Il dolo ci dice molto anche sull’offesa (rapporto molto stretto tra disvalore di azione e disvalore di intenzione Insomma. Il dolo “tipizza” (cfr. Marinucci e Dolcini). In altre parole è una tecnica di selezione delle condotte penalmente rilevanti Fare le ipotesi di scommessa sulle percentuali di successo di un’azione dolosa e di una colposa

b) Dolo e prova per via indiretta è “più facile” provare la rappresentazione che la volizione Conseguenza: Il dolo è il regno delle presunzioni Tendenza a ipervalorizzare il momento rappresentativo (corollario: “normativizzazione del dolo”) In primis differenza di disciplina tra il dolo nei reati di evento e il dolo nei reati di condotta Differenza di disciplina a seconda del tipo di tipizzazione a cui è chiamato il dolo.

L’intensità del dolo 1. Dolo intenzionale (la realizzazione del fatto è il risultato che l’agente aveva di mira), la volontà di realizzazione è piena Es. Art. 323 c.p. Memo: Differenza tra intenzione e motivo (e in generale gli aspetti affettivi)

2. Dolo diretto (rappresentazione certa del fatto tipico) Il dolo diretto esclude il dubbio (es. art. 368 c.p., art. 434 c.p. Anche qui il fine e gli stati affettivi non rilevano L’esempio della nave

Alcuni casi Il caso di Cremona della morte da contagio da HIV della moglie (caso Lucini) I sassi dal cavalcavia Il caso Lucidi Il caso Beti Il caso mega Il caso Vasile o il caso Ignatic Il caso ThyssenKrupp

3. Dolo eventuale Una premessa: la portata della questione (dolo eventuale e colpa cosciente cfr. art. 61 n. 3) Ergo: la mera rappresentazione non può integrare il dolo. Aspetti emozionali (dolo eventuale e desiderio dell’agente): non risolutivi (ma indizianti). Es. sequestro di persona e morte dell’ostaggio Aspetti probabilistici (dolo eventuale e probabilità di successo): non risolutivi (ma indizianti). Es: Contagio da HIV e ThyssenKrupp Come altamente probabile ma non sicuro (teorie probabilistiche) versus teorie emotive.

Un punto chiave: accettazione del rischio o accettazione dell’evento? Accettazione dell’evento e oggetto del dolo Accettazione dell’evento e funzione del dolo (excursus: la pubblicità progresso) Una buona pista di partenza per valutare l’accettazione dell’evento: “Si ha dolo eventuale se il soggetto avesse agito comunque anche se avesse previsto come certo il risultato della sua azione” (c.d. formula di Frank) agisco comunque: “costi quel che costi”. Il dolo come scelta del comportamento che accetta di sacrificare il bene giuridico tutelato dalla norma Ipotesi: la geometria variabile tra il momento rappresentativo e quello volitivo (se uno scende l’altro deve salire). L’accettazione del rischio è più facile da provare Formula di Frank va bene come pista d partenza. La formula di Frank (sull’evento) aiuta a capire la scelta. Il dolo tuttavia è dolo del fatto commesso, non del fatto ipotetico. Fa

Collaudo I sassi dal cavalcavia Farsi scudo con un ostaggio Il caso di Cremona da contagio da HIV I pirati della strada Beti (suv), Vasile, Lucidi, autotreno, mega ( ) Il caso della ThyssenKrupp Il caso Marta Russo (dolo eventuale di evento e ragionevole dubbio) Il caso della ricettazione (dolo eventuale di condotta e ragionevole dubbio). Contesto lecito e illecito

Corte d’Assise d’Appello di Milano, sez. I, 24 aprile 2002, n. 23 (1) Cristina si trova in ospedale nel reparto di rianimazione in bilico tra la vita e la morte. E’ sottoposta a ventilazione forzata a causa di forte compromissione della funzione respiratoria autonoma. Il marito Angelo, disperato per le condizioni della moglie, entra nell’ospedale impugnando una pistola, raggiunge il letto della moglie e stacca i tubi dell’apparecchio di ventilazione. Sotto l’arma puntata da Angelo un medico accerta con l’elettrocardiografo il decesso di Cristina. Angelo depone l’arma, abbraccia la moglie e si consegna agli agenti.