Le cooperative: governance e operazioni straordinarie

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Le cooperative: governance e operazioni straordinarie 27/03/2017 Le cooperative: governance e operazioni straordinarie Lorenzo Benatti Parma, 5 marzo 2012

Lo scopo mutualistico Art. 2511: «le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico». Ma cos’è lo scopo mutualistico? Lo scopo – mezzo di tutte le società è l’esercizio di un’attività economica, mentre lo scopo – fine può essere lucrativo, mutualistico o consortile. La cooperativa si caratterizza per la «gestione di sevizio» a favore del socio. Ma attenzione: i soci dovrebbero ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, ma il socio non ha un diritto soggettivo alle prestazioni mutualistiche, alla società non è preclusa l’operatività nei confronti dei terzi, non è perciò escluso che possa esserci anche un lucro soggettivo, che però non può essere integralmente distribuito ai soci, è possibile prevedere la presenza anche di soci non cooperatori, ma non possono prevalere.

Cooperative a mutualità prevalente (art. 2512) «Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci». Condizioni per il riconoscimento art. 2513, obblighi cui sono soggette: art. 2514 3

Albo delle cooperative L’albo è tenuto del ministero dello sviluppo economico. Contiene una sezione ordinaria riservata alle cooperative a mutualità prevalente ed una speciale per le altre cooperative. Le cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nel registro delle imprese. Condizioni per il riconoscimento art. 2513, obblighi cui sono soggette: art. 2514 4

Cooperative a mutualità prevalente (art. 2513) Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti. Condizioni per il riconoscimento art. 2513, obblighi cui sono soggette: art. 2514 5

Cooperative a mutualità prevalente (art. 2514) Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente (2545 octies) La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente viene persa: quando la società per due esercizi non rispetta le condizioni di prevalenza, quando la cooperativa sopprime dall’atto costitutivo le clausole antilucrative. Quando la società cessa di essere “a mutualità prevalente” deve imputare a riserve indivisibili il valore effettivo del patrimonio dedotto soltanto il capitale ed i dividendi maturati. La perdita della qualifica va comunicata all’amministrazione che tiene l’albo, che modifica la sezione di iscrizione. Quando vengono soppresse le clausole antilucrative, a tal fine, gli amministratori devono redigere un bilancio straordinario.

Vigilanza sulle cooperative 2545-XIV: «le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali». La vigilanza spetta al Ministero dello sviluppo economico. Si attua attraverso revisioni almeno biennali e ispezioni straordinarie. Il ministero si avvale delle associazioni nazionali rappresentative. In caso di irregolare funzionamento l’autorità può revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione della cooperativa ad un commissario. L’autorità può disporre la liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza. Può inoltre decretare lo scioglimento se la società non persegue lo scopo mutualistico o se per due anni non ha depositato il bilancio o non ha attuati atti di gestione. conseguenze riscontro irregoalrità: art. 2545-XVI possibilità revoca amministratori e sindaci, art. 2545-XVII e 2545-XVIII: scioglimento si applica l’art. 2409 (art. 2545-XV) In caso di insolvenza: art. 2545-XIII: liquidazione coatta, ma attenzione possibile anche il fallimento 8

Società a “porta aperta” I soci devono possedere particolari requisiti soggettivi volti ad assicurare che i soci svolgano attività coerente e/o non incompatibile con quella che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa (art. 2527). Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti con la cooperativa. Sono previste discipline particolari per: l’ammissione di nuovi soci (art. 2528). il trasferimento della quota (art. 2529). il recesso (art. 2532), l’esclusione (art. 2533) e la morte del socio (art. 2534).

Società a capitale variabile Art. 2525, 1° c.: «il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito». Le variazioni del capitale conseguenti all’ingresso o all’uscita di soci non costituiscono modifiche dell’atto costitutivo (2524). Sono previsti: un ammontare massimo della quota (art. 2525), un numero minimo di soci (art. 2522). Sono previsti particolari tipi di partecipazioni (soci sovventori, azioni di partecipazione cooperativa) oltre alla possibilità di emettere strumenti finanziari e obbligazioni. 10

Assemblea Voto capitario, eccezioni: soci persone giuridiche, max 5 voti, soci sovventori, max 5 voti, in totale non possono avere più di 1/3 dei voti, cooperative consortili (v. 2538). Sono possibili assemblee separate (v. art. 2540). Ovviamente l’assemblea separata è possibile solo nelle società modello spa 11

Norme applicabili (art. 2519) Alle società cooperative, per quanto non diversamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Il modello srl è obbligatorio per le cooperative costituite con meno di 9 soci. Che fine fanno le piccole cooperative? 12

Numero soci (art. 2522) Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Consiglio di amministrazione (2542) I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e i successivi dall’assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Limiti alle deleghe degli amministratori (2544) Non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Organo di controllo (2543) La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Art. 2477 c.c. (1) (Sindaco unico e revisione legale dei conti) . La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due de limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.

Collegio dei probiviri Molto diffuso nelle cooperative. Ha il compito di risolvere controversie tra soci o fra soci e società. In mancanza di espressa clausola compromissoria il provvedimento non ha il valore del lodo arbitrale. La clausola compromissoria deve a pena di nullità prevedere la nomina di tutto il collegio arbitrale da parte di un soggetto estraneo alla società.

Diritti dei soci (2545 bis) Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre al diritto ordinario di ispezione dei libri sociali, quando lo richieda almeno un decimo dei soci ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Applicabilità 2409 c.c. Il procedimento ex art. 2409 c.c. si applica anche alle cooperative (2545XV). Nel procedimento deve essere sentita l’autorità di vigilanza governativa (a tal fine, le si deve notificare il ricorso) ed il tribunale dichiara improcedibile il ricorso se quest’ultima ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario.

Trasformazione della coop. Art. 2545-decies, 1° c.: «la società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio». L’art. 2500-septies, 1°c., prevede che le società di capitali possano trasformarsi in cooperative. Se meno di 50 soci voto di almeno 2/3 e altri quorum. Ma il patrimonio oltre ... deve essere devoluto. RIMANE DIVIETO DI TRASFROMAZIONE PER COOPERATIVE NON A MUTUALITA’ PREVALENTE. 21

Scioglimento Valgono cause previste per società di capitali salvo riduzione del capitale sotto il minimo che è sostituita dalla perdita totale del capitale. Sono inoltre cause di scioglimento: riduzione numero soci sotto il minimo se esso non viene reintegrato entro un anno, liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità di vigilanza o quando la società sia insolvente. La cooperativa che esercita attività commerciale può anche essere dichiarata fallita. La soggezione a fallimento o a l.c.a. viene decisa in base al principio della prevenzione: l’apertura di una procedure preclude la possibilità di aprire l’altra. Nella cooperative a mutualità prevalente l’intero patrimonio netto, dedotti il capitale versato ed i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 22

Le cooperative: governance e operazioni straordinarie 27/03/2017 Le cooperative: governance e operazioni straordinarie Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it