Diritto internazionale dell’ambiente Strumenti di diritto internazionale applicati al “sistema” ambiente
Complessità del sistema “ambiente” Presenza congiunta di fenomeni critici nei confronti dell’ambiente sia a livello internazionale (es:piogge acide, effetto serra, assottigliamento della fasci di ozono) che a livello locale (inquinamento atmosferico, gestione dei rifiuti, aree naturali protette) Da un lato diventa necessario per gli stati nazionali la ricerca di comportamenti sinergici e standard uniformi, dall’altro occorre tener presenti le forti differenze economiche, industriali e culturali tra i vari stati
Complessità:segue Comportamenti virtuosi o “aggressivi” nei confronti dell’ambiente possono essere attivati sia da soggetti pubblici che privati, nel ruolo di imprese o di consumatori finali Problema concettuale di fondo:di chi è l’ambiente? A chi spetta la sua tutela? E’ possibile dare una definizione unica di ambiente?
Quadro di riferimento Diritto internazionale: vincoli e ricadute nel diritto interno da parte di “documenti” decisi a livello macro Diritto comunitario: atti di diritto derivato che hanno forti spinte e ripercussioni sul diritto interno Diritto pubblico: l’operatore pubblico detta le discipline fondamentali tramite gli strumenti previsti dalla Costituzione Diritto amministrativo: l’operatore pubblico opera attraverso la PP.AA. la quale utilizza gli strumenti concessi dal legislatore in rispetto del principio di legalità
Livello internazionale Alcuni fenomeni di aggressione nei confronti dell’ambiente sono percepibili ed affrontabili solo a livello mondiale Sarebbe disincentivante e sostanzialmente inutile una politica finalizzata a mitigare gli impatti sull’ambiente da parte dei singoli Stati. Per affrontare efficacemente le problematiche ambientali gli Stati si “legano le mani” tramite accordi internazionali che hanno ricadute sulle normative nazionali.
Come opera il diritto internazionale? Il diritto internazionale agisce nei confronti del diritto interno in 3 modi differenti: 1) Norme consuetudinarie 2) Dichiarazioni di principio 3) Patti internazionali
1) Norme consuetudinarie Nel campo del diritto internazionale esistono alcune norme generalmente riconosciute di formazione consuetudinaria Esse subentrano automaticamente nel diritto interno in virtù dell’art. 10 della Costituzione senza bisogno di nessun atto di recepimento “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Art 10 comma 1 della Costituzione
“Nascita” del diritto consuetudinario 1941 caso Trail Smelter: le coltivazioni americane di cereali si ritennero danneggiate dalle emissioni di biossido di zolfo provenienti dalla fonderia di Trail in territorio canadese Il tribunale arbitrale, istituito nel 1935, sancì il divieto di inquinamento transfrontaliero con obbligo di risarcimento Spesso le norme internazionali consuetudinarie hanno anticipato il contenuto di atti normativi espliciti successivi
2) Dichiarazioni di principio Non sono vincolanti in sé ma per essere espressione di un soggetto internazionale importante e per il contenuto di alto valore etico che esse sanciscono Sono risultate importanti per elevare l’ambiente a livello di “valore” da proteggere Le dichiarazioni di principio (o soft law) anticipano in genere impegni vincolanti successivi per i partners firmatari Il primo documento ambientale “soft” è la Dichiarazione di Stoccolma, approvata il 16 giugno 1972 nell’ambito di una Conferenza ONU, la quale contiene 26 principi
La Carta di Stoccolma 1. L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future. Per questo le politiche che promuovono e perpetuano l'apartheid, la segregazione razziale, la discriminazione, il colonialismo ed altre forme di oppressione e di dominanza straniera, vanno condannate ed eliminate.
Il DNA dello sviluppo sostenibile 2. Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future, mediante una programmazione accurata o una appropriata amministrazione. 3. La capacità della Terra di produrre risorse naturali rinnovabili deve essere mantenuta e, ove ciò sia possibile, ripristinata e migliorata.
Il concetto di sostenibilità 1987 – Rapporto Bruntland “Our common future” Sviluppo sostenibile: “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. L’emersione di tale principio di sviluppo economico impone un cambiamento radicale nella modalità di sfruttamento delle risorse ambientali, nella pianificazione degli operatori pubblici e privati, negli stili di vita e consumo. Dal “far west” alla “navicella spaziale”
La Dichiarazione di Rio de Janeiro Altro momento importante per la riflessione internazionale sulle tematiche ambientale fu l’Earth Summit delle Nazioni Unite, tenutasi dal 2 al 14 giugno 1992 a Rio de Janeiro, dove fu approvata (anche) la “Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo” In essa viene arricchito il quadro della Conferenza di Stoccolma e trovano spazio il concetto di sviluppo sostenibile, il principio di precauzione, la valutazione d’impatto ambientale, il principio di internalizzazione dei costi, etc. etc.
Alcuni esempi di principi Principio 3 – Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente e allo sviluppo delle generazioni presenti e future Principio 4 – Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo
Agenda XXI A Rio de Janeiro nel 1992 viene firmata anche “Agenda XXI”, dove viene riconosciuto un ruolo decisivo alle comunità locali nell'attuare le politiche di sviluppo sostenibile. "Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie".
3) Patti internazionali E’ il caso più frequente. Vengono stipulati appositi patti internazionali che usualmente prendono il nome di “Convenzioni”. Segue una legge di ratifica che rende efficace il contenuto dei patti rispetto alle norme interne. Le Convenzioni in genere pongono soltanto dei principi generali e vengono applicate tramite “Protocolli”. E’ il caso della Convenzione sui cambiamenti climatici (1992), attuata tramite il Protocollo di Kyoto (1997)
Tipologia di Patti internazionali settore marino, Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare settore dei corsi d’acqua, Convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione e uso dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali settore dell’atmosfera, Convenzione di Vienna sulla protezione dell’ozonosfera del 1985, anti CFC antidesertificazione e siccità, Convenzione di Parigi del 1994
Altri esempi sui beni naturali, Convenzione di Parigi del 1972 (Unesco) sulle specie e aree protette, Convenzione di Washington sulla caccia alle balene (1946), Ramsar (1971) sulle zone umide di importanza internazionale, Washigton (1973) sul mercato di flora e fauna a minaccia di estinzione, Bonn (1979) sulla conservazione delle specie migratrici, Rio de Janeiro (1992) sulla diversità biologica deforestazione tropicale, Convenzione di Ginevra del 1998 paesaggio, Convenzione sul paesaggio, firmata a Firenze (2001)
Convenzione sui cambiamenti climatici, Rio de Janeiro 1992 1992 Earth Summit di Rio de Janeiro Vengono firmate: a) 3 dichiarazioni di principio: Foreste, Agenda XXI e Ambiente e sviluppo b) 2 Convenzioni quadro, Tutela della Biodiversità e Cambiamenti climatici La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici ha il fine di affrontare il problema (principalmente) dell’effetto serra e rappresenta una tappa fondamentale per l’evoluzione del concetto di sostenibilità
Problema dei gas serra Incertezza scientifica: esiste davvero? Dati sui gas serra: Usa 36% UE 24,2% Russia 17,4% Giappone 8,5% Disaccordi UE ed USA su come affrontare i cambiamenti climatici
I 6 gas serra 1) Anidride carbonica, CO2, combustibili fossili, trasporti 2) Metano, CH4, discariche di rifiuti e allevamenti zootecnici 3) Protossido di azoto, N20, settore agricolo e industria chimica 4) Idrofluorocarburi (HFC) 5) Perifluorocarburi (PFC) 6) Esafluoruro di zolfo (SF6) 4,5 e 6 derivano dall’industria chimica e manifatturiera
Impatto demografico Dal 1900 al 2000 la popolazione mondiale è passata da 1,6 a 6,1 miliardi I ritmi di crescita stanno rallentando ma, secondo le proiezioni ONU, la popolazione mondiale arriverà a 8 miliardi nel 2030 Crescita non uniforme: 2% in aree sviluppate, 38% nelle altre Nel 1900 l’86% della popolazione viveva in campagna ed il 14% in città; nel 2000 il 53% vive in campagna ed il 47 % in città. Nel 2030 circa il 60% vivrà in città
Le scelte di Kyoto Obiettivo: ridurre le emissioni di gas serra entro il 2008-2012 di una % variabile differenziata per ogni paese rispetto alle emissioni del 1990. Complessivamente “almeno il 5%” nel periodo 2008-2012 “Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno una reversione storica della tendenza ascendente delle emissioni che detti paesi hanno da circa 150 anni.” (Introduzione al Protocollo) Nel 2002 l’Unione Europea nel suo complesso si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra dell’8,5%
Italia e Kyoto L’Italia si è impegnata a ridurle del 6,5% le emissioni di gas serra L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con la legge n. 120 del 2002 Il 19 dicembre 2002 il CIPE ha approvato il Piano Nazionale per la diminuzione dei gas serra
Entrata in vigore di Kyoto Il Protocollo di Kyoto, aperto alla firma nel 1998 entrerà in vigore quando 55 Paesi (Parti) che rappresentano il 55% delle emissioni totali del 1990 lo sottoscriveranno Gli USA non lo hanno firmato Con la firma della Russia il Protocollo di Kyoto è diventato operativo
Linee strategiche di Kyoto, art 2 1) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale; 2) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento; 3) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici
4) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente; 5) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
6) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal; 7) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti; 8) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
Mercato dei permessi di inquinamento Joint Implementation (JI) Clean Development Mechanism (CDM) Emission Trading System (ETS) Certificati verdi Certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)