Diritto Stato, servizi, imprese. La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale Unità 10.

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Diritto Stato, servizi, imprese

La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale Unità 10

Intese restrittive della concorrenza L’art. 101 del Tfue stabilisce che: «sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune» Tali accordi mirano a fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita, limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ripartire i mercati, applicare condizioni discriminatorie nei rapporti commerciali con gli altri contraenti La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale

Abuso di posizione dominante L’art. 102 del Tfue stabilisce che: «è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo» Tali comportamenti, similmente a quanto accade nelle intese restrittive della concorrenza, mirano a imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto o di vendita, ad applicare condizioni non eque, a limitare la produzione o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale

Divieto di aiuti di stato L’art. 107 del Tfue stabilisce che, salvo le deroghe previste: «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» Lo stesso trattato prevede alcune deroghe al divieto. Esse riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori o gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, come le calamità naturali. Inoltre, possono essere autorizzati dalla commissione gli aiuti destinati a favorire talune regioni in ritardo di sviluppo, a realizzare un progetto di interesse europeo, a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno stato membro o ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale

Poteri di controllo e di sanzione La commissione europea e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono gli organi chiamati a vigilare sul rispetto di tali norme, attraverso poteri di controllo, di indagine e di ispezione ma anche attraverso l’applicazione di sanzioni La commissione europea, in particolare, interviene quando i comportamenti lesivi della concorrenza riguardano il mercato europeo. In taluni casi, riveste un ruolo importante anche la corte di giustizia perché può decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni della commissione europea La politica della concorrenza e i servizi di interesse economico generale