Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

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Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio Articolo 3 Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza 1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 82 del trattato.

2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.

CONSUMATORI / UTILIZZATORI B A C CONSUMATORI / UTILIZZATORI effetti restrittivi della concorrenza? effetti benefici ?

ora: moderna teoria industriale teoria classica teoria neoclassica teoria ordoliberale austriaca teorie dinamiche schumpeteriana neo-schumpeteriana ora: moderna teoria industriale

EFFETTI RESTRITTIVI EFFETTI BENEFICI „MORE ECONOMIC APPROACH“ „ECONOMICS-BASED APPROACH EFFETTI RESTRITTIVI BENESSERE DEL CONSUMATORE ? EFFETTI BENEFICI EFFICIENZA

sviluppi nella teoria dell‘oligopolio strumenti sviluppi nella teoria dell‘oligopolio teoria dei giochi, ecc. situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico teorie di agency, problemi di informazione, ecc. econometria, simulazioni, ecc.

VIETATI agli accordi di cooperazione Valutazione in base all‘art.101, par.1 agli accordi di cooperazione orizzontale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza VIETATI

„problemi di concorrenza“ „benefici economici“ fissazione dei prezzi o della produzione condivisione dei rischi ripartizione dei mercati realizzare economie condivisione di know-how mantenere, ottenere o aumentare potere di mercato più veloce introduzione di innovazioni sul mercato effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione, l‘innovazione o la varietà e la qualità dei prodotti

LINEE DIRETTRICI art. 101.1 ? art. 101.3 ? accordi che vi rientrano quasi sempre art. 101.1 ? per la natura dell‘accordo accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 101.3 ? benefici economici ?

fondato su criteri economici QUADRO DI ANALISI fondato su criteri economici (I) natura dell‘accordo (II) potere di mercato delle parti (III) altri fattori relativi alla struttura del mercato (IV) benefici economici

(II) posizione delle parti nei mercati interessati dalla cooperazione somma delle quote di mercato scopo dell‘analisi determinare se le parti possano, grazie alla cooperazione, mantenere, acquisire o rafforzare il loro potere di mercato ovvero se abbiano la capacità di causare effetti negativi sul mercato in relazione ai prezzi, alla produzione, all'innovazione o alla varietà o qualità delle merci e dei servizi. potere di mercato sufficiente a causare degli effetti restrittivi

grado di concentrazione del mercato dei concorrenti numero grado di concentrazione del mercato dei concorrenti posizione INDICI coefficiente di concentrazione delle imprese leader Herfindahl-Hirschman („HH“) somma delle quote di mercato dei principali concorrenti somma dei quadrati delle quote di mercato detenute dai concorrenti bassa: max 1000 moderata: tra 1000 e 1800 concentrazione elevata: oltre 1800 es. prima: 30%, 25%, 25%, 20% 900 + 625 + 625 + 400 = 2550 dopo: 30% + 25% cooperazione 3025 + 625 + 400 = 4050

(III) altri fattori stabilità delle quote di mercato nel tempo barriere all‘ingresso probabilità di altri ingressi potere di contrattazione degli acquirenti/fornitori natura dei prodotti

FATTORI SPECIFICI se prevedibili delle ripercussioni sulla concorrenza in tema di innovazione quando tali ripercussioni non possono essere valutate in modo adeguato attraverso l‘esame dei mercati preesistenti

( IV) benefici economici ? LINEE DIRETTRICI accordi che vi rientrano quasi sempre per la natura dell‘accordo art. 101.1 ? accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 101.3 ? ( IV) benefici economici ?

efficienze statiche o dinamiche Valutazione in base all‘art. 101, par.3 migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico „benefici economici“ efficienze statiche o dinamiche combinazione e integrazione di varie competenze o risorse possono compensare gli effetti restrittivi della concorrenza efficienze documentate considerazioni ipotetiche o dichiarazioni generali non sono sufficienti non si tiene conto del risparmio dei costi da -riduzione produzione - ripartizione mercati - puro esercizio del potere di mercato

„congrua parte dell‘utile riservata ai consumatori“ dipende dall‘intensità della concorrenza sul mercato rilevante imprese stimolate a lanciare sul mercato nuovi prodotti il più rapidamente possibile economie di costi passate ai consumatori grazie ad una diminuzione die prezzi

„carattere indispensabile delle restrizioni“ esistono mezzi meno restrittivi per ottenere vantaggi comparabili? situazione di mercato durata dell‘accordo „ non eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi“ non esentabile, di regola, un accordo grazie al quale un‘impresa rafforzi o acquisti una posizione dominante

COME SI ARRIVA AL COMPORTAMENTO COORDINATO? prezzo quantità quote di mercato ecc. ACCORDO ESPLICITO SCAMBI DI INFORMAZIONI es., su prezzi attuali o futuri LEADER DI PREZZO Ecc.

COMPORTAMENTO COORDINATO STABILE: fattori facilitanti Fattori legati alle imprese NUMERO LIMITATO DI IMPRESE TECNOLOGIE E STRUTTURE DEI COSTI SIMILI CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI LEGAMI STRUTTURALI es., partecipazioni reciprche

COMPORTAMENTO COORDINATO STABILE: fattori facilitanti Fattori di mercato BARRIERE ALL‘INGRESSO INELASTICITÀ DELLA DOMANDA PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI POCA INNOVAZIONE ECC.

COME FARE PER SCOPRIRLI ? DIFFICILE! INCORAGGIARE A „CONFESSARE“ c.d. programma di leniency (clemenza) Sanzione non comminata Sanzione ridotta

COMPRATORE/ RIVENDITORE CONSUMATORI INTESE VERTICALI VENDITORE COMPRATORE/ RIVENDITORE CONSUMATORI

VENDITORE prezzo imposto COMPRATORE COMPRATORE COMPRATORE CONSUMATORI

VENDITORE COMPRATORE territorio esclusivo X CONSUMATORI

X X X X mono- marchismo CONSUMATORI COMPRATORE COMPRATORE COMPRATORE VENDITORE VENDITORE mono- marchismo X X X COMPRATORE COMPRATORE COMPRATORE X CONSUMATORI

selettiva distribuzione X VENDITORE COMPRATORE COMPRATORE COMPRATORE

# l‘impresa che non detiene potere di mercato può aumentare gli utili solo ottimizzando i processi di fabbricazione e distribuzione # se l‘impresa detiene potere di mercato si deve verificare se essa, tramite le intese verticali, non intenda accrescere gli utili a spese dei concorrenti diretti, aumentando i loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti e in ultima analisi dei consumatori, appropriandosi di una parte del loro margine

(3) EFFETTI NEGATIVI EFFETTI POSITIVI B I L A N C M E T O permettere la realizzazione di livelli di investimenti e di vendite ottimali effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere all‘accesso B I L A N C M E T O aprire od accedere a nuovi mercati riduzione della concorrenza fra marche all‘interno del punto vendita soluzione al problema della rinuncia all‘ investimento a causa del rischio che la controparte si comporti in modo opportunistico riduzione della concorrenza fra marche per mezzo della agevolazione della collusione fra fornitori soluzione del problema della rinuncia all‘investimento in caso di trasferimento consistente di know-how riduzione della concorrenza all‘interno della marca fra distributori della stessa marca soluzione del problema del parassitismo di certificazione creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati ALTRE...

restrizioni verticali messe in atto da impresa che detiene potere di B I L A N C M E T O restrizioni verticali messe in atto da impresa che detiene potere di mercato presumibilmente dannose più grave la restrizione interbrand che intrabrand più ampi gli investimenti realizzati, più giustificabile la restrizione le restrizioni verticali collegate alla penetrazione di nuovi mercati non limitano in via di massima la concorrenza

esenzione per categoria SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE esenzione per categoria 30% D se accordo di acquisto esclusivo SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI VENGA RISERVATA UNA CONGRUA PARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA

ESENZIONE PER CATEGORIA NON SI APPLICA (4) le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione per categoria ESENZIONE PER CATEGORIA NON SI APPLICA prezzo imposto ripartizione dei mercati (però varie eccezioni altre..

POTERE DI MERCATO „CONSIDEREVOLE“ (substantial) POSIZIONE DOMINANTE POTERE DI MERCATO „CONSIDEREVOLE“ (substantial) ABUSO VIETATO non il mero possesso, no il raggiungimento della pd tramite una concorrenza „di merito“

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: Art. 102 TFUE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a)  nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b)  nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c)  nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d)  nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE „qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante, il grado di concorrenza è già ridotto“ particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom.

APPROCCIO „TRADIZIONALE“ accertamento della posizione dominante accertamento dell‘abuso della posizione dominante

POTERE DI MERCATO SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE) POSIZIONE DOMINANTE posizione indipendente non soggetta ad effettive costrizioni concorrenziali POTERE DI MERCATO SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)

INDICATORI DI POTERE DI MERCATO QUOTA DI MERCATO in termini assoluti e/o relativi temporanea o posseduta per lungo tempo BARRIERE ALL‘INGRESSO o ALLA ESPANSIONE LEGALI CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE ECONOMIE DI SCALA O SCOPO ACCESSO PRIVILEGIATO A MATERIE PRIME RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE, DIFFICILMENTE REPLICABILE „SWITCHING COSTS“ ALTRO…

individuale imprenditore persona fisica IMPRESA collettiva società punto di vista giuridico individuale imprenditore persona fisica IMPRESA collettiva società persona giuridica però società senza impresa associazione

rischia il proprio patrimonio di terzi (privati, banche) dell‘imprenditore stesso pretendono una remunerazione rischia il proprio patrimonio

centrale CONCETTO DI IMPRESA concetto di imprenditore commerciale sottoposizione al fallimento ed alle altre procedure concorsuali no fall. impresa agricola, neppure se di grandi dimensioni

Nozione di azienda Art. 2082 c.c. Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art. 2555. L`azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa Nozione di azienda

ACQUISTO della qualifica di imprenditore ex art. 2082 c.c. esercizio di fatto di un‘attività economica attività economica svolta professionalmente attività economica organizzata fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni

 art. 2247 c.c. esercizio di fatto di un‘attività economica pluralità di atti, fatti e contratti ATTIVITÀ pluralità di operazioni economiche anche unico affare ECONOMICA diretta alla produzione di ricchezza modalità che consentano almeno potenzialmente la copertura dei costi con i ricavi anche SENZA fine di lucro inteso come conseguimento di un utile  art. 2247 c.c.

attività economica svolta professionalmente stabile e non occasionale pr.: chi realizza un singolo affare? es.: costruzione di una diga pr.: deve essere l‘attività prevalente? es.: impiegato dello Stato che nei week-end gestisce un chiosco di bibite sulla spiaggia

attività economica organizzata organizzazione „produttiva“ coordinamento dei fattori della produzione pr.: necessaria l‘organizzazione del lavoro altrui? es., gioielliere? lavoro e capitali personali dell‘impr. pr.: necessità di un minimo di „etero-organizzazione“? organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale dell‘imprenditore es., un mediatore è imprenditore o lavoratore autonomo ? solo lavoro proprio no capitali d1: capacità di combinare fra loro i mezzi della produzione è centrale d2: organizzazione non requisito autonomo: espressione di teoria politico-economica a giustificazione del profitto

fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni attività che produce ricchezza pr.: necessaria la destinazione al mercato? es., costruttore di appartamento per abitazione propria d. maggioritaria: SI perché, altrimenti, manca la professionalità perché non ricorrono esigenze di tutela dei terzi pdv economico impresa/mercato: binomio necessario

attività vietata in modo assoluto l‘esercizio di l‘attività economica illegittima dà luogo ad un‘impresa? attività vietata in modo assoluto es., contrabbando attività esercitata in difetto delle necessarie autorizzazioni necessità di tutela dell‘affidamento dei terzi SI norme a tutela dei terzi NO norme poste a favore dell‘imprenditore

attività esercitata in nome proprio? pr.: imprenditore occulto A C2 B (prestanome) C2 C3 CHI è imprenditore?

mandato senza rappresentanza POTERE DI DIREZIONE C1 mandato senza rappresentanza B (prestanome) C2 affidamento C3 art. 1705 cc.

chi dirige l‘impresa deve assumersene il rischio colui nel cui nome l‘attività viene svolta necessità della spendita del nome d2 imprenditore solo il prestanome responsabile anche l‘impr.occulto chi dirige l‘impresa deve assumersene il rischio d3 fallisce anche l‘impr.occulto Teoria dell‘imprenditore occulto

Teoria dell‘imprenditore occulto art.147 c.2, l. fall. fallimento soci ill. resp assieme alla società G anche senza spendita del nome fallimento della società occulta fallimento del soggetto – imprenditore individuale- occulto

tutela dei creditori del prestanome oltre all‘affidamento B (prestanome) C2 affidamento C3 danno dei creditori personali del dominus che non potevano conoscere l‘esistenza dell‘attività economica tramite prestanome tutela dei creditori del prestanome oltre all‘affidamento

SI fallimento di socio occulto di società occulta NO fallimento dell‘impr. occulto

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della Concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.