Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 –

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Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 – 25.8.2000 Art.1 Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome Dal 1 settembre 2000 e fino all’attuazione della legge di riforma dei cicli i programmi di insegnamento e gli orari di funzionamento previsti dagli attuali ordinamenti costituiscono i curricoli delle scuole autonome Ai curricoli vigenti si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo secondo quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica

Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 – 25.8.2000 Art.2 Obiettivi specifici di apprendimento Ogni scuola quando elabora il POF può riorganizzare i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su: Obiettivi specifici di apprendimento Competenze degli alunni Valorizzando l’introduzione di nuove metodologie didattiche anche attraverso il ricorso a tecnologie multimediali Gli interventi devono tendere : al miglioramento dell’insegnamento al miglioramento dell’apprendimento al conseguimento per ogni alunno di livelli di preparazione adeguati: al raggiungimento dei gradi più elevati dell’istruzione all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro

Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 – 25.8.2000 Art.3 Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche La quota nazionale è pari all’85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni. La quota obbligatoria riservata alle scuole è il restante 15% del monte ore annuale.

Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 – 25.8.2000 Art.3 Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche Uso della quota riservata alle scuole Per confermare l’attuale assetto ordinamentale Per realizzare compensazioni fra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi Per introdurre nuove discipline Vincoli Utilizzo dei docenti in servizio Attuazione dell’organico funzionale esistente in forma strutturale o sperimentale

Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 – 25.8.2000 Art.3 Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche Altre indicazioni Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal regolamento sull’autonomia In particolare, rilevate le esigenze formative degli alunni, possono essere promossi: Percorsi individuali per: la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli il recupero degli alunni che presentano carenze di preparazione Azioni efficaci di continuità e orientamento didattici

Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 – 25.8.2000 Art.3 Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche Unità di insegnamento diversa dall’ora “L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.” comma 5 testo integrale

Decreto ministeriale n.234 del 23 giugno 2000 G.U. n.198 – 25.8.2000 Art.4 Curricoli delle singole istituzioni scolastiche Nell’istruzione tecnica e artistica Nei limiti dell’organico assegnato le suole possono adottare i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale ancora esistenti nell’anno scolastico 1999/2000 Art.5 Adempimenti delle scuole L’attuazione delle disposizioni non comporta l’adozione di provvedimenti autorizzativi Le scuole dovranno comunicare agli uffici centrali e periferici le scelte effettuate in base all’art.4