Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Psicologia Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Applicata ai Contesti Istituzionali Laboratorio di Psicologia Giuridica ed Investigativa Infermità di Mente e Imputabilità: gli Accertamenti Peritali sull’Imputato. Casi di Omicidi d’Impeto Antonello Crisci Professore Associato di Medicina Legale Docente di Psicopatologia Forense e di Criminologia Direttore del Master di II Livello in Scienze Socio-Penitenziarie e Criminologiche Seconda Università degli Studi di Napoli A.A. 2009-2010 II semestre 29 aprile 2010 ore 8,30
LA PERIZIA CONCETTO GIURIDICO ATTO ISTRUTTORIO MEZZO DI RICERCA DELLA PROVA CONCETTO MEDICO – LEGALE PARERE TECNICO MOTIVATO, ESPRESSO DA UN ESPERTO DEL SETTORE
LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA PSICHIATRICA IN AMBITO PENALE SULL’AUTORE DI REATO (detenzione domiciliare, simulazione e dissimulazione di malattia mentale) SULLA VITTIMA (reati sessuali, abusi sessuali su minori, maltrattamenti di minori, circonvenzione di persone incapaci) SUL TESTIMONE (i meccanismi del ricordo e del narrare, la testimonianza del minore, la valutazione clinica dell’idoneità mentale a rendere testimonianza)
LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA PSICHIATRICA IN AMBITO PENALE SULL’AUTORE DI REATO - MALATTIA MENTALE, VALORE DI MALATTIA E VIZIO DI MENTE - LA PERICOLOSITA’ SOCIALE - L’INCAPACITA’ DELL’INDAGATO O DELL’IMPUTATO PER INFERMITA’ DI MENTE
Cause di esclusione dell’imputabilità Incidono sulla idoneità dell’autore ad essere punito per la sua azione art 85 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”
IMPUTABILITA’ Capacità di intendere: Capacità di volere: Capacità di analisi e di valutazione rispetto alle diverse motivazioni che sorreggono i singoli comportamenti dell’uomo, la sua consapevolezza critica rispetto al singolo comportamento di cui é protagonista, i suoi poteri di giudizio e discernimento. La sintonia col contesto. Capacità di volere: Ha a che fare con l’azione, con la libera scelta, maturata al vaglio dei poteri di critica e di giudizio dell’individuo, delle consuetudini familiari, culturali, sociali e, delle convenzioni del contesto socio-culturale di appartenenza. Ha a che fare con la previsione e la prospettazione delle conseguenze delle scelte operate. E’ anche capacità di auto-inibirsi, di resistenza alle pulsioni, di gestione socialmente accettata delle emozioni e delle passioni.
Cause patologiche di esclusione dell’imputabilità art. 88 c.p. (Vizio totale di mente) art. 89 c.p. (Vizio parziale di mente)
Valutazione psichiatrico-forense del vizio di mente Accertamento di un disturbo di mente che possa qualificarsi infermità in senso giuridico Riflesso della accertata infermità sulla capacità di intendere e di volere
Il problema della “infermità” Posizione giurisprudenziale Orientamento nosografico (Ritardo Mentale, Psicosi, Psicosi Organiche) Orientamento psicopatologico (anche abnormità psichiche, nevrosi, psicopatie, disturbi di personalità, etc.)
“… Possiamo quindi affermare che: - Il concetto di “infermità mentale” non è correlato strettamente a quello di disturbo o malattia mentale; - Poiché non è adeguatamente specificata dalla legge, l’infermità si presta a svariate considerazioni ed a giudizi spesso difformi tra periti e consulenti tecnici anche nel medesimo caso; - Il presente sistema non ha alcuna finalità terapeutica ma è teso alla difesa sociale ed alla tutela dei cittadini”. Crisci A. “Il vizio totale ed il vizio parziale di mente: problematiche e criticità”. In “La perizia psicologica”, Liguori Editore. I Edizione dicembre 2002
Concetto di “infermità” Cass. Sez. Unite Penali, sent. 9163/2005 “…i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatia, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle malattie mentali, possono costituire anch’esse infermità, anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p….”.
Cass. Sez. Unite Penali, sent. 9163/2005 “ … i disturbi della personalità … possono acquisire rilevanza solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere. Vuole dirsi cioè che i disturbi della personalità come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle malattie mentali, possono costituire anch’esse “infermità”, anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive …”
Cass. Sez. Unite Penali, sent. 9163/2005 “… Ne consegue, per converso, che non possono avere rilievo, ai fini della imputabilità, altre “anomalie caratteriali”, “ disarmonie della personalità”, “alterazioni di tipo caratteriale”, “deviazioni del carattere e del sentimento”, quelle legate “alla indole” del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione … non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente…”
Infermità e imputabilità La giurisprudenza ha ribadito che non vi è alcun automatismo fra diagnosi e vizio di mente
Infermità ed esclusione dell’imputabilità La diagnosi non è sufficiente a produrre un giudizio di difetto di imputabilità Il giudizio sul “vizio di mente” emergerà solo dall’analisi, caso per caso, del ruolo avuto da quella specifica condizione psicopatologica rispetto al concreto fatto-reato
Infermità Al momento del fatto-reato (riferito non solo al dato temporale, cronologico, ma più estesamente alla sue premesse motivazionali, al suo divenire, dunque anche al comportamento post-delitto) In riferimento al fatto-reato (criminodinamica e criminogenetica)
Valutazione psichiatrico-forense Criterio clinico-diagnostico (Dato psicopatologico al momento del fatto) Criterio metodologico (Ricostruzione criminologica e criminodinamica attraverso l’indagine psichiatrico-forense: analisi criminologica, psichiatrica e psicologica) Criterio valutativo (Reale incidenza dello stato di mente dell’imputato sulla sua capacità di intendere e volere al momento del fatto-reato ed in relazione ad esso)
IL QUESITO? “Dica il perito se, nel momento in cui fu commesso il fatto per cui è processo, il soggetto fosse, a causa di infermità, in tale stato di mente da escludere la sua capacità di intendere o di volere; ovvero tale da grandemente scemare, senza escluderla, la detta capacità”.
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena Art. 203 C.P. Pericolosità sociale Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133. Art. 133 C.P. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
PERICOLOSITA’ SOCIALE CONCRETA PROBABILITA’ (E NON MERA POSSIBILITA’) CHE IL SOGGETTO COMMETTA UN QUALSIASI ALTRO FATTO (NON SOLO LA RECIDIVA SPECIFICA) PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO. E’ ... UNA PREVISIONE DEL FUTURO (ARTI DIVINATORIE) FATTORI LEGATI ALL'INDIVIDUO MA ANCHE LEGATI ALL’AMBIENTE (CONTESTO SOCIALE E FAMILIARE) …
La pericolosità sociale comporta l’applicazione delle misure di sicurezza. Nel caso della perizia psichiatrica, il perito si pronuncia sulla pericolosità sociale derivata e correlata all’infermità mentale; deve quindi rispondere al quesito solo se ha ravvisato un quadro di patologia di mente tale da costituire vizio totale o parziale (Pericolosità Sociale Psichiatrica) U. Fornari
“… Per ciò che concerne la valutazione della pericolosità sociale, ci troviamo spesso a dover prevedere qualcosa che è veramente imprevedibile. La distinzione tra “probabile” e “possibile” risuona frequentemente nelle aule di giustizia: quando un’aspettativa di recidiva è superiore al 50% è “probabile” che il soggetto sia giudicato pericoloso socialmente; quando l’aspettativa è inferiore al 50% ciò è solo “possibile”. Purtroppo, da tali interpretazioni statistiche e, a volte, soggettive, deriva l’invio o meno del soggetto in un OPG”. Crisci A. “Il vizio totale ed il vizio parziale di mente: problematiche e criticità”. In “La perizia psicologica”, Liguori Editore. I Edizione dicembre 2002
Ai fini della valutazione della presenza e della persistenza di pericolosità sociale, lo psichiatra forense deve tener presenti i seguenti indicatori, che si dividono in interni ed esterni (U. Fornari). INDICATORI INTERNI: Presenza e Persistenza di una sintomatologia psicotica, florida e riccamente partecipata a livello emotivo, alla luce della quale il reato ha assunto “valore di malattia”; Assente consapevolezza di malattia; Scarsa o nulla aderenza alle prescrizioni sanitarie; Mancata od inadeguata risposta a quelle praticate; Presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e di impoverimento ideo – affettivo e psico – motorio.
INDICATORI ESTERNI Caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di appartenenza (accettazione, conglobamento, rifiuto, indifferenza); Esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona, disponibilità e capacità di formulare progetti terapeutici da parte degli stessi; Possibilità di reinserimento lavorativo o di soluzioni alternative; Tipo, livello e grado di accettazione del rientro del soggetto nell’ambiente in cui viveva prima del fatto - reato; Opportunità alternative di sistemazione logistica.
IL QUESITO? “Dica il perito se, allo stato, il soggetto sia persona socialmente pericolosa”.
(ACCERTAMENTI SULLA CAPACITÀ DELL’IMPUTATO) ART. 70 del C.P.P. (ACCERTAMENTI SULLA CAPACITÀ DELL’IMPUTATO) Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. 2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. 3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’art. 392.
La partecipazione cosciente al processo implica la presenza delle seguenti capacità: 1. comprendere il processo in generale ed i ruoli dei singoli protagonisti; 2. comprendere le accuse che vengono rivolte e recepire significato, contenuti e motivazioni delle indagini; 3. collaborare con il proprio difensore onde prendere decisioni rilevanti dal punto di vista giudiziario; 4. pianificare la propria strategia processuale ed enunciare la propria linea difensiva; 5. non fornire prove sfavorevoli; 6. opporre il silenzio; 7. fornire dichiarazioni spontanee e pertinenti; 8. presentare istanze, memorie, richieste scritte congrue al momento e al contenuto del procedimento;
Comprendere il significato e le conseguenze di un eventuale accertamento peritale di natura psichiatrico-forense; Rendersi conto della possibilità di essere sottoposto ad una sanzione alla fine del processo e comprendere la natura e la durata della eventuale sanzione; Relazionarsi e comportarsi in modo pertinente a seconda del contesto; Differenziare fatti rilevanti ed irrilevanti, tenuto conto della complessità maggiore o minore del processo; Argomentare e controargomentare, comprendere la natura dialettica del processo; Deporre discolpandosi, identificare correttamente fatti e persone ed essere controesaminato, se necessario; Tollerare lo stress durante e prima del processo (capacità di reggere il contraddittorio); Interessarsi all’esito del processo.
Si tratta pertanto di una capacità molto complessa e articolata giuridicamente a differenti livelli, quali: capacità di recepire significato, contenuti e motivazioni delle indagini fin dalle loro prime battute e dell’eventuale imputazione; preparazione ed enunciazione della propria linea difensiva; richiesta di ammissione delle prove a favore e partecipazione all’assunzione delle stesse; non fornitura di prove sfavorevoli; nomina di un difensore; capacità di reggere il contraddittorio; di opporre il silenzio; di presentarsi o meno al dibattimento; di fornire dichiarazioni spontanee; di presentare istanze, memorie, richieste scritte e così via. A tale capacità corrisponde un diritto attivo, non passivo, non esercitato nella difesa tecnica (delegata al difensore), ma nella difesa materiale (svolta dall’indagato o imputato che sia).
CONSEGUENZE PROCESSUALI a) Tra le altre: sospensione del procedimento o del processo (comma 3, art. 70 e comma 1, art. 71). L’ordinanza di sospensione è preceduta da una perizia psichiatrica. Questa viene disposta dal GIP su richiesta delle parti (comma 3, art. 70); o d’ufficio dal giudice del dibattimento (comma 1, art. 70). La sospensione del procedimento (fase della cognizione che va dall’assunzione delle prime, sommarie informazioni fino alla richiesta di rinvio a giudizio) viene disposta con ordinanza dal GIP; quella del processo (il dibattimento di I e di II grado) dal giudice del dibattimento (…) b) Nomina di un curatore speciale (comma 2, art. 71). La nomina del curatore speciale rappresenta una novità introdotta nel nuovo c.p.p. (comma 2, art. 71).
IL QUESITO? “Dica il perito se, allo stato, a causa di infermità, lo stato di mente del soggetto sia tale da impedirne la partecipazione cosciente al processo a suo carico e di utilmente difendersi”.
Art. 32 della COSTITUZIONE Il concetto di “incompatibilità carceraria”, inteso come impossibilità di far sussistere insieme la patologia di un soggetto con la sua condizione di detenuto, senza che vi siano conseguenze dannose per la sua salute, si fonda su: Art. 32 della COSTITUZIONE “La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Nella pratica, al perito medico, è demandato il compito deontologicamente e tecnicamente assai arduo di valutare la capacità del ristretto di sopportare, senza troppi danni fisici o psichici, il regime detentivo. Non si tratta sempre solo di un giudizio diagnostico, ma anche della formulazione di un giudizio prognostico, che riguarderà sia il decorso della malattia o dell’infermità, sia anche la condotta del soggetto, soprattutto in caso di patologie psichiatriche.
IL QUESITO? “Dica il perito se il soggetto si trovi, allo stato, in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione, e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere”.
INDAGINI CLINICHE, DI LABORATORIO E STRUMENTALI LE TECNICHE DEL COLLOQUIO PSICHIATRICO I TEST MENTALI IN PSICHIATRIA FORENSE
IL SETTING PERITALE - Assenza di un libero accesso del periziando e del perito all’accertamento; - Il periziando come persona da valutare e non da curare; - Assenza di un iniziale approccio fiduciario; - Ricerca del massimo vantaggio con il minimo danno da parte del periziando; - Posizione di potere del perito.
TRE REGOLE FONDAMENTALI: - Non confondere il processo con la terapia; - Non confondere il colloquio clinico con il colloquio peritale; - Non confondere la verità processuale con la verità clinica.
LA VERITA’ PERITALE Il perito (e il consulente di parte) ha l’obbligo di far conoscere la verità e di mantenere il segreto sulle notizie apprese. Ma quale verità? Non certo quella storica o quella processuale, bensì quella clinica inserita in una verità processuale, secondo criteri di obiettività, verificabilità e comprensibilità che devono conferire alla perizia “valore di prova”.
48
REATTIVO DI RORSCHACH Le macchie di Rorschach, così chiamate dal nome del loro creatore Hermann Rorschach (1884-1922), sono la base di un noto strumento (reattivo o test di Rorschach) per l'indagine della personalità. Il test si compone essenzialmente di 10 tavole, su ciascuna delle quali è riportata una macchia d'inchiostro simmetrica: 5 monocromatiche, 2 bicolori e 3 colorate. La scelta delle tavole, il loro ordine di presentazione, e le loro caratteristiche formali e contenutistiche richiesero molti anni di ricerche e tentativi da parte di Hermann Rorschach. Le tavole vengono sottoposte all'attenzione del soggetto una alla volta e, per ciascuna e senza limiti di tempo imposto, viene chiesto di esprimere tutto ciò cui la macchia somiglia, secondo il soggetto. Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma dall'interpretazione delle risposte date a ciascuna macchia è possibile - a seconda del tipo di siglatura e di approccio teorico interpretativo - delineare un profilo per attitudini, un profilo di personalità e identificare eventuali nodi problematici del soggetto. È un test molto usato in ambito clinico, e là dove sia necessario esplorare le dinamiche interpersonali. Al contempo, la definizione stessa di "Test" risulta non essere totalmente adeguata, in quanto come test psicologico presenta scarsissime proprietà psicometriche (statistiche). Difatti il termine più corretto sarebbe quello di "Reattivo di Rorschach", in quanto si vanno ad indagare le risposte soggettive di fronte a stimoli nuovi ed ambigui.
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi M. Proust