Entrata in vigore il 29 gennaio 2011

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Entrata in vigore il 29 gennaio 2011 Legge 20 dicembre 2010, n. 240 Entrata in vigore il 29 gennaio 2011 Alcuni aspetti della legge che impattano sulla ricerca scientifica Franca D’Ambrosio Dirigente Area Ricerca

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Art. 2, comma 4 Codice Etico della comunità universitaria. Determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Art. 18, comma 1, lett. b) Ai procedimenti per la chiamata, di professori di I e II fascia non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado , con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; Applicazione dei criteri di cui sopra, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca (art. 22) e alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 24 (ricercatori a t.d.) e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Art. 18, comma 5 La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Conseguenza: la partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca non è consentita - agli studenti della Laurea Triennale - ai titolari di borse per attività di ricerca erogate dall'ateneo;

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Art. 18 – c. 6 - Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi. In tal caso, la possibilità di partecipazione da parte dei soggetti sopra elencati ad un progetto di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca è consentito laddove il relativo bando espressamente non vieti il ricorso a tali specifiche figure

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Art. 19, comma 1 Disposizioni in materia di dottorato di ricerca. Demanda ad un apposito Regolamento la Revisione dei criteri generali per l’accreditamento e l’attivazione dei corsi di dottorato

Requisiti per l’accreditamento Regolamento modalità di accreditamento sedi/corsi di dottorato…. Requisiti per l’accreditamento a) collegio di almeno 16 docenti di cui non più di ¼ di ricercatori b) possesso di documentata produzione scientifica di livello internazionale c) disponibilità di un numero medio (per ateneo) di almeno N. 6 Borse di studio (o Finanziamenti equivalenti) per corso di dottorato attivato, fermo restando che per singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a 4 d) disponibilità di congrui e stabili finanziamenti di sostegno alla ricerca (10%) e) specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche di riferimento f) previsione di attività di formazione interdisciplinare, linguistica, informatica, gestionale, per la valorizzazione della ricerca in campo europeo e extra-EU, e della Proprietà Intellettuale Coordinatore: Prof. I fascia a TP o in mancanza PA a TP * i contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato

L’ Accreditamento dei Corsi di dottorato e delle sedi (Università e Consorzi/Imprese/Enti di ricerca) in cui essi si svolgono avviene da parte del M.i.u.r. su conforme parere dell’ANVUR ed ha durata quinquennale (con verifica periodica della permanenza dei requisiti per l’accreditamento) Consorzi tra università (di cui almeno 1 italiana) e/o enti pubblici e privati - previo accreditamento Max 4 membri del collegio possono appartenere all’ente consorziato Max 4 sono le istituzioni da consorziare Min 3 borse (o FIN. equivalenti) sono le borse da assicurare da ciascuna istituzione consorziata Possibilità di rilascio di titolo DOPPIO, MULTIPLO o CONGIUNTO L’Università è sede amministrativa del consorzio ed è abilitata al rilascio del titolo

Valutazione e criteri di ripartizione fondi ministeriali Regolamento modalità di accreditamento sedi/corsi di dottorato…. Valutazione e criteri di ripartizione fondi ministeriali grado di internazionalizzazione del dottorato b) grado di collaborazione e ricadute del dottorato sul sistema delle imprese c) attrattività del dottorato d) dotazione di servizi e risorse finanziarie disponibili e) sbocchi professionali dei dottori di ricerca

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Art. 22 - Assegni di ricerca Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Sono destinatari studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo (delle università) L’Università della Calabria ha stabilito che sino al 2015 la LM + curriculum scientifico è titolo valido per la partecipazione alle selezioni tenuto conto di una distanza massima di anni 12 (dalla data di conseguimento alla data di scadenza del bando) Dopo il 2015 il requisito di accesso è obbligatoriamente il PhD conseguito da non oltre 10 anni. In via transitoria è possibile, tuttavia, bandire assegni ove richiedere tra i requisiti di accesso il PhD fermo restando il limite temporale dei 10 anni. Non è mai consentito bandire un assegno ove richiedere sia LM che PhD

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Art. 22 - Assegni di ricerca Gli assegni possono avere durata tra uno e tre anni, sono rinnovabili complessivamente sino ad un max di 4 anni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. Nella durata complessiva non può essere computato il periodo in cui l'assegno è fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di LT, LM o equivalente, PhD con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Per il TFA è prevista compatibilità nel rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione.

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure: a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni seguito dalla presentazione dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca. Le università, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni (esenzione IRPEF), nonché, in materia previdenziale (gestione separata INPS), in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni (astensione obbligatoria per maternità) e, in materia di congedo per malattia (estensione indennità di malattia). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. L'importo degli assegni è determinato dall’Università sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del MIUR. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell’università La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

La legge 30 dicembre 2011, n. 240 “Gelmini” Durata massima di 4 anni - Il c.5 dell'art. 22 della L. 240 dice che ".. La durata complessiva dei rapporti ai sensi del presente articolo ...non può essere superiore ai 4 anni". Si intende che i 4 anni si applicano agli assegnisti "Gelmini" e non si fa cumulo con gli anni di assegno pre-Gelmini. Onde evitare che gli assegnisti “anziani” prevalgano in ogni bando, l’UniCal ha posto condizioni di ammissibilità alla partecipazione ai bandi: "distanza massima dal titolo di Laurea Magistrale o Specialistica 12 anni“ ovvero quando il PhD è requisito di accesso, distanza massima dal titolo di dottore di Ricerca 10 anni. Quindi: Assegnista 4 Ricercatori a t.d. tip. A) 5 (3 + 2) Ricercatori a t.d. tip. B) 3 Totale 12

Grazie per l’attenzione F.sca D’Ambrosio