CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: evoluzione e quadro normativo FRANCO FRANCAVILLA IPIA “PLANA” – Torino 4 maggio 2015
ALTERNANZA, UN CONCETTO AMBIGUO Il concetto di ALTERNANZA, a livello sia italiano sia europeo, può riferirsi a pratiche diverse con diversi obiettivi e modalità operative: Alternanza come formazione di seconda opportunità per soggetti in difficoltà scolastica; Pratiche orientate a socializzare gli studenti nella loro futura condizione lavorativa (alternanza di orientamento);
ALTERNANZA, UN CONCETTO AMBIGUO (2) Pratiche che assegnano all’esercizio concreto dell’attività professionale il ruolo principale della formazione (alternanza professionalizzante, es. mestieri artigianali e percorsi formativi universitari); Pratiche di alternanza formalizzate sotto un contratto lavorativo, orientate al primo inserimento nel mondo del lavoro (apprendistato).
LE “RADICI” DELL’ALTERNANZA L’alternanza, così come la conosciamo oggi, è il risultato di diverse esigenze e sollecitazioni, di natura anche molto diversa: Fin dagli anni ‘70 la crisi energetica, i mutamenti tecnologici, l’informatica e l’automazione hanno portato ad una domanda da parte delle imprese di una più solida preparazione di base dei futuri lavoratori, che ha trasformato la relazione tra mondo dell’economia e sistema d’istruzione nella prospettiva di una più stratta collaborazione tra scuola e impresa.
LE “RADICI” DELL’ALTERNANZA (2) Negli anni ’80 si consolida l’interesse di Confindustria per le tematiche formative, aumenta la consapevolezza sul ruolo degli imprenditori nei processi di modernizzazione della scuola e dell’università (dal 1985 nel Consiglio Direttivo è prevista una delega per i problemi della scuola e della formazione) e si sviluppano iniziative di formazione per insegnanti e presidi che coinvolgono 17 mila operatori della scuola. Negli stessi anni nella scuola cadono progressivamente le barriere ideologiche e culturali che avevano caratterizzato il periodo precedente.
LE “RADICI” DELL’ALTERNANZA (3) Nelle politiche europee si è sviluppata con sempre maggiore forza la percezione dell’importanza dei temi legati alla formazione , condizionando in questa direzione i programmi comunitari: - Libro bianco Insegnare e apprendere. Verso la società cognitiva, 1995; - il 1996 “Anno Europeo della Formazione”. L’obiettivo è quello di una formazione polivalente che insegni ad apprendere per tutto l’arco della vita e favorisca la creazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali.
LE “RADICI” DELL’ALTERNANZA (4) Il “Patto per il lavoro”, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali nel 1996, nel capitolo sulla formazione sottolinea il legame fra istruzione e competitività del sistema paese; configura un sistema formativo integrato, personalizzato e flessibile, realizzabile soltanto nell’ambito di una scuola autonoma; sostiene l’integrazione in un unico sistema formativo della scuola e della formazione professionale.
LE “RADICI” DELL’ALTERNANZA (5) Il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 e il Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente del novembre 2000 pongono all’Europa l’obiettivo strategico di “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”, utilizzando quali strumenti prioritari l’istruzione e la formazione permanente. Nel marzo 2001 il Consiglio Europeo pone quale obiettivo da realizzare entro il 2010 “un sistema di istruzione e formazione organizzato sulla qualità, sull’accesso e sull’apertura verso il mondo”; un anno dopo viene approvato il documento Education and Training 2010.
LE “RADICI” DELL’ALTERNANZA (6) Il 30 novembre 2002 i Ministri dell’Istruzione di 31 Paesi europei e la Commissione Europea adottano la “Dichiarazione di Copenaghen sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale” al fine di sviluppare una “valuta comune” di qualifiche e competenze, nella prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
IL QUADRO NORMATIVO: La legge 30/07/1973 n. 477 prevede “Norme sul riordino dell’organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola dello Stato”, da attuare con i relativi decreti delegati. Il Decreto n. 419 riguardante l’attuazione di progetti sperimentali di innovazione, di tipo sia ordinamentale sia strutturale, consentirà di superare le difficoltà di attuazione dei diversi progetti di riforma presentati utilizzando lo strumento degli atti amministrativi.
IL QUADRO NORMATIVO (2) Nel 1987 il ministro Falcucci costituisce il Comitato Brocca, con il compito di redigere un progetto di riordino della scuola secondaria superiore. Sperimentazioni assistite nell’istruzione tecnica e professionale. Nell’istruzione professionale viene varato il PROGETTO ‘92, esteso a tutti gli istituti nel periodo 1992-1994. Questi progetti comportano un sensibile avvicina- mento al mondo della produzione e del lavoro, con intese quadro e la modifica dei curricoli in senso fortemente orientato all’educazione al lavoro.
IL QUADRO NORMATIVO (3) Nel 1993 viene elaborata una legge-quadro, che non completerà l’iter parlamentare, di organico riordino dell’assetto generale dell’istruzione e di riforma della secondaria superiore. E’ interessante rilevare che prevedeva accordi di programma fra Stato, regioni, province, comuni; l’attribuzione di personalità giuridica, autonomia organizzativa, finanziaria e didattica agli istituti di istruzione secondaria; il prolungamento a dieci anni dell’obbligo scolastico. L’art. 4 della L. 537/93 (finanziaria 1994) attribuisce personalità giuridica, autonomia finanziaria e didattica, di ricerca e sviluppo agli istituti di ogni ordine e grado, ma i decreti attuativi non sono mai stati adottati .
IL QUADRO NORMATIVO (4) Il D.M. 15/04/1994, “Programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato”, prevede per le classi quarte e quinte degli IPS l’attivazione di corsi professionalizzanti di terza area integrati con le regioni, con un monte ore annuale di 300-450 ore. Nel caso di impossibilità a realizzare questi corsi con le regioni, le scuole possono realizzarli in proprio (corsi surrogatori). La legge 24/06/1997 n. 196 (Pacchetto Treu) recepisce l’importanza dell’alternanza scuola-lavoro e delle esperienze formative sul lavoro dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, rimandando al Governo l’emanazione di norme regolamentari in materia. Lo stage (art. 18 e D.M. 142/98) viene proposto come mezzo per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro con finalità orientativa per soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico.
IL QUADRO NORMATIVO (5) L’attuazione dell’autonomia scolastica si realizza con la legge 15/03/1997 n. 59, che disciplina il decentramento dallo Stato alle regioni, province e comuni e il riordino dei ministeri, sulla base del principio di sussidiarietà. L’art. 21 sancisce la nascita di un nuovo soggetto istituzionale, le scuole, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo. E’ anche prevista una delega al Governo per il conferimento della dirigenza ai capi d’istituto. Il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell’autonomia) stabilisce gli aspetti didattici, organizzativi, di ricerca e sperimentazione e definisce gli spazi dell’autonomia.
IL QUADRO NORMATIVO (6) La legge 144/99 introduce l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno di età e sancisce il riconoscimento del percorso effettuato nella formazione professionale anche sotto l’aspetto dell’acquisizione delle competenze. La legge 10/02/2000 n. 30 è una legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione (riforma Berlinguer). Fra gli obiettivi della riforma, sostanzialmente accantonata nella successiva legislatura 2001-2006, vi sono: la crescita di una moderna cultura professionale; l’elevazione della scolarità obbligatoria a 9 anni; l’attuazione del diritto alla formazione fino al 18° anno; esperienze formative e stage; corsi di istruzione superiore non universitaria attivati dalle scuole.
IL QUADRO NORMATIVO (7) La legge costituzionale 3/01, con la riforma del Titolo V della Costituzione, ha “costituzionalizzato” il decentramento amministrativo, ha recepito il principio di sussidiarietà e, con l’art. 117, ha reso l’istruzione materia di legislazione concorrente fra Stato e regioni, “fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale”, di competenza esclusivamente regionale.
IL QUADRO NORMATIVO (8) La legge 28/03/2003 n. 53 (riforma Moratti) assegna al Governo la delega per una riforma organica della scuola, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, di comuni e province e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Fra i criteri direttivi della legge vi sono: l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; il diritto-dovere all’istruzione per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica almeno triennale; la possibilità dopo il 15° anno di conseguire diplomi e qualifiche in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; l’istituzione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
IL QUADRO NORMATIVO (9) Legge 28/03/2003 n. 53 (2). La legge prevede anche, all’art. 2, che le esercitazioni pratiche, le esperienze formative e gli stage realizzati in Italia o all’estero sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative. All’alternanza sono dedicati l’art. 4 e il D. Lgs. 77/05, in cui si chiarisce che l’alternanza è “una modalità di realizzazione del percorso formativo”, che si attua mediante la stipula di apposite convenzioni fra le istituzioni scolastiche e le imprese (o associazioni imprenditoriali, camere di commercio, ecc.) e un sistema tutoriale.
IL QUADRO NORMATIVO (10) Il D. Lgs. 22/2008, in attuazione dell’art. 2 della legge 1/07, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di attivare dei percorsi di orientamento, destinati agli studenti dell’ultimo anno, finalizzati alle professioni e al lavoro, in collaborazione con i centri territoriali per l’impiego, le strutture formative accreditate, le aziende, imprese, cooperative ecc., gli organismi competenti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
IL QUADRO NORMATIVO (11) Il D.P.R. 87/2010 (Regolamento Professionali) all’art. 5 c. 3 prevede: - una quota di autonomia fino al 20% del curricolo; - spazi di flessibilità entro il 25 % nel primo biennio, per il rilascio di qualifiche della FP, entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno, per articolare in opzioni le aree di indirizzo; - contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni per l’arricchimento dell’offerta formativa (negli Istituti tecnici il D.P.R. 88/2010 prevede quote di flessibilità esclusivamente entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno).
IL QUADRO NORMATIVO (12) Il D.P.R. 87/2010 (Regolamento Professionali) all’art. 8 c. 3 stabilisce che l’area di professionalizzazione (terza area) è sostituita nelle classi quarte e quinte degli istituti professionali, sino alla messa a regime del riordino, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro. Tale previsione è pertanto cessata a partire dall’a.s. 2014/15.
IL QUADRO NORMATIVO (13) La Legge 08/12/2013 n. 128 all’art. 8-bis (Istruzione e formazione per il lavoro) prevede: - la realizzazione di percorsi di orientamento per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali; - un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia per l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, mediante la stipulazione di contratti di apprendistato.
IL QUADRO NORMATIVO (14) Il D. Interm. 17/06/2014 n. 473, in attuazione dell’art. 8 bis c. 2 della L. 128/13, dispone l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014-16, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, mediante la stipulazione di contratti di apprendistato per l’alta formazione (v. la sperimentazione realizzata con ENEL , che ha coinvolto l’IIS Avogadro di Torino e altri sei istituti di altrettante regioni italiane).
IL QUADRO NORMATIVO (15) forse… L’art. 4 del DDL 2994 (c.d. Buona Scuola) al c. 1 prevede che i percorsi di cui al D. Lgs. 77/05 sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore, a partire dalle classi terze attivate nell’a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge. L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata.
L’ORIZZONTE DI RIFERIMENTO L’alternanza è cosa diversa da sperimentazioni sul modello del sistema duale tedesco (v. Gruppo di lavoro istituito dal MIUR) e dall’apprendistato (v. esperimento pilota ENEL) previsto dalla normativa nazionale, che non sono oggetto di questo corso in quanto non costituiscono ancora attività realizzabili in via ordinaria nel nostro sistema scolastico. Uno strumento utile per l’alternanza: l’impresa formativa simulata (IFS).