Università della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche L'impresa: comunicazione e gestione Università della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche L’impresa: gestione e comunicazione 28 ottobre 2005 Stato giuridico dell’impresa La riforma del diritto societario Lo stato giuridico e la governance dell'impresa (2)
Riforme (1) Società Europea Nuovi standard contabili UE Riforma Vietti (L. 366/2001 e D.Lgs. 5 e 6/2003) Esigenza: regole e meccanismi semplici ed uniformi Società per azioni Sede ed iscrizione in uno Stato Membro Possibilità di trasferimento Regole per fusione, trasformazione, etc.
Riforme (2) Nuovi standard contabili UE Esigenza: avvicinamento a standard internazionali (USA) Obiettivo: valorizzazione più “realistica” (Stato Patrimoniale): Avvicinare il “valore di libro” a quello “economico” o “di mercato” Fair value: aggiornamento dei valori su base MKT (e non su valore storico, cioè di acquisto) In particolare per “beni” (o cespiti, asset) di natura finanziaria (variano più facilmente !) Rischi: continua variazione, discontinuità tra bilanci, meno semplice e più soggettivo Per le società quotate, dal 2005
(3) Riforma Vietti (D.Lgs. 5 e 6/2003) Obiettivi: Facilitare nascita imprese e accesso ai MKT nazionali ed internazionali dei capitali Ampliare autonomia statutaria (meno imposizioni, ma obbligo di definire alcuni aspetti critici: es. conflitti di interesse degli amministratori) Definizione chiara e precisa (legge + statuto) di compiti e responsabilità dei diversi organi sociali Nuova disciplina di bilancio Regole di governance + severe + flessibili (statuti) Nuovi modelli di Società (però stessi nomi) Srl: più privata, concentrazione, raccolta diretta SpA: proprietà diffusa, raccolta sui MKT
Nuova disciplina di bilancio “L. Vietti” Eliminare interferenze e distorsioni in stato patrimoniale e conto economico tra normativa “civilistica” e “fiscale” Fornire quadro chiaro della formazione ed utilizzo delle poste di Patrimonio Netto Bilanci consolidati per Gruppi (internazionali): Valori complessivi di tutto il gruppo Eliminazione duplicazioni ed operazioni infra-gruppo (es: vendita tra due società del gruppo) Per le società a controllo “concentrato” (no ricorso a MKT) schemi più sintetici
La governance dell’impresa I meccanismi / regole di governo delle Società (in particolare se raccolgono denaro sui MKT finanziari: cfr. scandali !) devono garantire: in un contesto dominato dal rischio creazione di valore economico (una gestione efficiente + l’integrità aziendale) Occorre un bilanciamento tra: I poteri da delegare a chi deve gestire l’impresa Il controllo da esercitare ai diversi livelli, per: verificare che l’impresa sia ben funzionante (altrimenti, rimuovere chi la gestisce male) Impedire che chi ha il potere di gestione lo usi per fini personali (rubando, assegnandosi remunerazioni eccessive, favorendo altri soggetti o altri interessi), impoverendo l’impresa anziché creando valore economico
La governance dell’impresa (2) Sono interessati ad una corretta Governance: Gli azionisti di minoranza, che non hanno un ruolo di gestione (non nominano gli amministratori, etc.) Tutti gli stakeholder che traggono beneficio dall’esistenza e dalla prosperità dell’impresa Le regole / meccanismi di governance possono essere: Imposti per legge Adottati dall’impresa aderendo volontariamente a Codici di Autodisciplina (in Italia: “Codice Preda” della Borsa Italiana; è obbligatorio per le Società che si quotano). La c.d. “Riforma Vietti” ha: Introdotto norme più precise / stringenti Lasciato alle società la possibilità di prevedere nei loro Statuti l’adesione ai Codici di Autodisciplina (quando non è cmq obbligatorio, ad es. per Soc. di nuova quotaz.)
Riforma Vietti: 3 modelli di Governance per le SpA Le Società per Azioni possono ora scegliere (nello Statuto) tra: Sistema “tradizionale” italiano Sistema “dualistico”, ispirato agli ordinamenti tedesco e francese (anche per “Società Europea”) Sistema “monistico” ispirato all’ordinamento anglosassone (anche per “Società Europea”)
Il sistema “tradizionale” di SpA L’Assemblea dei soci: Approva il bilancio (su proposta del CdA) Nomina e revoca gli amministratori e nomina i sindaci (se previsti, il revisore o soc. di revisione) e ne determina i compensi Promuove azioni di responsabilità contro amministratori e/o sindaci Approva (in sede di assemblea straordinaria) modifiche dello Statuto e, soprattutto, nomina ogni 3 anni due Organi cui sono affidati: Amministrazione /gestione: Consiglio di Amministrazione (per le società minori: anche Amministratore unico) Controllo: Collegio Sindacale
Il Consiglio di Amministrazione (mod. tradiz.) sceglie un Presidente al suo interno (che ha la rappresentanza legale della Società) può delegare Amministrazione e gestione: al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un Comitato esecutivo ad uno o più Amministratori Delegati che: curano che l’assetto org.vo, amm.vo e contab. sia adeguato all’impresa, riferiscono a CdA e Coll. Sind. su andamento e prevedibile evoluz. della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo Lo Statuto può (rif. Vietti) richiedere per la carica di Amministratore particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Gli Organi di Controllo (mod. tradiz.) Il Collegio Sindacale: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amm.vo e contabile e sul suo funzionamento almeno un membro (effettivo + supplente) deve essere iscritto al reg. dei Revisori Contabili, gli altri iscritti ad albi professionali o professori universitari di materie ec./giur. lo Statuto delle Società che NON fanno ricorso al MKT dei capitali può attribuire al CS il controllo contabile (vedi oltre) ma TUTTI i membri devono essere Revisori Contabili Il Controllo Contabile è affidato: nelle Società che fanno ricorso al MKT dei capitali, auna Società di Revisione nelle altre, anche da un singolo Revisore esterno, iscritto al registro, o dal Collegio Sindacale, se composto da soli Revisori
Il modello “dualistico” Due organi principali: Consiglio di Gestione (CdG), costituito da almeno due membri, designati dal Consiglio di Sorveglianza (CdS) Ha praticamente gli stessi poteri del CdA nel modello tradizionale Consiglio di Sorveglianza (CdS), costituito almeno tre membri designati dall’Assemblea (ordinaria) dei Soci (almeno uno Revisore) Ha praticamente gli stessi poteri di vigilanza (non di controllo contabile) un Collegio Sindacale, ma ANCHE: Approva il bilancio (su proposta del CdG) Nomina e revoca dei membri del CdG, decide i loro compensi e l’eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro cfr. L’Assemblea dei Soci ha MENO POTERI: Nomina e revoca i membri del CdS e l’eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro cfr. Determina la distribuzione degli utili Sceglie la Società di revisione o il Revisore Contabile (il Collegio Sindacale non esiste in tale modello)
Il modello “monistico” È più simile al modello “tradizionale”, nel senso che la gestione è affidata al Consiglio di Amministrazione, ma NON PREVEDE il Collegio Sindacale I relativi compiti di “sorveglianza” (non quelli di controllo contabile) sono attribuiti, invece, ad un Comitato per il Controllo sulla Gestione (CCG), che fa parte del CdA, e deve essere formato da amministratori : in possesso degli stessi requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci cogli eventuali requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto almeno uno dei quali deve essere un Revisore iscritto Per il controllo contabile, valgono le stesse regole viste per il modello tradizionale (ovviamente, non esiste il Collegio Sindacale)