Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote

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Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote Antiriciclaggio: Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote

IL QUADRO NORMATIVO Decreto legge 3 maggio 1991 n.143 (conv. Legge 5 luglio 1991 n197) in vigore dal 9 maggio 1991 Direttiva CEE 10 giugno 1991 n. 308 Decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 Direttiva CE 4 dicembre 2001 n. 97 Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56 in vigore dal 14 marzo 2004 Decreto MEF 3 febbraio 2006 n. 141 in vigore dal 22 aprile 2006 Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 25 maggio 2007 Decreto MEF 10 aprile 2007 n. 60 Direttiva CE 26 ottobre 2005 n. 60 Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in vigore dal 29 dicembre 2007 13 ottobre 2008

Il decreto legislativo 231 per i Professionisti misure di prevenzione estese al contrasto del finanziamento del terrorismo norme più rigorose per la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore introduzione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela con la previsione di una graduazione degli obblighi in funzione del rischio (obblighi semplificati e obblighi rafforzati) 13 ottobre 2008

Finalità del decreto legislativo 231 Articolo 2 comma 5 Tutelare l’integrità del sistema finanziario e di quello economico per prevenire il loro utilizzo per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 13 ottobre 2008

Riciclaggio Articolo 2 comma 1 - la conversione o il trasferimento - l’occultamento o la dissimulazione - l’acquisto,la detenzione o l’utilizzazione ESSENDO A CONOSCENZA CHE I BENI PROVENGONO DA UN’ATTIVITÀ CRIMINOSA O DA UNA PARTECIPAZIONE A TALE ATTIVITÀ 13 ottobre 2008

Finanziamento del terrorismo Articolo 2 comma 4 (art. 1 c. 1 lett. a) d.lgs. 109/2007) “Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.” 13 ottobre 2008

Professionisti destinatari degli obblighi soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ogni altro soggetto che fornisce a titolo professionale servizi in materia di contabilità e tributi notai e avvocati (per determinate operazioni) prestatori di servizi relativi a società e trust 13 ottobre 2008

I fondamentali adempimenti cui è obbligato il professionista Adeguata verifica della clientela (art. 16) Conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni acquisite (art. 36) Segnalazione alla UIF delle operazioni sospette (art. 41) Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 51) 13 ottobre 2008

Ulteriori adempimenti cui è chiamato il professionista Articolo 3 Principi generali Adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di controllo interno e di gestione del rischio Rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali Articolo 54 Formazione del personale Adottare misure di adeguata formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio 13 ottobre 2008

Obblighi di adeguata verifica della clientela Capo I, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt. 15. - 35.

Si osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l’importo della prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 € quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 €, anche se effettuate con più operazioni che appaiono collegate o frazionate tutte le volte che l’operazione é di valore indeterminato o indeterminabile, al riguardo la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente 13 ottobre 2008

Il valore dell’oggetto della prestazione mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore ai 15.000 € (prima superiore ai 12.500 €) anche se tramite più operazioni collegate o frazionate sempre quando il valore è indeterminato o indeterminabile (la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi ) 13 ottobre 2008

Non si osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979) 13 ottobre 2008

Adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgere le seguenti attività Identificazione e verifica dell’identità informazioni su scopo e natura della prestazione professionale controllo costante nel corso della prestazione professionale del cliente del titolare effettivo 13 ottobre 2008

Chi è il titolare effettivo ? In caso di società: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; 13 ottobre 2008

Chi è il titolare effettivo ? In caso di entità giuridiche (fondazioni) o di istituti giuridici (trust) che amministrano e distribuiscono fondi: se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale é istituita o agisce l'entità giuridica la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica 13 ottobre 2008

Identificazione consiste nella verifica dell’identità anagrafica, in presenza del cliente, sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto se società o ente: anche nella verifica dell’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e dell’identità dei rappresentanti delegati alla firma 13 ottobre 2008

Identificazione il cliente al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione della prestazione il titolare effettivo contestualmente all’identificazione del cliente 13 ottobre 2008

Identificazione del cliente: tramite documento d’identità del titolare effettivo: tramite pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo 13 ottobre 2008

Articolo 21: Obblighi del cliente “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.” 13 ottobre 2008

Articolo 3: Principi generali, nel c.1 “.. soggetti destinatari delle disposizioni .. adempiono agli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni posseduto o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.” 13 ottobre 2008

Verifica dell’identità del titolare effettivo per le persone giuridiche, i trust e i soggetti analoghi è imposta l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente 13 ottobre 2008

Processo di identificazione e di verifica dell’identità Quando? Chi? Come? Tramite? al momento di conferimento dell’incarico o di esecuzione dell’operazione Il cliente ed eventualmente il titolare effettivo Da parte del professionista, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, in presenza del cliente documento d’identità dichiarazioni del cliente pubblici registri elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque Se società o ente anche i rappresentanti delegati alla firma 13 ottobre 2008

Esecuzione da parte di terzi Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela è possibile fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. IDONEA ATTESTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 COMMA 1 IDONEA A CONFERMARE L’IDENTITÀ TRA SOGGETTO DA IDENTIFICARE E SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO CON L’ATTESTANTE E L’ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE A DISTANZA IN NESSUN CASO L’ATTESTAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA DA SOGGETTI CHE NON HANNO INSEDIAMENTI FISICI IN ALCUN PAESE SE SORGONO DUBBI SULL’IDENTITA’ DEL CLIENTE BISOGNA COMPIERE UNA NUOVA IDENTIFICAZIONE CHE DIA CERTEZZA 13 ottobre 2008

L’adeguata verifica della clientela durante il rapporto professionale controllo costante nel corso della prestazione professionale attività propedeutica all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette che si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto professionale in modo da avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. 13 ottobre 2008

Approccio basato sul rischio + A UN MAGGIOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI ARTICOLO 28 Rischio associato al TIPO DI CLIENTE a alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE - A UN MINOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI ARTICOLO 25 13 ottobre 2008

Approccio basato sul rischio I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali, che promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 13 ottobre 2008

Criteri generali di valutazione del rischio Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE Con riferimento al CLIENTE NATURA GIURIDICA PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELL’OPERAZIONE O ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO AREA DI RESIDENZA DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO AMMONTARE FREQUENZA E DURATA RAGIONEVOLEZZA IN RAPPORTO ALL’ATTIVITÀ DEL CLIENTE AREA DI DESTINAZIONE DELL’OGGETTO DELLA OPERAZIONE 13 ottobre 2008

Obblighi semplificati Articolo 25 non si è tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela è comunque necessario raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se verso quel cliente si può beneficiare dell’esenzione 13 ottobre 2008

Quando si applicano gli obblighi semplificati Quando il cliente è un intermediario finanziario un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva un ente creditizio o finanziario extracomunitario soggetto a obblighi equivalenti a quelli della direttiva articolo 4 dell’allegato tecnico 13 ottobre 2008

Quando si applicano gli obblighi semplificati Quando riguarda contratti di assicurazione sulla vita entro una certa soglia forme pensionistiche complementari e obbligatorie moneta elettronica entro certe soglie prodotti o transazioni caratterizzati da basso rischi riciclaggio articolo 4 dell’allegato tecnico 13 ottobre 2008

Non si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica Articolo 25 qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie. 13 ottobre 2008

Obblighi rafforzati (Art. 28) Per compensare il rischio più elevato misure rafforzate, più specifiche ed adeguata, di adeguata verifica della clientela assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale 13 ottobre 2008

Quando si applicano gli obblighi rafforzati Quando l’operazione o la prestazione professionale riguarda persone politicamente esposte In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Quando il cliente non è fisicamente presente Accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva Assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio 13 ottobre 2008

In merito alla presenza fisica del cliente SE IL CLIENTE È PRESENTE SE IL CLIENTE È ASSENTE Obblighi ordinari Obblighi RAFFORZATI Esecuzione da parte di TERZI È COMUNQUE IRRILEVANTE LA PRESENZA DEL CLIENTE Quando è GIÀ STATO IDENTIFICATO in relazione ad un altro rapporto in essere Quando i dati identificativi e le altre informazioni risultano da ATTI PUBBLICI, SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, CERTIFICATI QUALIFICATI Quando i dati da acquisire risultano da DICHIARAZIONE DELL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA 13 ottobre 2008

Obbligo di astensione (Articolo 23) Quando il professionista non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela NON PUÒ ESEGUIRE OPERAZIONI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONE FINE ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIÀ IN ESSERE E VALUTA SE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ALL’UIF Quando il professionista sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo SI ASTIENE DALL’ESEGUIRE L’OPERAZIONE E LA SEGNALA QUALE SOSPETTA ALL’UIF 13 ottobre 2008

Obblighi di registrazione Capo II, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt. 36. - 40.

Obbligo di registrazione (Articolo 36) I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 13 ottobre 2008

I professionisti hanno l’obbligo di CONSERVARE La copia o i riferimenti dei documenti utilizzati per l’adeguata verifica del cliente I documenti originali o le copie relative alle prestazioni professionali svolte Per 10 ANNI dalla fine della prestazione professionale 13 ottobre 2008

I professionisti hanno l’obbligo di REGISTRARE Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE: la data di instaurazione i dati identificativi del cliente le generalità dei delegati a operare il codice del rapporto ove previsto Con riferimento alla OPERAZIONI = > 15.000 €: la data la causale l’importo la tipologia dell’operazione i mezzi di pagamento i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera e conservano per 10 ANNI 13 ottobre 2008

Registrazione deve avvenire TEMPESTIVAMENTE !! NON OLTRE 30 GIORNI dal compimento dell’operazione dalla fine della prestazione professionale 13 ottobre 2008

Non si osservano gli obblighi di registrazione e di conservazione mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979) 13 ottobre 2008

Registro (Art. 38) IN ALTERNATIVA POSSONO ISTITUIRE Per la registrazione delle informazioni da parte dei professionisti il decreto prevede l'adozione di un Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici IN ALTERNATIVA POSSONO ISTITUIRE Il registro della clientela ai fini antiriciclaggio Un Fascicolo per ciascun Cliente dove sono registrati i DATI IDENTIFICATIVI DEI CLIENTI dove è raccolta la DOCUMENTAZIONE e gli ulteriori dati e informazioni 13 ottobre 2008

Registro della clientela ai fini antiriciclaggio (Art. 38) numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un suo collaboratore delegato per iscritto l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui é composto e l'apposizione della firma del professionista e del un suo collaboratore delegato. deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 13 ottobre 2008

Registro della clientela ai fini antiriciclaggio (Art. 38) Nel caso di persona fisica il nome e il cognome il luogo e la data di nascita l'indirizzo il codice fiscale gli estremi del documento di identificazione Nel caso di soggetti diversi da persona fisica la denominazione la sede legale il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA i dati del rappresentante legale e dei delegati alla firma dell’operazione 13 ottobre 2008

I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali Articolo 41 comma 6 I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali 13 ottobre 2008

Obblighi di segnalazione Capo III, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, Artt. 41. - 48.

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (Articolo 41) QUANDO I PROFESSIONISTI SANNO SOSPETTANO HANNO RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CHE Siano in corso Siano state compiute Siano state tentate OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DEVONO INVIARE ALLA UIF UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA 13 ottobre 2008

Il sospetto è desunto (Art. 41) Caratteristiche Entità Natura DELL’OPERAZIONE Qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate SOGGETTO CUI È RIFERITA Capacità economica Attività svolta 13 ottobre 2008

Informazioni a disposizione del professionista acquisite nel corso dell’adeguata identificazione del cliente relative alle operazioni svolte dal cliente nel corso del rapporto professionale resesi disponibili durante lo svolgimento della prestazione professionale 13 ottobre 2008

Modalità di segnalazione da parte del professionista SENZA RITARDO La segnalazione all’UIF deve avvenire POSSIBILMENTE PRIMA DI ESEGUIRE L’OPERAZIONE APPENA SI MATURA IL SOSPETTO 13 ottobre 2008

Modalità di segnalazione da parte del professionista I PROFESSIONISTI TRASMETTONO LA SEGNALAZIONE UIF Ordine Professionale SENZA RITARDO E PRIVA DEL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE 13 ottobre 2008

Modalità di segnalazione da parte del professionista 13 ottobre 2008

Esenzione dall’obbligo di segnalazione (Art.12 comma 2) L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 13 ottobre 2008

Obbligo di comunicazione Titolo III, del d.lgs. 231/2007, Art. 51.

Obbligo di comunicazione (Art. 51) Libretti di deposito al portatore denaro contante Titoli al portatore Comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore ENTRO 30 GIORNI Assegni circolari vaglia postali e cambiari Assegni bancari e postali Utilizzo di conti e libretti di risparmi anonimi o fittizi 13 ottobre 2008

L’invio della comunicazione al MEF Entro 30 giorni dalla data in cui il professionista ha avuto conoscenza dell’infrazione MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA VIA XX SETTEMBRE, 97 – 00187 - ROMA PER GLI IMPORTI SUPERIORI A 250.000 € 13 ottobre 2008

L’invio della comunicazione al MEF Competente la Direzione provinciale servizi vari competente MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA COMPETENTE TERRITORIALMENTE PER IL PIEMONTE GENOVA PER GLI IMPORTI INFERIORI A 250.000 € 13 ottobre 2008

Disposizioni sanzionatorie Titolo V, del d.lgs. 231/2007,

Sanzioni penali (Art. 55) Violazione delle disposizioni relative agli OBBLIGHI DI ADEGUATA IDENTIFICAZIONE (c. 1) Multa da 2.600 a 13.000 euro Omissione di indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione o false (c. 2) Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro Se l’esecutore dell’operazione non fornisce informazioni sullo scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professione o false (c. 3) Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro Omessa, tardiva o incompleta registrazione di cui all’art. 36 (c. 4) 13 ottobre 2008

Sanzioni penali (Art. 55) Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo di cui all’art. 52 (c. 5) Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro Assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione (c. 6) Sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata Omessa comunicazione prevista dall’art. 36 da parte dei soggetti di cui all’art. 11, c. 1 lettera h) e 3, lettere c) e d) (c. 7) Multa da 2.600 a 13.000 euro 13 ottobre 2008

Sanzioni penali (Art. 55) Violazione del divieto di comunicare l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta e le informazioni in seguito ricevute di cui all’art. 46 c. 1 e 48 c. 4 (c. 8) Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro Utilizzo, non essendone titolare, falsificazione, di carte di credito o pagamento o altro analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro 13 ottobre 2008

Sanzioni amministrative (Art. 57) Mancato rispetto del provvedimento di SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE SOSPETTA (c. 1) Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro Omessa istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’art. 37 (c. 2) Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro Omessa istituzione del registro della clientela (c. 3) Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro 13 ottobre 2008

Sanzioni amministrative (Art. 57) Omessa segnalazione di operazioni sospette (c. 4) Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF (c. 5) Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro 13 ottobre 2008

Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione delle limitazioni al TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI O TITOLI AL PORTATORE, ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ (c. 1) Sanzione pecuniaria dall’1% 40% dell’importo trasferito Violazione delle limitazioni del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore di cui all’art. 49 c. 12 (c. 2) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Violazioni delle prescrizioni di cui all’art. 49 c. 13 e 14 (c.3) Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore Violazione delle prescrizioni di cui all’ art. 49 c. 18 e 19 (c. 4) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito 13 ottobre 2008

Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o intestazione fittizia di cui all’art. 50 c. 1 (5) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o intestazione fittizia aperti presso Stati Esteri di cui all’art. 50 c. 2 (6) Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo Violazioni dell’obbligo di informazione di cui all’art. 51 c. 1 (c.7) Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del conto 13 ottobre 2008