LA FINANZIARIA 2008 IN MATERIA DI ENTI LOCALI Torino, 17 gennaio 2008 Enrico Sorano Enrico Sorano
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 DEGLI ENTI LOCALI Il termine ordinario di scadenza (il 31 dicembre di ogni anno) è stato prorogato al 31 marzo 2008 (Decreto Ministro dellInterno 20 dicembre 2007, in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007)
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 DEGLI ENTI LOCALI Lo slittamento del termine di approvazione del bilancio si è reso necessario per consentire agli enti locali di poter adottare tutti gli strumenti e le norme contenute nella legge finanziaria 2008, approvata con legge n. 244 del 24 dicembre 2007
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 DEGLI ENTI LOCALI La mancata approvazione nei termini prefissati dei bilanci preventivi e la mancata verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nel corso del 2008 costituiranno causa di scioglimento del Consiglio (conferma disposizioni precedenti)
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 DEGLI ENTI LOCALI Sono altresì confermate le norme relative alla quantificazione dei trasferimenti erariali agli enti locali ed alla compartecipazione delle province al gettito Irpef
UTILIZZO DELLAVANZO DI AMMINISTRAZIONE A partire dal 2008 gli enti locali potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione, oltre che per la copertura di debiti fuori bilancio, anche per lestinzione anticipata di mutui
RIDUZIONE DEL FONDO ORDINARIO Il fondo ordinario del Ministero dellInterno è ridotto di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni di euro per il 2009
CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA I risparmi di spesa collegati ai costi della politica locale sono stimati dal legislatore in un importo di 313 milioni di euro annui a decorrere dal Per 100 milioni di euro i risparmi saranno destinati ai piccoli comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.
CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA La quantificazione effettiva dei risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 sarà considerata entro il 30 giugno 2008 a seguito delle certificazioni prodotte dagli enti interessati e calcolata con decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze
TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI Gli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, luniversalità e leconomicità delle relative prestazioni sono tenuti a: a) Prevedere obbligatoriamente a carico del gestore del servizio ladozione di una carta della qualità dei servizi b) Consultare in via obbligatoria le associazioni di consumatori
TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI c) Prevedere la verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, delladeguatezza dei parametri, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dellutenza cui il servizio stesso si rivolge d) Prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi, sotto la diretta responsabilità dellente locale
TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI e) Istituire un tavolo di confronto permanente ente locale- gestori del servizio- associazioni dei consumatori f) Prevedere che le attività sub b), c), d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per lintera durata dello stesso