Le società di capitali
La società per azioni NOZIONE: La S.p.A. è una persona giuridica che esercita attività economica con il patrimonio conferito dai soci con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni
Caratteri della S.p.A. (artt. 2325 e 2327 c.c) La limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni Il capitale sociale non può essere inferiore a £.200.000.000 (art.11 L.904/1977) o non inferiore a 100.000 Euro (art.4 D.Lgs. 213/1998
Limitazione della responsabilità dei soci Comporta che il socio è obbligato patrimonialmente solo ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale I creditori sociali dovranno rivolgersi alla società senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci Il socio potrà solo perdere la somma o il bene conferito in società
Le quote di partecipazione: azioni Il capitale è diviso in frazioni, ossia porzioni di uguale ammontare, ognuna delle quali si chiama azione ed indica la misura di partecipazione di ciascun socio alla società L’azione è un titolo di credito, causale, di partecipazione del socio La sua funzione economica consiste nella mobilitazione del capitale
Costituzione 2 fasi, ognuna produttiva di effetti giuridici preliminari: Stipulazione dell’atto costitutivo Iscrizione della società nel Registro delle Imprese Non è più necessaria la fase dell’omologa in Tribunale stante la materiale soppressione di tale procedimento ad opera della L.340/2000
Condizioni per la costituzione (art.2329 c.c.) Intera sottoscrizione del capitale sociale Versamento di almeno 3/10 dei conferimenti in denaro dei soci: tale condizione rappresenta il presupposto per l’iscrizione nel Registro delle imprese Esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società
Stipulazione: effetti La stipulazione dell’atto costitutivo deve avvenire per atto pubblico, sotto pena di nullità (art.2328 c.c.) La stipulazione produce effetti immediati e preliminari: L’obbligo di versare, presso un istituto di credito, almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro (per i soci che vi sono obbligati) L’obbligo penalmente sanzionato, a carico degli amministratori e del notaio ricevente, di depositare entro 30 giorni, presso L’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è la sede sociale, l’atto costitutivo con i documenti necessari (art.2330 c.c.)
Iscrizione nel registro delle imprese Ha carattere costitutivo in quanto con essa la società acquista la personalità giuridica (art.2331 c.c.) È la fase conclusiva del procedimento costitutivo ed è l’unico onere formale rimasto, in considerazione dell’avvenuta soppressione del Busarl per opera della L.266/1997 e della L.340/2000
Società a responsabilità limitata La società a responsabilità limitata è una società di capitali preordinata al fine di fornire, alle imprese sociali di ridotte dimensioni, uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata
Funzioni La s.r.l. risponde in grandi linee alle stesse funzioni economiche soddisfatte dalla S.p.A. e, più precisamente, realizza: La limitazione del rischio in quanto il socio restringe il proprio rischio all’ammontare del conferimento La mobilizzazione del capitale in quanto le quote di partecipazione dei soci, pur non essendo rappresentate da titoli di credito, sono, tuttavia, normalmente trasferibili e divisibili Una maggiore scioltezza di forme e una più attiva presenza dei soci nell’amministrazione sociale
Nozione giuridica S.r.l. è la persona giuridica che esercita un’attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati ed in cui le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni
Disciplina giuridica (1/3) Norme proprie dello specifico tipo di società Norme dettate per la S.p.A. e riprodotte esternamente per la s.r.l. Richiami a singole norme dettate per la S.p.A.
Caratteri generali Piena autonomia patrimoniale (solo la società risponde delle obbligazioni sociali) Oltre che per contratto e con pluralità di soci, a differenza di tutte le altre società, può essere costituita anche per atto unilaterale da un socio fondatore, ferma restando la piena responsabilità limitata dell’unico socio Partecipazione: La partecipazione non è quindi predeterminata secondo un certo valore come per le azioni. Il capitale non può essere rappresentato da azioni (o comunque da titoli trasferibili secondo le modalità dei titoli di credito) a rappresentazione della quota
Caratteri generali (2/3) Divieto di emettere obbligazioni: è vietato emettere obbligazioni. Ciò costituisce un impedimento alla collocazione delle quote sui mercati finanziari, al ricorso al pubblico risparmio e al rastrellamento di risorse attraverso la borsa Gestione: partecipazione attiva dei soci alla gestione sociale in sede sia deliberativa sia di controllo (se manca il collegio sindacale). L’amministrazione è attribuita per legge ai soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo
Caratteri generali (3/3) Il funzionamento dell’assemblea è semplificato, ma sono richieste maggioranze più elevate per l’approvazione delle delibere Il collegio sindacale è obbligatorio per legge solo se il capitale è uguale o supera £.200.000.000
Differenze con la S.p.A. Entità di gran lunga inferiore del capitale minimo (20 milioni o 10.000 euro) Capitale rappresentato da quote invece che da azioni, con possibilità di vietare la circolazione delle quote (e conseguente tendenziale maggior rilievo delle persone dei soci) Impossibilità dell’emissione di obbligazioni Formalità semplificate di convocazione dell’assemblea Amministratori da scegliersi fra i soci e con incarico a tempo indeterminato (qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente) Collegio sindacale obbligatorio solo nei casi previsti dall’art. 2488 c.c. (modificato dal D.Lgs. N.127/1991) e controllo diretto dei soci sull’amministratori in mancanza del collegio sindacale
Disciplina legale comune alla S.p.A. Si applicano le stesse regole della S.p.A.per quanto riguarda La sottoscrizione integrale del capitale sociale I conferimenti dei soci in natura e in danaro Il versamento di almeno 3/10 dei conferimenti in danaro La stima dei conferimenti in natura La necessità di eventuali autorizzazioni governative Il deposito dell’atto costitutivo presso l’Ufficio del registro delle imprese
Costituzione della società Può essere costituita esclusivamente in forma c.d. istantanea o simultanea È esclusa quindi la costituzione per pubblica sottoscrizione (c.d. a forma successiva) La costituzione è il risultato di un procedimento complesso composto: Stipula dell’atto costitutivo e altre condizioni per la costituzione Controllo dell’autorità giudiziaria Iscrizione nel registro delle imprese Il procedimento deve concludersi entro 1 anno dal deposito dell’iscrizione, diversamente si ha caducazione del contratto costitutivo
Forma dell’atto costitutivo della s.r.l.: atto pubblico (1/2) Deve indicare: Le generalità complete ed il domicilio di ciascun socio La “denominazione sociale”, in cui possono anche non comparire i nomi dei soci, ma che deve sempre contenere – a tutela dei terzi – l’indicazione di “s.r.l.” La sede della società e le eventuali sedi secondarie L’oggetto sociale (attività commerciale o anche non) L’ammontare del capitale sottoscritto e versato
Forma dell’atto costitutivo della s.r.l.: atto pubblico (2/2) Deve indicare: La quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti Le norme secondo le quali si ripartiranno gli utili Il numero degli amministratori e loro poteri Il numero dei componenti il collegio sindacale (se c’è) La durata della società L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società
Lo statuto Spesso per ragioni pratiche l’atto costitutivo consta di un allegato, denominato statuto Lo statuto contiene le regole per il funzionamento della società e costituisce parte integrante dell’atto costitutivo (e va sottoposto al controllo di legittimità dell’autorità giudiziaria) In mancanza dello statuto è la stessa legge che detta le regole di funzionamento
Capitale sociale L’atto costitutivo deve indicare l’ammontare del capitale sottoscritto e versato La sottoscrizione va fatta interamente prima o, comunque, deve esistere al momento della stipula dell’atto costitutivo Il capitale sociale non può essere inferiore a £.20.000.000 Dal 1/1/2002 il limite minimo del capitale non può essere inferiore a 10.000 euro Le società costituite tra il 1/1/1999 e il 31/12/2001 hanno facoltà di esprimere il capitale in euro sin dal 1/1/1999
Controllo dell’autorità giudiziaria L’art. 32 della L.24/11/2000, n.340 ha abrogato la fase del controllo giudiziario (c.d. di omologazione) sigli atti costitutivi delle società di capitali
Iscrizione nel registro delle imprese Con la riforma del nuovo registro delle imprese, l’iscrizione va eseguita su domanda proposta dalla società Solo con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica, c.d. efficacia costitutiva della pubblicità
Quote È la misura della partecipazione di un soggetto alla società Devono essere espresse in cifre (L. 1000 o un multiplo di L.1000 ovvero 1 Euro o un multiplo di 1 Euro) Possono anche essere diseguali fra loro Caratteri sono la trasferibilità e la divisibilità
Trasferibilità La quota può circolare circolare con le seguenti regole: sono liberamente trasferibili ma l’atto costitutivo può anche limitare o escludere del tutto la facoltà di trasferimento Il trasferimento di quote connesse a prestazioni accessorie è subordinato al consenso degli amministratori Il trasferimento deve essere effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, iscritto nel registro delle imprese e annotato nel libro dei soci L’alienante è responsabile solidalmente con l’acquirente per tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti
Divisibilità Le quote sono normalmente divisibili nei casi di successione a causa di morte o di alienazione (art. 2482 c.c.), ma le quote risultanti dalla divisione non devono essere, in nessun caso, inferiori a lire 1.000 L’atto costitutivo può sancire, comunque, l’indivisibilità delle quote
Diritti dei soci (1/2) Diritti di partecipazione alla amministrazione della società Diritto di intervento all’assemblea Diritto di voto (il socio ha diritto ad un voto per ogni L. 1000 di partecipazione – art. 2485 c.c.) Diritti di controllo e iniziativa spettanti a ciascun socio individualmente L’ispezione dei libri sociali Il controllo e la sostituzione di attività omesse dagli amministratori L’impugnazione La denuncia al collegio sindacale
Diritti dei soci (2/2) Diritti esercitabili in base al quorum qualificato riguardano: La convocazione dell’assemblea Il rinvio dell’assemblea La denuncia al collegio sindacale La denuncia al Tribunale Diritti di partecipazione patrimoniale Diritto agli utili: gli utili sono ripartiti fra i soci in proporzione al conferimento, salva diversa disposizione statutaria (artt. 2492 e 2433 c.c.) Diritto alla quota di liquidazione: in proporzione al conferimento, salvo diversa disposizione Diritto di opzione sulle nuove quote per le ipotesi di aumento del capitale sociale
Obblighi dei soci Sono sostanzialmente analoghi a quelli dei soci delle S.p.A. Esistono differenze con la S.p.A. solo per quanto riguarda la “mora” del socio. Infatti: - gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguire il pagamento in 30 giorni se non paga, gli amministratori possono vendere per suo conto ed a suo rischio, la quota con trattativa privata e diritto di prelazione dei consoci Se il tentativo fallisce la quota è venduta all’incanto Se le vendite sono infruttuose, gli amministratori possono escludere il socio,trattenere le somme riscosse e ridurre il capitale sociale
Cessazione della qualità di socio per: Recesso (stesso regime giuridico della S.p.A.) Trasferimento della quota Espropriazione della quota Fallimento del socio Vendita coattiva della quota: se ricorre la morosità del socio Esclusione del socio
L’elemento patrimoniale della società La s.r.l è soggetta alla disciplina dettata per la S.p.A. in materia patrimoniale, capitale sociale e bilancio, con alcune eccezioni La s.r.l. non può mai acquistare proprie quote Non è ammessa delega agli amministratori della possibilità di aumentare il capitale sociale Non sussiste per gli amministratori l’obbligo di depositare, per l’iscrizione nel Registro delle imprese, l’attestazione dell’eseguito aumento di capitale:infatti, nelle s.r.l. si aumenta il capitale solo quando si è sicuri delle sua collocazione La riduzione del capitale sociale deve sempre rispettare il minimo legale di 20 milioni di lire 10.000 Euro La S.r.l. non può emettere obbligazioni (art. 2485 comma 3 c.c.)
Gli organi sociali Assemblea Amministratori Sindaci
Assemblea La convocazione spetta agli amministratori, che vi provvedono almeno otto giorni prima, mediante raccomandata spedita ai soci Le maggioranze richieste sono: - l’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale - l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale I “quorum” sono derogabili statutariamente in aumento e in diminuzione Non è prevista l’assemblea di seconda convocazione, ma questa viene spesso introdotta con l’atto costitutivo o con lo statuto
Amministratori La disciplina prevista per l’organo amministrativo è – a grandi linee – quella prevista per la S.p.A. con le seguenti deroghe principali: L’atto costitutivo può stabilire che l’amministrazione sia affidata anche a non soci (art. 2487 c.c.) Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato o per un periodo superiore al triennio Quando il collegio sindacale manca, non si applicano ovviamente, norme che ne presuppongano l’esistenza
Sindaci Il collegio sindacale deve essere obbligatoriamente costituito (art. 2488 c.c.): se il capitale sociale non è inferiore a 200 milioni di lire Se per due esercizi consecutivi, siano stati superati due dei tre limiti previsti dall’art. 2435 bis c.c. per la redazione del bilancio abbreviato
Collegio sindacale L’atto costitutivo, comunque, potrà sempre prevedere la nomina del collegio sindacale anche quando non ricorrano le condizioni di obbligatorietà Qualora manchi il collegio sindacale, il controllo delle gestione sociale si trasforma in “potere del singolo socio” e questi gode di alcuni diritti garantiti da sanzione penale (artt. 2589 e 2623 n. 3 c.c.) Può chiedere notizie agli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali Può consultare i libri sociali I soci che rappresentino 1/3 del capitale sociale hanno il diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione sociale
Scioglimento della S.r.l per: Decorso del termine Conseguimento dell’oggetto sociale Inattività della società Volontà dei soci Altre cause previste dalla legge o dall’atto costitutivo
La S.r.l. unipersonale Con il D.Lgs. N. 88/1993 è stata introdotta la società a responsabilità limitata unipersonale È soggetta alle stesse regole della società pluripersonale, salvo gli adattamenti dovuti alla presenza dell’unico socio
Vantaggi delle s.r.l. unipersonali L’introduzione di tale tipo di società consente all’imprenditore individuale, essenzialmente piccole e medie imprese, di creare una struttura organizzativa con il vantaggio di: Limitare a certe condizioni, la responsabilità dell’unico socio al solo patrimonio sociale Cessare l’attività limitandosi a cedere la quota a terzi Consentire il passaggio a una società a responsabilità limitata pluripersonale senza necessità di conferimento ma per mezzo del solo trasferimento, sia per atto tra vivi sia mortis causa, di parte o di tutta la quota a una pluralità di soggetti
REGIME della S.r.l. unipersonale (1/3) Atti e corrispondenza devono menzionare l’esistenza di un socio unico Per operazioni e atti compiuti in nome della società prima della sua iscrizione non sono responsabili solo coloro che hanno agito, ma in solido anche il socio fondatore Ove la società sia detenuta da un unico socio o sia mutata la persona di questo, gli amministratori (qualora si tratti di persone diverse dal socio unico) devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità del socio Gli amministratori devono dare pubblicità alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci
REGIME della S.r.l. unipersonale (2/3) All’atto della costituzione della società, ma anche in caso di aumento del capitale sociale, il conferimento in danaro deve essere interamente versato e non è ammesso il richiamo dilazionato dei decimi Se l’unicità è sopravvenuta, l’unico socio deve completare in tre mesi il versamento dei decimi (art 2476 c.c.) I contratti tra la società e l’unico socio, nonché le operazioni a favore dell’unico socio, devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (anche quando la società abbia un amministratore unico) oppure risultare da atto scritto. I crediti vantati nei confronti della società dall’unico socio non illimitatamente responsabile non sono assistiti da cause legittime di prelazione (art. 2490 bis c.c.)
REGIME della S.r.l. unipersonale (3/3) Delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio ed i creditori sociali non possono avanzare pretese sul patrimonio personale dell’unico socio. Il socio unico risponde invece illimitatamente: quando sia una persona giuridica, ovvero socio unico di altra società di capitali Se i conferimenti non siano stati integralmente effettuati a norma dell’art. 2475 bis c.c. Fino a quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall’art. 2475 bis c.c.
Natura dell’atto costitutivo A differenza delle altre società pluripersonali, sia di capitale sia di persone, la costituzione ab origine della società a responsabilità limitata unipersonale avviene mediante atto unilaterale, simile al negozio di fondazione Per analogia è possibile ammettere la revoca dell’atto costitutivo, anche se il termine ultimo è l’iscrizione nel registro delle imprese o in alternativa le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione stessa
Formazione del capitale Oltre ala stipula dell’atto costitutivo, per procedere alla costituzione della società è necessario che venga formato il capitale sociale minimo di £. 20 milioni mediante la sottoscrizione e il conferimento dell’unico socio Il capitale va interamente sottoscritto prima o comunque deve sussistere al momento della stipula dell’atto costitutivo I conferimenti in denaro vanno interamente versati, a differenza delle società pluripersonali ove è richiesto solo il versamento dei tre decimi In mancanza si perde la responsabilità limitata
Iscrizione Con l’iscrizione nel registro delle imprese si ha l’acquisto della personalità giuridica
Costituzione successiva La costituzione della s.r.l. unipersonale può anche essere successiva al momento della sua nascita Tanto avviene a seguito della concentrazione nelle mani di un unico socio di tutte le quote sociali a qualsivoglia titolo, per esempio a seguito di cessione o di successione ereditaria Unico socio può essere persona fisica o giuridica
Impresa artigiana A seguito della modifica apportata dalla L.133/1997, le imprese artigiane possono rivestire anche la forma di s.r.l. unipersonale