La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (1/3)

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La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (1/3) È la forma più elementare di società Può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali Il contratto costitutivo non richiede forme particolari, salve quelle richieste dalla natura di beni conferiti Non è prescritta l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (L.580/1993) Non è dotata di personalità giuridica, ma di autonomia patrimoniale

La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (2/3) Non deve obbligatoriamente essere dotata di un capitale sociale iniziale e quindi si possono conferire anche solo servizi I soci che hanno agito rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza possibilità di patto contrario nei confronti dei terzi A ragione della illimitata responsabilità patrimoniale la scelta dei soci è fondata sull’intuitus personae, cioè avviene in base ai loro requisiti personali La qualità di socio cessa per trasferimento della quota, morte, recesso, esclusione

La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (3/3) L’amministrazione spetta ad ogni socio, salvo diversa disposizione del contratto sociale Sono esclusi amministratori estranei Se vi sono più amministratori, l’amministrazione è esercitata in forma disgiuntiva salvo diversa disposizione del contratto sociale Non richiede alcun obbligo pubblicitario, salvo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese È esentata dall’obbligo delle scritture contabili e dalla redazione annuale del bilancio, essendo destinata all’esercizio di attività non commerciale

Lo status di socio Si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società La società semplice deve essere composta da almeno 2 soci Con l’acquisto di tale status il socio diventa titolare di diritti e doveri

Diritti dei soci verso la società Diritti amministrativi Diritto di amministrare Diritto di rappresentanza Diritto di controllo Diritto di deliberare Diritto di adire l’autorità giudiziaria Diritti economici Diritto agli utili Diritto al rimborso della quota del socio uscente Diritto di recesso

Diritto di partecipare alla gestione sociale (1/2) Il socio non amministratore: Partecipa alla nomina e alla revoca degli amministratori Controlla l’operato degli amministratori Ha diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali Può consultare i documenti relativi all’amministrazione Deve ottenere il rendiconto degli affari compiuti

Diritto di partecipare alla gestione sociale (2/2) Il socio amministratore: Compie ogni attività diretta a realizzare l’interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso Delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati all’assemblea Esegue le delibere assembleari Presenta il rendiconto

Obblighi Oltre ai diritti la partecipazione comporta anche obblighi la cui inosservanza può comportare esclusione: Obblighi dei conferimenti Partecipazione alle perdite Obbligo di rispettare la destinazione dei beni sociali (è vietato servirsi dei beni per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso di tutti i soci: art.2256 c.c.)

Conferimenti (1/3) Eseguire i conferimenti previsti nel contratto sociale (se non sono stati determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale) (art.2253 c.c.)

Conferimenti (2/3) Tempo dell’adempimento: subito all’atto della costituzione o anche successivamente Conferimento di denaro: debito di valuta; deve essere fatto immediatamente, il ritardo comporta l’obbligo del pagamento degli interessi, salvo l’ulteriore risarcimento del danno se esiste colpa Conferimento di beni in natura: a titolo di proprietà o a titolo di godimento Conferimento di crediti: possono essere conferiti anche crediti di cui il socio conferente sia creditore (ha effetto con l’accettazione)

Conferimenti (3/3) Conferimento d’opera: il socio può anche conferire in società la propria opera (prestazione di fare), cioè mettere a disposizione la propria attività lavorativa in cambio della partecipazione agli utili. Le prestazioni del socio d’opera possono essere manuali o intellettuali Conferimento della responsabilità personale: in genere, si tende ad ammettere anche il conferimento della responsabilità illimitata e personale (parte della dottrina è contraria). In pratica, tale conferimento serve a provare l’esistenza di un rapporto societario che formalmente non risulta (c.d. socio occulto) Conferimento di specifiche garanzie personali o reali: fideiussioni, avalli, ipoteche verso determinati soggetti (in genere le banche) che consentono alla società di ottenere credito sul mercato

Responsabilità dei soci (1/2) Nei confronti dei creditori sociali: I soci rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali È una responsabilità sussidiaria, che può pattiziamente essere esclusa, ma solo per i soci non amministratori, e a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei Il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis)

Responsabilità dei soci (2/2) Nei confronti dei creditori particolari del socio Il creditore particolare del socio (il cui patrimonio sia insufficiente a garantire il debito) può: Rivalersi sugli utili spettanti al suo debitore Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in fase di liquidazione Chiedere la liquidazione della quota, purché provi che il debitore non possiede altri beni sui quali possa soddisfarsi

Amministrazione della società: modalità Amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.c.) (Principio generale) Amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) (può essere prevista nel contratto sociale o nell’atto costitutivo) Amministrazione affidata ad uno o più soci (può essere disposta nel contratto sociale o con atto separato)

Amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.c.) Il potere di amministrare la società spetta a ciascun socio illimitatamente responsabile, disgiuntamente dagli altri soci; tale potere è limitato dal diritto di veto Ogni socio amministratore può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione

Amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) Per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori I singoli amministratori possono compiere solo quegli atti urgenti finalizzati ad evitare un danno alla società

Amministrazione affidata a uno o più soci Può essere disposta nel contratto sociale o con atto separato Disgiuntamente Congiuntamente Alla maggioranza dei soci A più soci secondo il principio della maggioranza Ad un unico socio

Diritti ed obblighi degli amministratori Sono regolati dalle norme sul mandato Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa

Potere di gestione Il potere di gestione, rivolto alla c.d. amministrazione interna, è molto ampio ed è collegato al principio della capacità generale della società Consiste nel potere di compiere scelte e quindi prendere le decisioni necessarie per l’esercizio dell’attività sociale, di opporsi a operazioni di gestione che altri amministratori intendano intraprendere e di compiere atti urgenti per evitare un danno alla società I limiti al potere di gestione sono fissati dalla legge, dall’oggetto sociale e dal contratto sociale (sono opponibili ai terzi in quanto siano attuate le prescritte forme pubblicitarie)

Potere di rappresentanza Il potere di rappresentanza riguarda l’amministrazione esterna, cioè il potere di agire verso i terzi in nome della società e quindi di vincolarla acquistando diritti e assumendo obbligazioni Rappresentante della società è colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale, di agire quindi in nome della società La rappresentanza spetta a ciascun amministratore, salvo che sia diversamente previsto

Doveri degli amministratori Doveri generali: Dovere di diligenza: Dovere di vigilanza e di intervento Doveri specifici Legali Obblighi riguardanti l’informazione ai soci non amministratori

Dovere di diligenza (artt.2260 c.1, e 1710 c.1, c.c.) il potere di amministrare impone innanzitutto un ampio e un generico dovere di diligenza La diligenza richiesta è quella del mandatario e cioè quella del regolato e coscienzioso amministratore che il codice definisce come la diligenza dell’uomo medio

Dovere di vigilanza e di intervento (artt.2257 c.2, e 2258 c.c.) consentono di vigilare sull’andamento della gestione sociale e intervenire per evitare conseguenze dannose alla società Il dovere di vigilanza e di intervento comporta nell’amministrazione disgiuntiva che ciascun amministratore possa opporsi all’operazione che altri vogliono compiere (c.d. diritto di veto; nell’amministrazione congiuntiva comporta invece che ciascun socio amministratore debba partecipare alle operazioni di gestione della società e possa rifiutarsi di prestare il proprio consenso

Doveri specifici Legali: sono fissati dalla legge con espresso riferimento a fatti concreti e ai conseguenti doveri di agire imposti agli amministratori Obblighi riguardanti l’informazione ai soci non amministratori: questi obblighi esistono esclusivamente se il potere di amministrazione è affidato solo a uno o più soci. Infatti, in tal caso i soci amministratori hanno l’obbligo di fornire il massimo delle informazioni possibili sulla gestione della società ai soci che non partecipano allo svolgimento degli affari sociali con i limiti dell’abuso

Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono responsabili in solido verso la società (art.2260 c.2, c.c.) È discusso se siano responsabili anche nei confronti dei creditori sociali e verso i singoli soci o i terzi

Responsabilità verso la società Causa della responsabilità è il danno conseguente a un loro inadempimento L’amministratore è escluso da responsabilità se il danno non è a lui imputabile, cioè se prova che il suo comportamento è esente da colpe La responsabilità civile degli amministratori verso la società è inderogabile ed è solidale anche nel caso di amministrazione disgiuntiva

Responsabilità verso i creditori sociali Tutti gli amministratori, titolari del potere di direzione e del correlativo rischio d’impresa, sono illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni extra-contrattuali (da fatto illecito) Per alcuni si tratta di responsabilità diretta e non sussidiaria. Il creditore può agire direttamente verso l’amministratore senza dover prima agire verso la società

Responsabilità verso il singolo socio o il terzo In assenza di espressa previsione normativa e in aggiunta alla responsabilità verso la società, deve essere ammessa una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci e dei terzi danneggiati direttamente dai loro atti colposi o dolosi, secondo la corrispondente responsabilità prevista dall’art.2395 c.c. per le S.p.A.

Formazione delle deliberazioni A differenza delle società di capitali, nella società semplice (e nelle società di persone in genere) manca l’assemblea Le deliberazioni dei soci sono la somma delle loro volontà individualmente considerate e manifestate liberamente, per esempio verbalmente Le decisioni devono essere adottate all’unanimità, salvo che la legge o il contratto sociale preveda la maggioranza

Oggetto delle deliberazioni Modificazione del contratto sociale (art.2252 c.c.) Scioglimento della società (art.2772 n.3 c.c.) Decisione sull’opposizione di un amministratore in regime di amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.2, c.c.) Nomina e revoca dell’amministratore nominato con atto separato (art.2259 c.2, c.c.) Approvazione del rendiconto (art.2262 c.c.) Autorizzazione a un socio di usare i beni per fini extrasociali Fatti riservati dal contratto sociale

Quote sociali Esprime la misura della partecipazione nella società, vale a dire che rappresenta il diritto di proprietà del socio su una frazione del complessivo patrimonio sociale e presenta le seguenti caratteristiche: Contitolarità su tutti i beni e i diritti facenti parte del patrimonio Misura della partecipazione agli utili e alle perdite Bene mobile trasferibile solo se vi è il consenso di tutti i soci

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio Morte Recesso Esclusione

Morte (art.2284 c.c.) Il rapporto non si trasmette agli eredi, pertanto la società dovrà provvedere alla liquidazione della quota del socio defunto, salvo che la società non deliberi il suo scioglimento o la sua continuazione con gli eredi del socio defunto

Recesso (art.2285 c.c.) Quando sussiste una giusta causa, se la società è a tempo determinato Ad arbitrio del socio, se la società è a tempo indeterminato, o ha durata pari alla vita del socio Quando ricorrono altre cause di recesso, eventualmente previste dal contratto

Esclusione Per volontà degli altri soci (art.2286 c.c.) Inadempienza agli obblighi di legge Inadempienza agli obblighi contrattuali Interdizione, inabilitazione, o condanna ad una pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici Impossibilità sopravvenuta di esecuzione del conferimento Di diritto (art.2288 c.c.) Liquidazione della quota del socio, ad istanza di un suo creditore particolare Dichiarazione di fallimento del socio

Scioglimento della società Cause di scioglimento (operano di diritto) Decorso del termine (se a tempo determinato) Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a conseguirlo Volontà unanime dei soci Mancanza di pluralità dei soci (per più di 6 mesi) Altre cause previste dal contratto sociale

Liquidazione della società Verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa subito di esistere, ma si apre la fase di liquidazione la società continua ad esistere al solo fine di convertire il patrimonio in denaro, per estinguere i debiti sociali e ripartire fra i soci l’eventuale residuo attivo