Rappresenta 492 milioni di cittadini in 27 Stati membri

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Rappresenta 492 milioni di cittadini in 27 Stati membri IL PARLAMENTO EUROPEO Rappresenta 492 milioni di cittadini in 27 Stati membri

Il sito internet del Parlamento europeo http://www.europarl.europa.eu

Il Parlamento europeo: storia (1) Inizialmente “Assemblea parlamentare”, poi “Parlamento europeo” con decisione 30 marzo 1962. Inizialmente formato da delegati dei Parlamenti nazionali secondo criteri non uniformi. Già l’art. 138 CEE conferiva al PE la competenza ad elaborare progetti per l’elezione diretta dei membri con procedure uniformi  per l’approvazione del progetto bastava una decisione del Consiglio, senza ricorrere alla procedura di modifica dei Trattati (CIG).

Il Parlamento europeo: storia (2) Vertice di Parigi 1974  progetto Patjin (genn. 1975)  decisione del Consiglio e atto allegato del 20 settembre 1976: aumento numero parlamentari mandato quinquennale ammissibilità di doppio mandato (nazionale e comunitario) procedura elettorale non uniforme Prime elezioni a suffragio universale diretto: 10 giugno 1979 La legislatura dura 5 anni.

Il sistema politico europeo Non ci sono partiti politici europei, ma gruppi politici corrispondenti a federazioni transnazionali di partiti. Le campagne elettorali sono condotte dai partiti politici nazionali. Problema del doppio mandato (ora non più usato in seguito alla decisione del Consiglio n. 272 del 2002). Problemi della procedura elettorale difforme (anche se UK ha accettato il principio proporzionale in seguito alla decisione del Consiglio n. 272 del 2002). Elezioni in due giorni (influenza sul voto). Differenze fra i vari paesi nel rapporto popolazione/candidato. Bassa percentuale di affluenza alle urne.

La legge elettorale italiana a confronto con quelle straniere (1) Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (in occasione delle diverse elezioni, la legge è stata leggermente modificata/integrata. L’ultima modifica è stata apportata con la l. 10/2009). Per eleggere il PE occorrono 18 anni (come in tutti i paesi europei tranne in Austria, dove bastano 16 anni). Per essere eletti, invece, 25 anni (ma negli altri paesi europei l’età è più bassa: 18 anni in Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo, Malta, Slovenia; 21 anni in Belgio, Estonia, Irlanda, Regno Unito, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Repubblica ceca; 23 anni in Francia e Romania, 25 anni in Italia, Grecia e Cipro. In Italia (ma non i tutti gli Stati membri) sono ammesse anche le candidature individuali e non solo quelle presentate dai partiti. In alcuni Stati si vota in un solo giorno (o domenica o giovedì), in altri in due.

La legge elettorale italiana a confronto con quelle straniere (2) Tutti gli Stati membri, compreso UK, utilizzano sistemi elettorali proporzionali, ma diversi fra loro (decisione del Consiglio n. 272 del 2002). In Italia i seggi sono ripartiti in 5 circoscrizioni pluriregionali (nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole) non uniforme per numero di abitanti. In altri Stati membri, invece, c’è una sola circoscrizione nazionale, oppure, come in Germania, le circoscrizioni corrispondono ai Länder). Possibilità per gli elettori di esprimere preferenze plurime (3). Le preferenze servono a modificare l’ordine di lista (in altri Stati membri, invece, le liste sono bloccate). Sistema proporzionale puro (tutte le liste partecipano al riparto dei seggi) con formula del quoziente naturale e dei più alti resti. La formula si applica a livello nazionale e non per singole circoscrizioni. Solo in Italia si applica la formula del quoziente naturale e dei resti più alti: altri Stati membri utilizzano formule di conteggio differenti.

La legge elettorale italiana a confronto con quelle straniere (3) Clausola di sbarramento del 4% introdotta nel 2009 in seguito alla decisione del Consiglio n. 272 del 2002 (altri Stati membri, ma non tutti, applicano soglie di sbarramento con diverse percentuali). I seggi resisi vacanti si assegnano in Italia ai primi candidati non eletti nelle liste. Altri Stati (es. Belgio, Irlanda, Germania, Svezia) esiste l’istituto dei supplenti. In altri ancora (es. UK e Grecia) si procede ad elezioni suppletive. Il controllo sulle elezioni spetta in Italia alla giustizia amministrativa. Anche in altri Stati il controllo è giurisdizionale, mentre in alcuni è di tipo parlamentare. I deputati al Parlamento europeo percepiscono attualmente la medesima retribuzione dei deputati del paese in cui sono eletti. Tuttavia, con questa legislatura entra in vigore lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo, approvato nel 2005, che elimina le disparità di trattamento e assicura una maggiore trasparenza delle retribuzioni. L'indennità degli eurodeputati ora ammonta al 38,5 % del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia. Si può però optare per il trattamento nazionale (in Italia lo stipendio è superiore, ma non c’è trattamento pensionistico).

Il tasso di partecipazione elettorale dal 1979 a oggi Nel 2009 la percentuale dei votanti è stata del 43%

Quanti sono gli eurodeputati? L’assemblea eletta nel 2004 aveva 732 membri (Trattato di Nizza) ma temporaneamente, dopo l’ingresso di Romania e Bulgaria, ne ha avuti 785, di cui 78 italiani. Il T. di Nizza prevede che nella legislatura 2009-2014 il numero massimo sarebbe stato di 736, di cui 72 italiani. Il T. di Lisbona prevede invece un tetto massimo di 750 eurodeputati più il Presidente. Quando esso entrerà in vigore, bisognerà procedere gradualmente alla proclamazione degli ulteriori deputati. I seggi spettanti all’Italia passeranno da 72 a 73.

Il riparto dei seggi  

La costituzione dei gruppi politici I deputati si riuniscono in gruppi politici non in base alla loro nazionalità ma in funzione delle loro affinità politiche. Attualmente vi sono 7 gruppi politici al Parlamento europeo. I gruppi politici provvedono alla loro organizzazione interna ed eleggono un presidente (o due co-presidenti nel caso di alcuni gruppi) e un ufficio di presidenza, dotandosi altresì di una segreteria. In Aula i seggi sono assegnati ai deputati in base alla loro appartenenza politica, da sinistra a destra, previo accordo con i capigruppo. Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 25 deputati e rappresenta almeno un quarto degli Stati membri. Un deputato non può aderire a più gruppi politici. Alcuni deputati non appartengono a nessun gruppo politico e in questo caso sono definiti non iscritti. Prima di ogni votazione in Aula, i gruppi politici esaminano le relazioni elaborate dalle commissioni parlamentari e presentano emendamenti. La posizione adottata dal gruppo politico è definita mediante concertazione in seno al gruppo: nessun deputato può ricevere un'indicazione di voto obbligatoria.

I 7 gruppi politici della legislatura 2009-2014 http://www.europarl.europa.eu/groups/default_it.htm  

La legislatura 2009-2014: composizione dell’assemblea  

Il Presidente del Parlamento europeo http://www.ep-president.eu/view/en-it/the_president/biography.html Il Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek, polacco, nato nel 1940, primo ministro della Polonia e deputato al Parlamento polacco dal 1997 al 2001. Deputato al PE dal 2004.

La presidenza del PE In seguito ad uno scrutinio segreto, il candidato che ha raccolto la maggioranza assoluta dei voti espressi è eletto Presidente. Qualora dopo tre turni non sia raggiunta la maggioranza assoluta, il Presidente è eletto a maggioranza semplice al quarto turno. La durata del mandato è di 2 anni e mezzo, ossia metà-legislatura, ed è rinnovabile. Il Presidente dirige l'insieme delle attività del Parlamento, firma gli atti legislativi e il bilancio. Egli è il rappresentante istituzionale del Parlamento sia all'esterno, sia nelle relazioni con le altre istituzioni comunitarie. L'Ufficio di presidenza: Presidente del PE + 14 vicepresidenti + 6 questori eletti dall'assemblea con mandato rinnovabile di due anni e mezzo. Organo direttivo regolamentare del PE, stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del bilancio del PE e ha la competenza per le decisioni amministrative, relative al personale e organizzative.

Il Parlamento europeo: organizzazione Sede: sedute plenarie (12) a Strasburgo, semi-plenarie (6) a Bruxelles, riunioni delle commissioni e dei gruppi politici a Bruxelles, segretariato e servizi tecnici a Lussemburgo. Sessioni: sessione annuale marzo, 12 plenarie nell’arco dell’anno. Guarda in diretta la seduta! Deliberazioni: di solito a maggioranza assoluta dei voti espressi (art. 198 CE), talvolta il reg. int. può fissare un quorum di presenza. Autonomia regolamentare (art. 199). Presidente, 14 Vicepresidenti, 5 questori, Conferenze dei presidenti (dei gruppi e delle Commissioni). 20 Commissioni permanenti (competenti per materia) + altre temporanee o ad hoc.  

Il Parlamento europeo in sessione

Le commissioni parlamentari Attualmente esistono 20 commissioni parlamentari permanenti + una per le petizioni + una temporanea per il cambiamento climatico. Ecco l’elenco delle commissioni. Le commissioni, composte da 24-86 deputati, si riuniscono pubblicamente una o due volte al mese a Bruxelles. La composizione delle Commissioni rispecchia quella dell’aula. In seno alle commissioni parlamentari, i deputati europei elaborano, modificano e votano proposte legislative e relazioni di iniziativa. Esaminano le proposte della Commissione e del Consiglio e, se del caso, redigono una relazione che sarà presentata in Aula. I presidenti di commissione coordinano i loro lavori in seno alla Conferenza dei presidenti. 

Le delegazioni parlamentari Le Delegazioni del Parlamento europeo intrattengono rapporti con i parlamenti di paesi terzi. Attualmente vi sono 35 Delegazioni, ognuna delle quali è composta da circa 15 deputati. Esse si dividono in delegazioni interparlamentari (incaricate di intrattenere rapporti con i parlamenti dei paesi terzi e dei paesi che non sono candidati all'adesione) e commissioni parlamentari miste (curano le relazioni con i parlamenti dei paesi candidati all'adesione o con i parlamenti di Stati associati) I presidenti di Delegazione coordinano i loro lavori in seno alla Conferenza dei presidenti di delegazione. Ecco l’elenco delle Delegazioni europee. Ecco l’elenco delle Delegazioni extraeuropee.  

Le assemblee multilaterali Riuniscono eurodeputati e parlamentari provenienti da: paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP-EU JPA) paesi del Mediterraneo (EMPA) paesi dell'America Latina (EUROLAT); paesi vicini dell'Est Europa (EURONEST) paesi Membri NATO  

Altre relazioni esterne del Parlamento europeo Il Transatlantic Legislators’ Dialogue. Il Gruppo di lavoro sul Medio-Oriente. Un Osservatorio elettorale per i paesi terzi.

Il Segretariato generale del PE Il PE è assistito da un Segretariato generale (circa 5000 funzionari) con sede a Lussemburgo e a Bruxelles. Il Segretariato generale ha il compito di coordinare le attività legislative e di organizzare le sedute planarie e le altre riunioni. Esso inoltre fornisce assistenza tecnica ed esperienza agli organi parlamentari e ai Membri del Parlamento, e li assiste nell'esercizio del loro mandato. Il Segretariato è suddiviso in otto DG.

Il Segretario generale del PE Klaus WELLE - Segretario generale del PE E’ il più alto funzionario del Parlamento e, in quanto tale, dirige il Segretariato generale, la cui composizione e organizzazione sono decise dall'Ufficio di presidenza. E’ il responsabile amministrativo del Parlamento. È nominato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 207 del Regolamento.

Il regime linguistico nel PE Il Parlamento europeo si differenzia dalle altre organizzazioni internazionali in quanto è obbligato ad assicurare un regime plurilingue integrale. Esso lavora infatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, ossia in 23 lingue (506 possibili combinazioni linguistiche). Tutti i documenti esaminati in Aula devono essere tradotti in 21 lingue (deroga per l’Irlandese e il Maltese). Il PE garantisce inoltre un servizio di interpretazione affinché ogni deputato possa esprimersi nella propria lingua materna. Ciò fa del Parlamento il più grande datore di lavoro al mondo per interpreti e traduttori, che rappresentano un terzo dell'organico dell'Istituzione.

La composizione del PE: cosa cambia con il T. di Lisbona Il PE non sarà più definito come composto da “rappresentanti dei popoli degli Stati”, ma da “rappresentanti dei cittadini dell’Unione”. Il numero massimo dei seggi sarà di 750 + il Presidente. La ripartizione dei seggi fra gli Stati è lasciata a una decisione del Consiglio e comunque è compresa fra 6 e 96 (attualmente il range è di 5-99), secondo il criterio della “proporzionalità degressiva”. In questo modo, l’ingresso di nuovi Stati membri non richiederà revisione del Trattato.

I poteri del Parlamento europeo Inizialmente (CEE) il suo potere deliberativo era molto ridotto e si limitava a: adozione suo regolamento interno; coinvolgimento nella procedura di approvazione del bilancio; consultazione, spesso obbligatoria, da parte del Consiglio e della Commissione (ma pareri del P. E. non vincolanti, anche senza necessità di motivare decisione contraria); possibilità di emettere pareri di propria iniziativa: Gradatamente le sue competenze si sono accresciute (vedi slides successive).

Il potere di iniziativa politica Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione europea di presentare proposte legislative, ma non è chiaro se, in caso di inadempimento, può ricorrere alla Corte di giustizia. Inoltre, esamina il programma di lavoro annuale della Commissione, indicando quali leggi riterrebbe auspicabili.

Il potere legislativo Partecipa all’emanazione di atti normativi secondo la procedura di “consultazione” (art. 250 CE) e di “codecisione” (art. 251 CE). Quella di “cooperazione” introdotta dall’AUE è stata soppressa. Talvolta la consultazione del PE è obbligatoria prima dell’adozione di atti legislativi, ma i suoi pareri non sono comunque vincolanti. Comunque, è con la procedura di codecisione (che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si chiamerà “procedura legislativa e verrà estesa a più del 90% delle materie) che il suo ruolo di co-legislatore viene pienamente esercitato. Il suo “parere conforme” è richiesto per gli accordi di associazione (art. 310 CE) e di adesione (art. 49 TUE) e per emendare lo statuto SEBC e BCE (art. 107 CE).

La procedura di consultazione Al Parlamento è semplicemente richiesto un parere sulla proposta legislativa prima dell'adozione da parte del Consiglio a norma dell'articolo192 del Trattato CE. Questa procedura può essere: obbligatoria, quando in base ai trattati comunitari la proposta legislativa non può acquisire forza di legge senza che il Parlamento abbia preventivamente espresso il proprio parere; facoltativa, quando è la Commissione a richiedere al Consiglio di consultare il Parlamento. Questa procedura si applica a diversi settori, come ad esempio l'agricoltura, le regole di concorrenza, le questioni fiscali, ecc. nonché in materia di revisione dei Trattati.

La procedura di codecisione: prima lettura La Commissione presenta una proposta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento può emendare la proposta della Commissione. Se il PE non adotta emendamenti o se il Consiglio li accetta tutti a MQ, l’atto è adottato. Altrimenti, il Consiglio adotta una "posizione comune" a maggioranza qualificata e la comunica al Parlamento.

La procedura di codecisione: seconda lettura L’atto è adottato se entro tre mesi il PE approva al posizione comune del Consiglio o non si esprime. L’atto non è adottato se il PE respinge a maggioranza assoluta la posizione comune. Se il PE propone invece emendamenti alla posizione comune, il testo viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione, che formula un parere. L’atto è adottato se tutti gli emendamenti sono approvati dal Consiglio a MQ (all’unanimità per quelli su cui il parere della Commissione è stato negativo). In caso contrario viene convocato un “comitato di conciliazione”.

La procedura di codecisione: terza lettura Il Comitato di conciliazione, che riunisce membri del Consiglio ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, esamina la posizione comune votata in seconda lettura sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento e, entro un termine di sei settimane, elabora un progetto comune. Se non lo fa entro il termine previsto, l’atto non è adottato. Se lo fa, il Consiglio e il Parlamento dispongono di sei settimane per esaminare il progetto e per approvarlo (MQ per il Consiglio e maggioranza dei voti espressi per il PE). Altrimenti l’atto non è adottato.

Le modifiche del T. di Lisbona alle procedure legislative (1) Gli atti legislativi (regolamenti, direttive, decisioni) sono per lo più adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, corrispondente all’attuale codecisione. Tutte le proposte legislative devono essere trasmesse ai Parlamenti nazionali per il controllo sul rispetto della sussidiarietà e proporzionalità. Diversamente da ora, il Comitato di conciliazione prenderà come base le posizioni adottate dal PE e dal Consiglio in seconda lettura. La Commissione partecipa ai suoi lavori.

Le modifiche del T. di Lisbona alle procedure legislative (2) Oltre alla procedura legislativa ordinaria, in alcune materie il T. di Lisbona prevede talune procedure legislative speciali che costituiscono variazioni di quella ordinaria. Nelle procedure legislative speciali prevale il ruolo del Consiglio a scapito di quello del Parlamento, che può essere anche solo consultato. In alcune procedure speciali, il Consiglio delibera all’unanimità anziché a MQ.

I poteri di bilancio (1) I poteri del Parlamento in materia di bilancio sono notevolmente aumentati in seguito ai Trattati del 22 aprile 1970 e del 22 luglio 1975, che gli hanno consentito di ottenere un ruolo determinante nella decisione sul bilancio. Il Parlamento europeo definisce gli orientamenti in materia di bilancio e approva il bilancio stesso sulla base di un dialogo con le altre istituzioni. Esso esercita il controllo sull'esecuzione del bilancio e concede ogni anno il discarico alla Commissione.

I poteri di bilancio (2) All'interno del bilancio dell'Unione europea esiste una distinzione tra spese obbligatorie e spese "non obbligatorie". Per le spese obbligatorie, costituite essenzialmente dalle spese agricole e da quelle che derivano direttamente dall'applicazione dei trattati, il Parlamento può solo proporre modifiche al progetto di bilancio approvato dal Consiglio. Il Consiglio ha l'ultima parola su questo tipo di spese. Per le spese "non obbligatorie", che coprono le altre spese (nella fattispecie l'educazione, i programmi sociali, i fondi regionali, la formazione, ecc.), è il Parlamento a decidere, in stretta collaborazione con Il Consiglio.

La procedura di bilancio: fase 1 La procedura inizia al più tardi il 1° settembre dell'anno precedente l'esecuzione del bilancio. Ogni istituzione elabora uno stato di previsione delle proprie spese per l'esercizio successivo. Questo progetto comprende una previsione delle entrate e delle spese. La Commissione redige un progetto preliminare che sottopone all'esame del Consiglio, tenendo conto degli orientamenti fissati dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito di un dibattito a tre sulle priorità in materia di bilancio e di una procedura di concertazione ad hoc sulle spese obbligatorie.

La procedura di bilancio: fasi 2, 3 e 4 Previa concertazione con una delegazione del Parlamento, il Consiglio deliberando a MQ stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al PE. In prima lettura, il PE ha il diritto di proporre, deliberando a maggioranza dei voti espressi, modifiche per quanto riguarda le spese obbligatorie e, a maggioranza assoluta, di proporre emendamenti riguardanti le spese "non obbligatorie". In seconda lettura, il Consiglio dell'Unione europea approva le spese obbligatorie e può modificare quelle non obbligatorie. Il progetto è nuovamente trasmesso al Parlamento che approva le spese non obbligatorie.

La procedura di bilancio: fase 5 Il PE approva il bilancio definitivo. Oppure il PE lo respinge a maggioranza assoluta dei membri e dei due terzi dei voti espressi. In questo caso, la Comunità funziona secondo il regime dei “dodicesimi provvisori” fino all’adozione di un nuovo bilancio.

L’esecuzione del bilancio e il discarico La Commissione cura l'esecuzione del bilancio generale annuale sotto la propria responsabilità. La Corte dei conti esamina l'esecuzione del bilancio annuale dell'anno precedente e pubblica la propria relazione annuale. Il Consiglio esamina le osservazioni della Corte dei conti e propone una raccomandazione al PE. Il PE concede il discarico alla Commissione solo se soddisfatto della relazione annuale della Corte dei conti. Il discarico contiene raccomandazioni per migliorare l'esecuzione del bilancio successivo. Il Parlamento può anche rifiutare di concedere il discarico, e in questo caso si ha una mozione di censura.

Quali risorse costituiscono il bilancio dell’UE? Dazi doganali (provenienti dalla tariffa doganale comune applicata agli scambi commerciali con paesi terzi), che rappresentano circa il 10% delle entrate; Prelievi agricoli (riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli provenienti da paesi terzi), che rappresentano circa l'1% delle entrate; La "risorsa IVA" (contributo degli Stati membri pari all'1% del prezzo di vendita definitivo su un paniere armonizzato di beni e servizi), che rappresenta circa il 14% delle entrate; La risorsa "prodotto nazionale lordo (PNL)" (contributo di ciascuno Stato membro calcolato in base alla sua quota del PNL comunitario a un tasso massimo dell'1,27%), pari a circa il 75% delle risorse totali.

I disavanzi? Il bilancio dell'Unione europea deve obbligatoriamente presentare un equilibrio tra entrate e spese. NON sono consentiti disavanzi. NON è consentita alcuna forma di indebitamento pubblico.

Quanto costa l’Europa? Il massimale è attualmente fissato all’1,24% del reddito nazionale lordo dell’Unione (pari a circa 235 euro pro-capite) per i pagamenti effettuati a titolo del bilancio comunitario. A titolo di raffronto, il 45% circa del reddito nazionale lordo dell’Unione (RNL) viene destinato alle spese pubbliche nazionali, regionali e locali negli Stati membri.

Come viene speso il denaro?

Quali modifiche il Trattato di Lisbona apporterà al bilancio? Il Consiglio all’unanimità, previa approvazione del PE a maggioranza dei componenti,adotta un regolamento con cui fissa il quadro finanziario pluriennale (almeno 5 anni): il bilancio europeo acquista così una dimensione programmatica. Scompare la distinzione fra spese obbligatorie e spese non obbligatorie: la codecisione si estende a tutte le spese. Il bilancio è adottato con atto legislativo (regolamento), secondo una procedura legislativa speciale, semplificata rispetto a quella attuale. Esplicito richiamo alla sana gestione finanziaria: efficienza, efficacia, economicità.

La nuova procedura di bilancio secondo il Trattato di Lisbona (1) Entro il 1° settembre la Commissione europea presenta al Consiglio e al PE il progetto di bilancio. Entro il 1° ottobre il Consiglio adotta la sua posizione sul bilancio e la trasmette al PE. Il PE ha 42 giorni di tempo per approvare la posizione del Consiglio oppure non pronunciarsi (silenzio-assenso): il bilancio è adottato. Oppure può proporre emendamenti. Il Consiglio ha 10 giorni di tempo per approvarli. Se non lo fa, si convoca il comitato di conciliazione, che ha 21 giorni di tempo per elaborare un progetto comune.

La nuova procedura di bilancio secondo il Trattato di Lisbona (2) Se il comitato di conciliazione non adotta il progetto comune, il PE ha 14 giorni di tempo per confermare i suoi emendamenti. Per gli emendamenti non confermati si considera adottata la posizione del Consiglio. Se invece il comitato di conciliazione adotta il progetto comune, Il PE (a maggioranza dei componenti) e il Consiglio (a MQ) dispongono di 14 giorni per approvare il progetto comune. Se il PE respinge il progetto comune a maggioranza dei componenti e 3/5 dei voti espressi, si deve presentare un nuovo progetto di bilancio. Se è il Consiglio a respingere il progetto comune, idem come il punto 1.

Il Parlamento europeo: i poteri di controllo (1) Approva la nomina della Commissione, la può censurare a magg. 2/3. Esamina pubblicamente la relazione generale annuale della Commissione. Esamina e approva il rendiconto consuntivo del bilancio presentato dalla Commissione. Può costituire commissioni di inchiesta negli Stati membri (es. quella sulla mucca pazza). Può rivolgere interrogazioni scritte e orali alla Commissione e al Consiglio. La Presidenza del Consiglio illustra al PE il programma del semestre e alla fine si presenta di nuovo al PE per una valutazione del semestre trascorso.

Il Parlamento europeo: i poteri di controllo (2) Alla fine del C. E. il Presidente si presenta al PE per esporre le conclusioni della Presidenza ed eventualmente per rispondere ad interrogazioni. Deve esprimere parere conforme alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Comitato esecutivo BCE. Il Presidente della BCE illustra la relazione annuale dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria. Può ricorrere alla Corte di Giustizia per annullamento di atti o in carenza (contro Commissione o Consiglio). Accoglie le petizioni presentate dai cittadini.

Il Parlamento europeo: il deficit di democraticità Non è pienamente un organo legislativo. Ha scarsi poteri di controllo sul Consiglio e sul Consiglio europeo. Non è politicamente legato all’esecutivo. Non ha alcun potere di iniziativa legislativa: il PE può solo approvare risoluzioni prive di efficacia giuridica vincolante oppure può sollecitare la Commissione a presentare proposte. Il controllo sul bilancio del P. E. è limitato alle spese e non riguarda le entrate, che sono decise con regolamento del Consiglio all’unanimità. In un gran numero di materie (fra cui Uem, Pesc, cooperazione giudiziaria, libera circolazione persone etc.) il PE è solo consultato e talvolta non lo è nemmeno (es. accordi commerciali o alcune decisioni nel settore Uem). Comunque non è consultato sugli strumenti normativi della Commissione. Mancanza di partiti politici europei, procedura elettorale ancora difforme, scarso collegamento con i cittadini.

I poteri del PE: cosa cambia con il T. di Lisbona La procedura legislativa ordinaria (codecisione) è estesa a quasi tutte le materie, anche se continuano a restare escluse la materia fiscale, la sicurezza sociale, la protezione dei lavoratori, parte della politica commerciale. Estensione di questa procedura anche alla PESC, ma con varie clausole limitative. Inoltre, in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia è previsto il c. d. emergency brake attivabile da parte di ogni singolo Stato membro. Il PE ottiene il potere di nominare il Presidente della Commissione europea.