Le metodologie di accertamento a cura di Clelia Buccico Le metodologie di accertamento
Tipologie di accertamento ANALITICO Artt. 39 e 40 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72 INDUTTIVO Art. 39 co. 2 DPR 600/73 e 55 DPR 633/72 SINTETICO Art. 38 co. 4, 5, 6 e 7 DPR 600/73 D’UFFICIO Art. 41 DPR 600/73
Accertamento analitico e induttivo Metodo analitico (“contabile”) Metodo Analitico - induttivo Metodo induttivo (“extracontabile”) Metodo ordinario di ricostruzione della base imponibile (art.39, co.1, lett. a), b),c)) Possibilità di utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti (art.39, co.1, lett. d)) Solo nei casi tassativamente previsti (art.39, co.2) Possibilità di prescindere dalle risultanze contabili e utilizzo di dati e notizie comunque raccolti L’ufficio può ricorrervi anche quando la contabilità è regolare Presunzioni anche prive dei requisiti ex art.39, co.1, lett.d)
Accertamento analitico art.39, co.1, lett. a), b),c) del d.p.r. 600 del 1973 Modificato dalla L.7 luglio 2009, n.88 Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica quando alternativamente: a) gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli riportati in bilancio b)non sono state rispettate esattamente le disposizioni di cui al Titolo V del TUIR (redditi d’impresa) c) l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto: Segue…
1) dai verbali e dai questionari di cui ai nn. 2 e 4) dell’art 1) dai verbali e dai questionari di cui ai nn. 2 e 4) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 che concernono il potere di invitare i contribuenti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti ed il potere di inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie rilevanti agli stessi fini; 2) dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi a norma del n. 3) del medesimo articolo, riguardante il potere di invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento; 3) dalle dichiarazioni presentate da società di persone o da altri soggetti in qualità di sostituti d’imposta; 4) da altri atti e documenti in possesso dell’Ufficio.
Accertamento analitico L’accertamento analitico è quello che ricostruisce l’imponibile considerandone le singole componenti. Per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo l’accertamento analitico va a determinare o rettificare le singole componenti (attive o passive) e presuppone che la contabilità, nel suo complesso, non sia considerata inattendibile e che la falsità, l’inesattezza e l’incompletezza degli elementi indicati in dichiarazione risulti in modo certo e diretto dalle risultanze probatorie acquisite dall’ufficio. L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie acquisite dall’ufficio.
Accertamento analitico Il metodo analitico, come già posto in evidenza - altrimenti noto come “contabile” - consiste nella rettifica di uno o più dei singoli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi determinati in base a scritture contabili ovvero di una o più operazioni rilevanti ai fini IVA, così come rappresentati nelle scritture contabili del contribuente, le quali, pertanto, rappresentano, nella loro articolazione formale e sostanziale, il dato di riferimento e di ancoraggio per la quantificazione della base imponibile. Si tratta, pertanto, della tecnica ordinaria di ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti, cui è doveroso ricorrere qualora non sussistano i presupposti normativi che consentono di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili.
L’accertamento analitico induttivo dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo art. 39, 1 comma lettera d, del d.p.r. 600 del 1973 Modificato dalla L.7 luglio 2009, n.88 Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica se: 1) l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta: a) dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche risultanti da accessi, ispezioni e verifiche b) dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32
Accertamento analitico - induttivo L’inesattezza l’incompletezza, e la falsità degli elementi indicati in dichiarazione e l’esistenza di attività non dichiarate e o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile sulla base di presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
Accertamento analitico - induttivo Questo tipo di accertamento può essere considerato come una sottocategoria dell’accertamento analitico perché anche in questo caso l’Amministrazione ritiene che le scritture contabili, nel loro complesso, siano ancora affidabili visto che non è in possesso di elementi da cui risulti l’inattendibilità di alcune poste contabilizzate e dichiarate dal contribuente né si è rilevata una errata applicazione delle norme fiscali. non è richiesta la previa dimostrazione dell’inattendibilità della contabilità, in quanto l’Ufficio può ricorrervi, come confermato anche dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, anche quando la contabilità è regolare (Corte di Cassazione, sent. 6 febbraio 2009, n. 2876) La rettifica viene operata sulla base di presunzioni, attraverso le quali non vengono rettificate le singole poste contabilizzate e dichiarate ma si interviene, in senso globale, sui ricavi/compensi (o volume di affari) e sui costi o sulle spese.
Accertamento analitico - induttivo La particolarità di questa tipologia di accertamento analitico consiste nel fatto che la prova dell’infedeltà della dichiarazione non emerge direttamente da documenti, verbali, questionari, ecc., ma è bensì fornita dall’Amministrazione utilizzando presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; in sostanza è necessario che si giunga al fatto da provare partendo da un fatto noto per desumere dallo stesso un fatto ignoto quale appunto l’evasione effettuata. Al riguardo l’articolo 39 DPR 600/73 dispone ”l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi precise e concordanti” Mentre l’articolo 54 DPR 633/72 stabilisce “le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte…anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”.
Accertamento induttivo art.39, co.2 del d.p.r. 600 del 1973 Ai fini delle imposte dirette l’ufficio può rettificare la dichiarazione del contribuente prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e, per le imprese in contabilità ordinaria, dalle risultanza di bilancio, avvalendosi di semplici notizie e dati in suo possesso. Quindi è un metodo di accertamento da utilizzarsi quando la contabilità è complessivamente inattendibile, in base a prove circostanziate circa le irregolarità contabili.
Accertamento induttivo La ragione su cui si fonda tale metodologia, è stata da taluni individuata nella necessità di contrastare e reprimere l’evasione fiscale, attribuendo all’Amministrazione finanziaria, in funzione deterrente, di poteri d’accertamento particolarmente penalizzanti per quei soggetti che abbiano disatteso i fondamentali obblighi dichiarativi e contabili di carattere sostanziale; con tali strumenti si permette al Fisco di superare il deficit informativo causato dal contribuente a causa di una gestione non sana. Atteso che le scritture contabili costituiscono la base di riferimento per la determinazione della capacità contributiva dei soggetti obbligati alla relativa tenuta, è evidente che la facoltà di non considerare i dati ivi riportati e la conseguente situazione di favor per gli Uffici, rappresenta un’eccezione alle regole generali che, come tale, può validamente concretizzarsi solo in presenza di determinati presupposti e condizioni Segue…
Accertamento induttivo Casi tassativi previsti per l’applicazione di tale metodo: quando il reddito di impresa non è stato indicato nella dichiarazione; quando, dal verbale di ispezione, risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili previste ai fini fiscali o quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore; quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate mediante verbale di ispezione o le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere nel complesso inattendibile scritture stesse per mancanza di garanzie proprie di una contabilità sistematica; Quando il contribuente non ha dato seguito all’invito a trasmettere o esibire atti o documenti e non ha risposto al questionario. Facoltà dell’ufficio in tali situazioni. avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza; prescindere in tutto o in parte delle risultanze del bilancio e delle scritture contabili (se esistenti); avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
Accertamento sintetico art.38, co.4,5,6,7 del d.p.r. 600 del 1973 Si tratta di un metodo di accertamento basato sulla capacità di spesa, che rettifica in modo sintetico il reddito complessivo, qualora lo stesso risulti inferiore alla suddetta capacità contributiva. Esso riguarda solo le imposte sui redditi e non l’ Iva. L’ accertamento sintetico si basa sia sulle spese sostenute per consumi, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione del reddito, che sugli incrementi patrimoniali del contribuente .
Accertamento sintetico Consente di determinare il reddito complessivo netto del contribuente Il maggior reddito accertato non è collegato alle categorie reddituali Si ha riguardo a Spese sostenute in concessione alla disponibilità di specifici beni e servizi (elementi sintomatici di ricchezza e quindi di capacità contributiva) Spese sostenute in genere per incrementi patrimoniali I beni acquisiti al patrimonio rilevano sotto il profilo Patrimoniale (esborso di denaro connesso all’acquisto nell’anno in cui è avvenuto e nei quattro precedenti) Gestionale (nell’anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione)
Accertamento sintetico Riguarda il reddito complessivo delle sole persone fisiche. Caratteristica fondamentale: individuazione di elementi e fatti economici certi diversi dalle fonti di reddito (spese per consumi, investimenti etc) dai quali viene calcolato, in via presuntiva, il reddito globale
Presupposti per l’applicazione Accertamento sintetico Presupposti per l’applicazione Condizioni per l’applicazione del redditometro Lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto avvenga almeno per due anni L’Ufficio disponga di elementi e circostanze di fatto certi Il reddito presunto sia superiore per almeno al 25% del reddito dichiarato
Accertamento sintetico Ricostruzione del reddito complessivo del soggetto In base ad elementi presuntivi Quando la differenza è di almeno un quarto; per almeno due periodi di imposta
Presupposti per l’applicazione Accertamento sintetico Presupposti per l’applicazione INDICATORI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Spesa per incrementi patrimoniali Capacità di spesa di beni o servizi (aerei, navi, auto, residenze secondarie, cavalli, collaboratori familiari, assicurazioni) Altri indici di spesa Acquisti di immobili investimenti finanziari, ecc. La spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti Iscrizione a circoli esclusivi, ecc. Solo se lo scostamento avviene per 2 periodi d’imposta D.M. 10.09.1992
Accertamento sintetico Spese del contribuente (consumi, spese per investimenti) Individuate da un Decreto del Ministero Economia e Finanze (c.d. Redditometro) Il redditometro collega il sostenimento di determinate spese alla quantificazione di un reddito Lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito così presuntivamente determinato è la prova sufficiente per la rettifica dell’A.F.
Accertamento sintetico Rilancio del redditometro - D.L. n. 112/08 (Manovra Estiva –leg. conv. n. 133/2008) commi da 8 a 11 dell’art. 83 Il comma 8 dispone l’esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Il comma 9 dispone che, nella selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei controlli straordinari di cui al comma 8, sia data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistano elementi indicativi di capacità contributiva. Ovviamente, non si tratta affatto di un criterio “esclusivo”, tale da improntare l’attività di selezione, ma soltanto di un indirizzo: pertanto, è certo che l’attività di controllo potrà, e dovrà, riguardare anche quelle posizioni che, pur essendo caratterizzate da contribuzione, all’Erario mostrano tuttavia insufficienze del reddito dichiarato rispetto alle disponibilità necessarie per gli incrementi patrimoniali e il tenore di vita registrati.
Accertamento sintetico L’operazione, poi, è destinata a coinvolgere, non soltanto l’Agenzia delle Entrate, ma anche la Guardia di finanza e i comuni. Il comma 10 dispone, infatti, che il contributo della Guardia di finanza al piano straordinario di controlli si effettui mediante la destinazione di un’adeguata quota, della capacità operativa del suddetto Corpo, alle attività di acquisizione degli elementi e delle circostanze di fatto certi, necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. È previsto, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza definiscano annualmente, d’intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano. Il comma 11 stabilisce, infine, che, ai fini della realizzazione del piano ed in attuazione delle disposizioni, finalizzate alla partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale (ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 203/05), i comuni segnalino all’Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
Accertamento sintetico Collaborazione con i comuni Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2008 (prot. n. 175466) Sono state fissate le modalità tecniche con cui i comuni (che possono sfruttare anche l’accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria relativi ai contratti di somministrazione di luce, acqua e gas, a quelli di locazione, ai bonifici bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie, e alle informazioni sulle denunce di successione di immobili) trasmetteranno telematicamente all’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali. Successivamente in data 9 febbraio 2009, la procedura informatica, via Siatel, idonea a consentire ai comuni la comunicazione delle segnalazioni qualificate, è divenuta operativa. Si consentirà la tracciabilità dell’iter che prende avvio dalla segnalazione, cosicché allorquando le somme scaturenti dall’accertamento saranno riscosse a titolo definitivo, il comune potrà ricevere il 30% delle somme incassate (D.L. n. 112/2008 e Finanziaria 2006).
Accertamento sintetico Collaborazione con la GdF La Guardia di Finanza destinerà un’adeguata quota della propria capacità operativa alle attività d’acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche definendo annualmente, con l’Agenzia, le modalità della loro cooperazione. In particolare la collaborazione si sostanzierà: • nell’acquisizione, durante i servizi di controllo del territorio ed a mare, nonché nel corso della attività ispettive di carattere fiscale, dei dati relativi al possesso degli indici di capacità contributiva tabellari di cui al citato D.M. 10 settembre 1992, nonché degli altri beni non tabellari comunque espressivi di alto tenore di vita; • nell’invio, a cura dei Reparti, di apposite segnalazioni agli Uffici periferici dell’Agenzia, ai fini dell’attivazione delle procedure di accertamento sintetico.
Accertamento d’ufficio art.40 del d.p.r. 600 del 1973 L’accertamento d’ufficio viene emesso quando non è stata presentata, o è nulla, la dichiarazione. L’accertamento deve essere analitico, e può essere sintetico o induttivo solo se l’ufficio non ha potuto raccogliere elementi per la ricostruzione analitica dell’imponibile. L’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base di dati e di notizie comunque raccolte o venute a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e può prescindere in tutto o in parte dalla dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili, anche se regolarmente tenute. I redditi fondiari sono sempre determinati catastalmente.
PRECEDENTI STRUMENTI PRESUNTIVI LA RIFORMA TRIBUTARIA NEGLI ANNI 1972-1973 AVEVA RIDOTTO L’ACCERTAMENTO AD UN CONTROLLO FORMALE PRECEDENTI STRUMENTI PRESUNTIVI Accertamento Visentini- Ter Minimum tax Coefficienti di congruità e presuntivi di reddito Parametri Coefficienti presuntivi di ricavi/compensi
Art. 62 bis - D.L. 331/93 (L. 427/1993) Studi di settore “Gli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria elaborano, entro il 31 dicembre 1995 (ora 31 dicembre 1998), in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi …. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995 (ora 31 dicembre 1998), possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo d’imposta 1995 (ora 1998).” Nota Ai sensi dell'art. 83, comma 19, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, gli studi di settore vengono elaborati anche su base regionale o comunale. Segue…
Sudi di settore regionali/comunali Studi di settore Sudi di settore regionali/comunali Tale processo di elaborazione dovrà avvenire, sulla base di quanto esplicitamente previsto dalla norma, entro il lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. In attuazione di tale disposto normativo, e per l’individuazione delle concrete modalità applicative, in data 19 maggio 2009 è stato emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato previsto che l’elaborazione dei singoli studi di settore venga effettuata sulla base di “criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1 dell’articolo 62- bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331”, tenendo conto delle differenze che si possono manifestare a livello territoriale in termini di prezzi e di tariffe nella prestazioni di servizi e nella cessione di beni, nonché in merito ai modelli organizzativi con cui viene svolta la specifica attività economica. Segue…
Studi di settore Il decreto inoltre, prevede la partecipazione dei Comuni all’interno sia della Commissione degli esperti sia degli Osservatori regionali, al fine di garantire l’effettiva elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale e, soprattutto, per individuare l’eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle singole attività economiche a livello locale; condizioni che possono risultare rilevanti sia ai fini della revisione degli studi che della relativa applicazione in sede di accertamento.
Studi di settore Gli studi di settore nascevano, così, con l'obiettivo di individuare le condizioni effettive di operatività delle imprese e di determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità potevano essere attribuiti ai contribuenti, attraverso la rilevazione delle caratteristiche "strutturali" di ogni specifica attività economica, realizzata mediante la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale e di elementi che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui la medesima si svolge La caratteristica degli studi era ed è quella di essere destinati a rappresentare un importante riferimento ai fini dell'attività di controllo, pur necessitando di essere aggiornati e affinati sistematicamente.
Studi di settore Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia quelli di tipo “strutturale” che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge. In particolare, essi sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, eccetera) che esterne all’azienda o all’attività professionale. Essi tengono infatti conto delle caratteristiche dell’area territoriale e del contesto economico in cui opera l’azienda.
Studi di settore Art. 62 sexies - D.L. 331/93 “Gli accertamenti di cui all’art. 39, primo comma, lettera d, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62 bis del presente decreto.” è stato previsto, cioè, che gli accertamenti basati sugli studi di settore sono accertamenti di tipo analitico presuntivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Segue…
Studi di settore Dall'esame del contenuto dell'art. 62-sexies emerge che l'applicazione degli studi può dar luogo ad accertamenti in rettifica delle dichiarazioni dei redditi ed Iva, qualora essi consentano di rilevare l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi contabilizzati e quelli fondatamente desumibili, tenuto conto delle effettive condizioni di operatività dei soggetti sottoposti a studi di settore. Le disposizioni in argomento furono emanate prima che fosse definita la metodologia usata per la elaborazione degli studi di settore e la normativa di dettaglio per la applicazione degli studi in sede di accertamento. I primi studi di settore vengono approvati con decreto ministeriale solo nel 1998 e nella fase di vuoto la L. 28 dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria 1996) prevede l'utilizzo dei parametri, strumento di accertamento di natura transitoria oggi ancora applicabili in ipotesi residuali quando gli studi non possono essere applicati.
Studi di settore Nuovo intervento normativo In considerazione di questo nuovo contesto il legislatore è nuovamente intervenuto al fine di disciplinare in modo dettagliato modalità e regole per l’effettuazione degli accertamenti basati sugli studi di settore. Con la L. 8 maggio 1998, n. 146, all’art. 10 sono state esplicitamente previste le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento. Il comma 1 dell’art. 10 della Legge n. 146/1998, nella sua formulazione vigente, prevede che “1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”.
Studi di settore Processo di analisi economica e di valutazione delle modalità di funzionamento delle PMI e degli esercenti attività di lavoro autonomo, considerate nel contesto economico in cui vivono e operano Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia anche numerosi altri elementi “strutturali” e di tipo obiettivo che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge. Essi consentono quindi di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa.
Studi di settore Come vengono calcolati Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (il processo produttivo, l’area di vendita, eccetera) che esterne all’azienda o all’attività professionale (l’andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Sono state, inoltre, rilevate le diverse fasi dell’attività, al fine di mirare meglio la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi che è propria di ogni struttura produttiva e di ogni attività professionale. Gli studi di settore, inoltre, tengono conto delle caratteristiche dell’area territoriale in cui opera l’azienda: dipendono infatti dal luogo ove la specifica attività è collocata sia il livello dei prezzi che le condizioni e le modalità operative, sia le infrastrutture esistenti e utilizzabili, che la capacità di spesa, come anche la tipologia dei fabbisogni o la capacità di attrazione e la domanda indotta.
I soggetti interessati Studi di settore I soggetti interessati I contribuenti interessati dagli studi di settore sono i titolari di redditi d'impresa e gli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA, indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal tipo di contabilità adottata. Poiché la procedura di calcolo degli studi si basa su elaborazioni statistiche, può accadere che il contribuente si trovi in un'annualità particolare, o in altro tipo di situazione peculiare, che non sono adeguatamente colte da un meccanismo di calcolo studiato su basi statistiche. In tale ipotesi la legge prevede che gli studi di settore non siano più da considerare validi, per cui il contribuente non è tenuto ad attenersi ad essi. La legge individua, quindi, le cosiddette cause di esclusione e cause d'inapplicabilità.
Possibili cause di esclusione Studi di settore Possibili cause di esclusione Gli studi di settore non si applicano se si verificano le seguenti cause di esclusione: Periodo d'imposta diverso da dodici mesi (inferiore o superiore non fa differenza) ad eccezione dell'attività stagionale. Ricavi o compensi superiori a € 5.164.560,00 (ora 7.500.000,00) Inizio o cessazione dell'attività nel periodo d'imposta (in tal caso si rientra nella prima causa di esclusione). Calcolo del reddito con criteri forfetari. Modifica in corso d'anno dell'attività . Reddito derivante da vendite a domicilio. Svolgimento dell'attività da parte di soggetti diversi nell'arco dei dodici mesi, a causa di donazioni, trasformazioni, scissioni ecc. Non normale svolgimento dell'attività nel periodo d'imposta (es. l’impresa è in liquidazione).
Possibili cause d'inapplicabilità Studi di settore Possibili cause d'inapplicabilità Mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità degli accertamenti sia in base agli studi di settore, sia in base ai parametri, le cause di inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore. In questi casi, pertanto, il soggetto resta ugualmente accertabile in base alle regole stabilite per i parametri. Le cause di inapplicabilità consistono infatti in circostanze che riguardano tipicamente gli studi di settore e possono in teoria essere divergenti a seconda della macroarea di attività considerata. Si tratta di quelle condizioni ostative, aventi la propria ragion d'essere in peculiarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta, ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore (es. svolgimento di due o più attività, nello stesso periodo d’imposta, non rientranti nel medesimo studio di settore).
Studi di settore Come funzionano? Gli studi di settore consistono in un questionario predisposto dall’ Agenzia delle Entrate. Il questionario richiede sia dati contabili (es.: volume acquisti di materie prime, valore delle rimanenze, valore dei beni strumentali), sia dati extracontabili (es: n° di ore lavorate dai dipendenti, tipologia di materie prime acquistate, etc.) Le risposte a detto questionario vanno inserite in un apposito software prodotto dall’ Agenzia delle Entrate chiamato Ge.Ri.Co. (Gestione Ricavi e Compensi), il quale fornirà un responso circa la CONGRUITA’ e la COERENZA del contribuente.
Cosa significa essere congrui agli studi di settore? Gerico attesta se i ricavi o i compensi del contribuente sono “congrui”, cioè pari almeno al valore puntuale di riferimento calcolato con il software per lo specifico contribuente. In caso contrario, Gerico indica il valore puntuale atteso, ed inoltre indica i ricavi o i compensi minimi ammissibili che segna la soglia inferiore di quel margine di oscillazione (chiamato intervallo di confidenza) entro il quale lo scostamento è ritenuto “possibile”.
Cosa significa essere coerenti agli studi di settore? Gerico è in grado di verificare la regolarità dei principali indicatori economici (indici di coerenza) caratterizzanti l’attività svolta dal contribuente. La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche. Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi o compensi congrui. Ovviamente, in quest'ultimo caso detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di anomalia l’ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da comportamenti fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da insufficienze produttive dell’azienda o da inefficiente organizzazione dell’attività professionale.
Cosa succede se non mi adeguo agli studi? Studi di settore Cosa succede se non mi adeguo agli studi? I soggetti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, corrono il rischio di subire un accertamento induttivo. In ogni caso l'accertamento non sarà effettuato automaticamente, ma gli uffici valuteranno in contraddittorio con il contribuente le cause dello scostamento, tenendo conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione La Corte di Cassazione (n.17229 del 28 luglio 2006) ha ribadito la necessità del contraddittorio ricordando che “gli studi di settore” … non “si possono considerare sufficienti”… “senza che l’attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi dell’art. 12 Legge 27 luglio 2000, n. 212, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario”.
Studi di settore In quale sede è possibile, per il contribuente, fornire le proprie giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze degli studi? Nei confronti dei professionisti e dei soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, prima della notifica dell'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate deve instaurare il contraddittorio così da poter vagliare la situazione effettiva del contribuente: è in tale fase che il contribuente potrà motivare lo scostamento dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli stimati con gli studi di settore.
Studi di settore Contraddittorio Con la fase del contraddittorio si sposta lo strumento accertativo dal piano matematico-statistico a quello concreto della singola posizione soggettiva. Infatti, in fase di contraddittorio viene effettivamente verificata, alla luce delle considerazioni e delle giustificazioni rappresentate dalla parte, la sostenibilità della pretesa tributaria: è solo a seguito di tale momento di confronto tra l’Amministrazione e il contribuente che è possibile ritenere eventualmente raggiunta la prova dell’evasione e quindi emanare l’atto impositivo, di adesione o di accertamento.
Iter dell’accertamento Studi di settore Iter dell’accertamento L’attività di accertamento basata sull’utilizzo degli studi di settore prevede necessariamente l’effettuazione di diverse attività sia propedeutiche all’invio dell’invito al contraddittorio che successive a tale fase: selezione dei soggetti da sottoporre al controllo; analisi della posizione selezionata; verifica dei dati dichiarati dal contribuente; invio dell’invito al contraddittorio; svolgimento del contraddittorio e analisi delle giustificazioni addotte dal contribuente; proposta di accertamento con adesione e, se perfezionata, emissione dell’accertamento con adesione; in mancanza di contraddittorio ovvero in caso di non perfezionamento dell’adesione, emissione dell’avviso di accertamento.
Attenzione Novità del D.l. 185/2008 ex art.27co.1, lett.b) Studi di settore Attenzione Novità del D.l. 185/2008 ex art.27co.1, lett.b) Nel modificare la disciplina prevista all’art. 5 del D.Lgs. n.218/1997, ha aggiunto un comma 1 bis, con il quale è stato introdotto l’istituto della adesione ai contenuti e alle motivazioni dell’invito al contraddittorio Il legame dell’istituto in argomento con la materia degli studi di settore è di tutta evidenza se si considera che l’art. 10 della L. n. 146/1998 prevede che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, prima della notifica degli accertamenti basati sugli studi di settore (art. 62 sexies del D.L. n. 331/1993) debbano sempre invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997
Studi di settore L’art. 10 ter della L. n. 146/1998 (articolo aggiunto dall’art. 27, comma 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, leg.conv.L. 28 gennaio 2009, n. 2) prevede che “in caso di adesione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell’articolo 10, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell’articolo 10”. Segue…
Studi di settore E’ pertanto preclusa l’ulteriore attività di accertamento basata su presunzioni semplici purché l’ammontare delle attività non dichiarate sia inferiore o uguale al 40% dei ricavi o compensi definiti con il limite di 50mila euro, laddove per ricavi o compensi si intendono quelli previsti dall’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), e dall’art. 54, comma 1, del T.U.I.R., se gli inviti sono stati emessi sulla base delle risultanze degli studi di settore.
Aggiornamento della banca dati Studi di settore Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo evoluto, flessibile (si vedano i 4 correttivi introdotti per correggere le distorsioni della crisi) ma sicuramente ancora da perfezionare. Le nuove sfide: Aggiornamento della banca dati Costruzione degli studi regionali/comunali
Accertamenti bancari e finanziari - La norma sugli obblighi di rilevazione dei dati da parte degli operatori finanziari, prevista nell’ambito delle disposizioni relative alla Anagrafe Tributaria (Art. 7 comma 6 del DPR 29/09/1973 N. 605) - Le norme relative ai poteri degli Uffici in materia di accertamenti bancari e finanziari ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA (Art. 32, 1°c. n. 7 del DPR 29/09/1973 N.600 e Art.51, 2°c. n. 7 del DPR 26/10/1972 N.633) 52
Accertamento bancario Potere degli uffici (Art. 32, 1° comma, n. 7 del DPR 600/1973) Per l’adempimento dei loro compiti gli Uffici possono: richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi (Testo risultante dopo le modifiche apportate dall’Art. 1, comma 402 legge 30 dicembre 2004, N. 311). 53 Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo. Maggio 2006 53
La portata dei poteri di indagine dell’A. f. Accertamento bancario La portata dei poteri di indagine dell’A. f. La L.30/12/2004 N. 311 (c.d.Finanziaria per il 2005) ha modificato le norme in materia di accertamenti bancari e finanziari ampliando i poteri di indagine della Amministrazione Finanziaria perché ha fatto diventare centrali i concetti di “rapporto” e di “operazione” in luogo del concetto di “conto” (in analogia a quanto già disposto per gli obblighi di rilevazione dei dati). Assumono quindi rilevanza anche le operazioni che non transitano sul conto corrente (le c.d “operazioni fuori conto”). Ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per "rapporto" si richiama la definizione generale contenuta nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo la quale la categoria dei "rapporti" è relativa "a tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un 'complesso di scambio' all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo". 54
Le modifiche in materia di poteri degli uffici Accertamento bancario Le modifiche in materia di poteri degli uffici Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 in materia di poteri degli uffici hanno riguardato: - i dati e le notizie che possono essere richiesti - i soggetti destinatari delle richieste di informazioni - le modalità di inoltro delle richieste e delle risposte 55
Oggetto della richiesta di informazioni Accertamento bancario Oggetto della richiesta di informazioni Dopo la Finanziaria 2005 - dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi 56
Accertamento bancario Destinatari della richiesta di informazioni Prima della Finanziaria 2005: - aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti - Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi Dopo la Finanziaria 2005: banche Poste italiane Spa, intermediari finanziari imprese di investimento organismi di investimento collettivo del risparmio società di gestione del risparmio società fiduciarie Segue… 57
Accertamento bancario Il Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 22/12/2005 ha meglio precisato gli “operatori finanziari” destinatari delle richieste di informazioni che vengono così identificati: Banche Poste italiane S.p.A. Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione) Soggetti ex art. 107 TUB (oltre alle attività dei soggetti ex art. 106 TUB, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso) Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o “casseforti” di famiglia) Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi) Segue… 58
Accertamento bancario Operatori finanziari destinatari di richieste di informazioni (continua) cambiavalute casse agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d’asta, recupero crediti) addetti al commercio in oro istituti di moneta elettronica (IMEL) imprese di investimento (SIM) organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV) società di gestione del risparmio (SGR) società fiduciarie altri intermediari Segue… 59
Accertamento bancario Dopo la finanziaria 2005: La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente Prima della Finanziaria 2005: La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente 60
Modalità di inoltro delle richieste e delle risposte Accertamento bancario Modalità di inoltro delle richieste e delle risposte Prima della Finanziaria 2005 non erano previste particolari modalità e venivano utilizzati questionari cartacei inviati a mezzo posta Dopo la Finanziaria 2005 richieste nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. 61
Termini per le risposte Accertamento bancario Termini per le risposte Prima della Finanziaria 2005 il termine fissato dall’Ufficio per la risposta non poteva essere inferiore a 60 giorni con possibilità’ di proroga per un ulteriore periodo di 30 giorni. Dopo la Finanziaria 2005 il termine fissato dall’Ufficio per la risposta non può essere inferiore a 30 giorni con possibilità’ di proroga per un ulteriore periodo di 20 giorni. 62
Accertamento parziale dei redditi ex art Accertamento parziale dei redditi ex art.41 bis Dpr 600/1973 Inserito dall’art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 “Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini di decadenza previsti, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese …, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare… “
Accertamento parziale Le caratteristiche peculiari dell'accertamento parziale possono ricondursi alla: 1) limitatezza del contenuto; 2) tassatività delle forme di istruttoria che lo legittimano e ne caratterizzano l'identità; 3) possibilità che agli effetti da esso derivanti se ne affianchino altri per l'eventuale prosecuzione dell'attività accertatrice. Il motivo di tali peculiarità si giustifica con l'esigenza di consentire all'ufficio di procedere subito all'accertamento quando siano pervenuti elementi che consentono determinazioni autonome di irregolarità tributarie. Si parla di accertamento "parziale" perché esso anziché basarsi su un'istruttoria svolta dall'ufficio può tener conto di segnalazioni provenienti da soggetti "esterni": Guardia di finanza, Anagrafe tributaria, enti, Amministrazioni pubbliche eccetera (prima della L. n. 413/1991 la fonte delle segnalazioni poteva essere solo il Centro informativo delle imposte dirette).
Accertamento parziale L'accertamento parziale non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice dell'ufficio in quanto privi di una valutazione complessiva della posizione del contribuente e basati su informazioni precise e certe accolte presso soggetti terzi Tale peculiarità va inquadrata sotto un duplice profilo: 1) il primo relativo alla necessità, ovvero alla eventualità di un controllo successivo alla emissione del parziale; 2) il secondo, attinente all'individuazione delle condizioni necessarie perché, a seguito del controllo, possa essere emesso un altro avviso di accertamento.
Accertamento integrativo ex art.43 comma 3 Dpr 600/1973 L’Art.43, comma 3, ammette la riemissione di un nuovo avviso di accertamento, subordinandolo ad un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto,attraverso elementi – nuovi e sopravvenuti – che se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa valutazione reddituale. Tale formula, sinteticamente, esprime in maniera chiara che l’ufficio accertatore non può addivenire a un nuovo atto sulla base di una semplice riconsiderazione di quanto era già noto al momento dell’emanazione del primo avviso. La reiterazione è possibile, infatti, solo nell’ipotesi in cui si sia verificato un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi che, se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa e maggiore valutazione dell’imponibile. La norma esige tanto la presenza di elementi non apprezzati nel precedente avviso quanto l’acquisizione della loro conoscenza in un momento successivo
L’avviso di accertamento art.42 del Dpr 600/73 Qualora le indagini fiscali rilevino irregolarità nell’adempimento degli obblighi tributari del contribuente, l’ente impositore (’Agenzia delle Entrate, Comune,ecc.) emette un atto denominato “avviso di accertamento” si tratta di un: “provvedimento amministrativo vincolato che viene emanato per statuire in ordine all’esistenza del debito d’imposta”. O anche un “atto impositivo che l’Ufficio Finanziario redige per determinare la pretesa tributaria erariale”. Art.42, comma 1: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L’avviso di accertamento Il contenuto dell’avviso di accertamento : l’indicazione dell’ufficio che ha emesso l’atto, il dispositivo, la motivazione, il responsabile del procedimento, l’organo giurisduzionale presso cui è possibile ricorrere. L’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’imposte sui redditi prevede: L’indicazione dell’ imponibile accertato e delle aliquote applicate, la determinazione dell’imposta al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta (dispositivo) La motivazione in relazione ai presupposti di fatto (in vigore dal 2001) Le ragioni giuridiche che lo hanno determinato (in vigore dal 2001)
L’avviso di accertamento Motivazione L’avviso di accertamento come tutti i provvedimenti amministrativi deve essere motivato: L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 afferma che ogni atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Tale precetto è stato reiterato dall’art.7 dello Statuto dei contribuenti (cfr.Circ. n. 150/E-161104 del 1° agosto 2000) Obiettivo della motivazione è far comprendere al contribuente ed ai terzi (il giudice tributario) le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria. Infatti, è necessario che il soggetto accertato possa comprendere, con cognizione di causa, le ragioni che hanno indotto l’Ufficio finanziario a ritenere non veritiero quanto dichiarato. Diversamente, in assenza di tali informazioni, lo stesso sarebbe “di fatto” impossibilitato a valutare se ricorrere o meno avverso l’atto impositivo
La motivazione dell’avviso di accertamento Presupposto di fatto: occorre stabilire come si sono verificati degli eventi e se un’ipotesi è o meno sufficientemente probabile; Ragioni di diritto: si individua la corretta applicazione della disposizione normativa Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama (motivazione per relationem- cfr.Cass. n. 1906 del 29 gennaio 2008,. n. 28057 del 30 dicembre 2009 ) salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essanziale Vedasi Corte di Cassazione, n. 1825 del 28 gennaio 2010 Segue…
L’avviso di accertamento L’importanza della motivazione L’atto di accertamento, di rettifica o di valutazione è nullo se l’amministrazione non assicura l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto che determinano il recupero a tassazione di materia imponibile non dichiarata. Pertanto qualsiasi attività istruttoria , anche eccellente, non si tradurrà in un atto legittimo ed esecutivo se, nella sua motivazione, l’amministrazione non riesce a rappresentare, in modo chiaro ed esaustivo, il percorso di indagine svolto e la consequenziale pretesa impositiva. L’accertamento è nullo anche se l’avviso non reca la sottoscrizione e le indicazioni ex comma 2 dell’art.42 Dpr 600/73
La notifica Termine per l’accertamento Deve essere notificato al contribuente (ai sensi dell’art. 60 DPR 600/73 che richiama le regole del c.p.c.) entro i termini di decadenza di cui agli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 L’atto di imposizione deve essere notificato entro un termine previsto a pena di decadenza e l’atto emesso dopo tale termine è illegittimo. Principali termini di decadenza: imposte sui redditi ed iva: 31 dicembre quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; 31 dicembre quinto anno successivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione nulla; imposta di registro: cinque anni per gli atti non registrati, tre per quelli registrati; Nel caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale i termini di cui sopra sono raddoppiati L’avviso di accertamento esplica effetti soltanto nei confronti dei destinatari (soggetti passivi dei suoi effetti) ai quali sia stato notificato.