STRESS DA LAVORO CORRELATO E ART C.C.

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STRESS DA LAVORO CORRELATO E ART. 2087 C.C. STUDIO LEGALE GHIBELLINI STRESS DA LAVORO CORRELATO E ART. 2087 C.C. CONFINDUSTRIA GENOVA Genova, 15 luglio 2010

1. SCENARIO STUDIO LEGALE GHIBELLINI La normativa esaminata è destinata ad incidere sull’applicazione dell’art. 2087 c.c. ai sensi del quale: l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Con riferimento al contenuto dell’obbligo gravante sul datore d lavoro la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali che hanno fatto applicazione dell’art. 2087 c.c. con riferimento allo stress causato dal lavoro si riferiscono ad inadempimenti del datore di lavoro riferibili alla predisposizione di un’adeguata struttura organizzativa e di condizioni ambientali logoranti, ovvero ad ipotesi di demansionamento.

1. SCENARIO STUDIO LEGALE GHIBELLINI L’art. 3 dell’Accordo europeo sullo stress sul lavoro del 2004 dichiara espressamente che: non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro vanno considerate causate dal lavoro stesso E’ altresì vero che secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione: l’obbligo del datore di lavoro non può evidentemente estendersi fino ad escludere qualsiasi fonte di stress legata al lavoro

1. SCENARIO STUDIO LEGALE GHIBELLINI Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte la responsabilità ex art. 2087 cod. civ., è configurabile quando la lesione del bene tutelato derivi dalla violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro in materia antiinfortunistica. Proprio su questo punto la normativa in esame può andare ad incidere: prevedendo l’obbligo di valutazione dei rischi in materia di stress correlato e di previsione del relativo documento ampliando il novero dei doveri gravanti sul datore di lavoro in materia strictu sensu antinfortunistica.

1. SCENARIO STUDIO LEGALE GHIBELLINI Nessun particolare cambiamento è previsto al contrario per quanto concerne la necessità di dimostrazione da parte del lavoratore di un nesso causale fra l’evento morboso e lo stress lavorativo posto che lo stesso art. 3 dell’Accordo europeo sullo stress sul lavoro del 2004 dichiara espressamente che: lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13309 del 7 giugno 2007 è recentemente intervenuta sulla questione in esame stabilendo che: un lavoratore, il quale abbia subito un incidente stradale - a suo dire provocato dallo stress subito al lavoro - debba essere risarcito del danno subito, a patto e condizione che possa dimostrare il nesso causale tra lo stress e la sua attività lavorativa

2. PROSPETTIVE STUDIO LEGALE GHIBELLINI Il lavoratore ha l'onere di provare: la sussistenza di un danno biologico e/o di un danno configurabile come danno esistenziale secondo gli ordinari parametri che tale danno è causalmente collegato allo stress derivante dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che lo stress quale fonte del danno è riferibile alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di legge e/o suggeriti dalla tecnica ma concretamente individuati Il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che lo stress ed il conseguente evento dannoso si sono prodotti per causa a lui non imputabile e dunque di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, quindi: di aver effettuato la valutazione del rischio concernente lo stress nell'osservanza delle norme vigenti anche in materia di sicurezza e nel rispetto delle migliori conoscenze di prevenzione note alla tecnica in quel dato momento di aver concretamente posto in essere le azioni individuate in virtù della valutazione di cui sopra di aver vigilato sull’adeguamento alle proprie prescrizioni da parte dei propri dipendenti

2. PROSPETTIVE STUDIO LEGALE GHIBELLINI Tutto ciò a prescindere dalle dimensioni aziendali, lo stesso Accordo Europeo infatti sullo stress sul lavoro prevede che: lo stress potenzialmente può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore a prescindere dalle dimensioni dell’azienda dal campo di attività dal tipo si contratto o di rapporto di lavoro una volta accertata l'esistenza di un rischio di stress correlato al lavoro, occorre intervenire per eliminarlo o, nel caso ciò non fosse possibile, per ridurlo e tenerlo sotto controllo in modo che non possa produrre conseguenze negative sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

3. RIFERIMENTI STEFANO GHIBELLINI Studio Legale Ghibellini Via Ceccardi 1/15 - 16121 Genova Tel.: 010 566500, 564246, 591791 - Fax: 010 5531853 Via Pietro Mascagni 30/8 - 20122 Milano Tel.: 02 89070843, 89070858 - Fax: 02 89070864 www.ghibellini.it