DS ORDINARIA per i lavoratori RIMPATRIATI INCA CGIL
E’ necessario sempre conservare la capacità lavorativa CONDIZIONI La prestazione consiste nell’erogazione di un trattamento economico e della relativa contribuzione figurativa, in conseguenza: Mancato rinnovo del contratto di lavoro estero per cause imputabili al Datore di Lavoro estero, Dimissioni in stato di gravidanza o entro il primo anno di vita del figlio, Dimissioni per giusta causa E’ necessario sempre conservare la capacità lavorativa DS ordinaria RIMPATRIATI
DS ordinaria RIMPATRIATI CONDIZIONI Il diritto al trattamento di DS- ORD può essere riconosciuto in caso di rimpatrio da un Paese membro della UE e dal 1/6/2002 anche dalla Svizzera. Il diritto può essere riconosciuto anche in caso di rimpatrio da un Paese extra UE Legge n. 402/75 e circolare INPS n. 449 del 27/11/75 DS ordinaria RIMPATRIATI
Requisito di occupazione: CONDIZIONI Requisito di occupazione: per la prima ammissione al trattamento di disoccupazione è sufficiente che il lavoratore abbia prestato attività lavorativa all’estero ( indipendentemente dalla durata). Viceversa per essere ammessi ad ulteriori concessioni di DS sarà necessario far valere, di volta in volta, il requisito di un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui non meno di 7 effettuati all’estero DS ordinaria RIMPATRIATI
La prestazione è erogata per un massimo di 180 gg CONDIZIONI Il lavoratore disoccupato deve rientrare in Italia entro 180 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro e deve rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, presso il Centro per l’Impiego, entro 30 gg dalla data di rimpatrio La prestazione è erogata per un massimo di 180 gg DS ordinaria RIMPATRIATI