Società per azioni L’Amministrazione Prof. Mario Campobasso

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Società per azioni L’Amministrazione Prof. Mario Campobasso SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2012/2013 Prof. Mario Campobasso Società per azioni L’Amministrazione

Funzioni degli amministratori A) POTERE DI GESTIONE: B) POTERE DI RAPPRESENTANZA: C) IMPULSO DELL’ATTIVITÀ ASSEMBLEARE D) TENUTA DELLA CONTABILITÀ F) PREVENGONO IL COMPIMENTO DI ATTI DANNOSI PER LA SOCIETÀ DI CUI SONO A CONOSCENZA (art. 2392, 2°)

Rapporti fra assemblea e amministratori “2380-bis. (Amministrazione della società). La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.” 2364. (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza). Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: […] 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Clausole di nomina extrassembleare: art. 2449: allo Stato ed enti pubblici soci; Art. 2450: allo Stato ed enti pubblici non soci Art. 2351, 5° comma, ai possessori di strumenti finanziari (amministratore indipedente); Ai titolari di azioni speciali ? (d.l. 10/2007); Art. 2449, 1° comma (modificato dalla legge 43/2008). Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale

Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all’assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli altri enti pubblici siano rappresentanti da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

NOMINA ASSEMBLEARE DEGLI AMMINISTRATORI Art. 2369, 4° comma: Lo statuto può prevedere maggioranze più elevate [per l’assemblea di seconda convocazione] tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina o la revoca delle cariche sociali. Art. 2368, 1° comma: […] Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) Società quotate: L’amministratore della minoranza Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. […] Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

Cause di incompatibilità. Fissate da leggi speciali. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 2382. (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Cause di incompatibilità. Fissate da leggi speciali.

Requisiti amministratori 2387. (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza). Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l’art. 2382.

Requisiti amministratori Società chiuse: ---- Società quotate: Onorabilità: stessi requisiti dei sindaci (R.M.Giustizia) Professionalità:solo per particolari attività (banche, assicurazioni) Indipendenza: 1 su 7 (2 su 8) Stessi requisiti dei sindaci.

L’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE REQUISITI DI INDIPENDENZA ART. 148, 3° comma, Tuf. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) [coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile]; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, o di altre società del gruppo, nonché gli amministratori di queste ultime; c) coloro che sono legati alla società o ad altre società del gruppo, ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

EQUILIBRIO DI GENERE “QUOTE ROSA” Art. 147-ter TUF Introdotto dalla L. 120/2011 Almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci deve essere riservato al genere meno rappresentato (un quinto alla prima applicazione).

CESSAZIONE DALLA CARICA REVOCA (Art. 2383, 3° comma) RINUNCIA (Art. 2385, 1° comma): Prorogatio SCADENZA (Art. 2385, 2° comma): Prorogatio DECADENZA E MORTE (Art. 2386): Cooptazione Clausola simul stabunt simul cadent (art. 2383, 4° comma)

2389. (Compensi degli amministratori) 2389. (Compensi degli amministratori). I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.